Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
Massima
[ conforme: TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501 ]
[ I ] Un'assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA ((come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), costituisce un’evidente forzatura. Difatti, l’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli “impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”.
[ II ] Circa il divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, si tratta di un divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio e, conseguentemente, non è rilevante.
Testo
Pubblicato il 28/04/2025
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
< omissis > Aps – < omissis > – Ets, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Genova, P.le Mazzini 2;
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la ASL 3 – Azienda Sociosanitaria Ligure Genovese n. 3, l’A.R.P.A.L. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente Ligure e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società < omissis > s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni, Andrea Santoro e Lorenzo Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comitato Cittadini Banchelle e Gabriella R,, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi e Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti di approvazione degli interventi di costruzione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno in regime di project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, e, segnatamente, della determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023, n. 2023-118.0.0.-173, di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia, della società < omissis > s.r.l.;
Visto l’atto di intervento in giudizio del Comitato Cittadini Banchelle e di Gabriella R,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo < omissis > Aps – < omissis > – ETS, associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge n. 349/1986, ha impugnato tutti gli atti di approvazione degli interventi di costruzione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno in regime di Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, e, segnatamente, la determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023, n. 2023-118.0.0.-173, di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi.
Espone: – che l’area oggetto dell’intervento, di mq 3.414 circa, è localizzata all’interno dei campi di inumazione 56 e 57, dismessi, del Cimitero Monumentale di Staglieno; – che il corpo di fabbrica in progetto, ospitante il tempio per la cremazione, si sviluppa con una forma a piastra di dimensioni massime di circa 30 × 25 m, per un ingombro complessivo di circa 745 mq, distribuito su un unico piano; – che la nuova struttura è divisa in due settori, di cui uno visitabile, posto a sud, ed uno riservato ai soli operatori, posto a nord.
A sostegno del gravame ha dedotto tredici motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione direttivi 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova.
Premesso che, per quanto concerne le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti crematori sarebbero assimilabili agli inceneritori, ovvero ad industrie insalubri di prima classe, la realizzazione dell’impianto crematorio avrebbe richiesto l’introduzione di apposita variante al PUC (che classifica l’area in zona SIS-S -Sistema dei Servizi Pubblici), come tale soggetta a VAS.
2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006.
Sempre in virtù dell’assimilazione di un impianto crematorio ad un inceneritore per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, si rendeva necessaria l’effettuazione di una VIA da parte della regione, ai sensi dell’art. 7 lett. r) dell’allegato 4 al d. lgs. n. 152/2006, parte II.
3. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 269 d. lgs n. 152/2006.
Le amministrazioni procedenti hanno configurato due separati procedimenti amministrativi, l’uno di carattere urbanistico-edilizio, l’altro di carattere ambientale ai fini del rilascio, da parte della Città Metropolitana di Genova, dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l’esercizio dell’attività di cremazione, laddove tutti gli interessi coinvolti dovevano confluire per il loro esame contestuale in un’unica conferenza dei servizi: sicché all’approvazione del progetto sotto il profilo edilizio potrebbe non conseguire la effettiva attivazione ed esercizio dell’impianto.
4. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 23, co.1, art. 24, co.1 del D.lgs. n.112/1998, art. 2, co. 1 del D.P.R. n. 160/2010, art. 4, co. 6 del D.P.R. n. 160/2010, art. 2 c. 1 e 3 LR n. 10/2012.
Lo sportello unico per le attività produttive sarebbe stato estromesso da qualsiasi valutazione (che pure gli competeva) degli interessi pubblici coinvolti nell’approvazione della realizzazione del tempio crematorio.
5. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 3 LR n. 15/2020.
Il Comune, prima di approvare un nuovo impianto, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di attendere l’approvazione definitiva del Piano Regionale di Coordinamento per la realizzazione dei crematori previsto dall’art. 3 LR n. 15/2020, al fine di non vanificare il perseguimento degli obiettivi di corretta programmazione e gestione del servizio ad esso sottesi (all’interno dello stesso Cimitero di Staglieno è già in funzione un altro impianto di cremazione).
6. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 3 LR n. 15/2020.
Sebbene non sia ancora intervenuta l’approvazione del Piano Regionale di Coordinamento dei Crematori, la Regione Liguria era comunque tenuta a verificare, alla luce dei puntuali criteri di cui al comma 2 dell’art. 3 LR n. 15/2020, l’effettiva necessità o meno dell’impianto crematorio oggetto di autorizzazione.
7. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e artt. 27 e 28 LR n. 15/2020.
Negli atti dell’amministrazione non risulterebbe neppure menzionato il piano regolatore cimiteriale ex artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), principale parametro di legittimità per la valutazione delle opere da realizzare all’interno delle aree cimiteriali.
8. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 54 e ss., 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova.
Sempre sul presupposto dell’assimilazione dell’impianto ad un inceneritore, l’approvazione del progetto non sarebbe coerente con l’attuale disciplina di zona stabilita dal PUC (zona SIS-S Sistema dei Servizi Pubblici) ed avrebbe quindi richiesto l’introduzione di un’apposita variante.
9. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 12, 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno.
Erroneamente il Piano di Bacino, nella carta della suscettività al dissesto, classificherebbe il versante roccioso a monte dell’area oggetto di intervento e i campi cimiteriali n. 56 e n. 57 come ex discarica (classe speciale B2) piuttosto che come ex cava (Classe Speciale B1), con conseguente violazione dell’art. 16-bis del Piano di Bacino, che assoggetta la realizzazione di qualsiasi intervento nelle aree di tipo B1 (ex cave) classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto, all’attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.
10. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno.
Quand’anche l’area di intervento non fosse inclusa nella ex cava, l’intervento sarebbe comunque illegittimo poiché limitrofo ad essa, mentre la realizzazione del nuovo impianto crematorio sarebbe stata approvata prima della predisposizione dello “Studio di pericolosità geomorfologica della parete rocciosa di proprietà comunale antistante i campi 56 e 57 del Cimitero di Staglieno”, per il quale è stato affidato apposito incarico con determinazione dirigenziale 7/12/2023, prot. 2023.213.0.0-148.
11. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 97, DPR 285/1990.
I campi 56 e 57 del Cimitero Monumentale di Staglieno, ove è localizzato l’impianto, sarebbero stati dismessi in epoca recente, in violazione del divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione.
12. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione –– Violazione artt. 20 e 28 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii – art. 41 d. lgs. n. 36/2023.
Censura il parere prot. n. 533130 del 14/11/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, sotto i profili paesaggistico, monumentale e archeologico.
13. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione.
Il provvedimento conclusivo non avrebbe tenuto conto delle criticità emergenti dai pareri intercolutori 14/11/2023 della Asl 3, dal parere 13/10/2023 della Direzione regolazione del traffico del Comune di Genova, dal parere 20.12.2023 dell’Ufficio Gestione Energetica Territoriale del Comune di Genova e dal parere 22/12/2023 della Direzione Opere Idrauliche del Comune di Genova.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova e la società controinteressata.
Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 4 aprile 2024 e depositato il 17.4.24 Legambiente ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale 5/3/2024, di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società concessionaria < omissis > s.r.l..
A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto ulteriori tre motivi di ricorso, come segue (secondo la numerazione dell’atto).
1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso R.G.R. n. 211/2024.
I vizi che inficiano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo inficerebbero anche, in via propria e/o derivata, l’atto di approvazione del progetto definitivo.
2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016.
Benché al punto n. 2 del dispositivo della determinazione 5/3/2024 il Comune di Genova abbia dato atto che il progetto definitivo di realizzazione del Tempio Crematorio è stato sottoposto con esito positivo a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non sussistevano i presupposti per l’approvazione del progetto, sotto i profili della approvazione – tuttora in itinere – del Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori (5° motivo), della qualità architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera (motivi 7°, 8° e 12°), del rispetto dei vincoli idro-geologici e degli altri vincoli esistenti (motivi 10° e 11°), della compatibilità con le preesistenze archeologiche (12° motivo) e della compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera (motivi 10° e 11°).
3. Ripropone i motivi 9 e 10 del ricorso introduttivo, lamentando che il provvedimento impugnato e la richiamata nota 21/2/2024 della Direzione Idrogeologia Geotecnica, Espropri e Vallate avrebbero travisato le risultanze della relazione sulla pericolosità geomorfologica della parete rocciosa emerse dallo studio commissionato dalla stessa Direzione in ordine al fronte di cava prospiciente il sito cimiteriale in cui è prevista la realizzazione dell’opera.
Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato il 2.5.2024 e depositato il 16.5.2024 Legambiente ha esteso l’impugnazione all’Autorizzazione Unica Ambientale emessa dalla Città Metropolitana di Genova in data 16 marzo 2024 ed al provvedimento comunale 29 marzo 2024, di approvazione del progetto esecutivo.
A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto ulteriori nove motivi di ricorso, come segue (secondo la numerazione dell’atto).
1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso R.G.R. n. 211/2024 e i precedenti motivi aggiunti. Richiama tutte le censure mosse con il ricorso introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti.
Con riferimento all’A.U.A. 16/3/2024.
2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Violazione art. 1 e ss. Decreto Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 – Violazione art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006.
Il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS o quantomeno a VIA, e non semplicemente ad AUA.
3. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione.
La documentazione sulla base della quale le amministrazioni coinvolte nel procedimento dell’AUA hanno fondato il proprio convincimento è stata trasmessa alla Città Metropolitana prima sia dell’approvazione del progetto definitivo (29/12/2023) che di quello esecutivo (29/3/2024), con evidente difetto di istruttoria.
4. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione direttiva 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova – Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006.
L’A.U.A., assimilando l’impianto agli inceneritori relativamente all’individuazione dei parametri inquinanti potenzialmente emessi, conferma l’assoggettabilità a VAS e VIA (1° e 2° motivo del ricorso introduttivo).
5. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990.
L’A.U.A. sarebbe stata emessa in assenza di valutazioni generali di carattere pianificatorio da parte della Regione, che non ha ancora approvato il Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori.
6. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 54 e ss del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e artt. 27 e 28 LR n. 15/2020. Violazione Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova.
Nel riproporre il 7° e l’8° motivo del ricorso introduttivo, lamenta che il piano regolatore cimiteriale non risulta neppure menzionato negli atti emanati dall’amministrazione ai fini dell’approvazione dell’AUA.
Con riferimento al progetto esecutivo 29/3/2024.
7. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Violazione art. 23, lett. i), art. 26 d.lgs. n. 50/2016 smi.
Benché al punto n. 2 del dispositivo del provvedimento 29/3/2024 venga dato atto che il progetto esecutivo è stato sottoposto con esito positivo a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non sussistevano le condizioni per procedere alla validazione, per le stesse ragioni esposte con il 2° motivo aggiunto relativamente al progetto definitivo.
8. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 16 e 16 bis del Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Violazione art. 23, lett. i), 26 d.lgs. n. 50/2016 smi.
In sede di approvazione del progetto esecutivo non sarebbe stata considerata la conformità e la congruenza del progetto rispetto all’AUA.
9. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Violazione art. 53 d.p.r. 21 ottobre 1975 n. 803. Incompetenza.
Il progetto relativo al nuovo impianto crematorio, comportando un potenziamento dell’esistente struttura cimiteriale di Staglieno, avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale ex art. 55 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
Con un terzo atto di motivi aggiunti notificato l’11.7.24 e depositato il 26.7.24 Legambiente, in relazione all’approvazione del Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 10 luglio 2020, n. 15 da parte della Giunta Regionale della Liguria (deliberazione 20/6/2024, n. 630), ha dedotto ulteriori tre motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione nell’atto).
20. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 3 LR n. 15/2020 – Incompetenza.
Riprendendo il 5° motivo del ricorso introduttivo, ribadisce che il Comune, prima di approvare la localizzazione e la realizzazione di un nuovo impianto, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di attendere l’approvazione definitiva del suddetto Piano Regionale.
21. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 3 LR n. 15/2020.
La deliberazione regionale confermerebbe quanto dedotto con il 5° e il 6° motivo del ricorso introduttivo.
22. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione direttivi 2001/42/CE, artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, art. 3 L.R. n. 32/2021, artt. 54 e ss, 78 dpr n. 285/1990, art. 27 comma 2 legge regionale 15/2020; Norme di Conformità e Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del PUC di Genova – Violazione articolo 7 lettera r allegato 4 parte seconda al decreto legislativo numero 152/2006.
Il Piano di Coordinamento, prevedendo che eventuali sue future variazioni in conseguenza di richieste di nuove installazioni, ampliamenti o modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, confermerebbe la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo.
Infine, con un quarto atto di motivi aggiunti notificato il 24.9.24 e depositato il 7.10.24 Legambiente ha esteso l’impugnazione anche alla deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 20/6/2024, n. 630, di approvazione del Piano regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori, nella parte in cui ha escluso la necessità di sottoporlo a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 13 L.R. 32/2012 (non prevedendo allo stato la realizzazione di nuovi impianti crematori o ampliamenti di quelli esistenti, con potenziali effetti sull’ambiente), e nella parte (punto 2.2 – disposizione transitoria) in cui ha previsto che l’iter procedurale di approvazione di nuovi impianti di cremazione “non sarà applicato a tutti quei procedimenti che, al momento della entrata in vigore del presente atto, hanno già ottenuto le concessioni autorizzative da parte dei rispettivi Comuni”.
A sostegno dell’ennesimo gravame aggiuntivo ha dedotto ulteriori due motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione nell’atto).
23. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Violazione art. 6, legge n. 130/2001 – Violazione art. 3, L.R. n. 15/2020 – Violazione art. L.R. 32/2012, art. 13 – difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Allo scopo di espletare un’istruttoria completa ed esaustiva ai fini dell’approvazione del Piano, la Regione avrebbe dovuto: – sottoporre il Piano a verifica di assoggettabilità a VAS; – acquisire dal Comune di Genova la documentazione (indicata all’art. 2.2 del Piano) volta a dimostrare la sussistenza di concrete ed effettive esigenze idonee a giustificare la realizzazione di un nuovo impianto (a causa dell’insufficienza/inadeguatezza di quelli già esistenti a soddisfare le esigenze dell’utenza).
24. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Violazione art. 6, legge n. 130/2001 – Violazione art. 3, L.R. n. 15/2020 – Violazione art. L.R. 32/2012, art. 13 – difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
L’affermazione riportata nel Piano (par. 1.5) secondo cui “Genova sta completando l’iter autorizzativo ambientale per un secondo impianto a Staglieno” sarebbe erronea e frutto di un travisamento, in quanto, alla data di approvazione del Piano regionale, il nuovo impianto crematorio presso il Cimitero di Staglieno era in realtà già stato assentito.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso anche la Regione Liguria.
Con atto ritualmente notificato alle altre parti sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, il Comitato Cittadini Banchelle e la signora Gabriella R,.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, occorre affrontare la questione dell’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dal Comitato Cittadini Banchelle e dalla signora Gabriella R,, sul presupposto che l’accoglimento dell’impugnativa proposta da Legambiente, con l’annullamento dei provvedimenti gravati, precluderebbe la realizzazione e la messa in esercizio del progettato impianto crematorio, che comporterebbe rilevanti e pregiudizievoli effetti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita nel contesto territoriale della Val Bisagno, che il Comitato si prefigge di salvaguardare e migliorare.
Sennonché, “come è noto, l’art. 28, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo disciplina l’intervento distinguendo quello del contraddittore necessario pretermesso e quello delle altre parti che vi abbiano interesse (sia ad opponendum che ad adiuvandum rispetto al ricorso di primo grado). Quest’ultimo tipo di intervento è consentito a chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, e abbia interesse al giudizio. Per consolidato intendimento, l’intervento adesivo dipendente è subordinato, di là dagli altri presupposti, alla condizione – di carattere negativo – della obiettiva alterità dell’interesse vantato dall’interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, di tal che l’intervento sia volto a tutelare un interesse diverso ancorché collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell’interessato sia meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale. Si tratta, del resto, di un naturale corollario del principio di inoppugnabilità e del tratto decadenziale del termine di impugnazione, che non consente il (tardivo) recupero dell’azione al soggetto (interessato o cointeressato) che avesse omesso (essendovi legittimato) di proporre tempestivo ricorso” (così Cons. di Stato, V, 23.8.2023, n. 7925).
Si tratta di un principio recentissimamente confermato anche dall’Adunanza Plenaria, secondo la quale “In definitiva, nel processo amministrativo l’intervento adesivo-dipendente ‒ a sostegno delle ragioni di una parte e nei limiti di questa (ad adiuvandum o ad opponendum) ‒ può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. L’interesse a spiegare tale tipologia di intervento si lega ad un nesso normativamente qualificato tra la posizione soggettiva dell’interventore e quella dedotta in giudizio, che lo differenzia, sia dall’interesse generico alla legittimità dell’atto, sia dalla titolarità dell’interesse legittimo che legittima l’impugnazione autonoma” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 ottobre 2024, n. 15, § 6.5.).
Nel caso di specie, il dichiarato interesse perseguito con l’intervento in giudizio – ovvero, la contrarietà alla realizzazione e alla messa in esercizio del progettato impianto crematorio, in ragione dei suoi paventati effetti sull’ambiente – appare in tutto e per tutto sovrapponibile a quello dell’associazione ricorrente < omissis >, e in nulla si diversifica da esso o – men che meno – vi è subordinato, collegato o dipendente.
Donde l’inammissibilità dell’intervento, che prospetta un interesse identico a quello della ricorrente principale e non condizionato ad esso, in sostanziale elusione del termine per esperire l’impugnazione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (seguendo la numerazione – non sempre conseguente – contenuta negli atti, come sopra riportata).
1. Afferma la ricorrente che la realizzazione dell’impianto crematorio avrebbe richiesto l’introduzione di apposita variante al PUC (che classifica l’area in zona SIS-S -Sistema dei Servizi Pubblici), come tale soggetta a VAS.
Il motivo è completamente destituito di fondamento, in quanto, trattandosi di progetto conforme allo strumento urbanistico, ai fini della localizzazione dell’opera non risultava affatto necessaria una variante.
Le difese delle parti resistenti – non smentite sul punto – hanno infatti dimostrato che il PUC di Genova include i cimiteri (tra i quali quello monumentale di Staglieno) nel sistema dei Servizi Pubblici SIS-S.
