Norme correlate: Art. 91 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
[ I ] Allorquando vengano in considerazione costruzioni realizzate su area demaniale, non possono costituirsi né usucapirsi diritti di natura privatistica che si riflettano sulla utilizzazione del terreno demaniale non compreso nelle concessioni, per cui è inaccoglibile la pretesa di titolare di cappella gentilizia che assuma di aver usucapito il diritto a non avere altre edicole a data distanza dalla propria, quale pretesa incidente direttamente sul suolo demaniale esterno alla sua concessione, precludendone l’utilizzo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 luglio 2019 n. 784). Nel corso del rapporto concessorio si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto lo (diritto intrinsecamente cedevole a fronte delle potestà regolatorie e conformative del concedente pubblico) attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria, disciplina, questa, che si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico (così, Cons, Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4943, e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 920).
[ II ] Costituisce presupposto erroneo “l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina urbanistico edilizia in tema di distanze minime tra edifici compendiata dall’art. 873 c.c. su cui vi sia doglianza circa un'eccessiva vicinanza della cappella realizzata, dovendosi ritenere che la conformità dell’opera debba essere esaminata esclusivamente alla luce del rapporto concessorio tra il Comune ed i concessionari delle aree demaniali disciplinato nella specie dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria.” (T.A.R. Umbria, 28 novembre 2017, n. 724).
Testo
Pubblicato il 07/05/2025
N. 00485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2023, proposto da
Giovanni T., Carlo T., Maurizio T., rappresentati e difesi dall’avvocato Margherita T., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 73;
nei confronti
Serena M., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri, Egidia Guarducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Guarducci in Perugia, corso Vannucci 30;
per l’annullamento
della Delibera della Giunta Comunale di Marsciano n.92 del 13.05.2021, con cui è stata autorizzata la concessione alla Sig.ra M. Serena di un’area della superficie di mq. 7,20 nel cimitero di Marsciano per la costruzione di una edicola funeraria,
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, del contratto di concessione di area nel cimitero di Marsciano n.1624 del 17.5.2021, intervenuto tra il Comune di Marsciano e la Sig.ra M. Serena, nonché del permesso di costruire n.18337/2021 rilasciato a quest’ultima in data 30.12.2021 dal Responsabile Area Urbanistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marsciano e di Serena M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giovanni, Carlo e Maurizio T. impugnano la Delibera di Giunta n. 92 del 13 maggio 2021 del Comune di Marsciano, con cui è stata autorizzata la concessione alla sig.ra M. Serena di un’area di mq. 7,20 nel cimitero di Marsciano per la costruzione di una edicola funeraria in adiacenza alla cappella gentilizia già esistente di proprietà dei ricorrenti; viene altresì impugnato il contratto di concessione del relativo terreno, stipulato il 17 giugno 2021, tra la controinteressata e il Comune di Marsciano per la durata di 99 anni, nonché infine il permesso di costruire n. 18337 del 30 dicembre 2021 per la realizzazione della cappella.
2. I ricorrenti espongono in punto di fatto di essere residenti da molti anni fuori Regione e di fare ritorno saltuariamente nel Comune di Marsciano per fare visita ai parenti ivi rimasti; solo su avviso di alcuni conoscenti costoro hanno saputo della costruzione di una nuova cappella nelle immediate vicinanze di quella appartenente alla propria famiglia, dato che non erano stati avvisati del rilascio della concessione mediante apposita comunicazione di avvio di procedimento, né era stato apposto il cartello di cantiere. I Sigg.ri T. hanno proposto istanza di accesso al Comune il 12 aprile 2023, riscontrata l’8 maggio successivo; presa contezza della documentazione di interesse, gli interessati hanno avanzato all’Ente in data 23 maggio 2023 un’istanza di annullamento in autotutela degli atti autorizzatori della concessione cimiteriale in oggetto, cui il Comune rispondeva il 17 giugno 2023, ribadendo la legittimità delle procedure seguite e degli atti adottati.
3. I Sigg.ri T. hanno dunque impugnato la Delibera di Giunta n. 92 del 2021, il contratto di concessione cimiteriale e il permesso di costruire, oltre agli atti presupposti e successivi, articolando quattro motivi di ricorso.
