Alcune questioni sulla dispersione delle ceneri

Sono pervenute richieste di approfondimento su alcune questioni riguardanti la dispersione delle ceneri, questioni che riportiamo di seguito numerate e formulate in corsivo. Si osserva, preliminarmente come da queste non emergano elementi che consentano di individuare la regione eventualmente assunta a riferimento (o, semplicemente in qualche modo di cui sia nota la normativa regionale, aspetto non secondario. Infatti, non poche regioni sono intervenute con norme proprie, al di là del fatto che esse abbiano esercitato una propria competenza legislativa (concorrente) o che abbiano esercitato una competenza legislativa – esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) in particolare: ordinamento civile) (ma anche altro), senza che il Governo abbia proceduto (salvo che molto recentemente e con argomentazioni “deboli”, così da essere state interessate, da ultimo, alla sent. n. 180 del 30 luglio 2020 della Corte Costituzionale). Ciò ha portato, al di là del diritto, al fatto che non si piò considerare solamente la L. 30 marzo 2001, n. 130 (e/o, per quanto ancora di riferimento, gli artt. 79 e 80 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), ma si debbano tenere presenti le norme (di legge, di regolamento e, talora, atti amministrativi di vario livello) regionali, che hanno comportato diversi gradi di differenziazione.

 Questione 1 = Volontà espressa oralmente dal defunto in vita, testimoniata post mortem dei familiari. = Qualora l’ipotesi manchi di regolamentazione comunale (e regionalmente sia stato agito per relationem, reinviando alla normativa statuale), non è infrequente leggere così opinioni circa l’impraticabilità della stessa, come altre, perfettamente contrappesate alla stregua della disciplina cremazionistica – sintoniche con, o confortate da, pronunce della magistratura amministrativa – secondo cui nulla quaestio. Ora, l’assenza di potestà regolamentare in materia dei comuni (art. 117, c. 2, lett. l), Cost.), la netta dissimiglianza dei due istituti (art. 411, c. 2, c.p.) nonché i limiti del giudicato (art. 2909 c.c.) rendono, a mio parere, ambedue i prospetti non scevri da censure: ed allora,  quid iuris?
Risposta 1 = Circa gli ambiti della potestà regolamentare dei comuni, va ricordato l’art. 117, comma 6 Cost. (nonché, l’art. 7 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Non va però ignorato il fatto che, qui o là, non siano mancati, né manchino interpretazioni che sosterrebbero che per l’applicazione di norme di legge (statali o regionali, quando ne sussista la competenza) sia necessaria (sic!) norma regolamentare comunale. Si richiama la pronuncia del TAR Lazio, Roma, Sez. 2-bis, 5 luglio 2017, n. 7860, sia per quanto riguarda la questione della regolamentazione comunale, sia anche per la questione della c.d libertà della forma negoziale cui debba/possa manifestarsi la volontà del defunto, seguendo quanto già affermato dal TAR Sardegna, Sez. 2^, 5 febbraio 2014, n. 100.
Rispetto al richiamo all’art. 411, comma 2 C.P. pare doveroso richiamare come tale disposizione sia stata modificata dall’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, introducendovi i commi 3 e 4, per qui può divenire importante la qualificazione della “espressa volontà” del defunto, cui può farsi riferimento alle pronunce sopra indicate.
Sempre in questo ambito, inclusa la presenza di prove testimoniali e di titolarità a disporre per la cremazione, pare utile richiamare la pronuncia del TAR Veneto, Sez. 1^, 21 giugno 2013, n. 884.

Questione 2 = Complicazioni = La rappresentabilità da parte dei congiunti della volontà dispersionistica del de cuius, reca potenzialmente con sé qualche effetto collaterale controverso: si pensi, solo per darne esempio, alle ceneri precedentemente oggetto di affidamento, nei riguardi delle quali i familiari ne perorino a stretto giro di tempo bensì lo sversamento in natura, sulla base di una diversa volontà del defunto, a dire degli stessi genuinamente ricostruita ex post: qui, , la faccenda si complica.
Risposta 2 = A parte il fatto che il termine “sversamento” non mi pare opportuno, dovendosi parlare meglio di “dispersione” essendo questo ultimo termine quello utilizzato dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 (e, anche, prima di questa, dall’art. 80, comma 6 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., previsione questa che è stata “coraggiosa” dal momento che allora l’art. 411 C.P. con era ancora stato “ampliato” dai commi 3 e 4), esprimo l’avviso per cui la Risposta precedente possa prestarsi ad esaurire anche le questioni qui poste con la questione 2.

