Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. le spese per gli annunci su 2 quotidiani e le spese per la lapide senza il consenso dei 2/3 degli eredi sono da considerarsi spese funerarie e quindi a carico degli eredi o possono essere contestate in quanto effettuate da uno degli eredi senza il consenso degli altri?

  2. Posso scaricare la fattura (a me intestata) per la morte di mio marito, anche se risultiamo legalmente separati? Quando si parla di coniuge si intende anche quelli legalmente separati? su alcuni siti ho trovato anche
    quelli legalmente separati.
    Desidero una risposta
    Grazie

    1. x annarosa
      Riteniamo che con la separazione intervenga la cessazione del coniugio e conseguentemente Lei non ha titolo alla detrazione per le spese funebri del suo ex-marito.

  3. Salve, ho uno zio acquisito che venuti ad abitare nella nostra citta’,erano gestiti da noi tutti i loro averi con pensioni incluse,non avendo altri eredi ne figli.
    La moglie viene a mancare e notizia sgradita non possiamo scaricare le spese funerarie effettivamente sostenute da noi.Ho fatto variare la fattura a nome dello zio (marito) e essendo pensionato sociale il conteggio non produce nessun rimborso irpef.E’ giusto cosi?perche non possiamo scaricare noi spese realmente effettuate?
    grazie

    1. x Demetrio.
      Non può scaricare Lei le spese funebri perché le regole in vigore ammettono la detrazione solo per chi ha redditi e per chi è in certi rapporti di parentela col defunto (legga altri precedenti commenti per capire esattamente quali sono i rapporti di parentela ammessi).

  4. Buongiorno,
    nel compilare il mod.730/2014 per detrazione ft. spese funebri sostenute per la morte di mia madre, mi è sorto un dubbio: la fattura è datata 31/12/2013 ma è stata da me saldata, con bonifico bancario, a gennaio 2014, quindi non posso detrarla nel 730/2014 bensì nel 730/2015?
    Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta Le porgo i miei migliori saluti

    1. x Alessandro.
      La detrazione va col criterio di cassa. Pertanto se ha pagato la fattura 2013 nell’anno 2014, va in detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2014 (quindi se ne riparla il prossimo anno)

  5. Gentilissima redazione in merito al vostro scritto precedente:

    “Se la fattura è non intestata a lei ma alla moglie occorre l prova che il pagamento sia avvenuto da un suo conto corrente o altro sistema di tracciabilità e poi una diciarazione sua e della moglie che il pagamento l’ha fatto lei marito. E quindi può detrarre nei limiti consentiti.”

    mi servirebbe un chiarimento su come deve essere predisposta questa dichiarazione per poter detrarre le spese funerarie sostenute per mio suocero la cui fattura è stata emessa a nome di mia moglie fiscalmente a mio carico. Il bonifico per il pagamento è stato eseguito dal conto corrente cointestato tra me e mia moglie Temo che il CAF a cui consegnerò il 730 si rifiuti di considerare questa possibilità…potete darmi indicazioni maggiori su come procedere?
    Grazie mille.

    1. 1. Se il CAF a cui verrà consegnata la fattura ha dei problemi, gli riporti la seguente circolare, vecchia, ma molto chiara in proposito:
      Circolare ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 25-05-1979, n. 26/8/1270

      Spese funebri. Limiti di deducibilità. Riferibilità a ciascun decesso.
      Pagamenti riportati in più anni. Esclusione di spese sostenute
      anticipatamente.