Ora, poiché la costruzione dei crematori è consentita, ai sensi dell’articolo 78 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), entro i recinti dei cimiteri, ne consegue pianamente la conformità del progetto al PUC (cfr. TRGA di Trento, Sez. Un., 7/6/2012, n. 181: “in un’area avente già una destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio”).
Del resto, l’assoggettamento a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS concerne soltanto “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente” (art. 6 D.Lgs. n. 152/2006), non certo singoli progetti o interventi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/5/2022, n. 4351), viepiù se pienamente conformi a piani urbanistici già a suo tempo sottoposti a VAS.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La proposta assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA costituisce un’evidente forzatura.
Difatti, l’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli “impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”.
Anche a voler concedere che i due tipi di impianti possano essere assimilabili sotto il profilo “qualitativo” o chimico-fisico delle emissioni (come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), resta il fatto che la ricorrente non ha neppure dedotto che l’impianto in questione abbia, da un punto di vista quantitativo, una capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.
3-4. Con il terzo ed il quarto motivo Legambiente si duole – con censure di carattere eminentemente formalistico – che le amministrazioni procedenti abbiano configurato due separati procedimenti amministrativi, l’uno di carattere urbanistico-edilizio, l’altro di carattere ambientale ai fini del rilascio, da parte della Città Metropolitana, dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l’esercizio dell’attività di cremazione, laddove tutti gli interessi coinvolti avrebbero dovuto confluire per il loro esame contestuale in un’unica conferenza dei servizi (3° motivo), con il necessario coinvolgimento del SUAP (4° motivo).
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la concentrazione procedimentale predicata dall’art. 269 del d.lgs. 152/2006 (AUA) e dal D.P.R. n. 160/2010 (SUAP) è funzionale al contestuale esame degli interessi coinvolti e, in un’ottica di semplificazione, opera nell’esclusivo interesse alla speditezza del procedimento che fa capo al “gestore che intende installare uno stabilimento nuovo”, il quale trova nel SUAP un “unico punto di accesso” per tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva.
Si intende dire che Legambiente avrebbe avuto interesse a dedurre la censura soltanto qualora un interesse sostanziale (urbanistico-edilizio, o ambientale) fosse stato in ipotesi trascurato, non certo limitarsi a lamentare che l’istruttoria non è stata contestuale.
Sotto il profilo sostanziale, negli atti riguardanti la Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo, conclusasi con la determinazione comunale 29.12.2023, è ripetutamente affermata la necessità di sottoporre l’esercizio degli impianti di cremazione all’autorizzazione relativa alle emissioni ex art. 269 D. Lgs. 152/2006, titolo ricompreso nella Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 DPR 59/2013 poi rilasciata effettivamente dalla Città Metropolitana di Genova con provvedimento in data 16 marzo 2024 (impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti).
Lo stesso provvedimento di conclusione positiva del procedimento ha subordinato espressamente – addirittura, con clausola enfatizzata in neretto – la messa in esercizio degli impianti all’acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ricompresa nell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: sicché veramente sfugge il senso delle censure.
5-6. All’atto della adozione della determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023, n. 2023-118.0.0.-173, di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi, non risultava approvato, da parte della Regione Liguria, il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori di cui all’art. 3, c. 2, lett. c), L.R. 15/2020, che dunque, anche in base al fondamentale principio tempus regit actum, non poteva costituire parametro di legittimità del contestato intervento, né limitare la facoltà del Comune di localizzare un’opera pubblica valutata di interesse pubblico e pienamente conforme al PUC.
In ogni caso, in attesa dell’approvazione del piano, la valutazione circa l’effettiva necessità dell’impianto crematorio e la sua rispondenza all’interesse pubblico erano di esclusiva competenza del Comune, che ha valutato di pubblico interesse la proposta di iniziativa privata presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Decreto Legislativo 50/2016 (deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25.03.2021) e ha inserito l’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 2022, con la qualifica di intervento di “priorità massima” (deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 21/4/2022).
7. Palesemente infondato è il settimo motivo di ricorso, con cui < omississ> censura che negli atti dell’amministrazione non risulterebbe neppure menzionato il piano regolatore cimiteriale ex artt. 54 e ss. del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Il piano non è menzionato per la evidente ragione che le disposizioni impropriamente citate disciplinano la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri, non già dei crematori, che debbono necessariamente essere realizzati – quali “costruzioni accessorie” (art. 56 D.P.R. n. 285/1990) – entro i recinti dei cimiteri (art. 343 del Regio decreto 27/7/1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
8. L’ottavo motivo è inutilmente ripetitivo del 1° motivo di ricorso, sicché è infondato per le ragioni già sopra esposte.
