Servono davvero i registri comunali per la cremazione?

La mania insana, a mio avviso, di registrare a tutti i costi le volontà in materia di cremazione, extra ordinem, nasce dall’impeto legislativo regionale che, in diverse esperienze locali (Veneto, prov. di Bolzano…) impone ai Comuni di adottare, appunto, un registro comunale della cremazione, non meglio regolato nel dettaglio procedimentale e di tenuta delle informazioni raccolte.
Il registro comunale della cremazione sarebbe anche strumento idoneo, in parallelo al deposito di altre volontà parimenti importanti sul fine vita e sulla donazione degli organi presso uffici pubblici solamente *quando* e *se* previsto da una Legge Statale, anche per squisiti motivi organizzativi e di bilancio.
Predisporre un archivio avente valore di pubblica fede non è così semplice, anche nell’era dell’informatica estremizzata.
La soluzione de quo si prospetta, pertanto, inefficace e farraginosa, a questo punto meglio sfruttare i corpi intermedi del III settore già presenti, senza aggravi strutturali ed oneri a carico dell’erario pubblico, e l’esperienza ultra-centenaria delle società cremazioniste già attive ed in rete con ampi stati della cittadinanza e soprattutto con i plessi della polizia mortuaria.
Per economicità del procedimento e sua certezza (la volontà va rispettata, punto!) ci sono altri percorsi da intraprendere, già collaudati, meno rischiosi, sotto il profilo delle pastoie burocratiche che per il cittadino normale rappresentano un mondo oscuro ed infido!
E poi se il comune di decesso e quello di residenza presso cui si manifesta preventivamente la propria volontà fossero diversi? Come attivare un canale comunicativo rapido e tempestivo?
E’ esclusa ogni attribuzione di responsabilità in capo all’ufficiale di stato civile, per incompetenza assoluta delle Regioni a porre diritto in tema di Stato Civile.
Solo qualche appunto di legittimità (futuribile?) il registro comunale delle cremazioni in cui dichiarare preventivamente la propria volontà in ordine alla cremazione presenta profili molto critici, poichè, sino a prova contraria, i modi in cui disporre di sè e manifestare relativo volere sono (sarebbero?) dettati dal Codice Civile che è un corpus normativo “quadro”, mentre – giusto per rincarare la dose – l’ordinamento civile è prerogativa della Legge Statale. Già altri hanno introdotto questa “semplificazione” molto – a mio giudizio almeno – facilona e pasticciata, ma non è un buon motivo per aderire pedissequamente alla nuova moda della Tecnica Legislativa: un’aberrante copia/incolla!
Se, poi, così fan tutti, spesso ci si adegua anche passivamente, salvo, poi, non subire i giustissimi fulmini censori della Consulta, la quale, per definizione, agisce sempre con molta prudenza.
Per tali ragioni, dunque, si sconsigliano novelle, in tal senso, da parte delle Regioni interessate a riformare il proprio corpus normativo su servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, mentre sarà necessario ottemperare ad eventuale comando legislativo regionale, laddove sia già vigente una simile norma, non ancora impugnata avanti l’Alta Corte, per il principio di continuità o anche horror vacui: invece dell’anarchia è meglio – a volte – tenersi una cattiva legge?

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Carlo Ballotta

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