L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

In linea di massima, l’estumulazione si esegue alle scadenza della concessione (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quanto previsto dal successivo art. 88.

Dall’ambito d’azione di questa norma sembrerebbero esclusi i cadaveri tumulati in tombe perpetue, tuttavia anch’essi possono esser rimossi dal tumulo in cui furono originariamente deposti, per esser avviati a cremazione, presso una nuova sepoltura ancora in colombario oppure in campo di terra…

Talune amministrazioni, dopo la circolare n. 10 del 31 luglio 1998, la promulgazione della Legge 130/01 e soprattutto l’emanazione del DPR 254/90 hanno specificato nei loro regolamenti come per ordinarie si intendono pure le estumulazioni dopo 20 anni dalla tumulazione.

Mentre i periodo di sepoltura legale per i feretri interrati è, in via ordinaria, ma anche altrimenti modulabile, stabilito in almeno 10 anni il DPR 285/90 non fissa un tempo certo come periodo legale di sepoltura per i feretri racchiusi in nicchia o loculo.

L’unico riferimento temporale, i 20 anni di cui al comma 3 dell’Art. 86 è un termine su cui basare una diversa ed ulteriore sepoltura solo ed esclusivamente in quadra d’inumazione per gli inconsunti dissepolti dopo più di 20 anni di tumulazione.

Secondo il legislatore 20 anni di tumulazione sono un lasso temporale abbastanza lungo perché la decomposizione produca i suoi effetti, ancorché parziali, così anche nell’evenienza di rinvenire, all’atto dell’apertura del sepolcro, un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (prevalentemente un corpo corificato) basterebbero solo 5 anni per ottenere la scheletrizzazione della spoglia mortale, in quanto il fine ultimo del ciclo cimiteriale è pur sempre il completo smaltimento (meno elegantemente: distruzione) dei cadaveri sin quando rimangano solo le ossa da custodire nell’ossario comune in modo indistinto e promiscuo.

Sostanzialmente, almeno per le tombe singole, il periodo minimo di permanenza nel sepolcro del cadavere era pari alla durata minima della concessione all’epoca della prima tumulazione.

Certi regolamenti comunali di polizia mortuaria, magari approvati anche pochi anni addietro, a tal proposito disponevano che le estumulazioni ordinarie non potessero aver luogo prima dei 30 anni, ed il limite dei 30 anni quasi sempre corrispondeva alla durata standard di una concessione per un singolo loculo.

Il problema gestionale di assicurare un pieno ed ottimale sfruttamento di tutti gli avelli disponibili si complica notevolmente nel caso di tumuli privati plurimi (familiari o collettivi), per i quali pur esistendo una concessione temporale valida sull’intero sepolcro, non sussista una concessione (o turno di rotazione definito) per la singola salma ivi sepolta.

La stessa criticità è riscontabile per le tumulazioni perpetue individuali o plurime, in cui c’è il bisogno di sgombrare loculi o nicchie già occupati per accogliere nuovi defunti senza, in qualche modo, smarrire l’identità famigliare e quindi intergenerazionale di una sepoltura collettiva pensata per riunire sine die un nucleo di memorie ed affetti.

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni.

In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi, ad esempio, 30 anni dalla tumulazione (è anzi auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questo caso (99 anni, salvo rinnovo) e l’ipotesi di perpetuità, esplicitamente consentita comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90.

Con la parola “estumulazione”, in questa fattispecie, non si intende la sola traslazione della bara dal tumulo in cui fu murata, ma l’apertura stessa del feretro, indispensabile proprio appurare se si sia in presenza ancora di cadavere (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo prima dei 20 anni) resti mortali (risultato trasformazione post mortale di tipo trasformativo conservativo dopo i 20 anni) oppure ossa.

La ritumulazione nella stessa sede, all’inizio, non sembrava esser stata presa in considerazione dal legislatore che con il comma 2 dell’Art. 86 prescrive un turno di inumazione supplementare proprio perché la tumulazione è una forma di sepoltura altamente inefficiente che conserva le spoglie invece di favorirne il naturale disfacimento.

La sua introduzione, attraverso un formale riconoscimento di tale pratica benché con una semplice circolare, significa ancor più legittimare le cosiddette “verifiche feretro”, operazioni di cui molti nostri lettori hanno maturato esperienza.

Alcuni comuni, però, partendo da questo presupposto che la tumulazione sia una destinazione dei cadaveri assai critica (l’incidenza degli inconsunti sul numero dei cadaveri estumulati è altissima) vietano di fatto la ritumulazione, evitando di rinnovare la concessione in scadenza o già scaduta.

