C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 5 maggio 2025, n. 373

Massima

Il termine tumulazione va utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura e viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie. La sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili.

Testo

Pubblicato il 05/05/2025
N. 00373/2025REG.PROV.COLL.
N. 00362/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2024, proposto dal Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 791 del 28 febbraio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Palermo impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS- per l’annullamento «della Determinazione dirigenziale n. registro SDETDIR/ 271 del 9 aprile 2018 emessa dal Comune di Palermo – Area Servizi ai Cittadini – Ufficio Cimiteri – Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la “presa d’atto della revoca della concessione del lotto per effetto della D.S. n. 123 del 28/06/2006; acquisizione al Patrimonio Comunale con tutto ciò che sullo stesso insiste e riutilizzo della sepoltura ivi realizzata” conosciuta dalla ricorrente soltanto in data 25 novembre 2022, a seguito di accesso agli atti;
-del provvedimento adottato dal Comune di Palermo con nota prot. AREG/1012974/2022 del 12 ottobre 2022;
-ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 163705 del 23 febbraio 2018;
– ove occorra, della Determinazione sindacale n. 123/DS, emessa dal Comune di Palermo – Area servizi alla persona ed alla famiglia – Ufficio gestione impianti cimiteriali, il 28 giugno 2006 avente ad oggetto la “revoca delle concessioni di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate nei cimiteri comunali, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 285 del 10.9.1990 recepito dall’art. 62, comma 4 del regolamento dei servizi cimiteriali, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, e nel caso in cui si sia verificata una grave situazione di insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune” […]
»;
2. La ricorrente, con il ricorso introduttivo, avendo premesso di essere figlia del sig. -OMISSIS-, deceduto il 28 gennai 2002, esponeva che:
– in data 23 febbraio 2018, con nota prot. n. 163705, riceveva dal Comune di Palermo l’avvio del procedimento di presa d’atto della revoca della concessione del lotto cimiteriale n. 48, sez. 142, rilasciata in favore del sig. -OMISSIS-, bisnonno del padre, atteso che, con delibera sindacale n. 123 del 28 agosto 2006, in ragione dell’esaurimento degli spazi per la sepoltura nelle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune, era stata prevista la possibilità di revocare le concessioni cimiteriali originariamente stipulate per la durata eventualmente eccedente i 99 anni, ove fossero trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma;
– con istanze del 7 maggio 2021 e del 21 gennaio 2022, chiedeva al predetto Comune di accedere alla documentazione relativa alla tumulazione del padre defunto;
– in ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 2334/2022 (di accoglimento del ricorso sul silenzio), il Comune di Palermo, con comunicazione prot. AREG/859061/2022 del 12 agosto 2022, trasmetteva la documentazione richiesta, comunicando che il padre della ricorrente, all’atto della morte, era stato sepolto presso il campo di inumazione Sezione 260 n. 47 del cimitero dei Rotoli e, a seguito dell’esumazione della salma avvenuta in data 12 aprile 2008, ne era stata disposta l’immissione della cassetta ossario presso la sepoltura intestata al sig. -OMISSIS-, di cui alla Sezione 142 lotto n. 48;
– unitamente a tale comunicazione, veniva trasmessa anche l’autorizzazione alla sepoltura della salma del sig. -OMISSIS-, datata 29 gennaio 2002;
– con nota del 13 settembre 2022 chiedeva al Comune di procedere alla formale archiviazione del procedimento di revoca, avviato con nota prot. n. 163705 del 23 febbraio 2018, in quanto, in ragione dell’avvenuta tumulazione del padre nella cappella di famiglia, avvenuta in data 17 aprile 2008, non sussistevano i presupposti invocati dal Comune per la revoca la concessione cimiteriale rilasciata al sig. -OMISSIS- fu -OMISSIS-;
– con la nota AREG/1012974/2022 del 12 ottobre 2022, il Comune riscontrava la richiesta di archiviazione del procedimento di revoca, comunicando che «Il procedimento di revoca della concessione intestata al sig. -OMISSIS- fu -OMISSIS-, sez. 142, n. 48 cimitero S.M. dei Rotoli, è stato perfezionato con D.D. 271 del 09/04/2018».
3. La ricorrente affidava il ricorso introduttivo del giudizio a plurimi motivi, indicati in due distinti titoli. In particolare deduceva la illegittimità dei provvedimenti in quanto adottati in difetto dei presupposti previsti dalla disciplina di riferimento (art. 62 comma 4 del Regolamento dei Servizi cimiteriali vigente presso il Comune di Palermo, in conformità di quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Sosteneva che, a differenza di quanto ritenuto tanto nel provvedimento del 2018 che nella nota confermativa della revoca del 12 ottobre 2022, la tumulazione in cassetta ossario del Sig. -OMISSIS- avrebbe impedito il decorso del termine cinquantennale, previsto dalla legge per revocare la concessione rilasciata. La ricorrente lamentava, tra l’altro, la lesione del suo diritto alla commemorazione del defunto padre che si sostanzia anche nella facoltà di recarsi presso un determinato sepolcro per compiere i rituali gesti di pietà.
4. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, rilevando, in primo luogo, che «la tumulazione in cassetta ossario del padre della ricorrente ha impedito il decorso del termine cinquantennale previsto dalla legge per revocare la concessione rilasciata». Confutava l’affermazione del Comune secondo cui «l’immissione nella sepoltura della cassetta ossario dei resti della salma di -OMISSIS- -OMISSIS- avvenuta nel 17/04/2008 non equivale alla tumulazione di una salma e quindi non è interruttiva del suddetto termine dei 50 anni previsti dalla norma». Al riguardo osservava che, «ai sensi dell’art. 118 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, “Si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura” senza che venga precisato che il termine tumulazione sia necessariamente ed esclusivamente riferibile alla prima sepoltura della salma». Condivideva, quindi, la tesi della ricorrente secondo cui «il termine “tumulazione”, sia utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura, anche nell’ambito dello stesso Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, in cui viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie […] la sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili». Considerava «irragionevole differenziare l’ipotesi della tumulazione della salma nel loculo con la tumulazione dei soli resti […]», di conseguenza, «[…] sarebbe irragionevole (se non addirittura discriminatorio), ritenere che l’interruzione del decorso del termine di 50 anni previsto per la revoca della concessione dalla disciplina di riferimento dipenda dalla tipologia di sepoltura». Il T.a.r., in conclusione, con particolare riferimento alla censura di lesione del diritto alla commemorazione del defunto padre, affermava che «il diritto a commemorare i propri defunti, è meritevole di essere esercitato, […] l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto oggetto in concessione e la conseguente collocazione dei resti del padre in altro luogo […] si pone in evidente contrasto con lo ius sepolchri nella sua accezione di diritto spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas».
5. Il Comune di Palermo interpone appello deducendo la «violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 4, del Regolamento Comunale dei Servizi cimiteriali». L’appellante rileva che il trasferimento nell’anno 2008, trascorsi sei anni previsti per lo stazionamento nel campo di inumazione, dei resti riuniti del cadavere del sig. -OMISSIS-, su richiesta del di lui figlio -OMISSIS-, nella sepoltura sita nella sez. 142, n. 48 del cimitero S.M. dei Rotoli, intestata al sig. -OMISSIS-, bisnonno del defunto, non costituirebbe, come diversamente preteso dalla originaria ricorrente, un evento interruttivo del termine di cinquant’anni dall’ultima tumulazione avvenuta nel 1959. Sostiene che nell’art. 118 del Regolamento cimiteriale si legge espressamente che «si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura». Ne deriva che «inequivocabilmente il termine “tumulazione” si associa, in via esclusiva, a quello di “cadavere”, il quale sia nella più comune accezione linguistica sia nel linguaggio medico-forense, indica una salma intera, con eventuali menomazioni fisiche, ma senza alcuna analogia con i resti ossei riuniti […] in nessun caso il termine “tumulazione” usato nel vigente regolamento cimiteriale è associato all’immissione di cassette ossario o di urne cinerarie». In conclusione, «<em». Contesta, inoltre, l’asserita violazione del diritto di commemorare i propri defunti poiché è espressamente disposto nella D.S. 123/2006 che «i resti (delle salme riunite) dovranno essere raccolti in apposite cellette ossario e mantenute nella stessa sepoltura».
6. L’appellata, sig.ra -OMISSIS-, si è costituita, in data 10 maggio 2024, depositando memoria con riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado, in quanto «nel primo motivo di ricorso venivano censurate, altresì, le violazioni relative agli artt. 82,83,85 e 87 del d.P.R. n. 285/1990 che non sono state oggetto di vaglio da parte del T.a.r.».
La stessa, in data 28 marzo 2025, deposita una ulteriore memoria che non viene esaminata in quanto tardiva.
7. All’udienza dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il gravame merita di essere respinto.
9. Il Collegio osserva che la questione controversa è sovrapponibile, in fatto e in diritto, ad altra analoga, decisa da questa Sezione con la sentenza n. 911 del 25 novembre 2024, alla quale rinvia e intende conformarsi, ai sensi dell’art. 88, lett. d) del c.p.a..
