Esumazione ed estumulazione

Per esumazione si intende l’operazione cimiteriale per disseppellire un defunto precedentemente inumato (sia che si tratti di cadavere che di resto mortale).
Può essere esumazione ordinaria se svolta dopo il periodo ordinario di inumazione in campo comune o al termine della concessione di sepoltura in sola terra.
Può essere straordinaria se avviene prima dell’ordinario periodo di inumazione nella piena terra (in genere quindi prima dei 10 anni).
Il motivo di una esumazione straordinaria è ad es. per eseguire indagini per interesse di giustizia o per traslare il feretro (con adegiate soluzioni previste dalla normativa) in un’altra sepoltura o per avviarlo a cremazione.
Vi sono eccezioni: I comuni possono abbreviare (quando le condizioni del suolo e di scheletrizzazione dei cadaveri lo consentano) il periodo ordinario a valori inferiori, ma non sotto i 5 anni.

Le esumazioni ordinarie da campo comune sono regolate dal Comune e non è necessaria la presenza di personale dell’ASL.
Nelle esumazioni straordinaria la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.

La estumulazione è il disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. Con lo stesso termine si può intendere anche il disseppellimento di una cassetta di resti ossei o di una urna cineraria anch’essi precedentemente tumulati.
La estumulazione ordinariamente avviene al termine della durata della concessione di uso di un loculo, ossarietto, nicchia o di una tomba.
Può essere effettuata anche prima dello scadere della concessione per scelta degli aventi diritto a disporre dell spoglie mortali, in genere per avvare il contenitore di dette spoglie mortali a destinazione diversa (altro tumulo, la cremazione) o per decisione dell’Autorità preposta.
Nelle estumulazioni al termine della concessione, o anche prima per scelta degli aventi titolo, la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
Se le originarie tumulazioni di feretro furono stagne (cioé non aerate, come definite dalla normativa regionale che le ha ammesse) spesso (85-90% dei casi), anche dopo 30-40 anni di permanenza in manufatto, non si ha la scheletrizzazione bensì la trasformazione in resti mortali.
Di seguito sono elencati i links ad alcuni articoli di approfondimento reperibili su questo sito.

93 thoughts on “Esumazione ed estumulazione

  1. ai servizi cimiteriali comunali è giunta una richiesta di esumazione di un cadavere sepolto da oltre 30 anni, siccome il comune ha affidato alla sua partecipata i servizi cimiteriali quali tumulazioni inumazione ecc . si chiede se l’operatore deve possedere la qualifica di necrofono o non occorre per la raccolta dei resti?

    1. X duilio
      Per effettuare operazioni cimiteriali occorre conoscere le norme cimiteriali ma non serve avere la qualifica di necroforo come usualmente si intende cioè operatore del settore funebre che accompagna i feretri x conto di una impresa funebre. Se si utilizza il ccnl del settore funerario Utilitalia sefit esiste la figura professionale dell’operatore cimiteriale

  2. Buongiorno,
    siamo un Comune del Veneto e stiamo organizzando delle campagne di estumulazione ordinaria di concessioni scadute. Abbiamo dei casi in cui i parenti del defunto hanno rinunciato al rinnovo della concessione chiedendo che i resti del defunto vengano ridotti/cremati e dispersi nell’ossario comune.
    In questo caso, le spese di estumulazione, trasporto e cremazione sono a carico del Comune?
    Ringrazio per la collaborazione.
    Cordiali saluti

  3. Provo a sottoporre il mio quesito: si tratta di una questione legata alle ceneri di un defunto. In particolare, si tratta delle ceneri di mio nonno materno, il quale sono tumulate presso il cimitero dove vivevo con la mia famiglia. Nel frattempo, ci siamo trasferiti in altra regione. Visto il problema del sovraffollamento dei cimiteri e il fatto che mia nonna è invalida, abbiamo chiesto di poter avere l’affidamento domiciliare. Il comune dove le ceneri sono depositate non ha opposto nessuna obiezione ma, nel momento in cui si è messo in contatto con l’attuale comune di residenza, questo, opponendo l’art. 3 della L. 130/2001 ci ha vietato il trasferimento. Le mie domande sono: 1. C’è una soluzione per opporsi a tale decisione? in quanto mio nonno in vita ha espresso la volontà di essere cremato, ma non quella specifica di essere depositato presso un cimitero, bensì, come penso sia normale, aveva la volontà di essere pianto dai suoi cari, di poter riceverne la visita. 2. In caso di impossibilità all’affidamento, possiamo chiedere di tumularlo presso il cimitero di attuale residenza? Questo si può opporre se ha a disposizione un loculo?

