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TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2025, n. 5365
In materia di opposizione di terzo, la giurisprudenza amministrativa, sulla base delle norme dettate dagli artt.108 e 109 c.p.a. “ritiene che la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo sia radicata dalla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta nonché dal pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Il rimedio quindi postula che: - l'opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto; - sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso; - la sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell'opponente. La legittimazione viene, quindi, riconosciuta al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado, al controinteressato sopravvenuto, al controinteressato non facilmente identificabile, ai terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma (cioè non derivata) e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Sotto il profilo del pregiudizio l'opposizione di terzo non può essere proposta da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere terzi, vantino, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce (di recente C.G.A. 1 ottobre 2024, n. 746; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Campania, L.R. 24/11/2001, n. 12
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TAR Toscana, Sez. I, 7 luglio 2025, n. 1290
In materia di loculi aerari, in Toscana trova applicazione il D.P.G.R. 5 aprile 2011, n. 13/R, contenente il regolamento di attuazione della legge regionale n. 18/2008, per cui non si può non si può ritenere, in base al tenore letterale della norma e in base alla sua evidente finalità di tutela della salute pubblica, che la stessa imponga l’impermeabilizzazione solo nei casi in cui si debba realizzare un loculo areato ex novo e non nei casi di trasformazione di un loculo stagno preesistente; è infatti identica, in entrambi i casi, la primaria ed imprescindibile esigenza di evitare la fuoriuscita di liquidi e gas dai feretri in legno che vengono utilizzati in questa tipologia di loculo.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Toscana - D.P.G.R. 5 aprile 2011, n. 13/R
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 giugno 2025, n. 17207
[ Società a partecipazione pubblica perla gestione di Servizi pubblici locali - Contratto di lavoro - Assenza di procedure concorsuali o selettive - Nullità ]
In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate:
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 giugno 2025, n. 5516
[ I ] In presenza di deliberazione comunale costituente atto di indirizzo politico-amministrativo privo di natura cogente e vincolante e effetti autonomi, fungendo soltanto da impulso all’attivazione del procedimento amministrativo che è stato successivamente avviato dal Responsabile del settore tecnico. Ne consegue che la lesività di tale delibera è divenuta concreta e attuale solo nel momento in cui il responsabile del settore ha assunto l’atto amministrativo che ha attuato il predetto indirizzo.
[ II ] Eventuali disposizioni del regolamento di polizia mortuaria menzionate dal Comune non consentono a una stessa famiglia di essere contestualmente concessionaria di più di un’area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata non precludono ai richiedenti di procedere alla restituzione dei loculi assegnati e ottenere la concessione di un’area cimiteriale per la realizzazione di una cappella.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2025, n. 5304
Per il costante insegnamento del Consiglio di Stato sul concetto di analogia tra prestazioni (eseguita e da eseguire), il quale non può essere ridotto a una mera verifica di identità delle stesse (poiché, come noto, ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità e di massima partecipazione: ex multis Cons. St., V, 15 febbraio 2024, n. 1510; Cons. St., V, 5 gennaio 2024, n. 186), comporta comunque che il requisito fatto valere dall’operatore economico deve pur sempre essere proporzionato e attinente all’oggetto dell’affidamento, tenuto conto che la sussistenza dell’analogia o similarità dei contratti pregressi rispetto a quello oggetto della procedura di affidamento deve essere svolta in concreto e non valutata astrattamente (in termini Cons. St., sez. V, 8 agosto 2023, n. 7649). Quando, in relazione a contratto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali, sulla scorta delle indicazioni provenienti dagli atti di gara, l’analogia dei servizi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica deve essere stabilita rispetto alle prestazioni prevalenti e caratteristiche dell’appalto, rispetto alle quali l’aver svolto unicamente servizi quali quelli di manutenzione o installazione di lampade votive (il raggruppamento ha fatto valere esclusivamente l’esecuzione nel triennio 2020 – 2022 dei servizi di “Manutenzione ordinaria Impianti Lampade votiva – Gestione amministrativa - Realizzazione reti di illuminazione votiva”, presso il Comune di < omissis >; e di “Manutenzione lampade votive” per il Comune di < omissis >), non è sufficiente a comprovare l’esperienza pregressa, data la natura accessoria e comunque marginale di tali prestazioni nel complesso del contratto da affidare.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: D. Lgs. 31/3/2023, n. 36
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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV., 17 giugno 2025, n. 2322
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV. 17 giugno 2025, n. 2322
(conformi: stessa sezione e data n. 2323 e 2324)
La pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali. Dunque, a maggior ragione va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee (in tal senso, Con. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2111). L'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – il quale, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contempla, tra quelle revocabili, le concessioni perpetue - non possa essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire a queste ultime una sorta di intangibilità ex lege.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, N. 285
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Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 10 giugno 2025, ord. n. 15432
Si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene di avere natura reale, tale altro personale, ed il diritto di sepolcro secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Questo diritto secondario è senz'altro , come si è detto, di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto (così le recenti pronunce o comunque di coloro che sono legati da rapporti personali o affettivi tali da giustificarne l'accesso alla tomba per svolgere gli uffici ed i riti in memoria dei loro cari scomparsi.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4787
Secondo la giurisprudenza della Sezione V del Consiglio di Stato, nel partenariato pubblico privato sono individuabili due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, quest’ultima a sua volta distinta nelle sub - fasi di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione (Cons. Stato, V, n. 4186 del 2019).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 183 D. Lgs. 18/4/2016, n. 50
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Corte di Cassazione, Sez. V Civ., 2 giugno 2025, n. 14784
In caso di concessione di area ad un ente, che provveda ad una successiva attribuzione ai singoli consociati, non si determina un rapporto tra questi ed il comune e rimangono in capo all'ente gli oneri concernenti le spese gestionali cimiteriali.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2025, n. 4106
La norma di cui all'art. 338 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. non specifica affatto che il vincolo valga con riguardo al cimitero appartenente al Comune il cui Piano regolatore o Piano urbanistico comunale ricada entro tale fascia, proprio perché la natura del vincolo è dettata dalla normativa nazionale a tutela di superiori interessi pubblici, che non possono essere elusi dalla regolamentazione sottoordinata, di carattere amministrativo e locale. Pertanto, la decisione di un Comune di recepire la fascia di rispetto di Comune viciniore è senz’altro immune da vizi, in quanto vincolata anche con riguardo alla ampiezza della suddetta fascia.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R. D. 27/7/1934, n. 1265