3.1. Violazione e/o errata applicazione dell’art.7 della L. n.241/90. Il Comune avrebbe omesso la necessaria comunicazione di avvio di procedimento, che avrebbe permesso ai ricorrenti, quali destinatari agevolmente individuabili, di esporre le proprie ragioni di contrarietà alla realizzazione della cappella di proprietà della controinteressata.
3.2. Violazione dell’art.91 e degli artt.54 e ss. del D.P.R. n.285/90 e più in generale della normativa sui cimiteri. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Difetto e carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Incompetenza. Il Comune avrebbe illegittimamente autorizzato la concessione in oggetto costituente modifica/ampliamento del Piano cimiteriale esistente senza procedere alla prescritta revisione dello stesso, quindi in difetto di istruttoria, senza l’acquisizione del parere igienico-sanitario dell’Asl competente per territorio e con atto di Giunta invece che di Consiglio comunale, come prescritto dalla legge. Inoltre il rilascio della concessione avrebbe dovuto essere preceduto da una gara pubblica in ossequio ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, selezione cui avrebbero potuto partecipare altri interessati, tra cui i ricorrenti.
3.3. Violazione delle norme attinenti l’obbligo di rispettare la disciplina sulle distanze di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 e/o art.873 cod.civ. La cappella gentilizia contestata sarebbe stata realizzata in violazione della disciplina sulle distanze delle costruzioni, in quanto in sostanziale aderenza alla cappella di proprietà dei ricorrenti, senza lasciare lo spazio idoneo per le manutenzioni, e una parte del tetto sarebbe sopraelevato a quelli preesistenti, così da realizzare uno stillicidio vietato dall’art. 908 cod.civ..
3.4. Violazione dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 28 del 19.11.2001- Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento di potere. L’edicola funeraria avversata, oltre che posizionata con modalità che recherebbero pregiudizio al decoro estetico del cimitero, ha ingiustificatamente causato l’abbattimento di una talia che occupava l’area, in violazione dei requisiti che consentono l’abbattimento di alberi.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marsciano e la controinteressata, che hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso, poiché il termine di impugnativa di un titolo edilizio in riferimento al quale si contesti l’an dell’edificazione deve farsi decorrere – indipendentemente dal luogo di residenza dei ricorrenti – dalla data di inizio lavori, avvenuta il 27 giugno 2022, periodo a partire dal quale è stato anche esposto il prescritto cartello di cantiere, come comprovato dalla difesa della Sig.ra M.. Inoltre la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di una situazione giuridica tutelabile in giudizio, poiché i ricorrenti, già titolari di uno ius sepulchri in analoga cappella di proprietà, non riceverebbero alcun pregiudizio apprezzabile dalla realizzazione della cappella di proprietà M., eretta secondo un progetto con caratteristiche comuni a molte altre costruzioni nel cimitero di Marsciano ed in altri cimiteri.
Nel merito, il Comune ha segnalato di aver agito nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento generale di polizia mortuaria, nonché di quello comunale, che subordina la realizzazione di una nuova cappella gentilizia al rilascio di apposita concessione su richiesta dell’interessato, senza procedere ad alcuna modifica del Piano cimiteriale né ad alcuna procedura di evidenza pubblica.
5. All’udienza in camera di consiglio del 5 settembre 2023 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sospensiva perché i lavori di costruzione della cappella erano ormai terminati. Con ordinanza n. 135 del 28 febbraio 2024 questo Tribunale ho dato atto dell’interruzione del processo con decorrenza dal 20 dicembre 2023, data di dichiarazione della morte del Sig. Maurizio T. da parte del difensore. La parte ricorrente ha quindi proposto istanza di fissazione udienza con atto depositato l’8 marzo 2024. Dopo il reciproco scambio di memorie e repliche alla pubblica udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità dell’impugnativa perché il ricorso è infondato nel merito.
