Norme correlate: Art. 338 R. D. 27/7/1934, n. 1265
Massima
La norma di cui all'art. 338 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. non specifica affatto che il vincolo valga con riguardo al cimitero appartenente al Comune il cui Piano regolatore o Piano urbanistico comunale ricada entro tale fascia, proprio perché la natura del vincolo è dettata dalla normativa nazionale a tutela di superiori interessi pubblici, che non possono essere elusi dalla regolamentazione sottoordinata, di carattere amministrativo e locale. Pertanto, la decisione di un Comune di recepire la fascia di rispetto di Comune viciniore è senz’altro immune da vizi, in quanto vincolata anche con riguardo alla ampiezza della suddetta fascia.
Testo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2022, proposto da Salvatore M., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Cusano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
-della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022, pubblicata sul BURC Regione Campania n. 59 del 04/07/2022, con la quale è stato approvato il PUC (Piano Urbanistico Comunale) del Comune di Marigliano.
– di ogni altro atto collegato, connesso, conseguente o preordinato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa il provvedimento di rigetto alle osservazioni presentate dal ricorrente con Nota del 28.07.2021 Prot. n. 13462.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 29.9.2022, Salvatore M. ha impugnato il PUC del Comune di Marigliano in ragione della pretesa illegittimità della destinazione di zona assegnata all’area nella quale ricade l’immobile di cui è comproprietario, sito alla Via Vittorio Veneto civico 16, costituito da un fabbricato avente superficie di mq. 52 e da un fondo avente superficie di mq. 1.416,00 circa, riportato in Catasto al Foglio n. 19, particelle nn. 1391— 1214 — 1444.
Con la delibera di approvazione del PUC, il Comune di Marigliano ha destinato l’immobile di proprietà del ricorrente nella fascia relativa a “Ambiti Urbani con tessuti prevalentemente compiuti (art. 36 NTA)” così sottoponendolo a vincolo cimiteriale in quanto ricadente, secondo l’art. 57 NTA, nella fascia di rispetto cimiteriale di ml 200 dal muro di confine del Cimitero del Comune (confinante) di Mariglianella.
Il ricorrente si duole di tale soluzione urbanistica, avendo già fatto pervenire osservazioni sul punto.
2. Con l’unico motivo di ricorso, censura violazione del r.d. 1265/1934 e della legge 166/2002 e eccesso di potere nella valutazione dei presupposti di fatto, in quanto l’imposizione della fascia di rispetto cimiteriale attiene a un bene di un altro Comune, con il quale non è stato stipulato nessun accordo in tal senso e che ha certificato al ricorrente che il proprio PRG prevede una fascia di rispetto cimiteriale della profondità di mt. 100 (inferiore al limite di legge), a partire dal muro di recinzione del cimitero stesso, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. 10387 del 02/11/2016.
Secondo il ricorrente, il mancato annullamento del Delibera di Approvazione del PUC nella parte in cui inserisce il fondo M. all’interno della fascia di rispetto cimiteriale in quanto posto ad una distanza di metri 100 dal Cimitero di Mariglianella, condurrebbe alla paradossale situazione di imporre l’inedificabilità di un lotto ricadente nel tenimento del Comune di Marigliano per l’osservanza delle norme sulle distanze rispetto ad opere pubbliche appartenenti ad un diverso Comune, che consente e prevede un’espressa deroga alla disciplina nazionale proprio con riferimento alla profondità della fascia di rispetto cimiteriale, che invece il provvedimento impugnato intenderebbe tutelare.
L’area, inoltre, risulterebbe completamente antropizzata, a riprova della irragionevolezza della scelta compiuta.
Infine, facendo riferimento all’art. 338 comma 5 TULPS, il ricorrente prospetta la possibilità, non valutata dal Comune, della riduzione della fascia in avvicinamento rispetto ai cimiteri esistenti,
3. Il Comune di Marigliano si è costituito è ha chiesto il rigetto del ricorso confutando le prospettazioni avversarie.
In particolare, ha fatto riferimento alla relazione istruttoria Prot. 16019 del 27.9.2021, allegata alla delibera 126/2021, la quale già al paragrafo 5 aveva esposto le ragioni per cui la fascia di rispetto cimiteriale non può essere soggetta a riduzione aprioristica, poi richiamate in sede di puntuale valutazione dell’osservazione n. 13462 (fatta dal ricorrente).
4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21.5.2025.
5.L’art. 338 TULPS stabilisce che “i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Per giurisprudenza costante, richiamata anche nella Relazione istruttoria Prot. 16019 del 27.9.2021, allegata alla delibera 126/2021 (doc. 2 Comune), il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale; la situazione di inedificabilità, prodotta dal vincolo cimiteriale, è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e, comunque, solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338 comma 5, r.d. 1 luglio 1934, n. 1265; il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al comma 7 dell’art. 338, r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti), mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico — come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione — la procedura di riduzione della fascia inedificabile (Consiglio di Stato sez. IV, 06/10/2017, n.4656).
La norma non specifica affatto che il vincolo valga con riguardo al cimitero appartenente al Comune il cui Piano regolatore o Piano urbanistico comunale ricada entro tale fascia, proprio perché la natura del vincolo è dettata dalla normativa nazionale a tutela di superiori interessi pubblici, che non possono essere elusi dalla regolamentazione sottoordinata, di carattere amministrativo e locale.
Pertanto, la decisione del Comune di Marigliano di recepire la fascia di rispetto del Comune viciniore è senz’altro immune da vizi, in quanto vincolata anche con riguardo alla ampiezza della suddetta fascia, stabilita ad origine dal Comune di Mariglianella e che il Comune di Marigliano ha recepito.
Non va infatti dimenticato che prima delle modifiche recate dall’art. 28 l. n. 166/2002 al comma 5 dell’art. 338, la disposizione, così come era stata riscritta dalla l. n. 983/1957, disponeva invece che la fascia di rispetto fosse riducibile dal Prefetto non sotto i 50 metri per gravi e giustificati motivi.
Peraltro, la motivazione in ordine all’esistenza della normativa sovraordinata inderogabile è quella che ha comportato il rigetto dell’osservazione proposta, come debitamente documentato dal Comune nei documenti in atti.
6. L’invocato richiamo all’attuale comma 5 dell’art. 338 (che demanda la competenza alla riduzione esclusivamente al Consiglio Comunale) non si attaglia al caso concreto, in quanto attualmente la riduzione della fascia – non oltre il limite dei 50 metri (come vorrebbe il ricorrente) può essere approvata dal consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: “ a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
Inoltre, “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
6.1. Appare evidente che la proposta del ricorrente (già rigettata in sede di osservazioni) non ricada in nessuna delle ipotesi derogatorie previste.
Parimenti, non esiste alcuna disparità di trattamento rispetto ad opere già esistenti, come paventato nella relazione tecnica prodotta col ricorso, in quanto quelle evidenziate coincidono con opere preesistenti o con interventi oggetto di recupero e cambio di destinazione, possibili ai sensi del comma 7 dell’art. 338 TULPS, che l’amministrazione non aveva margini di discrezionalità per negare.
Infine, è indubitabile che le ragioni alla base del ricorso del M. siano esclusivamente di carattere personale; tali esigenze, salvo esista una palese violazione di legge (inesistente nel caso concreto) sono sempre recessiva rispetto alla cura dell’interesse pubblico.
7. Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna Salvatore M. al pagamento delle spese in favore del Comune di Marigliano, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Maria Barbara Cavallo)
IL PRESIDENTE (Anna Pappalardo)
IL SEGRETARIO