Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. Sono il genero separato, non divorziato, del defunto, avendo sostenuto le spese dei funerali, di cui ho fattura, Vi domando cortesemente se rientro nel diritto del recupero fiscale nella denuncia dei redditi mod. 730. Vi ringrazio anticipatamente.

  2. Amedeo, il servizio funebre è esente da iva (vedi art. 10 d.p.r. del 26/10/1972 n633 e successive variazioni) l’importo dovuto è pari al solo imponibile.

  3. contribuente con moglie a carico, può detrarre una fattura intestata alla
    moglie inerente a spese funebri per la morte della madre?

    1. Per Pietro
      Il fatto della moglie a carico non incide. Lei ha titolo a detrarsi la fattura a lei intestata anche per decesso di suocero/a. Se la fattura è non intestata a lei ma alla moglie occorre l prova che il pagamento sia avvenuto da un suo conto corrente o altro sistema di tracciabilità e poi una diciarazione sua e della moglie che il pagamento l’ha fatto lei marito. E quindi può detrarre nei limiti consentiti. Veda il seguente articolo per il dettaglio: https://www.funerali.org/?page_id=7161

    1. x Edoardo
      SI, se la spesa di acquisto dell’urna cineraria è avvenuta per svolgere il funerale e se nella fattura c’è il riferimento al defunto.
      E ovviamente se Lei ha titolo alla detrazione per il grado di parentela, nel limite di legge e come detrazione.

  4. Mia madre ha sostenuto le spese funerarie in seguito al decesso di mio padre. Le spese sono regolarmente documentate con una fattura a lei intestata. Purtroppo nell’anno in corso mia madre non ha reddito sufficiente per poter presentare il 730 o il modello Unico. Potrà usufruire del rimborso parziale per le spese sostenute?

    1. X Paolo
      Per qualsiasi detrazione, anche per le spese funerarie, e’ determinante avere il reddito sufficiente alla detrazione. se presenta la dichiarazione dei redditi potrà detrarre nei limiti delle tasse che doveva pagare. In gergo si chiama capienza fiscale.

  5. Se il defunto ha una figlia senza reddito ed altra figlia residente all’estero, la spesa può essere detratta dal nipote diretto, figlio di una figlia?

    1. Secondo l’Agenzia delle entrate occorre riferirrsi, per individuare chi ha titolo alla detrazione, al rapporto col contribuente.
      Valgono i seguenti principi generali:se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.
      In relazione al contribuente vale quanto segue:
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:
      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.

      Nel caso da lei indicato il contribuente (nipote, cioé figlio di figlia) è nella situazione di cui a “i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali”
      E poiché non manca il genitore (la madre del figlio, figlia del defunto) non ha titolo alla detrazione.

  6. Volevo sapere se è obbligatorio pagare le spese con bonifico per poter usufruire delle detrazioni e se il bonifico deve essere effettuato dalla persona intestataria della fattura oppure può essere fatto da un altro familiare.
    Grazie

    1. xLaura
      No non è obbligatorio pagare le spese funebri con un bonifico per usufruire della detrazione fiscale, se il prezzo del funerale è inferiore al limite per il quale TUTTI i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o altro mezzo tracciabile. Ma visto che un funerale costa (il limite di tracciabilità dei pagamenti ora è 1000 euro, ma tendenzialmente decrescerà) in gener circa 2.500-3000 euro, è ovvio che occorre la tracciabilità del pagamento.
      E il pagamento frazionato non vale a bypassare la norma sulla tracciabilità.
      Pertanto si, nella stragrande maggioranza dei casi occorre un sistema di tracciabilità (ad es. carta di credito, bonifico bancario) per pagare un funerale.
      Il bonifico deve riportare gli estremi identificativi del funerale e quindi della relativa fattura, che quindi vi verrà inviata con la dicitura “quietanzata” o “saldata” o “pagato” o similare.
      Può effettuare il pagamento, in caso di difficoltà finanziaria momentanea dell’intestatario un parente o altro incaricato.
      Poi sussistono due casi: o il parente del defunto (tra quelli che hanno titolo alla detrazione per spese funebri) detrae dalla sua dichiarazione dei redditi al parte che ha pagato (con uan dichiarazione sul retro della fattura intestata a lei che è proprio così) oppure lei, con un sistema di tracciabilità restituisce i soldi che le sono stati (di fatto) prestati appena può. Lei resta intestataria della fattura, ha titolo a detrarre le spese funebri dal la sua dichiarazione dei redditi. Unica avvertenza la tracciabilità e i pagamenti devono essere fatti nell’anno fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi. Infine, ad abundantiam, specifichiamo che il totale di detrazione fiscale è per ciascun defunto. Nella malaugurata ipotesi che lei avesse due persone familiari defunte in uno stesso anno, ha titolo alla detrazione fiscale per 2 defunti.

  7. sono l’amministratrice di sostegno di mio zio fratello di mio padre nominata dal giudice titolare
    lui da poco e’ deceduto volevo sapere se posso detrarre le spese funebri

    1. x Lucia
      Quindi lei, in relazione al defunto, è il nipote. Queste sono le categorie di persone che possono detrarre le spese funebri:

      Deducibilità spese funebri
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:
      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.
      Non è necessario che tali soggetti deceduti siano stati a carico o siano stati conviventi del contribuente che ha sostenuto le spese funebri.

      Poiché Lei non rientra nei casi di cui all’art. 433 CC, Lei è escluso dal beneficio.

  8. salve una domanda, e’ morto da poco mio marito e io non ho lavoro,quindi non o reddito tranne la casa che era di tutti e due e che anda’ in eredita’ a me ed ai figli.per riuscire a fare detrarre le spese funebri devo fare intestare la fattura ad uno dei suoi fratelli che fa il 730 pagare io fare risultare che ha pagato lui e semai farmi poi rimborsare il 19%?
    grazie

    1. x Nicky
      Se Lei non ha reddito non può scaricare nulla, essendo una detrazione dal reddito.
      Per cui è bene che la fattura sia intestata a suo fratello, se lui ha redditi.
      Poi quello che detrae suo fratello (se paga effettivamente lei) se lo farà restituire al momento in cui il fratello farà (l’anno dopo) la dichiarazione dei redditi.
      Tenga presente che riuscirà a detrarre circa 294 euro (cioé il 19% di 1.549,37 euro), sempre che resti immutato il 19% di detraibilità

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