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TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 192
La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809). L’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale. La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale, disponendo autonomamente l’assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all’organo consiliare.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 42 D, Lgs. 18/8/2000, n. 267
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TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 347
In regione Puglia, la previsione di un Regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebri e cimiteriali che vieti la collocazione di case funerarie nei centri abitati sipone in contrasto con la disciplina della L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 dato che tale fonte normativa regionale: i) non prevede tale specifica competenza per i Comuni; ii) al contrario incentiva gli enti territoriali alla promozione delle strutture del commiato, tra le quali emerge anche la casa funeraria (cfr. art. 17, co. 1); iii) sancisce la possibilità di realizzare le case funerarie nei centri residenziali anche in deroga allo strumento urbanistico (cfr. art. 4, co. 3-bis) e nelle fasce di rispetto cimiteriale (cfr. art. 17, co. 5, ult. periodo), e ciò in coerenza con quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – essendo la morte un accadimento naturale che colpisce la popolazione residente – il servizio funebre è svolto nell’interesse di quest’ultima e, pertanto, deve ritenersi consentito (anche) nelle zone a vocazione residenziale (cfr. TAR Salerno 2897/2022); iv) prevede limiti tipici e tassativi (ovvero quelli secondo cui “le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva” - cfr. art. 17, co. 5). La realizzazione di una “casa funeraria” non appare sussumibile all’interno delle “opere per il culto”, per tali dovendosi intendere le opere destinate all’esercizio del culto religioso ex art. 831 cod. civ.; mentre la casa funeraria, come visto, è normata dalla L.R. Puglia n. 34/2008 ed inerisce l’“ambito funebre”, ossia “l’attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato” (art. 1, comma 3, lett. d).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Puglia, L.R. 15/12/2008, n. 34
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TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 323
L’attività funebre è un’attività d’impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'organizzazione complessiva del servizio funebre. Di conseguenza la vendita di articoli inerenti i suddetti servizi (quale prestazione di “dare”) è strumentale e accessoria rispetto a quella principale svolta dai suddetti servizi (quale prestazione di “facere”) e, quindi, è priva di autonoma rilevanza. Del resto il settore funerario e cimiteriale è regolamentato da una normativa disorganica a livello regionale e frammentaria a livello nazionale - come il R.D. 17 luglio 1934, n. 265- Testo Unico delle leggi sanitarie- e il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 avente ad oggetto il regolamento di polizia mortuaria- e non può, quindi, essere assimilato a quello del settore del commercio di cui al D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Calabria, L. R. 29/11/2019, n. 48
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TAR Liguria, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 141
Allorquando si tratti (come nel caso di un verbale di rilascio del servizio d'illuminazione votiva) di atti di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. - preordinati al ripristino della condizione del bene pubblico e dell'accesso alle utilità allo stesso connesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 06/11/2024, n. 8862) - meramente applicativi delle deliberazioni tardivamente impugnate, e dunque di atti dovuti, a contenuto sostanzialmente vincolato. Ed è noto che, per costante giurisprudenza, in tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico (qual è certamente l’impianto di illuminazione votiva accedente al cimitero), il provvedimento di rilascio ai sensi dell'art. 823 comma 2 cod. civ. può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l'interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale abusivamente detenuto da un privato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/5/2024, n. 3135; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 8/7/2019, n. 601).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 823 C. C.
