Cassazione civile, 16 gennaio 1991, n. 375 [1]

Norme correlate:
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Art 5 Legge n. 1034/1971
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Cassazione civile, 16 gennaio 1991, n. 375
La concessione da parte del Comune di aree o porzioni in cimitero pubblico integra concessione amministrativa di bene demaniale. Ne consegue che la controversia che non attenga solo a canoni, indennità od altri corrispettivi, come quella che metta in discussione il diritto del Comune al rimborso di spese di manutenzione, ovvero la legittimità del recupero di tali spese con ingiunzione resa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Testo completo:
Cassazione civile, 16 gennaio 1991, n. 375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
– Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Pres. Agg.
– Dott. Gaetano CAROTENUTO Pres. di Sez.
– Alberto ZAPPULLI
– Mauro SAMMARTINO Consigliere
– Onofrio FANELLI
– Giuseppe CATURANI Rel.
– Romano PANZARANI
– Antonio IANNOTTA
– Raffaele NUOVO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1785-87 del R.G. AA.CC., proposto da
ZINI CENESI GIOVANNA, LUGATTI GIANCARLO e BALLARINI VITTORIO,
elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Federico Bendinelli, giusta delega a margine del ricorso;
nonché da
MASCAGNI ANNA e MASCAGNI LINA, elettivamente domiciliate in Roma,
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gigli, Via Pisanelli n. 4, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. Federico Bendinelli, giusta procura speciale per Notaio dr. Corrado Iosa di Bologna del 9.3.1990, repertorio nr. 56967.
Ricorrenti contro
COMUNE DI MEDICINA
Intimato
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, depositata il 23.12.1985.
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 29.3.1990, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. dr. Caturani;
Udito l’avv. G. Gigli;
Udito il P.M., nella persona del Dr. Amatucci, Avv. Generale, presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con provvedimenti adottati nel luglio 1981 ai sensi degli articoli 1 e 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, vidimati dal Pretore di Budrio e ritualmente notificati, il Sindaco del Comune di Medicina ingiunse Anna e Lina Mascagni, a Giovanna Zini Cenesi, a Giancarlo Lugatti ed a Vittorio Ballarini di pagare la somma di lire 312.588 ciascuno a titolo di rimborso della quota di loro spettanza per il rifacimento del “coperto delle tombe di famiglia situate nel campo I rep. A e B del cimitero di Medicina”.
Il Pretore di Budrio, nel contraddittorio del Comune, con sentenza del 3 luglio 1982 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle opposizioni proposte contro le ingiunzioni ed analogo giudizio veniva espresso dal Tribunale di Bologna in sede di gravame con l’impugnata sentenza.
Ritenne il Tribunale che ciascuno dei motivi di opposizione atteneva a censure avverso atti o provvedimenti del Comune inerenti a rapporti di concessione a privati dei tumuli o loculi cimiteriali e che andava dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.P.R. n. 1034-1971 non riflettendo la controversa indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 5 comma 2 cit.) e comunque vizi o illegittimità delle ingiunzioni opposte.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Mascagni Anna e Lina, Giovanna Zini Cenesi, Giancarlo Lugatti, Vittorio Ballarini, in base a sette motivi illustrati con memoria; non ha svolto alcuna attività difensiva il Comune di Medicina.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite ai sensi degli artt. 360 n. 1 e 374 c.p.c. perché proposto per motivi attinenti alla giurisdizione.
DIRITTO
Con i sette motivi del ricorso che vanno esaminati congiuntamente perché prospettano sotto diversi profili la stessa questione di diritto, i ricorrenti deducono che l’impugnata sentenza, incorrendo anche in omessa motivazione, ha erroneamente ravvisato nella specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Si assume in particolare che appartiene alla giurisdizione dell’a.g.o. la questione relativa all’applicabilità nel presente giudizio del procedimento ingiuntivo previsto dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639; in caso contrario profilandosi un problema di costituzionalità di tale fonte normativa con riferimento agli artt. 3, 11 e 24 Cost. (1 e 2 motivo).