7. Occorre premettere in generale che la concessione di area cimiteriale per l’edificazione di sepolture private fa sorgere in capo al concessionario un diritto qualificabile come diritto reale nei confronti di terzi (il c.d. diritto di sepolcro), assimilabile al diritto di superficie; nei confronti della pubblica amministrazione concedente, peraltro, detta posizione soggettiva si atteggia ad interesse legittimo, con la conseguenza che essa soggiace ai poteri pubblicistici regolativi e conformativi dell’amministrazione. Lo ius sepulchri, diritto di natura reale sul bene, è suscettibile di possesso e (salvo patto contrario nel relativo contratto, come accaduto all’art. 4 del contratto tra il Comune e la Sig.ra M.) di trasmissione sia inter vivos, oltre che mortis causa, separatamente dalla proprietà del suolo, che resta in capo al Comune come precisato dall’art. 952, comma 2, cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01° giugno 2022, n. 4473).
7.1. Inoltre, venendo in considerazione costruzioni realizzate su area demaniale, non possono costituirsi né usucapirsi diritti di natura privatistica che si riflettano sulla utilizzazione del terreno demaniale non compreso nelle concessioni: in tal senso è inaccoglibile la pretesa del titolare di una cappella gentilizia che assuma di aver usucapito il diritto a non avere altre edicole a distanza di 35 cm, o 50 cm, o a qualsiasi altra distanza dalla propria, quale pretesa incidente direttamente sul suolo demaniale esterno alla sua concessione, precludendone l’utilizzo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 luglio 2019 n. 784).
7.2. Ed ancora, nel corso del rapporto concessorio si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto lo <em (diritto intrinsecamente cedevole a fronte delle potestà regolatorie e conformative del concedente pubblico) attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria, disciplina, questa, che si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico (così, Cons, Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4943, e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 920).
8. Fatte tali doverose premesse sulla consistenza dello ius sepulchri, possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, che muovono dall’erronea premessa dell’assimilabilità di tale posizione giuridica al diritto di proprietà sugli edifici, da cui deriverebbe l’obbligo del rispetto delle distanze tra le costruzioni e la necessità di tutelare le prerogative partecipative dei ricorrenti, quali controinteressati nel procedimento diretto al rilascio della concessione cimiteriale alla Sig.ra M.. Tali argomenti non possono essere condivisi.
8.1. Come correttamente esposto dalla controinteressata, il D.M. n. 1444/68, rubricato: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi” agli art. 2, 3 e 4 delinea l’ambito di applicazione dello stesso, dedicato alla pianificazione urbanistica e al rilascio di titoli edilizi che riguardino aree residenziali, produttive, parcheggi, ospedali, e scuole: dunque sempre spazi riservati alle attività umane, da cui devono evidentemente escludersi le aree cimiteriali.
Le stesse norme citate dalla parte ricorrente, tra cui l’art. 9, rubricato “limiti di distanza tra i fabbricati” al punto 2 prescrive la “distanza minima assoluta di 10 mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”: a parte la considerazione che difficilmente una cappella gentilizia avrà pareti finestrate (ed infatti nessuna delle foto prodotte in atti rappresenta finestre), è chiara l’assenza in radice in subiecta materia delle esigenze che la predetta normativa mira a presidiare. Infatti le cappelle gentilizie, per le finalità per cui sono costruite, non richiedono il rispetto degli standards di aria, luce e dei requisiti igienico- sanitari necessari per le costruzioni abitative, e quindi non possono essere assoggettate ai relativi limiti costruttivi, come anche a quelli di cui all’art. 873 cod. civ..
Emerge infatti dalla planimetria del cimitero di Marsciano depositata in atti, cosi come dalla comune esperienza in materia di costruzioni siffatte, che le cappelle gentilizie sono normalmente edificate a distanze ben inferiori ai 3 metri le une dalle altre, e spesso quasi in aderenza, non ostando a tale circostanza le ragioni di salubrità che vincolano invece le costruzioni abitate da persone viventi.