Con la formula di “verifica feretro” non s’intende ex Art 88 il controllo sulla tenuta stagna, che potrebbe esser stata compromessa dallo scoppio della bara, ma, più semplicemente, una ricognizione sulle trasformazioni post mortali del cadavere da compiere, naturalmente, a cassa aperta.

La circolare, visto l’art. 86/2 (inumazione per non meno di 5 anni), individua un’ alternativa ragionevole recependo ed adattando una prassi diffusa da decenni in molti cimiteri, ossia l’esame sullo stato di conservazione del cadavere per tentarne un’improbabile riduzione.

Prima dell’emanazione del DPR 254/03 gli inconsunti provenienti da estumulazione, in effetti, non avrebbero potuto esser direttamente cremati.

Dopo 20 anni di tumulazione siamo in presenza di resti mortali (anche tumulati) e, quindi, si agisce su questi esiti con sostanze biodegradanti: il risultato è che anziché occupare terra per 5 anni, si occupa il tumulo per altri 2 anni.

La procedura per recuperar spazi, definita gergalmente in alcune zone d’Italia come “spurgo” si sostanzia in questi termini: i familiari richiedono l’estumulazione della cassa e la successiva apertura, con taglio del coperchio metallico, SOLO per valutare lo stato di mineralizzazione della salma, non essendo intenzionati né ad inumarla (come, invece, richiederebbe il comma 2 dell’Art 86) né a trasferirla ad altra sepoltura: se le membra del defunto sono mineralizzate, si procede alla raccolta delle ossa liberando così un posto, mentre se non sono ancora scheletrizzate si provvede a rifasciatura e ritumulazione nello stesso sepolcro.

Le ossa racchiuse in cassettina di zinco potranno esser sepolte nello stesso tumulo oppure in una diversa celletta ossario.

Dato l’interesse degli aventi diritto secondo jure sanguinis verso gli avanzi mortali del de cuis difficilmente l’ossame rinvenuto sarà destinato all’ossario comune.

Se l’inconsunto è disidratato e non presenta parti molli, e quindi percolazione di liquami non è necessario l’avvolgimento della cassa con un cassone di zinco.

La circolare 10/98, la Legge 130/01 ed il DPR 254/03 per definire, in via generale, la condizione di resto mortale si rifanno al testo del DPR 285/90 (art. 86/3).

Logica vuole che il periodo temporale per la definizione amministrativa di resto mortale non sia più la durata della concessione, bensì di tumulazione, anche come somma di due o più periodi trascorsi in tombe diverse.

Bastano dunque 20 anni di tumulazione, in qualunque tomba siano stati effettuati.

Il principio dell’ordinamento italiano di polizia mortuaria, stabilito dal comma 3 dell’art. 92 e dagli artt. 93 e 94/2 del DPR 285/90 ed attorno a cui gravitano i diritti di sepoltura vantati su di un particolare sacello dai defunti già ivi tumulati e dai vivi che per ragioni morali o affettive, legate comunque allo jure sanguinis vogliano eleggere quel sepolcro in modo ideale quale loro dimora per il post mortem è il concetto di “capienza di sepolcro”, esso deve esser inteso nella sua accezione più ampia e figurale (laddove non diversamente specificato nell’atto di concessione, magari con un divieto di estumulazione o con la riserva di occupazione di una salma per un determinato manufatto) per le diverse forme in cui si presenta o si tramuta un cadavere per effetto dei diversi fenomeni postmortali.

Solo così uno stesso tumulo, come specificato dalla circolare n.24/93 può ospitare un solo feretro ma anche più cassette ossario ed urne, permettendo una certa rotazione del patrimonio cimiteriale.

Naturalmente l’ordinario metodo di regolazione di esumazioni ed estumulazioni è l’ordinanza del Sindaco, e tale strumento, in primis, dovrà contemplare un preciso protocollo operativo, con precise indicazioni igienico-sanitarie, cui si atterranno scrupolosamente i necrofori, qualora alle operazioni non presenziasse il personale dell’AUSL.

Bisogna, infine, ricordare come la riduzione in cassetta ossario dei resti ossei non debba mai, ai sensi dell’Art. 87 DPR285/90 risolversi in un atto cruento volto a costringere, con la forza, la spoglia mortale entro un contenitore dalle dimensioni più anguste rispetto alla cassa in cui il de cuius fu tumulato il giorno del funerale.