9. Con il nono motivo è dedotto che erroneamente il Piano di Bacino, nella carta della suscettività al dissesto, classificherebbe il versante roccioso a monte dell’area oggetto di intervento e i campi cimiteriali n. 56 e n. 57 come ex discarica (classe speciale B2) piuttosto che come ex cava (Classe Speciale B1), con conseguente violazione dell’art. 16-bis del Piano di Bacino, che assoggetta la realizzazione di qualsiasi intervento nelle aree di tipo B1 (ex cave) classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto, all’attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.
La censura si regge sulla contestazione dei contenuti del Piano di Bacino, che, però, non è stato impugnato.
10. Ferma la classificazione geologica dell’area – che non ricade in area a molto elevata o elevata suscettività al dissesto (PG4 – Pg3a) nella carta di suscettività al dissesto del piano di Bacino (così il parere 21.12.2023 del Settore Difesa del Suolo della Regione, cfr. doc. 7 delle produzioni 11.6.24 di parte comunale, p. 13/80) – la verifica preliminare sulla (non) pericolosità dell’area venne comunque effettuata dal Settore Geotecnica del Comune di Genova fin dal 26.5.2021 (cfr. il verbale di sopralluogo, doc. 2 delle produzioni 11.6.24 di parte comunale), che concluse nel senso che “Gli interventi di protezione realizzati sul fronte roccioso (retatura) nonché le opere di presidio a valle (gabbionata e paramassi) sono più che sufficienti ad escludere la discesa di elementi lapidei sui campi 57 e 58”, programmando un monitoraggio del sito “<em”.
Tant’è che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ha espressamente demandato al RUP di “verificare che, all’esito del monitoraggio in corso da parte della Direzione Idrogeologia Geotecnica del Comune di Genova, non vi siano elementi di criticità alla realizzazione dell’intervento”: ciò che, per l’appunto, il RUP ha fatto mediante l’affidamento di un apposito incarico per lo studio di pericolosità geomorfologica della parete rocciosa di proprietà comunale antistante i campi 56 e 57 del Cimitero di Staglieno, la quale ha concluso che “i test effettuati, condotti con varie assunzioni a favore di sicurezza, indicano che tutti i blocchi in caduta si arrestano all’interno delle attuali opere di contenimento. È quindi ragionevole affermare che allo stato attuale le aree cimiteriali sottostanti la parete non sembrano risentire di pericolosità immediate in relazione al fenomeno della caduta massi” (cfr. doc. 9 delle produzioni 11.6.24 di parte comunale, p. 21 di 28).
Conclusioni confermate dalla relazione geologica allegata al progetto definitivo, la quale ha a sua volta concluso che “sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, in considerazione della tipologia d’intervento, il terreno esaminato è ritenuto idoneo sotto il profilo geotecnico ed idrogeologico ad ospitare le opere in progetto” (doc. 20 delle produzioni 15.1.25 di parte comunale).
11. L’undicesimo motivo prende le mosse – ancora una volta – da una lettura forzata e distorta del divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio, come quello di Staglieno.
12. Il dodicesimo motivo censura il parere prot. n. 533130 del 14/11/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, sotto i profili paesaggistico, monumentale e archeologico.
Premesso che l’area di localizzazione del nuovo crematorio non è vincolata sotto il profilo paesaggistico e culturale, né è gravata da vincolo archeologico, e che la Soprintendenza ha autorizzato i lavori con prescrizioni sia sotto l’aspetto monumentale e paesaggistico che sotto quello della tutela archeologica, l’omessa motivazione pare affliggere piuttosto la formulazione del motivo, che, non chiarendo “perché” l’apprezzamento della Soprintendenza sarebbe erroneo, finisce con l’avvitarsi in una evidente tautologia.
E ciò, viepiù, alla luce del fatto che i pareri della Soprintendenza, quand’anche espressi in presenza di un vincolo (nel caso di specie, insussistente), sono atti di esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con la conseguenza che possono essere censurati solo nel caso in cui la decisione amministrativa sia manifestamente incoerente, irragionevole, frutto di evidente errore tecnico, ovvero risulti ictu oculi in contrasto con la realtà fattuale (Cons. Stato, Sez. VI, 17/03/2020, n. 1903): circostanze nel caso di specie non sono state neppure vagamente evidenziate.
13. Anche in questo caso, le censure si rivelano generiche e capziose, in quanto i pareri della ASL3, della Direzione regolazione del traffico del Comune di Genova, dell’Ufficio Gestione Energetica Territoriale del Comune di Genova e della Direzione Opere Idrauliche del Comune di Genova sono tutti favorevoli, mentre le enfatizzate “criticità” (che sono cosa diversa dai canonici vizi dell’atto amministrativo) attengono in realtà a mere prescrizioni da osservare nella successiva fase di progettazione o, addirittura, nella cantierizzazione del progetto.
