Trasporto salma “a cassa aperta” dopo accertamento con tanatogramma: la Sardegna rimuove un blocco operativo

Con la Deliberazione n. 32/7 del 18 giugno 2025, la Regione Autonoma della Sardegna introduce una modifica puntuale, ma strategica nelle disposizioni applicative della L.R. 2 agosto 2018, n. 32 in materia di trasporto della salma (o, più correttamente, del cadavere) durante il periodo di osservazione, affrontando un nodo finora irrisolto per molte strutture sanitarie e imprese funebri: la gestione post-mortem nei casi di accertamento immediato della morte con tanatogramma.
Una questione tutt’altro che marginale o peregrina, e non solo un…tecnicismo necroforico.
Essa, infatti, tocca la possibilità – per i familiari – di rendere un ultimo saluto al proprio caro in ambienti più dignitosi e intimi del freddo servizio mortuario ospedaliero, comunque garantito. Vediamo in quale modo.

1. Il problema normativo e operativo: quando la salma diventa cadavere troppo presto

Per comprendere l’intervento della Regione, bisogna partire da una distinzione che la L.R. Sardegna n. 32/2018 (art. 7) recepisce chiaramente:

  • Salma: corpo umano privo di vita da meno di 24 ore o in attesa di accertamento strumentale della morte, o tramite visita necroscopica sui signa mortis
  • Cadavere: corpo umano privo di vita dopo 24 ore oppure a seguito di accertamento medico-strumentale (es. tanatogramma).

Ora, se una struttura sanitaria procede immediatamente all’accertamento di morte con elettrocardiografo, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corpo cessa formalmente di essere “salma” e diventa “cadavere” – con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista normativo, ovvero inibizione del trasferimento “a cassa aperta”.

Il problema è cruciale: le norme regionali precedenti avrebbero sì ammesso il trasferimento durante il periodo di osservazione, ma solo della salma, non del cadavere. Risultato? Se la morte fosse stata accertata con tanatogramma, il corpo non avrebbe potuto essere trasportato a cassa aperta per l’esposizione ai dolenti in casa funeraria o presso un domicilio privato.

2. Il contesto: esigenze familiari e rigidità delle definizioni

Negli ultimi anni, diverse associazioni e federazioni di categoria hanno sollevato – anche in sede istituzionale – la necessità di superare questa rigidità. Il punto, come spesso accade nella polizia mortuaria, non è il principio, ma l’effetto pratico di regole ancora da metabolizzare bene: impedire ai familiari, per motivi meramente formali, di esporre il defunto per il commiato, si traduce in una compressione ingiustificata di diritti e aspettative legittime, senza beneficio effettivo per la salute pubblica.

Va infatti ricordato che il tanatogramma – ossia la registrazione strumentale dell’arresto cardiaco per almeno 20 minuti – serve a precocizzare l’accertamento di morte in luogo delle 24 ore canoniche, ma non incide sulle condizioni igienico-sanitarie del corpo, né sul rischio reale per la collettività. Ecco il nodo da sciogliere.

3. La svolta sarda: trasporto del cadavere ammesso, a certe condizioni.

Con la Deliberazione 32/7/2025, la Regione Sardegna interviene integrando il punto b.2.4 delle disposizioni attuative già adottate con la D.G.R. n. 9/31/2019.

La nuova disposizione – perfettamente in linea con l’art. 8 D.P.R. 285/1990 – autorizza il trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione anche se la morte è stata accertata con tanatogramma, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

– richiesta formale da parte dei familiari o degli altri aventi titolo;
– certificazione medica secondo il modello dell’allegato A, che attesti:
* assoluta mancanza di pregiudizio per la salute pubblica e
* assenza di sospetto che la morte sia stata violenta, o, peggio ancora, dovuta a reato;
– trasporto entro 24 ore dal decesso (termine derogabile solo in tre casi: prelievo di organi, autopsia giudiziaria, autopsia per riscontro diagnostico, ex art. 37 D.P.R. 285/1990);
– utilizzo di contenitore impermeabile non sigillato, per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita (precauzione di legge ancora vigente ai sensi dell’art. 17 del regolamento governativo di polizia mortuaria);
– comunicazione tempestiva da parte dell’impresa funebre ai tre soggetti competenti:
* Ufficiale di stato civile del comune del decesso;
* Ufficiale di stato civile del comune di destinazione;
* ASL territorialmente competente.

4. Un’innovazione nel solco della normativa nazionale

L’intervento della Regione Sardegna non deroga al D.P.R. 285/1990, ma lo interpreta correttamente alla luce delle tecnologie mediche attuali e della necessità di bilanciare precauzioni sanitarie e diritti dei cittadini.
Come noto, il D.P.R. 285/1990 (art. 8) consente l’inumazione, tumulazione o cremazione prima delle 24 ore solo in presenza di accertamento medico-strumentale, in assenza di sospetto di reato. Altrimenti diverrebbe indispensabile uno specifico nulla osta dell’Autorità Giudiziaria ex art. 116 D.Lgs n. 271/1989.
Esso, tuttavia, non stabilisce alcun divieto esplicito al trasporto del cadavere entro le 24 ore, a condizione che esso sia effettuato in sicurezza e con le dovute certificazioni mediche, ex art. 17 d.P.R. Cit.
La delibera sarda, dunque, interviene per colmare una lacuna procedurale nelle proprie disposizioni attuative, garantendo una continuità normativa tra definizione medico-legale e gestione logistica del defunto.

5. Il modulo aggiornato: un passaggio fondamentale per le imprese

La delibera integra anche l’allegato A, che costituisce il modulo regionale per la certificazione medica del trasporto della salma/cadavere durante il periodo di osservazione.
Il documento, strutturato in tre sezioni principali, coinvolge:

– il medico (curante o SSN);
– l’impresa funebre;
– la struttura ricevente (obitorio, casa funeraria, domicilio).

L’operatore funebre ha l’onere di inviare il modulo firmato via PEC ai Comuni interessati dal trasporto e all’A.USL competente per territorio, rendendo, così, tracciabile l’intero processo e percorso.

6. Il principio di proporzionalità come bussola normativa

Al fondo, questa integrazione normativa sarda si fonda su un principio basilare del diritto sanitario e amministrativo: la proporzionalità.
Se il rischio sanitario è assente (o sotto controllo) e i familiari esprimono una volontà chiara, non ha senso ostacolare il trasporto del defunto solo per una mutazione terminologica (“salma” vs “cadavere”) causata da un esame medico.
La norma regionale allinea il dato tecnico-scientifico alla prassi funeraria e restituisce una misura di buon senso nella conduzione dell’evento funerale.

Riferimenti normativi
– D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 8 e art. 37
– L.R. Regione Autonoma della Sardegna 2 agosto 2018, n. 32, artt. 7, 10, 11
– D.G.R. Sardegna n. 9/31 del 22 febbraio 2019, punto b.2.4
– D.G.R. Sardegna n. 32/7 del 18 giugno 2025
– Modulo regionale Allegato A – certificazione trasporto salma/cadavere durante osservazione.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.