Gli unici trattamenti consentiti all’estumulazione se il cadavere è mummificato, saponificato o corificato sono specificati dal paragrafo 3 della circolare n.10 del 31 luglio 1998, quest’elenco, tassativo e non ampliabile, non ammette deroghe.

Si potrà, ora, proficuamente meditare su questi due importanti pronunciamenti giurisprudenziali.

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa, fermo restando che il divieto di cui all’art. 88 comma 1 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 si riferisce a fattispecie diverse da quella relativa alla riduzione attuata mediante un processo naturale di mineralizzazione del cadavere, in quanto attiene versimilmente ad operazioni materialmente eseguite sulla salma e dirette a realizzare, con metodi artificiali, interventi coercitivi di contenimento della stessa in un ambito più angusto di quello originario.

Cassazione penale, Sez. VI, 13 giugno 1997, n. 8621 Atteso il chiaro disposto dell’art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il consenso dei parenti del defunto non giustifica la frantumazione delle ossa del cadavere.

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17 febbraio 2021, N.d.R. dato il notevole interesse suscitato da queste brevi riflessioni generali sul problema: “estumulazione, che fare?”, si consiglia vivamente un inquadramento da differente angolazione dell’istituto qui trattato, comodamente reperibile a questo link: L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 2/2 – funerali.org , per una visione globale del fenomeno giuridico ed operativo a tutto tondo.

 

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Carlo Ballotta

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112 thoughts on “L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

  1. Mio padre e deceduto 44 anni fa Ed e’ stato sepolto nella tomba privata di famiglia nel comune di Agrigento con I suoi genitori e suo fratello. Oggi mi si informa Che la tomba di famiglia e’ satura e dei cugini hanno deciso di estumulare mio padre per dare posto alla moglie defunta di un suo cugino. Inoltre mi si informa Che Mia madre, mia sorella Ed io non abbiamo nessun potere di opporci all’estumulazione. E’ questo possibile o legale?

    1. X Simona,
      NO! è illegale: l’estumulazione se non d’ufficio, cioè alla scadenza, naturale o patologica, della concessione, è disposta dagli aventi diritto jure coniugii (per vincolo coniugale) ed, in subordine, jure sanguinis, ossia per rapporto di parentela (in questo caso di filiazione).
      In merito vi è giurisprudenza costante.
      I cugini, pertanto, non vantano alcun diritto di disposizione sulle spoglie mortali di Suo padre, a maggior ragione quando via sia la Vostra contrarietà a procedere in tal senso.

  2. La tomba di famiglia ormai satura dispone di una cripta sotterranea dove sono conservate varie cassette e che funge da ossario. Ciò premesso si è deciso di estumulare una zia defunta da 45 anni, già anziana al tempo del decesso. La possibilità che il corpo non sia scheletrificato non può essere esclusa. Ci hanno parlato di particolari casse zincate lunghe e basse nelle quale è possibile traslare la salma evitando la ritumulazione. Pertanto, nel caso in cui la salma della zia non potesse essere ridotta a ossa, è possibile trasferirla in tale apposita cassa e sistemarla nella cripta sotterranea?

    1. X PierFrancesco,

      Focalizziamo, adesso, l’attenzione sulle cosiddette “sogliole” nei cimiteri. Siamo a conoscenza di questo fatto: alcuni Comuni con ordinanza del Sindaco, forse anche dopo aver sentito la locale ASL, autorizzano, a seguito di estumulazione di salme, alla scadenza delle concessioni cimiteriali, risultate indecomposte, le cosiddette “sogliole” (salme non mineralizzate inserite in sole casse di zinco della lunghezza delle casse normali ma molto più basse di spessore ed altezza laterale) che vengono inserite come se fossero delle cassettine ossario nei loculi con la salma di parente prossimo ivi già tumulato, fino all’estinguersi del rapporto concessorio, magari pure rinnovabile e, permettono, così di dilatare ed ottimizzare la capacità ricettiva degli avelli di cui all’Art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/1990, oltre la quale si esaurisce lo stesso Jus Sepulchri.

