Norme correlate:
Art 2070 Regio Decreto n. 262/1942
Riferimenti:
Cassazione civile, Sez. lav., 5 novembre 1986, n. 6470
Il principio costituzionale della libertà sindacale non esclude che l’appartenenza ad una determinata categoria professionale, ai fini dell’applicazione di un contratto collettivo post-corporativo, debba pur sempre essere condizionata all’attività effettiva esercitata dall’imprenditore, il quale non può, con l’arbitraria contemporanea iscrizione anche ad altre associazioni ed attraverso la ricezione di altri contratti collettivi, pretendere di sottoporre i rapporti di lavoro costituiti con taluni suoi dipendenti a regolamentazioni diverse e meno favorevoli, atteso che il criterio fissato dall’art.… ... Leggi il resto