Procedura di deroga Ex art. 106 D.P.R. n. 285/1990 e riflessi sul Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022

Questo articolo è parte 1 di 7 nella serie Deroga ex art. 106 DPR 285/1990

La C.D. Procedura di deroga è un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall’art. 106 D.P.R. 285/1990 e dal relativo paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, attraverso cui si autorizza l’uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perché costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (art. 76, comma 3 D.P.R. 285/1990, ma detta disposizione, in estrema sintesi – almeno – era già presente nei vecchi regolamenti statali di polizia mortuaria a partire dal R.D. 42/1891).

Dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni, ex art. 3, comma 5 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.
Talune Regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancor più snelle e minimali.

Storicamente, ad esempio, a far tempo dal 1942, quando entrò in vigore il R.D. 1880, era già previsto l’obbligo per i tumuli tutti (e quindi anche per i singoli loculi) del vestibolo (cioè dell’entrata separata di ogni feretro).
Siccome il termine “vestibolo” non era parso chiaro nell’applicazione pratica e cioè che occorreva obbligatoriamente spazio esterno libero per l’accesso al feretro tumulato, con il D.P.R. 803/1975, entrato in vigore dal 10 febbraio 1976, venne finalmente scritto quanto, poi, fu quasi copiato e riportato nella stesura 76 del D.P.R. 285/1990.
Per cui, finalmente ed in modo chiaro sin dal 10/02/1976 non sarebbe più stato consentito realizzare tumuli come loculi biposto (di solito tombe ad arcosolio dove il feretro entra di lato, tombe a pozzo con calata verticale)…o almeno, se realizzati, quelli di nuova concessione non avrebbero potuto che essere a 1 posto feretro.
Sorse quindi il dubbio di come risolvere il problema del pregresso:
ossia di un patrimonio cimiteriale già costruito ed “immobilizzato” e che era divenuto non più regolare dal punto di vista tecnico. La questione di questa “sanatoria in divenire” fu oggetto di specifica norma regolamentare, contenuta nell’articolo 106 del D.P.R. 285/1990 e tradotto con chiarimenti applicativi e specifica modulistica con il paragrafo 16 della citata circolare 24/1993, cui si rimanda.
In sostanza, con una certa procedura particolarmente aggravata si si sarebbe potuto anche non ottemperare alla norma generale e categorica, oltrechè tassativa.

Se la procedura non fosse stata attivata, tutti quei posti non più a norma, non avrebbero dovuto essere utilizzati per la tumulazione di ulteriore feretro oltre il primo e l’unico possibile.

Inizialmente la procedura avrebbe seguito solo il canale statale (quindi decreto del Ministro della Salute, sulla base di parere del Consiglio superiore di sanità, caso per caso: cioè Comune per Comune e recepimento solitamente con ordinanza sindacale dell’autorizzazione esecutiva).
Poi questa materia in certe Regioni trovò soluzione nei regolamenti regionali (ad es. Lombardia, come vedremo infra); con l’avvertenza che il soggetto tenuto a chiedere la deroga sia il Comune in interessato e il soggetto che la accorda sia la figura competente (per norma statale, regionale o comunale. Egli si avvale ora della direzione sanitaria regionale, ora della locale A.USL (o comunque denominata), per gli aspetti igienico-sanitari.

Arriviamo ora, al nuovissimo Reg. Reg. n. 4/2022 della Lombardia. L’art. 34 sancisce l’abrogazione del precedente reg. reg. 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri avrebbe contenuto alcune disposizioni non più previste da quello attualmente in vigore e la disposizione dell’art. 34 comporta, come richiamato al successivo art. 35, co. 3, che per quanto non espressamente statuito si applicheranno la normativa statale (D.P.R. n. 285/1990) e quella regionale in materia.

Si evidenzia che le previsioni del regolamento nazionale ignorano alcuni aspetti che invece erano stati introdotti con il precedente regolamento dalla regione Lombardia e che vanno persi in quanto non riportati nel regolamento vigente.
Si rinvia, nel dettaglio all’esame sinottico tra i due atti regolamentari per porre a confronto il regolamento attualmente in vigore e quello precedente, ormai abrogato, per vedere le differenze tra i due atti e le parti del precedente regolamento che non essendo più disciplinate in quello attuale devono considerarsi abrogate e pertanto per questi temi si dovrà fare riferimento al regolamento nazionale D.P.R. n. 285/1990 e alle altre pertinenti normative statali e regionali.

Ora, in Lombardia, vi è L’art. 23 è dedicato alle ristrutturazioni cimiteriali, riportato di seguito.

(Ristrutturazioni cimiteriali)
1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell’area in cui ricade il manufatto.
3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.
4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l’aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all’articolo 18

E quindi si pongono alcuni problemi interpretativi:
1) i manufatti resi regolari in base alla precedente normativa regionale lombarda, vigente prima dell’emanazione di quest’ultima, e che erano regolarizzati con le procedure in quella norma stabilite, che fine fanno?
A rigore essi sono stati oggetto di deroga in base ai piani regolatori cimiteriali approvati e quindi si ritiene che debbano essere ancora valide fino allo scadere dei 20 anni dalla entrata in vigore del regolamento regionale 6/2004, purché siano garantite le “ulteriori prescrizioni” di cui alle lettere a),b),c) del comma 1 dell’articolo 23 ora vigente.
Per chi non aveva approvato piani cimiteriali valgono invece le nuove norme della regione Lombardia del citato articolo 23 del regolamento regionale, ma i commi 1 e 2 si riferiscono solo ai loculi ipogei.
2) Che fare se i loculi per cui pronunciare la deroga sono epigei (cioè fuori terra)?
Pare proprio che si possa concludere che valgono le procedure di cui all’articolo 106 del DPR 285/1990, ma con la competente direzione regionale che è titolata ad approvare la deroga.

Cosicché al comma 1 c’è una importante novità rispetto alla previgente disposizione dell’art. 16, co. 8 del Reg. reg. n. 6/2004 e cioè che le disposizioni non sono più limitate per venti anni dalla entrata in vigore del regolamento.
Il nuovo regolamento adottato elimina questa limitazione temporale e prevede per i soli manufatti ipogei esistenti alla data della sua entrata in vigore privi di spazio esterno libero o liberabile la possibilità di essere utilizzati ma con espedienti tecnici più stringenti.
E cioè la presenza delle seguenti condizioni:
– previsione di utilizzo nel piano cimiteriale approvato;
– i loculi esistenti devono avere dimensioni minime interne di 210 (lunghezza) x70 (larghezza) x 50 (altezza) cm;
– i loculi devono essere integri e con solette e pareti divisorie tra feretri impermeabili (quindi diventano fuori norma tutti i sistemi di sostentamento con ferri portanti);
– garanzia per ciascun feretro di un contenimento di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici per almeno 50 litri (con soluzioni fisse o vaschette mobili).

Il comma 2 enumera le conseguenze in caso di mancanza di una o più delle condizioni di cui al comma precedente:
– non sono consentite estumulazioni finalizzate a nuove tumulazioni;
– sono ammesse solo le tumulazioni di contenitori di resti mortali, resti ossei, urne cinerarie, se lo spazio materialmente permette queste collocazioni di spoglie mortali;
– le concessioni di tali manufatti possono essere rinnovate solo fino alla data dettata dal piano cimiteriale per il riattamento.
Il comma 4, poi, stabilisce un obbligo di aggiornamento del piano cimiteriale in caso di ristrutturazioni cimiteriali che modifichino tipologia e numero di sepolture.

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Written by:

Carlo Ballotta

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