      Ad ogni modo, condividendo le corrette considerazioni critiche che conseguono ad una mancata regolamentazione dell’atipica disciplina dei cosiddetti feretri “sogliola” si ritiene opportuno suggerire di limitare tale confezionamento degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo solo agli effettivi casi di mancanza aree da adibire a campo indecomposti, previa approvazione, possibilmente, di una regolamentazione organica ad hoc, in sede di novella del regolamento comunale di polizia mortuaria, tale da uscire finalmente dall’emergenza e, così, da subordinare l’effettivo impiego di casse di lamiera ribassate solo all’adozione di specifica ordinanza sindacale ex Art. 86 comma 1 D.P.R. n.285/1990. Infine si condivide l’opportunità di acquisire, prima dell’approvazione delle norme formali di diritto positivo (ordinanza o regolamento), il relativo parere igienico-sanitario della competente ASL, soprattutto oggi, quando, per effetto di Leggi, o provvedimenti regionali, viene omessa l’obbligatorietà di presenza del personale sanitario durante le operazioni cimiteriali.

  3. Scade il termine per l’estumulazione di mio nonno, sepolto 50 anni fa in un colombario; però nel 2013 vi è stata inserita la cassetta con le ossa di mio padre, deceduto nel 1992 e sepolto in terra, per vari motivi. Venne allora concordato con l’allora responsabile comunale che l’apertura della lapide col solo inserimento dell’ossario di mio padre non comportava esumazione della bara del nonno e pagammo quanto richiestoci. Oggi è cambiato responsabile (comune in provincia di un’importante città toscana) e ci dice che quell’atto fu illegittimo e dunque dobbiamo togliere entrambi, ovviamente a nostre spese, perché a loro interessa rimuovere tutta la fila di sepolture. Oggia siamo andati a controllare e, in una ampia terrazza, stanno rimuovendo solo quella fila lì! Possono farlo?

    1. X Stefano,

      rispondo, schematicamente, per singoli punti tematici:

      è illegittimo (e, quindi, tecnicamente ab-usivo, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso e di ripetizione forzosa del relativo canone) l’uso di un sepolcro privato a sistema di tumulazione quando non sussista quel regolare atto concessorio di cui all’art. 98 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ossia quando il rapporto concessorio tra Comune e concessionario o non sia stato proprio posto in essere o si sia, nel frattempo estinto per causa naturale o patologica.
      Ai sensi del paragrafo 31 punto 2 sub) 1 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 (se non ostano particolari disposizioni più restrittive nel regolamento municipale di polizia mortuaria) è consentito tumulare nello stesso loculo uno ed un solo feretro, ma anche, eventualmente assieme a questo più cassette ossario o urne cinerarie, per tutta la durata residua della concessione, sino alla saturazione del vano sepolcrale, oltre, infatti, la massima capacità di accoglimento per contenitori mortuari il diritto di sepolcro non è più esercitabile, e spira ex se. Detta soluzione è particolarmente opportuna ed intelligente perchè permette di massimizzare lo spazio sepolcrale, il quale, com’è noto non è dilatabile all’infinito.
      EX art. 102 D.P.R. n. 285/1990, ogni tumulazione deve esser autorizzata sulla base del titolo di sepoltura (= legittimazione attiva o passiva a fruire di quella sistemazione sepolcrale) ragion per cui per le ossa di Suo padre, prima dell’immissione nel loculo deve esser stato rilasciato apposito titolo autorizzativo, una volta ponderato, dopo breve istruttoria, nemmeno a dire il vero tanto strutturata, lo jus sepulchri.
      Le estumulazione ai sensi dell’art. 86 comma 1 D.P.R. citato si eseguono ordinariamente allo scadere della concessione, sono disciplinate con ordinanza sindacale per gli aspetti di dettaglio e calendarizzate di concerto con il gestore dell’impianto cimiteriale che materialmente le eseguirà.
      A mio modesto avviso tutto il Suo spinoso problema ruota attorno a questa domanda di fondo:

      a) La concessione è ancora in essere o ha esaurito i suoi effetti, per naturale scadenza?
      b) quando fu inserita la cassetta ossario si ebbe, per caso, una sorta di prolungamento nel rapporto concessorio (sempre più ammesso da molti regolamenti comunali)

      MI sappia rispondere, così sarò più preciso per ulteriori chiarimenti e delucidazioni sul caso da scrutinare attentamente, prima di adire il Giudice amministrativo territoriale (T.A.R.) per una possibile impugnativa del relativo provvedimento di estumulazione.

