Procedure di trasporto e cremazione di resti mortali

Si riscontrano pesanti lacune nella normativa nazionale riguardo a modalità di autorizzazione a trasporto e diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo provenienti da esumazioni/estumulazioni (art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ed art. 3 comma 1 lett. g) L. 30 marzo 2001 n. 130) In effetti queste due disposizioni si limitano a stabilire rispettivamente competenze geografiche e funzionali, ora in modo più generico (il Comune su cui insiste il cimitero di prima sepoltura), ora più puntuale: l’Ufficiale di Stato Civile.

Ragioni di opportunità consigliano di regolare a livello locale la questione, mediante il ricorso ad ordinanze sindacali oppure direttamente con l’autorizzazione al trasporto, sempre necessaria, di cui all’art. 24 D.P.R. n. 285/1990.

Si è del parere che il trasporto di resti mortali non debba essere svolto esclusivamente dalle imprese funebri, ma anche da soggetti autorizzati al trasporto di cose, anche se alcune Regioni, con semplici atti amministrativi paiono propendere per una diversa soluzione.

Infine, si annota che, ai sensi della circolare del ministero della sanità del 31 luglio 1998, n.10, e della più recente Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 nel trasporto di resti mortali può essere impiegato un idoneo contenitore biodegradabile (o facilmente combustibile se destinato a cremazione) anche diverso dal legno (si assiste ad un sempre maggiore utilizzo di cartone, di sacchi di fibre naturali e di sacchi di plastica realizzati in fibra naturale).
In presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere (aggiunto in data 25/3/2020)

Al termine dell’operazione cimiteriale di disseppellimento i resti mortali vanno collocati in appositi contenitori di legno (anche di spessore inferiore a 20 mm.) o di altro materiale combustibile (ad es. sacco plastico), laddove destinati a cremazione. Se si ravvisa la presenza di parti molli, con conseguenti fenomeni percolativi, è di rigore l’applicazione di un dispositivo impermeabilizzante, meglio ricorrere agli involucri flessibili da posizionare internamente o a cassoni esterni, rimovibili, in quanto per le normative ambientali sempre più rigide pochi impianti di cremazione sono, oramai, autorizzati ad abbruciare il nastro metallico.

Sull’esterno dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte del defunto esumato/estumulato.

Per il deposito temporaneo dei resti mortali in cimitero si usa la camera mortuaria.

Il contenitore, durante il trasporto, dovrà essere chiuso per motivi di rispetto e pietà delle spoglie mortali. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro i contenitori di cui sopra non è obbligatorio utilizzare un’autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all’art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Non essendo prevista una specifica normativa al riguardo, si consiglia di adottare una procedura siffatta: Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l’indicazione del luogo dove è situato l’impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri. Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una – al seguito – è consegnata al vettore, e l’ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione. Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l’avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell’impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna (anche in modo promiscuo ed indistinto?). Nei registri cimiteriali è trascritta l’operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione…”.

Secondo le linee guida recentemente elaborate da SEFIT, nella gestione di un crematorio, l’incinerazione dei resti mortali, benchè non richiesti e, quindi da avviare come prima dimostrato al cinerario comune, non può esser massiva, ragion per cui i contenitori di resti mortali dovranno esser cremati uno alla volta, per, quasi lapalissiani, motivi di pìetas.

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Carlo Ballotta

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7 thoughts on “Procedure di trasporto e cremazione di resti mortali

  1. il 7 c.m. ho la riesumazione di mia madre, che poi dovrò traslocare le ossa in un’altro cimitero dove vi sono siti tutti i parenti, come sono le procedure a cui mi devo attenere? e se esistono moduli da riempire per le volontà espresse dai parenti?

