Corte di Cassazione, Sez. V Civ., 2 giugno 2025, n. 14784

Massima

In caso di concessione di area ad un ente, che provveda ad una successiva attribuzione ai singoli consociati, non si determina un rapporto tra questi ed il comune e rimangono in capo all'ente gli oneri concernenti le spese gestionali cimiteriali.

Testo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO_ TARSU GIUDICATO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato Paolitto Presidente
Ugo Candia Consigliere – rei.-
Giuseppe Lo Sardo Consigliere
Alessio Liberati Consigliere
Andrea Penta Consigliere
Ud. 23/01/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8611/2019 del ruolo generale, proposto
DA
ARCICRONFRATERNITA DI S. MARIA DEL SuFFRAGIO (codice fiscale 82012450639), in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, Cav. Uff. Edoardo C., rappresentata e difesa, in forza di procura e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’Avv. Claudio Fabricatore (codice fiscale FBR CLD 59T22 F839 S).
– RICORRENTE –
CONTRO
SO.GE.T. – SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI – S.P.A., concessionaria del Comune di Torre Annunziata (codice fiscale non indicato), in persona del legale rappresentante <em.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 800/6/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara, depositata il 31 luglio 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 23 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di controversia è il sollecito di pagamento indicato in atti con cui la SO.GE.T. S.p.A. – concessionaria del Comune di Torre Annunziata – chiese alla contribuente il pagamento della somma di 78.561,88 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2012.
2. La suindicata Commissione regionale rigettava l’appello proposto dall’Arciconfraternita avverso la sentenza n. 627/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, osservando che il sollecito non era stato contestato per vizi propri, non era stato dedotto alcun vizio di notifica dell’atto presupposto e quindi esso non era stato il primo atto di cui la contribuente era venuto a conoscenza <<[…] che solo avrebbe consentito l’accesso all’esame della questione della debenza del tributo» (così nella sentenza impugnata), aggiungendo che nemmeno poteva essere esaminata la questione concernente il dedotto giudicato esterno caduto su altre annualità di imposta, non avendo il contraddittorio coinvolto l’ente impositore.
3. Avverso tale pronuncia l’Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio proponeva ricorso per cassazione, notificandolo alla SO.GE.T. S.p.A. in data 4 marzo 2019, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 13 gennaio 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.
4. La SO.GE.T. S.p.A. è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 62 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto il sollecito impugnabile solo per vizi propri, assumendo – di contro – che esso rappresentava l’atto prodromico all’esecuzione forzata, come tale impugnabile tout court.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato, sempre in relazione ai canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, per lo stesso tributo, sebbene in relazione a diverse annualità (2003/2004/2005), a seguito della sentenza n. 340 del 24 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva annullato il relativo awiso di accertamento.
3. I predetti motivi di ricorso vanno disattesi.
4. Il primo di essi risulta inammissibile per difetto di specificità.
La ricorrente, invero, non risulta aver colto e quindi aggredito le complessive ragioni della decisione, le quali sono state sviluppate considerando che nessuna contestazione era stata avanzata nei riguardi del sollecito di pagamento per vizi propri dello stesso o della sua notifica o ancora del suo atto presupposto, mentre il dedotto giudicato (caduto su altre annualità) è stato ritenuto non esaminabiie, non essendo stato coinvolto nei giudizio l’ente impositore.
Questa complessiva ratio decisoria non è stata contestata con il motivo in esame, con il quale la contribuente si è limitata a sostenere la generale impugnabilità del sollecito, in quanto asseritamente atto prodromico all’esecuzione, senza però confutare
specificamente le suindicate ragioni della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice regionale ha affermato che solo una contestazione concernente la notifica dell’atto presupposto <<[…] avrebbe consentito l’accesso all’esame della questione della debenza del tributo» e senza chiarire per quale diverso motivo (rispetto a vizi propri o dell’atto presupposto) il sollecito era stato impugnato.
In tali termini, va ribadito che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, che richiama, Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9388; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4611; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12982; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26300; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28884).
5. Il secondo motivo non ha fondamento.
Nessun giudicato può, infatti, essere invocato sulla base della predetta pronuncia del giudice territoriale di primo grado (sentenza n. 340 del 24 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli) e ciò per averlo chiarito questa Corte sia con l’ordinanza n. 11679/2019 (relativa all’anno 2010), che con quella n. 29281/2020 (relativa al medesimo anno di imposta, 2012, oggetto di controversia).
Si tratta di decisioni ben note alla ricorrente per aver preso parte ai relativi giudizi, osservando che per l’anno in esame (2012) l’unico giudicato è quello derivato da tale ultima pronuncia, la quale, nel rigettare il ricorso dell’Arciconfraternita, ha così statuito: <› (così Cass. n. 29281/2020).
6. Alla stregua delle ragioni che precedono il ricorso va complessivamente respinto.
7. Non vi è ragione di liquidare le spese, stante l’assenza di attività difensiva della SO.G.ET. S.p.A.
8. Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Ii. PRESIDENTE
Liberato Paolitto