      1. Intanto La ringrazio molto, ma Le assicuro che si tratta solo di una questione di principio, poiché mia mamma si è convinta che la cremazione delle ossa del babbo e successiva sistemazione in un cinerario, da utilizzare in seguito anche da lei stessa, è la soluzione più consona. Di quella sistemazione noi in mano non abbiamo niente, però in questi anni il concessionario del cimitero è cambiato e, da pochi mesi, anche il responsabile comunale che si occupava di tutti i cimiteri del nostro comune (sono diversi e molti abbandonati: ex manicomio, frazioni lontane ecc.). Noi pensavamo che il prolungamento del rapporto concessorio si fosse prolungato, o almeno questo ci era stato assicurato a voce. Comunque riporterò questi suoi dubbi anche all’agenzia delle pompe funebri, che mi pare abbia un conflitto di interessi, in quanto anche a loro fa comodo che una serie di colombari della terrazza siano liberati. Grazie ancora, La terrò informata! Certo è che un ex assessore, di famiglia polacca, mi ha detto ieri che da loro esistono anche tombe antichissime e nessuno si sogna di demolire quelle lapidi, spesso poetiche e testimonianza di un’epoca che fu, infatti secondo lui, il nostro diritto cemeteriale è lo specchio di una cultura napoleonico-massonica barbara in disprezzo dei cittadini comuni. Perdoni lo sfogo.

  4. Buongiorno mi chiamo Francesco,vorrei sottoporre un quesito, i miei genitori hanno avuto donato una cappella funeraria da una zia,deceduta da circa 15 anni, ottenendo peraltro voktura e concessione cimiteriale,nella stessa sono sepolti lo zio deceduto da oltre 30 anni e i genitori dello zio deceduti da oltre 50, premesso che la cappella funeraria ha una sua ossaia,è stato chiesto al comune estumulazione dei deceduti da oltre i 50 anni per poter fare la riduzione in cassetta e porli in ossaia presente nella cappella funeraria, fatta la richiesta al comune,si scopre che vi é opposizione da parte di parenti di parte dello zio deceduto, peraltro nel regolamento cimiteriale non vi é nessuna casistica, essendo i miei genitori per il rispetto dei deceduti, nella quale per ragioni di famiglia liberare i loculi predisponendo uso dell’ossaia.
    Il comune ha chiesto assenso firmato,non si riesce ad ottenere assenso dei parenti dello zio, per cui chiedevo è possibile in termini di legge provvedere a estumulazione.
    Grazie buona giornata

    1. X Francesco,

      si rileva, di primo acchito, un forte elemento di primaria illegittimità sostaziale: dal 10 febbraio 1976, infatti, sono proibiti sul sepolcri privati (edicole, cripte, tombe di famiglia o semplici loculi monoposto…) tutti gli atti di disposizione per acta inter vivos, previsti, invece dalla precedente normativa speciale di settore (art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942) ormai abrogata.

      Tra l’altro i sepolcri privati nei cimiteri sono attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) e sono, quindi soggetti al regime dell’art. 823 Cod. Civile, come tutti i restanti beni demaniali contemplati nella normativa civilistica.

      Dunque un’eventuale donazione avrebbe quale oggetto non il diritto d’uso sullo spazio sepolcrale, bensì solo le obbligazioni manutentive, cioè gli oneri derivanti dalla nuda proprietà sul mero manufatto sepolcrale. (diritto sul sepolcro in sè).

      La voltura della concessione ha, così, valore solo nominale ed è funzionale all’imputazione di eventuali spese gestionali sull’edificio funerario.

      I diritti di sepolcro pleno jure, possono, in tal modo e per una stranissima e paradossale eterogenesi dei fini divergere anche pesantemente sullo jus sepulchi primario consistente nella facoltà di dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio.

      La legittimazione a disporre del cadavere o delle sue trasformazionii di stato, intermedie o definitive ossia del Resto Mortale o dei Resti Ossei od anche delle Ceneri comporta una graduazione, una scala gerarchica definita in gergo “necroforese” principio di poziorità, laddove si coniugano potere di scelta e preminenza nella decisione.

      IN questa tassonomia sono compresi nell’ordine:

      a) il defunto (o defunti) stesso (o stessi), nell’ipotesi in cui abbia (abbiano) provveduto in via testamentaria alla cosiddetta electio sepulchri (esempio: il de cuius, fondatore del sepolcro privato nell’atto di concessione inserisce la clausola della “tomba chiusa” istituto che poi si traduce nel divieto di estumulazione)

      b) il coniuge o convivente more uxorio alla data di morte;
      c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, tutti costoro all’unanimità.
      Rispetto ai parenti (gli affini, di cui l’art. art. 78 del C.C. non hanno alcuna legittimazione) non ha interesse se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, ne’ se si tratti di parentela ascendente o discendente:in altre parole, va considerato solo il grado di parentela.

      L’individuazione del diritto a disporre della salma, (ovvero del Cadavere o dei Resti Mortali o dei Resti Ossei o delle Ceneri come anzi già detto) non ha, da subito, una definizione “in norma positiva”, discende invece da un’elaborazione giurisprudenziale che in gran parte deriva proprio da conflitti endo-familiari sul potere di disposizione delle spoglie mortali del defunto; giurisprudenza oggi considerata non solo costante ma consolidata, al punto che il legislatore, nel 1990, l’ha introdotta nello jus positum, ovvero nell’art. 79, comma 1 II perido del D.P.R. n. 285/1990 (cioè il vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria).
      L’articolo citato si riferisce alle disposizioni in merito alla cremazione ma esprime un indirizzo univoco da applicarsi a fortiori a tutti i casi simili, quando cioè per deliberare un’operazione di polizia mortuaria debba formarsi la relativa volontà degli aventi titolo.

      Per questi motivi, sopra esposti, il Suo Comune ha perfettamente agito secondo la Legge, altrimenti si configurerebbe il reato di violazione di sepolcro.

  5. Buongiorno,il mio problema è questo: il Comune vuole esumare la salma di mio zio, morto nel 1965, e deposto in zona libera,semplicemente “nella nuda terra” come voleva lui.Mio zio teneva molto alla sua tomba, volle una lapide con una scritta particolare, che ricordava il suo passato da emigrante che alla fine tornava a casa per ” amore della famiglia”. Io vorrei oppormi all’esumazione perchè mio zio è stato molto importante per la nostra famiglia e non trovare più un posto dove portare fiori e ricordarlo secondo me è una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Posso oppormi alla sua esumazione? Grazie e cordiali saluti.

    1. X Antonella,

      argomento delicatissimo, perché tocca affetti e memorie struggenti.

      Se Suo zio è stato inumato nella nuda terra, in campo comune, l’amministrazione, chiuso il turno di rotazione ordinaria (= periodo legale di sepoltura) procede d’ufficio all’esumazione delle spoglie mortali, per il principio di rotazione delle sepolture e degli spazi disponibili (…altrimenti i nostri già congestionati cimiteri esploderebbero per raggiunta saturazione!), ed a nulla varrebbe la sua, pur comprensibile opposizione, in quaanto vi è una norma inderogabile a tal proposito. Piuttosto se all’atto dell’apertura della fossa dovessero rinvenirsi sole ossa sarà possibile richiedere ed ottenere la loro raccolta in cassetta ossario per una nuova sepoltura (questa volta unicamente a sistema di tumulazione) della stessa in apposita celletta ossario data in concessione, con tempi anche molto variabili e piuttosto lunghi, molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaaria.

      1. La ringrazio per la solerte e utile risposta.Vedremo, allora, di conservare almeno le ossa e tumularle in uno di quei piccoli loculi che sono sempre all’ultimo piano degli edifici cimiteriali, ai quali è scomodissimo accedervi e dedicare loro il ricordo che meritano.Mi viene da pensare che viviamo in un mondo cinico dove si vuole cancellare anche la memoria dei propri cari e dove non c’è rispetto nemmeno per la morte. Grazie e complimenti per l’utile e competente rubrica.
        P.S.-Alle persone famose vengono eretti sepolcri e monumenti..che restano per secoli e millenni, invece per la gente comune che comunque manda avanti il mondo,non rimane più niente,solo un sacchettino di ossa buttato in un ossario comune.

    1. X Walter,
      dipende tutto dalla data di scadenza della concessione stabilità alla stipula del regolare atto concessorio di cui Lei o i suoi più stetti famigliari dovreste gelosamente custodire una copia.
      L’estumulazione ordinaria, infatti, in linea di massima si esegue al naturale estinguersi del rapporto concessorio a tempo RIGOROSAMENTE determinato, almeno dopo il 10 febbraio 1976.
      Un buon servizio di polizia mortuaria comunale (ma non è elemento di diritto, quanto di mera cortesia istituzionale) all’approssimarsi della scadenza della concessione (tramite ricerca anagrafica e di archivio) tenta di contattare nelle opportune forme il concessionario o i suoi aventi causa.