      In relazione a talune incertezze segnalate in ordine ai criteri da seguire per la deducibilità delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’art. 433 del Codice
      civile nonché degli affiliati, di cui alla lettera e) dell’ art. 10 del DPR 29-9-1973, n. 597, nel testo modificato dall’ art. 5 della legge 13-4-1977, n. 114, questo Ministero precisa quanto segue:
      1) Il limite di lire un milione per la deduzione delle spese funebri dal reddito complessivo, previsto dalla richiamata lettera e), non deve intendersi riferito al periodo d’ imposta, ma a ciascun decesso.
      2) La deduzione deve comunque rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la deducibilità degli oneri di cui al citato art. 10.
      Discende dalle suesposte premesse:
      a) il predetto limite di lire un milione non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni;
      b) la spesa funebre va sempre portata in deduzione dal soggetto che l’ha sostenuta – sempreché sostenuta per la morte delle persone previste nella richiamata lettera e) – e con riferimento al periodo in cui è
      stata sostenuta.
      Si precisa inoltre che la spesa funebre, sempre entro il predetto limite di un milione, può essere deducibile razionatamente dal reddito complessivo di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta
      o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso
      intestatario del documento. Naturalmente, in queste ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi fotocopia del documento, così come consentito
      dall’ ultimo comma dell’ art. 3 del DPR 29-9-1973, n. 600.
      Va infine confermato quanto già precisato in precedenti occasioni da questo Ministero e cioè che le spese funebri previste dalla lettera e) dell’ art. 10 sopra citato devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’ evento cui sono finalizzate, rimanendo pertanto escluse dalle stesse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, spese che
      costituiscono normali erogazioni di reddito non rientranti nella previsione legislativa degli oneri deducibili.

      2) una possibile dichiarazione è la seguente, da riportare sul retro della fattura originale e quietanziata ( o con allegata la prova del pagamento) da parte dell’intestatario della fattura stessa e si aggiunge controfirmata da chi viene detto che ha concorso al pagamento per gli importi frazionati (ovvio che chi concorre deve essere all’interno di coloro che hanno titolo a detrasela).

      Il sottoscritto XY, in qualità di intestatario della fattura n. … del …, relativa a spese funebri di KW, dichiara che la stessa è stata pagata da più persone e specificatamente:
      a) quanto a euro XXXXX dal/dalla sottoscritto/a
      b) quanto ad euro YYY dal sig. MN, codice fiscale CFCFCFCFCFCF

      In fede (firma di XY)
      e controfirmato da MN
      …..
      Poi una va in dichiarazione di XY e una in dichiarazione di MN

  6. A settembre 2013 è deceduta mia zia, sorella di mio papà (già deceduto), non sposata e senza eredi diretti. Questa persona è stata seguita, in vita, anche economicamente da me; alla morte ho pagato la fattura delle spese funerarie. Oggi mi sono recata x la compilazione del 730 e ho scoperto che non posso effettuare la detrazione della fattura anche se a me intestata. Penso sarebbe buona cosa tenere conto di alcuni legami. Maria Rita

  7. Su €. 1.549,37, cifra massima detraibile di un funerale, sul modello 730 quanto andrò a recuperare, una percentuale su tale cifra?

  8. Salve, ho sostenuto le spese funebri di mio padre con le mie sorelle, la fattura è intestata a me ed è al in circa di 6000 euro, quanto rimborso mi spetta? Tenendo presente che le mie sorelle nn devono fare dichiarazioni. Forse è meglio che la facciano anche loro? Grazie

    1. X Francesca
      La detrazione spese funebri Le spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro. Difatti la detrazione riguarda ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti. Visto che la fattura è intestata a Lei detragga Lei l’intera cifra detraibile e cioé 1.549,37 euro.

  9. Buona sera, moglie e marito decedono rispettivamente il 27/1/13 e il 17/11/13.
    Posso detrarre nella dichiarazione del marito (dec.to il 27/11/13) le spese funebri della moglie a carico premorta?
    Anche se la fattura è intestata al figlio a carico?
    Grazie

    1. x Felice
      Per rispondere al suo caso particolare occorre riprendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, che dicono:
      “La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere.”
      Al decesso della madre a gennaio 2013 sostiene la spesa il figlio, con fattura a lui intestata. poi muore anche il padre.
      Il funerale del padre lo paga sempre il figlio.
      Pertanto, a nostro avviso ha titolo a detrarre le due cifre (entro il limite per ogni funerale di 1.549,37 euro) il figlio, intestatario delle due fatture.

  10. VOLEVO SAPERE POSSO SCARICARE LE SPESE FUNEBRI DI MIO SUOCERO, ANCHE SE NON SONO SPOSATO CON LA FIGLIA MA HO PAGATO IO IL FUNERALE E LE FATTURE SONO A ME INTESTATE? GRAZIE

    1. x Gianni.
      No, non può scaricare lei le spese funebri del padre della sua compagna. Doveva far intestare le fatture alla compagna e se capiente di redditi era lei a detrarsele.

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