Si sostiene inoltre che, anche in ordine al merito della controversia (dal 3 al 6 motivo) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, discutendosi tra le parti del difetto di legittimazione passiva degli opponenti, della entità delle somme pretese del Comune, della legittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto delle ingiunzioni e comunque della tutela di diritti soggettivi perfetti.
In subordine, si deduce la giurisdizione dell’a.g.o. ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.P.R. 1034-1971 (7 motivo).
Il ricorso non è fondato.
Occorre premettere che, come le Sezioni unite hanno già ritenuto (sent. n. 4760-88) la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di edificio di un cimitero pubblico configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale indipendentemente dalla eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro.
Pertanto, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi a tale concessione che non attengano all’aspetto patrimoniale del rapporto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.p.R. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Ne consegue che, per la soluzione del problema di giurisdizione, è applicabile il principio già accolto da una consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui, l’art. 5 comma 1 cit. nel prevedere una fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessioni di beni e di servizi; ha attratto nella sfera della competenza giurisdizionale di quel giudice tutta quanta la materia del contenzioso che si riferisce alle concessioni amministrative con la sola eccezione delle questioni attinenti alle indennità, canoni ed altri corrispettivi, onde si è affermato che la giurisdizione del giudice ordinario è al riguardo di carattere residuale (cfr. fra le tante le sentenze nn. 5924-83; 4934-82; 5325-80).
In applicazione di tale criterio interpretativo è evidente che già di per sè la controversia insorta tra le parti – riflettente il rimborso che il Comune ha chiesto ai concessionari delle aree nel cimitero pubblico in oggetto, delle spese di manutenzione del “coperto delle tombe di famigli situate nel campo I Rep. A e B del cimitero di Medicina” – non rientra nell’ambito di quello spazio residuale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, non discutendosi tra le parti di “indennità, canoni o altri corrispettivi”.
Inoltre, a sostegno della interpretazione accolta si osserva che, tra l’altro, gli opponenti hanno dedotto in sede di merito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dal Comune; il che implica una controversia che di per sè è del tutto estranea al profilo “debitorio” delle altre censure e che già di per sè sarebbe sufficiente, secondo il costante indirizzo delle Sezioni unite, ad attrarre tutta la materia controversa nella giurisdizione del giudice amministrativo, implicando una specifica indagine sul contenuto della concessione amministrativa.
Nè, infine, ha pregio la tesi difensiva dei ricorrenti, i quali hanno sottolineato l’omesso esame da parte del Tribunale della questione attinente alla legittimità formale delle ingiunzioni di cui si contende (le quali, si assume, non potrebbero essere utilizzate per far valere la pretesa creditoria del Comune).
Con riguardo a ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia emessa nel vigore della l. 28 gennaio 1977 n. 10, le Sezioni unite hanno già espresso l’avviso che le contestazioni del privato, tanto se attengono all’an o al quantum della pretesa creditoria, quanto se si riferiscono alla legittimità formale del procedimento di esazione, previsto dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 16 della l. n. 10 del 1977 che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione edilizia viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18.
In questi termini si è chiarita la portata della precedente giurisprudenza di questa Corte (sentenze della Sez. unite, nn. 3571-89; 3340-89; 8056-87; 7071-83).
Ed il carattere meramente strumentale del procedimento di riscossione rispetto alla pretesa che suo termine è fatta valere in giudizio dal Comune, costituisce un valido argomento ermeneutico che, come in quella sede ha consentito alle Sezioni unite di attribuire tutta la materia attinente alla violazione delle sanzioni edilizie, anche per quanto concerne il procedimento di riscossione previsto dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così anche in questo giudizio autorizza una identica conclusione per la eadem ratio che la sorregge.
Corretta in tal modo la motivazione dell’impugnata sentenza, il decisum con cui il Tribunale ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 comma 1 d.P.R. 1034-71, su tutta quanta la materia controversa tra le parti nel giudizio di merito, si sottrae alle proposte censure sicché il ricorso in tutti i suoi motivi deve essere respinto.
Quanto alle spese del processo nessuna pronuncia va emessa per la mancata costituzione della parte vittoriosa in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 29 marzo 1990

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