    1. X Valentina,

      con ogni evidenza deve esservi stato bug nel circuito informativo della polizia mortuaria. Con le discrasie normative del settore funebre noi addetti siamo abituati ad una difficile convivenza, da ormai oltre 20 anni di inter-regno tra diverse discipline locali, non coordinate tra loro ed acefale, incompiute, quindi prive di una visione di sistema e di una prospettiva comune. Il decesso di qualcuno produce anche effetti non sempre riconducibili all’ambito territoriale dove la morte è avvenuta. Quando vi siano rapporti di extra-territorialità si ricade nel paradosso dei limiti geografici (confini amministrativi interni) che le norme regionali scontano sin dall’origine. E’del tutto patologico dover lavorare con un panorama legislativo confuso e labirintico, mal congegnato, alla fine. Questa condizione purtroppo è divenuta la regola, l’inerzia dello Stato Centrale, nel dettare almeno i principi cui per uniformità tutte le Regioni dovrebbero attenersi nell’implementare ad es. i disposti più controversi della L. 130/2001, non semplifica il quadro, di per sè troppo frammentato e caotico. Di conseguenza appellarsi genericamente all’art. 3 L. n. 130/2001 significa poco sul piano effettuale. Bisogna capire, innanzi tutto, come il prefato art. sia applicato ed in quali sue parti, in relazione a quale legge regionale, poi. Di solito nei trasporti tra Comuni non dovrebbero rilevarsi particolari ragioni ostative, tanto meno sotto forma di divieti.

      1. La ringrazio per la risposta innanzitutto. La dirigente comunale sostiene che siccome l’urna si trova presso un cimitero, non è possibile destinarla all’affidamento. Ma come è possibile se la moglie del defunto, che proprio secondo l’articolo citato nei messaggi precedenti è chi può esprimerne la volontà, ne chiede l’affidamento? È possibile fare qualcosa?

        1. X Valentina,

          la prima destinazione delle ceneri (tumulazione in cimitero) sembrerebbe escludere tutte le altre possibilità offerte dalla Legge n.130/2001. (affido compreso!) Il Ragionamento della dirigente comunale si sviluppa su questa linea, abbastanza rigida e formale, ma non priva di fondamento logico giuridico ( ripeto, si tratta di un’interpretazione molto formale del dettato legislativo che al momento fa diritto): ‘affido è autorizzato (e ciò effettivamente è vero ed incontrovertibile!) nel rispetto assoluto della volontà del de cuius, solo in subordine e nel silenzio di quest’ultimo hanno facoltà di esprimersi i più stretti congiunti. Le modalità di manifestazione di detto volere è disciplinata dalla Legge Regionale. Se il de cuius nulla ha disposto per il proprio post mortem, in particolare sulla custodia delle proprie ceneri, allora, si deve ritenere inesistente (o meglio: non dimostrabile) una volontà in tal senso, per -appunto – difetto assoluto di volontà. Ribadisco come la normativa regionale sia molto eterogenea e caotica. Gentile Valentina, a questo punto mi taccio, e lascio a Lei la scelta sulla decisione (Sua personalissima) da adottare.
          Rimango a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti o delucidazioni.

          1. La ringrazio nuovamente e approfitto della gentilezza ponendole un’ultima domanda: mio nonno non aveva lasciato nessuna volontà scritta, quindi se non ho capito male, è nostro diritto chiedere l’affidamento, corretto? Ma se la dirigente si rifiuta di ascoltarci, quali sono gli strumenti a disposizione, se ce ne sono? Mi sembra assurdo che, in una scelta così personale e delicata per una famiglia, una singola dirigente (in quanto sia il personale del comune dove si trovano le ceneri, sia il sindaco del paese di residenza non avevano espresso alcuna perplessità) possa ostacolare tale richiesta. Mi stanno consigliando tutti di fare richiesta di un loculo e finirla qui, ma non trovo affatto corretto che l’interpretazione così formale di questa persona possa essere indiscutibile.
            Grazie ancora per l’immenso aiuto in quanto, nonostante non sia proprio l’ultima arrivata e occupandomi anche in maniera indiretta di queste cose, ci si trova davvero abbandonati e sconfortati.

            1. X Valentina,

              Il “Dirigente di turno” (sembra una figura fantozziana per come spesso è dipinto dai racconti terrificanti dei nostri Lettori) è un apicale (tanto per complicare le cose) non Dio in terra.
              Cioè, fuor si metafora si tratta, nella struttura organizzativa della polizia mortuaria comunale, di persona posta al vertice di un plesso della macchina amministrativa, ma pur sempre sottoposta all’applicazione del regolamento comunale di polizia mortuaria.
              Il famoso “Dirigente”, SPESSO INCOLPEVOLE, sovente diventa un despota nei racconti popolari, ma altro non fa se non seguire gli indirizzi dei propri superiori (Organi politici in primis).
              Il vero “Dirigente”, se è tale, per fortuna non esercita con capriccio l’arbitrio più sfrenato nelle decisioni, però, alla fine ha pur il potere di firma sull’atto di affido.
              Faccia così se ha voglia e tempo da investire:
              ponga formale quesito al comune (= le classiche di 2 righe scritte) sulla corretta interpretazione eventualmente del vostro reg. com. di polizia mortuaria o di fonti regionali ad esso sovraordinate.
              Qui la P.A. è obbligata ad esprimersi, ed in forma scritta.
              Con lo sforzo semmai di una marca da bollo o dell’uso necessario di PEC si tolga, o Valentina lo sfizio di una risposta scritta del Comune.
              La LEGGE, quella vera, prevede rimedi contro cosiddetti ECCESSI di POTERE della P.A.
              Non Voglio illuderLa, ma senza consultare le carte e nessun riferimento normativo territoriale, mi è impossibile esserLe ancor più di aiuto.