Più in generale questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che costituisce un presupposto erroneo “l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina urbanistico edilizia in tema di distanze minime tra edifici compendiata dall’art. 873 c.c. dolendosi [il ricorrente] dell’eccessiva vicinanza della cappella realizzata dal controinteressato. In realtà ritiene il Collegio che la contestata conformità dell’opera debba essere esaminata esclusivamente alla luce del rapporto concessorio tra il Comune di Perugia ed i concessionari delle aree demaniali disciplinato nella specie dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria del 23 dicembre 1937 depositato in giudizio, venendo in questione non già costruzioni erette sopra il suolo bensì sepolcri a terra di modeste dimensioni.” (T.A.R. Umbria, 28 novembre 2017, n. 724).
8.2. Dalla natura intrinsecamente aliena dello ius sepulchri rispetto al diritto di proprietà sugli edifici e dall’inevitabile soggezione al potere pubblico sin dalla costituzione del diritto fino a tutto lo svolgimento del rapporto concessorio, discende anche l’infondatezza della tesi secondo cui i ricorrenti dovevano essere resi destinatari dell’avvio di procedimento prima del rilascio della concessione alla controinteressata.
Come noto in materia di permesso di costruire il vicino controinteressato “non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all’attività edilizia dell’altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l’istanza, ma non hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia; di conseguenza, non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell’attività amministrativa” (tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 ottobre 2021, n. 2267, id. 04 settembre 2020, n. 1643, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 5204, Cons. Stato, sez. II, 08 novembre 2019, n. 7649, id., sez. VI, 17 ottobre 2019, n. 7057, id., sez. IV, 24 aprile 2019, n. 3416).
A fortiori un tale incombente non poteva essere imposto in favore dei titolari di un diritto di sepolcro in area vicina, i quali, come sopra esposto, non possono vantare alcun diritto di preesistenza (assimilabile a quello vantato dei proprietari degli edifici) da cui potesse sorgere l’obbligo di rispetto delle distanze o l’eventuale opposizione a costruzioni vicine. Né peraltro l’eventuale partecipazione procedimentale avrebbe avuto alcuna utilità in vista del provvedimento finale, per quanto di seguito si dirà.
9. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere condiviso. Come già visto, il rilascio di una concessione cimiteriale è soggetto, oltre che alle previsioni di legge, all’esistenza di un piano cimiteriale, e alle prescrizioni del regolamento di polizia cimiteriale.
9.1. In particolare il D.P.R. n. 285 del 1990, recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria, dispone:
– che gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, da aggiornarsi ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri, soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti (art. 54);
– che i progetti di ampliamento dei cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale, oltre ad una relazione tecnico-sanitaria che deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura (art. 55 e 56);
– che il comune può concedere a privati l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, che debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti (artt. 90 e 91) e che le relative concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo (art. 92).
9.2. La tesi su cui poggia il secondo mezzo è che l’autorizzazione della concessione cimiteriale alla Sig.ra M. avrebbe richiesto una preventiva modifica del piano cimiteriale – da operarsi con una delibera di consiglio comunale – accompagnata dall’espletamento dei relativi incombenti istruttori, quali uno studio tecnico sulle caratteristiche dell’area, ed una relazione tecnico-sanitaria sui criteri che hanno ispirato il Comune alla distribuzione dei lotti, ed in particolare sull’ubicazione delle singole cappelle gentilizie.
Tale censura non può essere condivisa, poichè è evidente che il rilascio di una singola concessione per l’edificazione di una cappella non può comportare la modifica del piano cimiteriale, trattandosi di mera attribuzione al privato del diritto su una ben limitata area demaniale vincolata a tale specifica destinazione in sede di approvazione del piano regolatore di settore. In questo senso è calzante quanto eccepito dal Comune, secondo cui l’obbligo di modifica del piano cimiteriale in ipotesi di rilascio di una concessione cimiteriale è assimilabile alla pretesa di imporre l’obbligo di approvazione di una variante al piano regolatore in ogni ipotesi di rilascio di un permesso di costruire: entrambi tali assunti sono evidentemente infondati.
