Il “trattamento delle ossa” rinvenute in occasione delle operazioni cimiteriali – 1/2 – Se il necroforo è maldestro nella raccolta delle ossa scatta la denuncia…

Un gruppo di colleghi necrofori invoca il nostro aiuto: sono stati denunciati per vilipendio di cadavere, quando la polizia municipale ha constatato la presenza di ossa confusamente deposte in camera mortuaria: Quind Juris.
Pigliamo a paradigma, per questo breve saggio, la sola normativa nazionale di riferimento, ossia:
D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria);
Circolari n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 esplicative del regolamento nazionale di polizia mortuaria;
D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 (gestione dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione).

Il diritto a disporre delle spoglie mortali da parte dei congiunti del de cuius, non si esaurisce dopo il periodo di sepoltura legale che termina con l’esumazione ordinaria, oppure l’estumulazione ordinaria, ma si estende al tempo successivo per ossa (Art. 85 comma 1 DPR 285/90) ceneri (Art. 80 comma 6 DPR 285/90) e resti mortali (Paragrafi 2, 3 e 5 Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998).
Tale potere (rientra nella sfera dei diritti personalissimi), tuttavia, è affievolito e degrada a legittimo interesse dinnanzi alla priorità di ordine pubblico[1] del buon funzionamento del cimitero (Art. 51 comma 2 DPR 285/90) cui sovrintende l’autorità comunale (Art 51 comma 1 DPR 285/90) il camposanto, infatti, ai sensi dell’Art. 824 Codice Civile costituisce demanio comunale.

Il regolare espletamento dell’azione di polizia cimiteriale consiste (chiedo scusa per la brutalità del linguaggio) nell’eliminare dignitosamente, e con riguardo ai sentimenti di pietas, l’esternalità negativa rappresentata dai cadaveri e dai loro miasmi, così da provvedere al fabbisogno di spazi per le nuove sepolture, secondo l’Art. 58 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Il fine ultimo della permanenza di un cadavere in cimitero è, infatti, la sua completa scheletrizzazione, affinché l’ossame, residuo e “prodotto” della decomposizione, possa esser raccolto nell’ossario comune (Artt. 67, 85, 89 DPR 285/90) alla naturale scadenza del turno di rotazione per le quadre di terra (Art. 82 comma 1) o della concessione in uso dei manufatti sepolcrali (Art. 86 comma 1) il gestore del cimitero procede d’ufficio alle esumazioni oppure alle estumulazioni ambedue ordinarie.

Si mediti, a tal proposito, su quest’importante sentenza: Cassazione civile, 29 marzo 1957 “Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali destinando le ossa esumate all’ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all’assenso dei congiunti del defunto. Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all’adempimento suddetto senza l’assenso dei congiunti del defunto”.

Il comune, ai sensi dell’Art. 82 D.P.R. 285/90, non è tenuto a dar comunicazione personale ai concessionari delle sepolture private oppure ai congiunti dei defunti inumati nei campi di terra sulle imminenti operazioni cimiteriali, tuttavia è quanto meno opportuno, soprattutto dopo l’emanazione della Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998 garantire al calendario delle esumazioni/estumulazioni la giusta “Pubblicità/Notizia”, con pubbliche affissioni nell’albo pretorio oppure all’ingresso del cimitero, affinché gli interessati possano attivarsi presso l’ufficio del sepolcreto per esprimere il loro assenso all’eventuale cremazione che il comune decidesse per gli inconsunti, deliberare, con oneri a proprio carico, la raccolta dei resti ossei in celletta ossario o una nuova destinazione per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (inumazione in campo indecomposti, ri-tumulazione, trasferimento in un altro cimitero…).

 

[1] T.A.R. Emilia Romagna, 10 dicembre 1985 n. 317 Il potere dell’autorità giudiziaria di disseppellire le salme è connesso all’attività di ricerca delle prove o della tracce di reati e non esclude, quindi, il potere del Sindaco di ordinare, nel quadro dell’esercizio della polizia mortuaria e dell’autotutela dei diritti spettanti all’Ente locale sui cimiteri, l’esumazione e l’estumulazione di salme nonché di irrogare sanzioni pecuniarie per infrazioni agli ordini emanati nell’esercizio del suo potere di polizia cimiteriale a norma degli artt. 108 D.P.R. 21.10.1975, n. 803 e R.D. 27.7.1934, n. 1265. La durata di 10 anni ordinariamente imposta per inumazioni riguarda i normali spostamenti di salme, ma non può vincolare i poteri di polizia mortuaria, soprattutto allorché si tratti di sepolture abusivamente effettuate.

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Carlo Ballotta

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