    1. X Umberto,

      è il Comune di prima sepoltura a rilasciare il decreto di trasporto una volta verificato che le ossa, siano state racchiuse entro la cassetta di zinco di cui all’art. 36 del regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 –
      L’eventuale modulistica differisce troppo da Comune a Comune, perchè io possa fornirLe una risposta più precisa, tuttavia occorrerà, senza dubbio, una richiesta di traslazione presso la nuova sepoltura, che potrà esser accordata solo dopo aver accertato il titolo di accoglimento nel tumulo famigliare ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, attraverso apposita istruttoria, invero, spesso, nemmeno troppo strutturata perchè basata sui soli titoli formali prodotti agli atti. In altre parole: le ossa di Sua madre hanno diritto ad esser sepolte in un diverso cimitero, per esser riunificate con le spoglie mortali degli altri parenti??? La tumulazione presuppone la concessione di uno spazio sepolcrale privato e dedicato. Ora questo rapporto concessorio è già in essere o deve esser costituito ex novo?

  2. Mai avuto risposte così complete volte a fugare i dubbi e non a crearne altri. La ringrazio ancora e mi complimento

  3. X Sabrina,

    Giusta la circolare del Ministero della Salute del 30.05.2016 n. 14991 i principi di cui all’art. 3 della L. n. 130/2001 sono suscettibili di diretta applicazione, anche nelle more di una legislazione regionale che, eventualmente, li abbia recepiti ed introdotti nell’ordinamento locale.

    Secondo l’art. 3 comma 1 lett. g) L. 30 marzo 2001 n. 130 l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio (anche telematico ex L. n. 69/2009, cioè sul sito istituzionale del Comune) del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, ovvero degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, entità medico legale definita dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, lo stesso D.P.R. citato (art. 3 commi 5 e 6) per la diretta cremazione dei resti mortali esclude la produzione, agli atti, di eventuale ed esplicito provvedimento liberatorio da parte della Procura della Repubblica, (art. 116 comma 1 D.Lgs n. 271/1989) necessario, invece,per i cadaveri, quando la morte sia sospetta o peggio ancora cagionata da fatto criminoso.
    SE vi sono congiunti ancora in vita è, però, necessario un assenso, vale adire un atto volitivo di non contrarietà alla pratica cremazionista deliberata d’ufficio dal Comune.

    La cremazione non può mai esser autorizzata contro la volontà degli aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, trattandosi di un diritto della personalità incomprimibile.

    Convengo con Lei: l’autorizzazione al trasporto (anche cumulativa) per i resti mortali non richiesti, non è materia di Stato Civile, essa compete al profilo funzionale di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. n. 267/2000 o a chi ne assolva i compiti, negli enti locali privi di figure dirigenziali.

    1. Vi ringrazio per la celere, competente e gratuita risposta. Non è facile da trovare.

      Condivido con voi una, secondo me, buona prassi che sto adottando. Lavoro in un Comune del Veneto e quindi soggetto al Processo Verbale. La maggioranza assoluta dei parenti deve recarsi in municipio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e dichiarare che il,defunto in vita aveva manifestato la volontà alla cremazione. In accordo con la Prefettura di Padova è supportata dal parere di esperti ANUSCA sto procedendo ad autorizzare le cremazioni sulla base di una dichiarazione sostitutiva fatta dai parenti a casa propria.

      Per quanto riguarda la cremazione di resti mortali esito di decessi per morte violenta che, se non capisco male, voi non accordereste, altri esperti mi stanno spingendo a farlo.

