Tag: CMconcessioni, perpetuità, revoca
Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Costituisce eccesso di potere l'atto di revoca di concessione cimiteriale data in perpetuo quando non sussistano tutte le condizioni poste dall'art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Testo
Pubblicato il 20/05/2025
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nata a Palermo il 22.12.1956; -OMISSIS-, nata a Palermo il 03.06.1960, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Oreste Natoli e Pietro Luigi Maniscalco Basile, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, nato a Palermo il 08.07.1950, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, nata a Palermo il 26.08.1954, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, nata a Palermo il 30.10.1989, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,
– della determina dirigenziale n. registro -OMISSIS- del 12.11.2020, con cui è stato determinato il riutilizzo, previa revoca, della sepoltura gentilizia presso il S.M. dei Rotoli Sez./Lotto -OMISSIS-, non comunicata né notificata;
– dell’ordinanza contingibile ed urgente n. -OMISSIS- del 09.09.2020 del Comune di Palermo;
– di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per le ricorrenti il difensore, avvocato Lo Cascio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Le ricorrenti, agendo collettivamente, hanno domandato l’annullamento degli atti specificati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line; dell’art. 41 cod. proc. amm. e dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000; carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 d.P.R. n. 285/1990; degli artt. 70 ss. R.D. n. 1880/1942 e degli artt. 62, 84 e 85 del nuovo Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo; degli artt. 2, 7, 8, 10, 21 quinques e 21 octies legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii., nonché di tutte le norme connesse e/o richiamate;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge reg. n. 10/1991 in ragione del difetto di motivazione e di istruttoria; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 92 d.P.R. n. 285/1990 e degli artt. 62, 84 e 85 del nuovo Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo e di tutte le norme connesse e/o richiamate; carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato.
1.2) Per quanto concerne i fatti oggetto del decidere hanno esposto che con atto del 04.02.1888 è stato concesso alla Famiglia -OMISSIS- dall’allora Sindaco di Palermo l’uso perenne di un lotto di terreno nel Cimitero dei Rotoli (uno dei cimiteri cittadini) per adibirlo a villa gentilizia.
Senonché, recandosi sui luoghi per assolvere i loro doveri di pietà verso i propri defunti, nel mese di luglio del 2021, quindi poco dopo la fine dell’emergenza pandemica Covid-19, le ricorrenti hanno trovato il sepolcro familiare privo delle spoglie dei loro cari ed in uso a terze persone.
Esperita istanza di accesso agli atti sono venute a sapere che con provvedimenti notificati a mezzo pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Palermo, nonché sull’Albo del Campo Santo dei Rotoli, l’Amministrazione comunale aveva revocato la concessione già rilasciata in favore della Famiglia -OMISSIS- in considerazione del mancato utilizzo (esattamente della mancata sepoltura) protratto per più di cinquant’anni.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame con il primo motivo di ricorso è stata lamentata la nullità della notificazione degli atti impugnati, avvenuta per mezzo di pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale; a dire delle ricorrenti, un modo incongruo di comunicazione dell’atto dato che tale pubblicazione sarebbe prevista soltanto per gli atti a contenuto normativo ovvero con destinatari indeterminati; ed in ogni caso ingiustificato.
Il Comune intimato ha motivato infatti il ricorso a questa modalità di comunicazione delle sue determinazioni, richiamando la situazione di emergenza provoca dalla penuria di loculi e sepolture nei cimiteri comunali.
Ad avviso delle ricorrenti trattandosi tuttavia di una circostanza di fatto ormai “cronica” nella vita cittadina, non sarebbe stato possibile scorgervi quegli estremi di urgenza e contingibilità, che giustificano il ricorso a forme collettive di comunicazione delle determinazioni dell’Amministrazione.
Mercé il secondo motivo è stato dedotto poi che, in considerazione della peculiarità del provvedimento concessorio a suo tempo adottato in favore della Famiglia -OMISSIS-, cioè la concessione in suo in perpetuo del lotto di terreno oggetto dei fatti di causa, era possibile disporne la revoca in un’unica ipotesi, quella della soppressione del Campo Santo per adibire l’area ad altre finalità.
Di talché i provvedimenti gravati, giustificati da tutt’altre ragioni, risulterebbero illegittimi e meritevoli di annullamento.
Infine con il terzo motivo è stata lamentata l’erroneità del presupposto assunto a fondamento della revoca impugnata, vale a dire il non-uso della sepoltura gentilizia per più di cinquant’anni; una pura illazione, smentita dalla documentazione versata in atti insieme al gravame e già in possesso dell’Amministrazione intimata al momento dei fatti di causa.
2) Nel corso dell’udienza pubblica del 04.04.2025 parte ricorrente ha fatto espressa rinuncia alla trattazione della domanda cautelare e chiesto la concessione del beneficio della rimessione in termini in relazione all’azione di annullamento degli atti gravati, come da dichiarazione formalizzata nel verbale di udienza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3.1) Preliminarmente, sulla richiesta di concessione del beneficio dell’errore scusabile, il Tribunale osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. il giudice può disporre, anche di ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Può considerarsi ormai ius receptum che il frangente, che consente la concessione del beneficio in discorso, deve riferirsi a delle difficoltà interpretative della normativa di riferimento circa i presupposti, le modalità, i termini, gli effetti dell’esercizio di un pubblico potere; oppure a cause di forza maggiore tali da impedire materialmente l’adempimento, nei termini di legge, degli incombenti necessari alla tempestiva incardinazione del giudizio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, ord. 10.12.2024, n. 33).
Ebbene, non vi è chi non veda come una circostanza quale lo scoppio dell’epidemia Covid-19 sia senz’altro sussumibile nella seconda delle fattispecie testé esposte; ragione per la quale questo Tribunale ritiene fondata l’istanza ex art. 37 cod. proc. amm. formulata dalle ricorrenti.
3.2) Sempre in via preliminare il Tribunale rileva la tardività della memoria ex art. 73, comma I, cod. proc. amm. di parte ricorrente, perché versata in atti dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Pertanto non si terrà conto della medesima ai fini del decidere.
3.3) Nel merito, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Collegio ritiene opportuno esaminare in via prioritaria l’ultimo motivo di gravame, il quale è fondato; circostanza che porta con sé, come corollario, l’accoglimento del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi di annullamento degli atti gravati.
Invero, dalla documentazione (proveniente dalla stessa Amministrazione intimata) versata in atti dalle ricorrenti si evince che la sepoltura della Famiglia -OMISSIS- è stata utilizzata sia nel corso dell’anno 2010, che del successivo 2016, per l’inumazione di alcuni loro congiunti (cfr. allegato n. 3 produzione di parte ricorrente).
Trova pertanto puntuale riscontro la deduzione di eccesso di potere per erroneità del presupposto prospettata mercé il terzo motivo di gravame. Infatti, contrariamente a quanto esposto dal Comune di Palermo nel motivare le determinazioni impugnate, nel cinquantennio antecedente la revoca della concessione cimiteriale oggetto dei fatti di causa i suoi titolari hanno fatto uso effettivo della loro sepoltura di famiglia. Pertanto non esisteva (e non esiste) alcuna fondata ragione, sotto il profilo in questione, per disporre la caducazione del suddetto provvedimento.
4) In considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate ai fatti di causa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
L’ESTENSORE (Mario Bonfiglio)
IL PRESIDENTE (Roberto Valenti)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]