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TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 30 gennaio 2025, n. 255
Per le opere realizzare abusivamente su terreno del demanio o del patrimonio di enti pubblici non è ammesso l’accertamento di conformità ex art. 36, T.U. e l’ingiunzione di demolizione è la sola sanzione prevista, che consegue in termini vincolati alla realizzazione dell’abuso. A tal proposito si è affermato in giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 17/03/2020, n. 199): “l'art. 14, L. n. 47 del 1985, al pari dell'analogo disposto dell'art. 35, D.L. vo n. -OMISSIS-0 del 2001 con riferimento a tutte le opere realizzate "sine titulo" su aree e terreni di proprietà pubblica (Stato e enti pubblici in genere) prevede come unico provvedimento sanzionatorio - salvo che per quelli realizzati dai soggetti di cui rispettivamente all'art. 5, L. n. 47 del 1985 e all'art. 28, D.P.R. n. -OMISSIS-0 del 2001 - l'adozione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza di demolizione e di ripristino se, da un lato, si configura come unico e doveroso provvedimento sanzionatorio, dall'altro, costituisce circostanza idonea ad escludere "in radice" non solo ogni possibilità di sanatoria, ma anche la stessa sussistenza dell'obbligo di provvedere su tale istanza, in quanto manifestamente inammissibile e infondata. Pertanto, in relazione all'edificazione "contra legem", su suolo di proprietà pubblica, la sanzione demolitoria è l'unica applicabile stante il regime pubblicistico del suolo (T.A.R. Campania, sez, VII, 10.10.2014, n. 5261)”.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 94 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 781
[ I ] Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente” (C.d.S, V, 30.4.2024, n. 3920). [ II ] La qualificazione della cremazione quale servizio pubblico comporta l’assoggettamento (anche) alle successive modifiche legislative che hanno inserito il servizio tra quelli di rilevanza economica e a domanda individuale e lo hanno normativamente incluso tra i servizi pubblici locali (art. 6, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130: «La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»); e (con le previsioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell’art. 13 del decreto-legge n. 150 del 2011, citati) hanno imposto che per i servizi affidati a terzi senza gara – previa l’eventuale applicazione della norma di cessazione ex lege degli affidamenti diretti - l’amministrazione proceda all’affidamento mediante l’indizione di una gara a evidenza pubblica (salvo il pagamento del valore residuo degli impianti di proprietà del concessionario, come del resto deciso dal Comune di Torino che – come già segnalato – ha avviato un procedimento connesso diretto a determinare l’importo da riconoscere a Socrem).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 29 gennaio 2025, n. 3758
La disponibilità … di ossa umane e il deposito di esse all'interno di un'auto - che poi veniva bruciata per simulare l'avvenuto decesso del predetto XY in modo da potere sfuggire alle proprie responsabilità di debitore- integra indubbiamente tutti gli elementi strutturali del reato di vilipendio di cadavere: detto reato è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani, e quindi anche delle ossa, che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (Sez. 3 n 17050 del 21/02/2003 Rv.224787; sez.3, n 16569 del 11/01/2007 Rv.236489).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 410 C. P.
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Corte di Cassazione, Sez III civ. 29 novembre 2023, n. 33276
In caso di impedimento alla partecipazione alle esequie di un genitore, determinato da inadempimento contrattuale, il danno non patrimoniale può essere risarcito, poiché la perdita della possibilità di rendere l'estremo saluto a un congiunto configura una lesione grave di diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 29 e 30 Cost.; il danno, pur non essendo in re ipsa, può essere provato anche per presunzioni e richiede un effettivo apprezzamento del giudice di merito sulla sua gravità e non può essere escluso con una valutazione meramente sbrigativa.
Le relazioni familiari infatti godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita.
Pertanto, la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 29 e 30 Cost., e art. 2059 c.c.
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TAR Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 99
Secondo la ricostruzione interpretativa formulata dal Consiglio di Stato in tema di regime applicabile alle concessioni cimiteriali perpetue rilasciate fino al 9 febbraio 1976, i predetti rapporti perpetui sono assoggettati ai principi generali ormai consolidatisi in materia di concessioni amministrative, per i quali non è ammesso l’utilizzo sine die del suolo pubblico, con la conseguenza che gli stessi possono essere incisi dall’esercizio del potere di autotutela teso a trasformarli in rapporti temporanei: ciò con il limite dell’efficacia non retroattiva di tale conversione, sicché il Comune può modificare unilateralmente, con un proprio regolamento di polizia mortuaria, i rapporti concessori in essere, disponendone la trasformazione da perpetui a temporanei, ma gli effetti di tale modifica decorrono dal momento dell’entrata in vigore del medesimo atto regolamentare: detta conclusione si impone alla luce del principio generale del divieto di retroattività di normativa sfavorevole, nonché del principio di tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 18 gennaio 2025, ord. n. 1245
È legittima l'ordinanza-ingiunzione emessa per violazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria relative alla documentazione di chiusura del feretro, laddove il verbale ometta l’attestazione delle procedure eseguite in riferimento al trasporto e alla destinazione del cadavere; non rileva l’uso del tempo verbale futuro né la disparità di trattamento rispetto a casi archiviati, né l'eventuale rinuncia ad altre contestazioni incide sulla validità della sanzione, che rimane fondata sull'accertata inosservanza degli obblighi documentali richiesti per la tutela della salute pubblica.
Nel verbale di avvenuto confezionamento di feretro l'omessa indicazione delle procedure di chiusura e confezionamento feretro e dell'operazione eseguita con riferimento al tipo di trasporto e destinazione del cadavere», consiste nella violazione di quanto prescritto dalle disposizioni nazionali (artt. 30 e 77 Regolamento Polizia Mortuaria), e non è sufficiente il semplice richiamo dell'osservanza di una norma regionale.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 30 d.P.R. 10/9/1990, n. 285