Come aprire una attività di impresa funebre

E’ pervenuta in redazione una richiesta di informazione su come aprire una attività di impresa funebre, da parte di un marmista. Questo ha stimolato un confronto che si propone, attraverso la serie di commenti alla prima richiesta.

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198 thoughts on “Come aprire una attività di impresa funebre

  1. X Andrea111

    in Regione Marche il requisiti tecnici, gestionali e formativi per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri sono enumerati dall’Art. 15 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n.3 emanato in attuazione della Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 3.

    In Regione Lazio, invece, non è stata approvata nessuna legge regionale in materia di impresa funebre e valgono, pertanto, i soli criteri (molto blandi!) previsti dalla normativa statale; occorrono quindi:

    1) Licenza per agenzia d’affari ex Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, modificato dall’Art. 13 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 il cui rilascio dopo il D.Lgs n.112/1998, è di competenza del comune.

    3) Autorizzazione al commercio non alimentare con sede fissa (categoria merceologica XIV) oggi liberalizzata dopo il cosiddetto “Decreto Bersani”.

  2. X Lorenzo,

    il testo più aggiornato è: “Manuale di polizia mortuaria – La disciplina nazionale e regionale. anno 2013 Con CD-ROM in allegato. a cura di Sereno Scolaro. Maggioli editore.
    Si trova nelle librerie giuridiche ma è anche acquistabile on line, sugli specifici siti.

  3. Esiste un libro dove trovare tutte le informazioni ed la prassi per effettuare trasporti di salme dall’estero o per l’estero.
    grazie

  4. Non si entra nel merito se l’attività di onoranze funebri, specie se concorrente con l’attività di trasporto funebre, rientri o meno nell’ambito delle attività a natura solo commerciale oppure di tipo artigianale, aspetto che richiede una valutazione globale del servizio e delle prestazioni erogate, come acclarato con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 9955 del 21 luglio 2001.
    In ogni caso, per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri, sia essa connessa o meno all’attività di trasporto funebre, è necessario che sia stata prodotta la denuncia di inizio di attività di sensi dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 115 t.u.l.p.s., ottemperando agli obblighi conseguenti (artt. 204-223 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), nonché l’azienda che l’eserciti disponga degli altri requisiti (ad esempio: se si svolga anche l’attività di trasporto funebre, la rimessa dei carri funebri deve essere ubicata in località individuate in conformità ai regolamenti locali – piano regolatore e sue norme di attuazione), disporre delle attrezzature e mezzi per la pulizia dei carri, riconosciuta idonea dall’Asl, nonché disporre delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (cfr. anche art. 20 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Tutto ciò vale nelle more dell’approvazione di una specifica legge regionale in materia.

  5. X Fabrizio,

    ad oggi, in Sicilia (se i singoli regolamenti comunali di polizia mortuaria non prevedono requisiti più selettivi, ma non so con quale legittimità, sussistendo per le libere attività imprenditoriali riserva di Legge, quanto meno regionale) occorrono solamente:

    1) autorizzazione al commercio non alimentare con sede fissa (liberalizzata dopo il c.d. Decreto Bersani)
    2) Licenza di pubblica sicurezza in qualità di agenzia d’affari ex Art. 115 TESTO UNICO LEGGI di PUBBLICA SICUREZZA.

  6. Salve a tutti, vi scrivo per sapere che autorizzazioni, licenze comunali o provinciali servono per aprire un agenzia di pompe funebri a Catania. O dove posso andare a guardare per avere le informazioni in merito.
    Grazia a tutti per la cortese attenzione.

  7. X Antonio,

    Ricordando sempre l’isti tuto della notifica ex Artt. 253 e 254 Regio Decreto n.1265/1934, implementata, poi, dal D.M. 15 dicembre 1990 per le malattie infettivo-diffusive, il problema verte su questa domanda: ex paragrafo 3 Circ. Min. n.24/1993: chi avvisa di un decesso il servzio della guardia necroscopica?

    E’ il familiare, il medico curante (nei casi in cui la situazione sanitaria lo imponga) e ovviamente l?’ufficiale di stato civile, a poter attivare il medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Se l’?ASL comunicherà allo stato civile l?elenco dei medici incaricati delle funzioni di necroscopo e lo stato civile lo comunicherà a sua volta agli esercenti l?attività funebre autorizzati ad operare, la soluzione è possibile anche con la attivazione del medico incaricato delle funzioni di necroscopo direttamente da parte dell?’esercente l’?attività funebre, che abbia ricevuto mandato dal familiare ad operare per il disbrigo delle pratiche amministrative (Ex Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

  8. X Carlo
    Quindi nel caso di decesso in ospedale i familiari fanno richiesta di riduzione periodo di osservazione, alla direzione sanitaria.
    ma in caso di decesso in casa, si fà richiesta di applicazione degli art. 8,9,10 dpr 285/90 all’ ASL direttamente o tramite l’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso???
    grazie

  9. X Antonio,

    i termini precedimentali si invertono solamente, ma il risultato dell’operazione non cambia: secondo l’Art. 10 DPR n. 285/1990 è il responsabile AUSL per il servizio di polizia mortuaria (la figura del coordinatore sanitario è stata soppressa alla fine del 1992) al quale il medico necroscopo deve riferire e dal quale dipende, a proporre al Sindaco l’adozione del provvedimento per la riduzione del periodo d’osservazione.

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