Tag: CMconcessioni, perpetuità
Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Qualora venga in rilievo un potere discrezionale dell’ente in ordine alla revoca delle concessioni – quale delineato dal citato art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285/1990 (“Le concessioni…possono essere revocate”), e agganciato a tutti i presupposti ivi indicati – se risulti che il Comune non abbia preso in considerazione la situazione, quale concretamente sussistente in relazione alla cappella gentilizia nella fase antecedente all’esercizio del potere di revoca, consegue che tale atto non resiste alle doglianze.
Testo
N. 01168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2025, proposto da Gabriella T., rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, viale F. Scaduto n. 2/d;
contro
il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio legale dell’ente in Palermo, Piazza Marina n. 39, Palazzo Rostagno;
nei confronti
di: Servizi Funebri < omissis >, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determina dirigenziale n. registro DETDIR/18467 del 23.12.2024 avente ad oggetto la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia ubicata presso il cimitero dei S.M. dei Rotoli, sez/lotto 162/63 ai sensi dell’art. 62, comma 4 del Regolamento cimiteriale (assenza di tumulazioni da oltre 50 anni), atto notificato all’odierna ricorrente in data 13.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte presente ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato in data 8 aprile 2025 e depositato il 29 aprile, l’odierna istante ha impugnato la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2024 del Comune di Palermo – notificata in data 13 febbraio 2025 – avente ad oggetto la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia presso il cimitero dei S.M. dei Rotoli, sez/lotto 162/63, esponendo al riguardo che:
– in data 2 ottobre 1962 il Comune ha concesso al nonno della ricorrente mq 2,75 di terreno al cimitero dei Rotoli, se.z 162 n. 63, al fine di costruire una cappella gentilizia per sé e i suoi da utilizzare “perennemente”; con conseguente costruzione della sepoltura;
– seppelliti nella cappella sia il predetto che la moglie (quest’ultima in data 3 agosto 1970), ai coniugi è succeduta la figlia – madre dell’odierna ricorrente – deceduta il 6 maggio 2022 e sepolta nella suddetta tomba di famiglia il 9 maggio 2022.
Ricevuta la revoca della concessione cimiteriale per decorso di cinquant’anni dalla tumulazione dell’ultima salma, l’odierna istante si duole di tale provvedimento, evidenziando che: a) il Comune non avrebbe potuto unilateralmente procedere alla revoca della concessione “perenne” in base all’art. 62, co. 4, del regolamento cimiteriale, disposizione che pure impugna in quanto asseritamente irragionevole; b) il provvedimento di revoca – seppure per cinquant’anni non vi fosse stata alcuna tumulazione – è stato adottato quando era già stata tumulata la salma della madre della ricorrente due anni prima (9 maggio 2022).
Ha, pertanto, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; con vittoria di spese.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 – presente il difensore di parte ricorrente come da verbale – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alla parte presente.
E. – Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
E.1. – Deve innanzitutto essere respinto il profilo di censura con cui si sostiene che una concessione, inizialmente perpetua, non possa essere successivamente revocata in base ad una normativa sopravvenuta.
Dispone l’art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285/1990 che “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98”.
Come rilevato dalla giurisprudenza anche del giudice di appello “… una concessione perpetua cimiteriale non è intangibile ed irreversibile e può essere trasformata a tempo determinato, in presenza di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, stante il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto regolamentare (in termini, C.G.A., sent. n. 762/2020).
Anche il Consiglio di Stato, più di recente, nel richiamare il prefato arresto del giudice amministrativo di appello siciliano, ha ulteriormente precisato che “diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe cedere definitivamente ai privati aree di natura demaniale. Bene ha fatto il TAR, quindi, a rigettare il ricorso, ritenendo che la qualificazione di “concessione cimiteriale perpetua” non risulti opponibile alla Pubblica Amministrazione, in quanto il rapporto concessorio si tradurrebbe, altrimenti, in una inammissibile alienazione occulta di un bene demaniale” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8248/2022).
Il Consiglio di Stato, preso atto che il cd. ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito in senso stretto” ammette che esso debba soggiacere ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico, inclusi quelli autoritativi della P.A. concedente a fronte dei quali sono configurabili solo interessi legittimi, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 23 novembre 2018 n. 6643; 26 settembre 2022, n. 8248).
Ancora sul punto, si osserva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto che, in presenza di gravi e significative ragioni di interesse pubblico, quale ad esempio l’insufficienza del cimitero a soddisfare le esigenze di sepoltura e l’impossibilità di ampliarlo o di destinare a cimitero altre aree comunali, possa essere esercitato il potere di revoca dello ius sepulchri, che compete in via generale nei confronti di concessioni rilasciate su beni demaniali comunali, nell’ambito dei quali, ai sensi dell’art. 824, comma 3, cod. civ., rientrano i cimiteri. Infatti, atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi senza limiti di tempo e la concessione da parte di un comune di area del cimitero pubblico è assoggettata al regime demaniale dei beni indipendentemente dalla perpetuità del diritto di sepolcro (cfr. C.G.A., Sez. giurisdizionale, 16 aprile 2015 n. 321).
Per quanto esposto e ricavabile dalle pronunce richiamate, ritiene il Collegio che la pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali in presenza di specifiche esigenze e in applicazione dei presupposti di legge…” (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. I, 7 novembre 2024, n. 3055).
Ne consegue che:
– l’amministrazione, a fronte di concessioni inizialmente perpetue e/o di lunghissima durata, può procedere alla revoca delle stesse in base ad una normativa sopravvenuta, sussistendone i presupposti;
– nel caso in esame il Comune ha fatto applicazione dell’art. 62, co. 4, del regolamento cimiteriale (in tal senso, v. anche C.G.A., Sez. giurisd., 9 luglio 2020, n. 565); disposizione, che non presenta i (genericamente) dedotti profili di irragionevolezza sia tenuto conto del lungo lasso di tempo preso in considerazione; sia, in quanto la disposizione regolamentare è riproduttiva dell’art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285/1990.
E.2. – E’, invece, fondato il profilo con cui la ricorrente ha sostanzialmente dedotto il difetto di istruttoria.
Deve, invero, osservarsi che – come già accennato in punto di fatto – nella cappella in interesse, seppure non vi fosse stata una tumulazione per cinquanta anni (ininterrotti) dopo la tumulazione del 3 agosto 1970, era avvenuta la tumulazione della madre della ricorrente il 9 maggio 2022 e, quindi, più di due anni prima rispetto all’adozione del provvedimento di revoca, circostanza di fatto non contestata dal Comune resistente.
Pertanto, venendo in rilievo un potere discrezionale dell’ente in ordine alla revoca delle concessioni – quale delineato dal citato art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285/1990 (“Le concessioni…possono essere revocate”), e agganciato a tutti i presupposti ivi indicati – il Comune non risulta avere preso in considerazione la situazione, quale concretamente sussistente in relazione alla cappella gentilizia nella fase antecedente all’esercizio del potere di revoca.
Pertanto, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non resiste a tale doglianza.
F. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso – in quanto fondato nei sensi e nei limiti sopra precisati – deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
G. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza, sono poste a carico del Comune e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità del contenzioso; dette spese possono, invece, essere compensate con la parte privata non costituita, che risulta del tutto estranea alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Palermo alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; spese compensate con la parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Muliebri, Consigliere
L’ESTENSORE (Maria Cappellano)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO