Pare interessante segnalare la pronuncia del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2024, n. 99, reperibile, per gli Abbonati PREMIUM e LITE Norme nella Sezione SENTENZE.
Essa conferma propri precedenti orientamenti, intervenendo su un tema non sempre colto nella sua portata, cioè su quale natura abbia l’impianto ed esercizio di una sala del commiato.
Non si tratta di una pronuncia originata da vicini, che “non apprezzano” queste attività, ritenendo che apportando “mestizia” (sic!) alla zona d’insediamento, ne riducano il valore, anche commerciale. Quando si usa questo argomento significa una sorta di rimozione della morte e delle cerimonialità connesse, cosa che può essere ascritta a sensibilità personali (la cui valutazione si lascia ad altri).
Piuttosto, si tratta di atteggiamenti che spesso trovano origine in operatori economici attivi nelle medesime, o prossime, aree circostanti.
Operando sulla medesima piazza, sussiste una reazione nei confronti di altri operatori, che vedono nell’iniziativa elementi di concorrenza eccessiva.
In effetti, la disponibilità di sala del commiato (con le specifiche del caso, la cosa potrebbe applicarsi anche alle case funerarie) costituisce elemento che apporta un incremento di qualità nei servizi offerti alle famiglie in lutto.
Si tratta di investimenti che, come le monete, hanno una duplice faccia. Nel recto vi è un’offerta di maggiore qualità.
Nel verso il fatto che questa maggiore qualità è in funzione, almeno de facto, di acquisire fasce di mercato maggiori rispetto agli altri operatori economici.
La sentenza, che ribadisce precedenti pronunce della medesima sezione di TAR, conclude nell’affermare che l’esercizio di sala del commiato non costituisce attività commerciale, quanto altro.
Nella precisione, affermando che … vi è una netta differenza tra l’attività funeraria propria della casa del commiato e l’attività commerciale in genere.
Per cui “l’esercizio di una “sala del commiato” – anche ai fini della destinazione di zona secondo la normativa urbanistico-edilizia – non può in alcun modo ritenersi attività commerciale o ad essa equiparata, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali” (TAR Lecce, Sez. I, 07.02.2019, n. 197; id. TAR Lecce, n. 1178 17.7.2018).
Proseguendo con la puntualizzazione: … Nella specie, l’Ente civico non ha assentito alcuna attività commerciale ma una attività, per quanto in atti, funzionale all’interesse pubblicistico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio, dei sentimenti di solidarietà e del culto dei defunti.
Seguendo questa logica si potrebbe ipotizzare che vi sia un qualche operatore economico che, senza svolgere minimamente attività funebre, proceda ad realizzare, e gestire, una sala del commiato ponendola a disposizione di una pluralità di esercenti l’attività funebre, che ritengano avvalersene.
Con ciò fornendo autonomamente (nel senso di indipendentemente dall’attività funebre) le prestazioni di maggiore qualità insite nell’uso di sala del commiato.
Anche questa ipotetica previsione potrebbe essere estesa alle case funerarie.
In entrambe le fattispecie, si tratta di ipotesi che non tengono conto del verso della moneta (o, medaglia).
Una delle motivazioni d’investimento sta cioè proprio nell’acquisire una quota di mercato maggiore rispetto a quella presuntivamente raggiungibile senza disporre di queste “strutture”.
Per completezza, iL Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5067 parla di autorizzazione commerciale all’apertura della “sala del commiato”, e individua la legittimazione del ricorrente nella sua qualità di … concorrente.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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