Il primo atto di motivi aggiunti ripropone pedissequamente, in via di illegittimità derivata e propria, le censure contenute nei motivi 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso introduttivo del giudizio, riferendole alla determinazione dirigenziale 5/3/2024, di approvazione del progetto definitivo.
Si tratta dunque di censure infondate, per le motivazioni più sopra esposte.
Infondato è anche il secondo atto di motivi aggiunti, proposto avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale emessa dalla Città Metropolitana di Genova in data 16 marzo 2024 ed il provvedimento comunale 29 marzo 2024, di approvazione del progetto esecutivo.
Con riferimento all’AUA 16/3/2024, l’atto di impugnazione aggiuntiva, con i motivi 1° (illegittimità derivata), 2° (assoggettabilità a VAS e VIA), 4° (ancora, assoggettabilità a VAS e VIA), 5° (approvazione in carenza del Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori) e 6° (omessa menzione del piano regolatore cimiteriale) ripropone pedissequamente, in via di illegittimità derivata e propria, censure già contenute nei motivi del ricorso introduttivo, che sono dunque infondate per le motivazioni più sopra esposte.
Il 3° motivo lamenta che la documentazione sulla base della quale le amministrazioni coinvolte nel procedimento dell’AUA hanno fondato il proprio convincimento è stata trasmessa alla Città Metropolitana prima sia dell’approvazione del progetto definitivo (29/12/2023) che di quello esecutivo (29/3/2024), con asserito difetto di istruttoria.
Si tratta di una censura formulata genericamente, e dunque infondata.
Ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, la domanda di autorizzazione unica ambientale dev’essere accompagnata: “a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti”.
Il censurato difetto di istruttoria sussisterebbe dunque soltanto qualora la domanda di rilascio dell’AUA non fosse stata inizialmente accompagnata o successivamente integrata dagli elementi indefettibilmente richiesti dalla norma (segnatamente, quanto a quantità e qualità delle emissioni, ed alle modalità di esercizio dell’impianto crematorio), ovvero qualora fosse stato specificamente dedotto e dimostrato che la successiva approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo ha comportato una modifica sostanziale di tali parametri, ovvero una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica iniziali, tale da integrare una vera e propria “modifica dello stabilimento” (art. 268 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006).
Ma della deduzione di una tale circostanza non vi è traccia nella censura.
Del resto, le prescrizioni impartite con l’AUA sono specificamente settoriali e, come tali, generalmente insuscettibili di essere inficiate da prescrizioni di natura edilizia o tecnico-costruttiva.
Con riferimento all’approvazione del progetto esecutivo 29/3/2024, il 7° motivo ribadisce che non sussistevano le condizioni per procedere alla validazione del progetto ex art. 26 D. Lgs. 50/2016, sotto il profilo della pericolosità geomorfologica della parete rocciosa antistante i campi 56 e 57 del cimitero.
Trattasi della problematica già oggetto del 10° motivo del ricorso introduttivo, in relazione alla quale già si è visto che la relazione geologica allegata al progetto definitivo ha concluso che, “sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, in considerazione della tipologia d’intervento, il terreno esaminato è ritenuto idoneo sotto il profilo geotecnico ed idrogeologico ad ospitare le opere in progetto” (doc. 20 delle produzioni 15.1.25 di parte comunale).
Dunque, posto che la validazione ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo si esaurisce nell’accertamento della sua conformità al progetto definitivo, non è dato capire in cosa consista la novità del motivo.
L’8° motivo lamenta che, in sede di approvazione del progetto esecutivo, non sarebbe stata considerata la conformità e la congruenza del progetto rispetto all’AUA.
Premesso che non è indicata una specifica disposizione normativa violata, il motivo ripropone la censura di cui al 3° ed al 4° motivo del ricorso introduttivo circa la asserita necessità di un esame contestuale dei profili urbanistico-edilizi del progetto e di quelli ambientali.
Esso è dunque infondato per le ragioni più sopra esposte.
Il 9° motivo denuncia che il progetto (esecutivo) relativo al nuovo impianto crematorio, comportando un potenziamento dell’esistente struttura cimiteriale di Staglieno, avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale ex art. 55 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
Il motivo, oltre che irricevibile per tardività, è palesemente infondato.
Irricevibile perché dedotto avverso l’atto di approvazione del progetto esecutivo, che costituisce l’ultimo livello di progettazione di dettaglio di un’opera pubblica, mentre il motivo avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto avverso gli atti di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo, che però non sono stati contestati sotto questo aspetto.