10. Le censure di parte appellante muovono tutte dall’errata premessa che «inequivocabilmente il termine “tumulazione” si associa in via esclusiva a quello di “cadavere”», con la puntualizzazione, addirittura, che il termine cadavere «sia nella più comune accezione linguistica sia nel linguaggio medico forense, indica una salma intera, sia pure con eventuali menomazione fisiche, ma senza alcuna analogia con i resti riuniti». Il Comune intende corroborare la sua tesi richiamando il contenuto dell’art. 118 del regolamento comunale dei servizi cimiteriale secondo cui «si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura».
Sul punto il primo giudice, dopo avere evidenziato che nel citato art. 118 del Regolamento non è «precisato che il termine tumulazione sia riferibile alla prima sepoltura della salma», con ineccepibile ed esaustiva argomentazione, afferma che «il termine tumulazione sia utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura, anche nell’ambito dello stesso Regolamento dei Servizi Cimiteriali, in cui viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie – la sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili».
Al riguardo il Collegio osserva come il T.a.r., nell’esaminare l’ art. 118 del Regolamento, che nel definire la “tumulazione” fa riferimento al “cadavere”, abbia privilegiato l’interpretazione sistematica, in primo luogo, con riferimento alle altre norme dello stesso Regolamento in cui il termine tumulazione è utilizzato genericamente come sinonimo di sepoltura sia di salme, sia di cassette ossario o di urne cinerarie, quindi, anche con riferimento al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), il quale all’art. 50 prevede che «nei cimiteri devono essere ricevuti […] a) i cadaveri […] e) i resti mortali delle persone sopra elencate», valendo, esso, come principio che non differenzia i “cadaveri” dai “resti mortali”, come diversamente preteso dal Comune. A fronte della fragile argomentazione dell’appellante secondo cui «inequivocabilmente il termine “tumulazione” si associa in via esclusiva a quello di “cadavere”», il Collegio, in via dirimente, e sempre secondo una interpretazione sistematica, osserva che legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 19 aprile 2001, n. 91) – all’art. 1, comma 1, lett. e), prevede che « […] sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari». Ed ancora prima, il Ministero della sanità, con circolare 24 giugno 1993, n. 24, emanata «al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale» l’applicazione del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. 285/1990, al punto 13.2 espressamente utilizza il termine «tumulazione» con riferimento a «resti e ceneri».
Il Collegio, ad colorandum, rileva che l’art. 118 del Regolamento cimiteriale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 194 del 1° ottobre 1997, ovvero oltre 27 anni fa, merita anche un’interpretazione evolutiva, altrimenti opinando la limitazione della tumulazione, secondo la tesi del Comune, ai soli “cadaveri” contrasterebbe con la sempre più diffusa pratica della cremazione, e, conseguenzialmente coloro, o i loro familiari, che optassero per tale scelta, nonostante la titolarità della concessione cimiteriale, verrebbero privati del diritto al sepolcro.
Il Collegio rileva, ancora, che è immune da vizi la sentenza nella parte in cui fa riferimento alla violazione dello ius sepulchri, atteso che, nel caso di specie, la tumulazione dei resti del padre nella tomba di famiglia è coerente con la ratio dell’istituto del “diritto al sepolcro ereditario”, costituito da un fondatore con l’obiettivo di costituire, per sé e per i propri cari, la disponibilità, nello stesso luogo, di una sepoltura sicura, alla quale potere accedere per il compimento degli atti di pietas.
Il Collegio, in via conclusiva, ritiene che l’infondatezza delle censure dedotte dall’appellante, sotto i distinti profili della possibile tumulazione del solo cadavere e del rispetto dello ius sepulchri, sia corroborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la quale «la nozione di cadavere […] comprende anche i resti umani, consistenti nello scheletro o in parte di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti» (Cass. penale, sez. III, 25 giugno 2014, n. 45444).
11. L’infondatezza dell’appello esime il Collegio dall’esaminare i motivi assorbiti, dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, e riproposti dall’appellata con apposita memoria, ai sensi dell’art. 101 del c.p.a.
12. Nel caso di specie, la compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità del fatto, caratterizzato dall’affermazione dell’appellata che «non aveva avuto effettiva e documentata certezza della collocazione della salma» nel sepolcro sito nella sez. n. 142, lotto n. 48. Ella, infatti, viene a conoscenza delle alterne vicende inerenti la sepoltura del padre sig. -OMISSIS- (della prima sepoltura nel campo di inumazione e successivamente, a seguito dell’esumazione della salma, della immissione della cassetta ossario nella sepoltura de qua), in esito alla comunicazione del 2018, di avvio del procedimento di presa d’atto della revoca della concessione, intestata al sig. -OMISSIS- (bisnonno del padre).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore
Antonino Caleca, Consigliere
L’ESTENSORE (Giovanni Ardizzone)
IL PRESIDENTE (Ermanno de Francisco)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]