9.3. Peraltro in assenza di specifiche deduzioni del Comune sul punto, dall’esame degli elaborati allegati al permesso di costruire rilasciato alla Sig.ra M. si deve dedurre che l’Ente, seppure non avesse elaborato uno strumento pianificatorio denominato piano regolatore cimiteriale ne ha comunque recepito i contenuti in sede di piano regolatore, dato che la variante del 2019 si è specificamente occupata anche del cimitero, della sua vulnerabilità idrogeologica, della sua collocazione nell’ambito delle infrastrutture, della rete idrica ed elettrica, delle zone di contesto agrario, delle aree a rischio ambientale e delle zone di rispetto. Risulta allegata altresì una planimetria del cimitero, da cui si evince che l’edicola della Sig.ra M. è collocata in uno dei posti disponibili nell’area dedicata alle edicole private, dunque nel pieno rispetto della pianificazione specifica.
Dunque ferma restando l’infondatezza della pretesa di modifica del piano cimiteriale, la concessione cimiteriale in oggetto appare rispettosa della disciplina portata dal regolamento di polizia mortuaria nazionale e della pianificazione locale di settore. Il Comune infatti ha proceduto in attuazione del locale regolamento di polizia mortuaria del 1950, che all’art. 33 prevede che chi voglia costruire cappelle private in cimiteri comunali, ove vi sia terreno disponibile, dovrà presentare apposito progetto all’ente e pagare le relative tariffe.
9.4. Non appare congruente con la fattispecie di causa neppure l’eventuale imposizione dell’obbligo di esperire una previa procedura di evidenza pubblica come previsto in generale per le concessioni di beni demaniali: milita in tal senso innanzitutto l’espressa previsione dall’art. 92, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, secondo il quale “non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione”, che dunque sembra escludere le concessioni cimiteriali dal settore delle attività suscettibili di essere aperte alla libera concorrenza. Ciò è confermato anche dal divieto contenuto nel contratto di concessione tra il Comune di Marsciano e la sig.ra M. di cedere a terzi la concessione con atto inter vivos proprio al fine di escluderne la commerciabilità.
D’altro canto appare ulteriormente carente il requisito della scarsità delle risorse disponibili in termini di ulteriori attribuzioni a terzi dello ius sepulchri: dalla planimetria del cimitero e dalle foto versate in atti emerge la presenza di altri spazi disponibili (anche più ampi ed in posizione più agevole di quello concesso alla controinteressata) così da escludere che la previa assegnazione di uno spazio ulteriore richiedesse un interpello al pubblico per non pregiudicare la posizione di alcuno.
9.5. Ciò chiarito appare ulteriormente infondata altresì la pretesa dei ricorrenti di sindacare la scelta del Comune circa la concreta ubicazione della cappella in adiacenza alla propria: in assenza di diritti di veduta o di distanze legali da rispettare, la Sig.ra M. ha presentato domanda nel posto che preferiva e il Comune, condivisibilmente, in assenza di motivi ostativi, l’ha autorizzata.
Allo stesso modo qualunque altro cittadino avrebbe potuto fare altrettanto, anche gli stessi ricorrenti, ai quali però non è concesso opporsi alla realizzazione di altra cappella su area demaniale comunale solo perchè ritenuta troppo vicina alla propria o esteticamente insoddisfacente.
10. Neppure il quarto motivo è meritevole di condivisione. A parte la circostanza che i ricorrenti appaiono carenti di interesse a contestare l’abbattimento di un albero su area demaniale, l’art. 13, comma 2, della L.R. Umbria n. 28/2011 consente “l’abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell’art. 12” per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità”.
In disparte la considerazione sull’opportunità di abbattere un albero in buona salute, è indubbio che il Comune possa validamente ritenere, nell’esercizio della propria discrezionalità, recessivo il mantenimento di un albero rispetto alla concessione a terzi di quel medesimo spazio dietro corrispettivo. Peraltro non va sottaciuto che la D.G.C. n. 92/2021 ha disposto che “in sostituzione della pianta da abbattere, dovrà essere effettuata la piantumazione di n. 2 alberi tra quelli elencati nell’all.to “U” del RR n. 7/2002, entro e non oltre un anno dall’avvenuto abbattimento e dovrà essere garantito anche l’attecchimento ed il buon accrescimento e sviluppo”; dunque appaiono adeguatamente salvaguardata la tutela della vegetazione arborea.
11. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Elena Daniele)
IL PRESIDENTE (Pierfrancesco Ungari)
IL SEGRETARIO