              1. Grazie mille perchè, se ho capito bene, mi ha confermato due cose che immaginavo: in primis che devo farmi rispondere per iscritto così da poter fare ricorso e in secondo luogo, che gli organi politici hanno il potere di fare qualcosa, mentre nel mio caso il sindaco sta sostenendo che non può fare nulla contro questa dirigente e tale decisione assurda. Di tempo e denaro purtroppo ne ho pochi, ma di voglia ne ho a palate, quindi spero di riuscire a risolvere, prima o poi, questa brutta storia! Grazie ancora e buone feste!

  4. Regione Sardegna
    Buonasera,
    Riguardo una estumulazione straordinaria il comune ha ricevuto la richiesta dopodiché il responsabile del settore ha inoltrato richiesta autorizzazione all’ASL di competenza. Ho un dubbio… Guardando le precedenti richieste fatte ho notato che il responsabile del servizio rilascia autorizzazione all’ estumulazione ma non mi pare corretto perché l’ufficiale sanitario può rilasciare nulla osta solo nel momento in cui iniziano le operazioni di estumulazione.
    Quindi mi chiedo qual è la procedura corretta che il responsabile del servizio deve avere a riguardo?

    1. Per Francy,

      L’ufficio della polizia mortuaria comunale autorizza sulla base dei titoli formali prodotti con la presentazione della relativa istanza in bollo: sostanzialmente consenso degli aventi diritto e verifica preventiva della legittimazione all’accoglimento verso altra sepoltura. Il (genericamente) controllo sanitario, in molte Regioni superato o comunque molto depotenziato, è condizione integrativa dell’autorizzazione rilasciata, affinchè si possa davvero estumulare o poi trasportare il feretro. Se la bara è ancora ben confezionata nulla osta al trasferimento in altra sede (da verificarsi in loco) altrimenti si disporrà il c.d. rifascio/avvolgimento della cassa, qualora si ravvisasse anche il solo pericolo di miasmi e percolazioni cadaveriche, dovuto alla movimentazione stessa del cofano mortuario. Si ritiene, se non strettamente prevista come inderogabile da norma regionale, eccessiva, se non addirittura ultronea la presenza fisica di personale A.USL.

  5. Nell’aprile del 2021 mia suocera è morta (luogo del decesso e di residenza: Roma). Impossibile trovare un loculo a Roma, ci rivolgiamo ai comuni limitrofi. Il Comune di Pomezia dà disponibilità, ma per loculo provvisorio, in attesa del completamento dell’ampliamento del cimitero che viene prospettato come imminente. Viene pagato loculo provvisorio – nb il cimitero di Pomezia ha un intero settore di “loculi provvisori”, già pronti!- e dato acconto per loculo definitivo il cui costo è maggiorato del 40% per non residenti. Siamo ora (settembre 2023) stati convocati per completare gli adempimenti, vale a dire saldare il totale, ma il loculo definitivo non è ancora pronto! Ci è stato assicurato che sarà ultimato per dicembre. Ma perché dovremmo pagare ora per la concessione d’uso di un manufatto che ancora non esiste? Perché non riusciamo ad ottenere la planimetria del progetto di ampliamento per poterci almeno fare un’idea dello stato di avanzamento dei lavori? E’ normale tutto cio’?

    1. Sui c.d. loculi provvisori dove parcheggiare i feretri in attesa di definitiva sistemazione nutrirei qualche perplessità, in diritto; si prende tuttavia atto di una prassi quanto meno consolidata, in molte realtà territoriali, specie dove più alta è la richiesta di tumulazione. Nelle procedure – comunque trasparenti e di evidenza pubblica – interne ad ogni Comune perchè si faccia concessione cimiteriale di manufatto o area, sono appunto diverse da Comune a Comune. C’è chi teorizza durante la formazione del finale atto concessorio una fase intermedia con la pre-assegnazione, Questi procedimenti sono governati unicamente dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, cui si rinvia per gli approfondimenti di rito. Il caso da Lei rappresentato è sì di grande interesse anche didascalico, ma senza la preventiva consultazione della normativa de qua diviene pressochè impossibile fornire risposta più completa. Quanto poi alle planimetrie del cimitero, trattasi di parte integrante del piano regolatore cimiteriale, tenti il… jolly del formale accesso agli atti, trattasi pur sempre di documenti di natura pubblica, e la L. n. 241/1990 detta tutti gli strumenti per esercitare correttamente questo diritto a sapere.

      1. La ringrazio molto per la sua sollecita e competente risposta. Fornite un servizio veramente utile laddove, diciamocelo, le amministrazioni sono piuttosto carenti

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