 Questione 3 = Dei minori (e delle persone interdette). = : Il decesso di un minore e l’intenzione dei genitori di volerne cremare la salma e disperdere le ceneri è questione delicatissima, emotivamente prima ancora che professionalmente. L’intima natura testamentaria dell’elezione dispersionistica dovrebbe ivi precludere l’ammissibilità di un titolo autorizzatorio, sibbene non possa tacersi come vi siano comuni che, giusta i propri regolamenti, garantiscono espressamente alla fattispecie di ingredire nell’ordinamento locale. , ancora una volta le chiedo di fare chiarezza.
Risposta 3 = Tali questioni (che non considerano l’istituto dell’amministrazione di sostegno in quanto introdotto successivamente alla L. 30 marzo 2001, n. 130, con la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (dove, per altro, il “beneficiario” conserva la capacità di agire, tranne che per gli atti per i quali sia interessato all’assistenza da parte dell’amministratore di sostegno, atti individuati nel decreto del G.T. di nomina) si collocano nel quadro dell’art. 320 C.C. (per i minori) o degli artt. 414 e ss. C.C. (per gli interdetti), che sostituiscono istituti di rappresentanza degli incapaci. Si potrebbe osservare come la rappresentanza, per tutti gli atti civili, tenda a prevalere per aspetti patrimoniali o comunque per l’esercizio di diritti personali (o, personalissimi), il ché non sempre può considerarsi per i minori di età poiché che ne esercita la responsabilità genitoriale ha titolo ad un ampio esercizio anche in questo ambito (pensiamo ai diritti che attengono all’istruzione, salute, ecc.). La previsione dell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4) L. 30 marzo 2001, n. 130 ha superato la questione della rappresentanza per quanto riguarda l’esercizio di diritti personali o personalissimi, legittimando – per il suo ambito di applicazione – la posizione dei legali rappresentanti.

Questione  4= Infine, uno sguardo all’indietro. = In merito all’applicabilità retroattiva dell’istituto della dispersione – al netto di normativa regionale interveniente sul punto – relativamente alle ceneri già tumulate o inumate in urna non biodegradabile, le chiedo, quale sia la sua posizione? E come, e se, essa si contraddistingua diversamente nel caso di resti mortali ed ossa avviati a incenerimento a seguito di esumazione o estumulazione.
Risposta 4 = La previsione che le norme sulla dispersione delle ceneri possa applicarsi anche alle ceneri contenute in urne cinerarie già tumulate (in quanto prima dell’entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130) è presente solo in alcune (neppure molte) norme regionali. Per altro, indipendentemente da questo (nella convinzione che norme di questo contenuto non attengano alla potestà legislativa regionale concorrente, quanto alla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost., già ricordato), mi pare che una tale ammissibilità possa sussistere, ed indipendentemente da norme regionali esplicite, considerando come solo con l’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 sia stata introdotta l’ammissibilità della pratica della dispersione delle ceneri. Non va dimenticato come (prima) vi siano state numerose situazioni in cui il defunto aveva dato indicazioni di una tale volontà, rimaste inaccoglibili fino a che non sia intervenuta la legge che l’ha ammessa, risultando non sostenibile l’ipotesi che una pratica ora legittima, alle condizioni per essa stabilite, non possa esserlo solo in ragione del fatto che la morte e/o la cremazione sia stata accidentalmente antecedente.
Rispetto all’ultimo periodo (cremazione (non incemerimento!!!) di esumati / estumulati, si richiamano: a) art. 85 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.; b) art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130; c) art. 3, commi 5 e 6 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

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Sereno Scolaro

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