Infondato perché l’art. 55 del d.P.R. 285/90 (Regolamento di Polizia mortuaria) disciplina la progettazione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di cimiteri già esistenti, mentre l’intervento in questione ha ad oggetto la costruzione di un fabbricato accessorio all’interno di un cimitero già in esercizio, senza dar corso alla necessità di alcun ampliamento del relativo perimetro.
Infondato è anche il terzo atto di motivi aggiunti, proposto all’esito dell’approvazione, da parte della Giunta Regionale della Liguria (deliberazione 20/6/2024, n. 630), del Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 10 luglio 2020, n. 15
I primi due motivi (numerati 20 e 21) della terza impugnazione aggiuntiva non fanno che riproporre censure già dedotte con il ricorso introduttivo proposto avverso la determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di Genova 29/12/2023, n. 2023-118.0.0.-173, di conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi.
Segnatamente, il 20° ed il 21° motivo aggiunto ripropongono il 5° ed il 6° motivo del ricorso introduttivo circa la asserita necessità di attendere l’approvazione definitiva del suddetto Piano Regionale prima di approvare la localizzazione e la realizzazione di un nuovo impianto.
Valga dunque quanto già si è detto più sopra.
Il 22° motivo sostiene invece che il Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori, prevedendo che eventuali sue future variazioni in conseguenza di richieste di nuove installazioni, ampliamenti o modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, confermerebbe la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo.
Ora, posto che l’assoggettamento a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS concerne soltanto “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente” (art. 6 D.Lgs. n. 152/2006), non già singoli progetti o interventi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/5/2022, n. 4351), è evidente come la previsione del Piano Regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori di assoggettabilità a VAS delle sue future variazioni (cioè di variazioni “del piano”, seppure in conseguenza di richieste di nuove installazioni), lungi dal corroborare la censura di cui al 1° motivo di ricorso, la smentisce, confermando la sua infondatezza.
Infine, con l’ultimo (il 4°) atto di motivi aggiunti, notificato il 24.9.24 e depositato il 7.10.24, Legambiente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 20/6/2024, n. 630, di approvazione del Piano regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori, deducendo ulteriori due motivi di ricorso (numerati 23° e 24°).
L’ultimo gravame aggiuntivo è palesemente inammissibile.
L’impugnazione investe un atto assunto dalla Regione nell’esercizio delle sue funzioni di “programmazione” della “realizzazione dei crematori da parte dei comuni” (cfr. l’art. 3 comma 1 e comma 2 lett. c L.R. 15/2020), cioè un atto di natura pianificatoria o programmatica (al pari di un atto di pianificazione urbanistica), destinato a valere – fisiologicamente – soltanto per l’attività futura di progettazione e realizzazione di nuovi interventi.
Richiamato quanto sopra argomentato circa l’infondatezza del 5° e del 6° motivo del ricorso introduttivo, pare al collegio allora evidente che, poiché il contestato progetto di costruzione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno è stato approvato allorché il piano approvato con D.G.R. n. 630/2024 non esisteva ancora, esso non possa in alcun caso costituire parametro di legittimità dell’intervento in questione (tempus regit actum).
Ne consegue che un’eventuale accoglimento del (4°) ricorso per motivi aggiunti potrebbe condurre, al più, all’annullamento del Piano regionale, non certo anche degli atti di approvazione del progetto contestato con il ricorso introduttivo, che sono ad esso antecedenti, e dunque indifferenti: donde, per un verso, l’improprio utilizzo del gravame aggiuntivo, che non concerne una domanda giuridicamente o logicamente connessa a quelle già proposte, ex art. 43 c.p.a.; per altro verso, il difetto di un interesse concreto ed attuale ad agire, giacché il Piano, concernendo soltanto le attività future, non lede immediatamente gli interessi legittimi della associazione ricorrente, mentre dall’eventuale accoglimento dell’ennesima impugnazione aggiuntiva non potrebbe derivare all’associazione ricorrente alcun vantaggio in termini di accoglimento anche della domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate anche in considerazione dell’attività difensiva resa necessaria dalla proliferazione delle impugnative, e dal carattere inutilmente ripetitivo delle doglianze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’intervento in giudizio del Comitato Cittadini Banchelle e della signora Gabriella R,.
Rigetta il ricorso e gli atti di motivi aggiunti.
Condanna Legambiente al pagamento alle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, in favore del Comune di Genova e della società controinteressata < omissis > s.r.l., nonché in € 1.000,00 (mille) ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, in favore della Regione Liguria, della Città Metropolitana e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
L’ESTENSORE (Angelo Vitali)
IL PRESIDENTE (Luca Morbelli)
IL SEGRETARIO