  6. Buongiorno,in proseguo alla sua risposta data a Francesco il 02/02/2019 alle 12:45,LE CHIEDO:
    a)il trasferimento dalla tumulazione alla inumazione a quel punto può essere fatto anche in una tomba a terra in un Cimitero diverso?
    c)in questo caso come dovrà avvenire il trasporto?
    d)conferma o no che potrebbe essere inumata la stessa cassa originariamente tumulata nonostante fosse zincata ?Ipotesi che ho trovato fattibile alla voce “tipologie” della pagina web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bara#cite_note-6
    Grazie

    1. X Andrea,

      Attenzione wikipedia è una fonte d’informazione sì importante e spesso attendibile, ma non sempre completa.

      la traslazione da un cimitero ad un altro è normata dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: il feretro deve esser integro e non presentare o accusare lesioni di sorta, altrimenti altissimo sarebbe il rischio di ammorbanti percolazioni cadaveriche durante il trasporto. Occorre, pertanto una certificazione di garanzia sulla reale tenuta della bara, almeno durante il suo spostamento, in caso contrario si provvede al c.d. rifascio o avvolgimento consistente nel deporre il feretro in un cassone esterno opportunamente chiuso e saldato.

      IL trasferimento da sepoltura a sistema di tumulazione stagna (dove è previsto il duplice feretro di legno e zinco sigillato ermeticamente) al campo comune di terra dove al contrario la Legge (art. 75 comma 1 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta l’impiego di casse metalliche è disciplinata dal combinato disposto tra gli artt. 86 comma 2 e 75 comma 2 D.P.R. n. 285/1990. Si tratta di rimuovere se necessario il coperchio di legno ed aprire squarci e tagli sulla cassa di zinco, in modo da neutralizzarne l’azione, affinchè le acque meteoriche possano penetrare nel feretro e consentire la normale lisciviazione cadaverica, quasi sempre inibita dall’ambiente impermeabile dove il defunto è racchiuso all’atto della tumulazione.
      Per completare l’opera alcuni regolamenti comunali prescrivono che si buchi pure il fondo della cassa, (ma la norma è di dubbia legittimità relativamente alla sicurezza ed agli eventuali inconvenienti di natura igienico-sanitaria) così da permettere il “trafilaggio” del liquidi post-mortali, liberi finalmente di spargersi nel terreno senza più il problema del ristagno attorno al cadavere dentro la vasca di zinco, da quale originerebbe il fenomeno medico-legale della saponificazione cadaverica.

  7. Buongiorno, quest’anno mia mammma sarà esumata dopo 21 che è deceduta. Mia cognata è stata avvisata che a breve il comune (in provincia di Forlì), comunicherà il periodo/data dell’esumazione a me e a mio fratello. Alla richiesta di mia cognata sulla possibilità che io, la figlia della defunta, possa essere presente all’atto, le è stato risposto che posso stare al cimitero ma fuori dal cancello principale e che per essere presente sul posto, al momento dell’esumazione, ho bisogno di una speciale autorizzazione. E’ vero questo? Questa era l’ultima volontà di mia mamma e non capisco perchè non posso esserle accanto in questo suo ultimo passaggio.
    Aspetto una sua risposta e la ringrazio anticipatamente.

    1. X Laura,

      in questo campo ogni Comune si regola con una certa autonomia e libertà di organizzazione. Non c’è un schema rigido ed univoco cui appellarsi.
      Le operazioni cimiteriali sono disciplinate nel dettaglio da apposita ordinanza sindacale, con questo strumento l’Autorità Comunale definisce alcuni particolari del tipo: “Chi può esser presente all’atto dell’esumazione/estumulazione?” Questo anche per ovvie ragioni di sicurezza degli astanti e degli stessi operatori necrofori impegnati in un difficile compito: e se qualcuno alla vista di un cadavere dissepolto o in avanzato stato di decomposizione dovesse accusare un malore e svenire, magari a bordo fossa?
      La ratio di questa limitazione così severa è pure da ricercarsi nell’evitare l’assembramento di estranei e morbosi curiosi, sempre in agguato anche tra gli abituali visitatori del camposanto.
      Insomma non siamo al cinema e lo “Spettacolo” è per stomaci forti, le persone particolarmente sensibili possono proficuamente astenersi da tale visione macabra.
      L’esumazione/estumulazione è un momento doloroso ed in qualche misura personalissimo ecco la ragione di un’autorizzazione ad hoc con cui si permetta la diretta presenza dei parenti.
      Sono, comunque, previste procedure di garanzia come la verbalizzazione sullo stato di scheletrizzazione del defunto (sono rinvenute semplici ossa, il corpo si presenta ancora o parzialmente indecomposto?) ed il ritrovamento di eventuali oggetti preziosi da consegnarsi, poi, ai congiunti del de cuius.
      La mansione di relazionarsi con l’utenza del servizio cimiteriale di esumazione/estumulazione, per eventuali informazioni all’atto dell’operazione di disseppelimento di solito è affidata al caposquadra necroforo, almeno nelle strutture gestionali più complesse ed articolate.