      Grazie ancora
      Sabrina Visentini

      1. X Sabrina,

        1) l’emergenza COVID-19 sta facendo emergere tutte le criticità di una L. 30 marzo 2001 n. 130 applicata in malo modo dalle Regioni, nella feroce ricorsa a chi, nel nostro variegato panorama politico, tra strali e grida manzoniane sia il più riformatore o il più bravo… apprendista stregone!
        IL processo verbale richiede una presenza fisica avanti l’ufficiale dello stato civile, che non può uscire dalla casa comunale se non nella fattispecie prevista dall’art. 110 Cod. Civile (tra l’altro ben più allegra), altrimenti la volontà cremazionista dovrebbe esser raccolta da un notaio, che secondo la L. n. 89/1913 è l’unico soggetto legittimato ad agire all’esterno, purchè nel proprio distretto di competenza.
        La L. 30 marzo 2001 n. 130 presenta altre rigidità quasi insormontabili: immaginiamo un avente diritto a pronunziarsi impossibilitato a spostarsi per ragioni di salute, magari perchè allettato, o ancora incapace di intendere e volere ma senza sentenza di interdizione passata in giudicato, nel Nostro Ordinamento, infatti, non è contemplata la c.d. incapacità naturale, e la firma carpita forzosamente integra un reato (circonvenzione d’incapace o peggio ancora firme false, si veda l’art. 76 D.P.R. n. 445/2000). In questa situazione del tutto sui generis e mai sperimentata prima converrebbe adottare, con una sorta di reviviscenza, la procedura molto più snella dettata dalla Circ. Min. Interno 1 settembre 2004 n. 37 in attuazione dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: atto sostitutivo in atto di notorietà con fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità ex art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/2000 e via: si proceda pure. Accolgo, quindi, pienamente la Sua tesi, in effetti siamo in un momento in cui provvedimenti extra ordinem prevalgono sullo jus positum vigente.

        2) Richiedere il Nulla Osta ex art. 116 comma 1 D.Lgs 271/1989 mi pare ultroneo ed inutilmente ridondante, in forza dell’Art. 3 comma 6 D.P.R. n. 254/2003, il quale pare proprio escludere la necessità di un provvedimento liberatorio da parte della Magistratura, necessario, sempre invece per la cremazione di cadaveri di deceduti per morte sospetta o violenta (dovuta forse a reato?)
        Ma…siccome in ambito penale bisogna adoperare la massima prudenza si potrebbe rovistare negli archivi (se non ancora soggetti a procedimento di scarto) per accertarsi di questo fatto: a suo tempo (per il funerale) l’Autorità Giudiziaria emise un nulla osta omnicomprensivo per tutti i trattamenti del post mortem, o, ad esempio, acconsentì solo alla più tradizionale sepoltura inibendo a tempo indeterminato la cremazione sino al rilascio di un nuovo benestare specifico?

        post scriptum:

        Il permesso di seppellimento (autorizzazione) invece è espressamente preso in considerazione all’art. 52, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (del tutto intenzionalmente si cita questa disposizione, prescindendo da eventuali norme regionali variamente presenti nei territori), dove è prescritto che il responsabile del servizio di custodia del cimitero “ritiri e conservi” tale autorizzazione (ricordando, nell’occasione) anche il precedente art. 23) che (lett. a) è oggetto di “iscrizione” sui registri cimiteriali.
        Di qui, la questione attorno a quanto debba durare questa “conservazione”, del tutto correttamente distinguendosi, nel quesito per come formulato, tra la conservazione dei registri cimiteriali (decorso l’anno di riferimento, conservati insiti diversi (cimitero ed archivio comunale) e documenti (autorizzazione e decreto di trasporto).

        Per inciso, questione analoga si pone per il verbale considerato all’art. 81 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché per le autorizzazioni (o, comunque, documenti) di vario oggetto in relazione alla cremazione e destinazioni delle ceneri.

        In proposito, dovrebbe farsi riferimento alle disposizioni del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (se non fosse stato abrogato, con limitazioni (parzialmente: all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;…) , dall’art 184 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.

  4. Buongiorno, nell’articolo viene nominato l’Ufficiale di Stato Civile. Immagino lo si faccia in riferimento alla competenza ad autorizzare la cremazione. Per il trasporto infatti è il Dirigente responsabile che dovrà autorizzare.

    I dubbi:
    – L’Ufficiale di stato civile può atorizzare la cremazione di resti mortali su ordinanza senza l’assenso dei familiari più prossimi?
    – Quanto deve stare esposta l’ordinanza?
    – Si può autorizzare la cremazione di resti mortali di persone sepolte con intervento della magistratura?

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