Il problema “Ossa Umane” nel diritto funerario italiano: tutela penalistica

Le ossa, per ovvi motivi di opportunità, garbo e pìetas, non debbono mai esser visibili al pubblico; l’ossario comune, infatti, deve esser costruito in modo da celare la vista dell’ossame ivi deposto, ai visitatori del cimitero.

Esse possono esser collocate:

  • nell’ossario comune in forma promiscua, massiva, anonima ed indistinta;
  • in cassetta ossario da tumulare in loculo, celletta, cappella gentilizia (qui, invece, prevale l’elemento dell’individualità nella sepoltura).

Le ossa, per un certo e congruo tempo, possono esser provvisoriamente “parcheggiate” in camera mortuaria[1] (il regolamento regionale lombardo n. 6/04, più correttamente, invece di camera mortuaria parla di deposito mortuario), ma la camera mortuaria/deposito mortuario deve esser chiusa e non accessibile al pubblico, così da scongiurare furti o trafugamento delle ossa.

È sempre d’obbligo la cassetta di metallo, perché l’ossame sia comunque celato allo sguardo curioso dell’utenza, anche se non vi sono rischi igienico-sanitari, come giustamente rilevato dall’Art. 36 DPR 285/90, tali da imporre l’adozione di sistemi di contenimento a tenuta stagna (la chiusura della cassetta, potrà, pertanto, limitarsi a pochi punti di saldatura lungo il labbro perimetrale).
L’unico “imballo” in cui le ossa possano esser movimentate espressamente indicato dalla legge è, appunto, la cassetta in lamiera zincata di cui all’Art. 36 DPR 285/90 essa, poi, dovrà recare i dati anagrafici del de cuius, così da renderne agevole il riconoscimento.

C’è però una ragionevole eccezione: le ossa estratte dall’ossario comune per esser cremate possono esser riposte anche in uno scatolone[2] di cartone e quindi facilmente combustibile, oppure in un imballaggio di legno, pasta di legno, compensato, polimero plastico…
L’unica regola cogente da seguire è la loro inaccessibilità, ossia debbono, mi si passi la formula gergale, esser tenute “sotto chiave” perchè la profanazione delle ossa o l’asportazione delle stesse per fini non ammessi dalla legge costituisce un reato.

Ribadisco il concetto: l’ingiuria sacrilega arrecata alle ossa, la loro asportazione clandestina (Art. 43 comma 3 DPR 285/90) o il commercio delle stesse (proibito dall’Art. 43 comma 4 DPR 285/90) costituiscono comportamento antigiuridico sanzionabile penalmente:
Cassazione penale, 2 febbraio 1960: “Parti del cadavere ai sensi dell’art. 411 C.P., devono intendersi quelle che richiamano alla mente di chi li vede l’idea del corpo umano come ad esempio un teschio”. Pertanto la sottrazione di un teschio da un ossario integra l’oggetto del delitto di cui all’art. 411 C.P.
Lasciare le ossa “posteggiate” in camera mortuaria senza avere l’avvertenza di chiudere a chiave la porta, invece, è uno… “svarione”, punibile in via amministrativa (con un richiamo disciplinare o un’ammenda) ma privo dell’elemento del dolo (con “dolo” intendo la precisa volontà di commetter reato) proprio degli illeciti di natura penale.

Le sanzioni disciplinari sono atti interni all’amministrazione di appartenenza, la loro fonte deriva dal Contratto Nazionale di Lavoro.
Dai fatti narrati non si evince se il custode abbia assolto o tralasciato il suo precipuo compito di annotare sul registro delle sepolture le vicende relative alle ossa accantonate nella cappellina in questione.
L’art.52 del DPR 10 settembre 1990, n.285, stabilisce, infatti, che il responsabile del servizio di custodia debba annotare molto diligentemente tutti i movimenti in ordine ai cadaveri, inumati ed esumati, tumulati ed estumulati, cremati, trasportate altrove, ecc. Anche qui si individua una violazione regolamentare sanzionabile ai sensi dell’art.358 citato.

La giurisprudenza, ossia l’orientamento dei tribunali italiani a tal proposito è piuttosto contraddittoria, la Suprema corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito.
In passato la Cassazione, più volte, ritenne cadavere il corpo umano sino al suo completo dissolvimento.
Cassazione penale, 6 giugno 1969 “Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407 – 413 c.p. nel concetto di “cadavere” deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo quindi che sia avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili. Se la sottrazione delle sole ceneri umane vale ad integrare l’ipotesi dell’art. 411 C.P., questa ricorre anche nel caso di asportazione di alcune ossa, allorché si accerti l’esistenza di uno scheletro sepolto e l’asportazione delle ossa dello stesso)
Ma nel non lontano 1999 la Suprema corte di Cassazione non ha riconosciuto colpevole di vilipendio di CADAVERE un affossatore che in un attimo di lucida follia aveva disciolto nell’acido un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo in base a questa tesi: la tipologia medico-legale del inconsunto non è assimilabile a quella di cadavere poiché ogni cadavere ai sensi della Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998 (richiamata, poi, in seguito dalla Legge 130 del 30 marzo 2001 e soprattutto dal DPR 254 del 15 luglio 2003) ancorché indecomposto dopo i 10 anni dall’inumazione ed i 20 dalla tumulazione non è più cadavere ma solo un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

 


[1] T.A.R. Umbria, 18 novembre 1985 n. 623 – Ai sensi dell’art. 64 D.P.R. 20.10.1975, n. 803, la camera mortuaria costituisce parte essenziale dei servizi cimiteriali e deve essere ubicata all’interno del cimitero, più esattamente all’interno della recinzione che ne determina lo spazio; pertanto, è illegittima la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di una camera mortuaria all’esterno dell’esistente cimitero.

[2] In alternativa, ai sensi del paragrafo 6 Circ. Min. n. 10/98, si può ricorrere alla più collaudata cassetta di zinco, con l’avvertenza di rimuoverla prima di introdurre le ossa nella cella crematoria, poiché diversi impianti di cremazione, infatti, non sono più predisposti a bruciare la lamiera di bare e cassette per resti ossei.

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Carlo Ballotta

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