  8. Buongiorno. Volevo porre la mia domanda. La famiglia di mio padre è concessionario di un loculo per contenere le cassettine dei resti mortali successive all’esumazione. Al momento nel loculo (che ha capienza massima di 8 posti) sono contenuti i resti di mio nonno (intestatario del loculo) e sua moglie (genitori di mio padre), del fratello di mio padre con la moglie, e quelli di mio padre. Tra breve scade il periodo di inumazione per mia madre e quindi noi figli volevamo porre la cassettina con i suo resti mortali nel loculo di cui sopra. Ma mia zia (sorella di mio padre) ci nega questa possibilità poiché tempo addietro ci sono stati dei dissidi tra lei e mia madre quando era in vita, adducendo questioni di “cognome”. E’ nelle sue possibilità farlo? Noi figli non abbiamo alcun diritto? Aggiungo che mia zia poi vorrebbe mettere anche il marito nel loculo e comunque con lei non si supererebbe la capienza massima.

    1. X Salvatore,

      sul cosiddetto jus nomini sepulchri (= diritto all’intestazione del sepolcro) si potrebbe molto disquisire. Da quando è entrato in vigore il centralissimo art. 3 Cost. nel nostro sistema giuridico sono vietate le discriminazioni di genere, per cui anche un eventuale clausola concessoria che inibisse alle mogli degli aventi diritto (in quanto discendenti diretti del fondatore del sepolcro) l’accesso alla tomba in proiezione del loro post mortem sarebbe nulla di diritto.
      Lo jus sepulchri, nel suo momento genetico, si acquisisce jure sanguinis cioè per rapporto di parentela o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale, e si tratta di situazioni di fatto non disponibili jure privatorum né prescrittibili.
      I rapporti poco idilliaci, con tanto di dispetti e ripicche mortuarie non rilevano, le spoglie mortali di sua madre hanno titolo di accoglimento nei limiti della capacità fisica e recettiva del sepolcro ex art. 93 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria, osssia sino alla saturazione dello spazio sepolcrale oltre la quale lo stesso jus sepulchri spira ex se divenendo così non più esercitabile. Vige poi la regola non scritta, ma sempre valida della premorienza, essendo tutte le persone portatrici in vita dello jus sepulchri poste su un piano giuridico di pari ordinazione: insomma….si tumula sin quando vi sia materialmente posto e chi prima muore meglio alloggia estromettendo altri potenziali aventi diritto.
      E’pertanto – al di là delle scontate minacce – che Sua zia ricorra ad azioni civilistiche di negazione o manutenzione contro un’improbabile turbativa di sepolcro la quale, nel caso in esame, per i motivi di cui sopra, pare proprio non esservi né configurarsi nei suoi elementi minimi, non sussiste il fumus boni juris per tentare un giudizio avanti il Tribunale in sede civile.

  9. Buonasera, io vorrei fare spazio in un loculo dove ci sono i miei nonni (da 30 e 35 anni).
    Chiedendo al personale addetto al cimitero, mi è stato subito detto che devo mettere in conto i probabilissimi costi di cremazione (a detta sua, oltre 1000€), da concordare con le mie pompe funebri.
    Altrimenti si ritumulano i miei nonni se non ancora mineralizzati e i circa 600€ di diritti comunali che pago li perdo.
    Praticamente, secondo loro, senza far passare 40/50 anni al 70% non si puo procedere con i resti in cassetta. Questa cosa ha un riscontro veritiero pratico?

    1. X Francesco,

      il personale del cimitero ha detto una sacrosanta verità, dopo SOLI 30 o 35 anni dalla tumulazione in loculo stagno è altissima (o pressoché assoluta!) la possibilità di rinvenire salme non scheletrizzate per effetto di fenomeni cadaverici di tipo trasformativo conservativo come – principalmente – corificazione o saponificazione.
      I trattamenti consentiti all’atto dell’estumulazione se i corpi non sono decomposti sono alternativamente:

      1) ri-tumulazione
      2) inumazione in campo di terra per inconsunti
      3) diretta cremazione, con procedura semplificata

      La legge (art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta tassativamente operazioni cruente o violente volte a ridurre i resti mortali non mineralizzati in cassetta ossario.

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