Commissione imposte distrettuale, Sez. I, Piacenza, 21 dicembre 1989, n. 1797

Norme correlate:
Art 64 Legge 142/1990

Massima:
Commissione imposte distrettuale, Sez. I, Piacenza, 21 dicembre 1989, n. 1797
Sono da considerarsi attività istituzionali del comune, e come tali estranee alla sfera impositiva dei tributi diretti, tutte quelle attività, esercitate anche a titolo oneroso, corrispondenti alle funzioni obbligatorie di cui all’art. 91 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, o poste a suo carico da specifiche altre disposizioni di legge, includenti fra l’altro la polizia locale, l’igiene e la sanità (fra cui rientrano le opere e la manutenzione dei cimiteri e dell’acquedotto) ed ogni altro servizio pubblico che fa obbligatoriamente capo al comune (educazione pubblica, trasporto alunni, assistenza o beneficenza) o che il comune esercita in via meramente facoltativa purché in regime di monopolio di fatto o di diritto (spesa pubblica, affissioni). Pertanto i proventi derivanti dalle predette attività, non costituendo proventi di natura commerciale, non costituiscono materia imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito.

Written by:

Meneghini Elisa

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