Come aprire una attività di impresa funebre

E’ pervenuta in redazione una richiesta di informazione su come aprire una attività di impresa funebre, da parte di un marmista. Questo ha stimolato un confronto che si propone, attraverso la serie di commenti alla prima richiesta.

Written by:

@ Redazione

9.112 Posts

View All Posts
Follow Me :

198 thoughts on “Come aprire una attività di impresa funebre

  1. X Carlo
    quindi per l’attuazione dell’ art. 10 c’e’ bisogno di una richiesta del sindaco al necroscopo di turno onde poter far si di attuare tale art.10. ???
    o meglio…..??????
    Grazie

  2. X Antonio,

    no, non c’è contraddizione, infatti la norma di riferimento è l’Art. 74 comma 2 del DPR n.396/2000, la quale stabilendo l’ordinarietà delle 24 ora dalla morte per il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura presenta anche la nidificazione di un’importante eccezione (o meglio: deroga) quando rinvia ai particolari casi contemplati dai regolamenti speciali, come, appunto, quello di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990. Nei frangenti di cui agli Art. 8 e 10 DPR n. 285/1990 il periodo d’osservazione può esser compresso sino a divenire del tutto insignificante quando vi sia l’accertamento strumentale del decesso attraverso il tanatogramma. In queste occasioni, invero piuttosto estreme, considerate anche dal paragrafo 3 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 l’Ufficiale dello Stato Civile, ben prima delle canoniche 24 ore è in grado, una volta ricevuto il certificato necroscopico da allegare ex post all’atto di morte, ai sensi del D.M. 27 Febbraio 2001, di perfezionare l’autorizzazione a tumulazione o inumazione. Il certificato necroscopico ha due funzioni fondamentali:

    1) attestare che la visita necroscopica è stata davvero eseguita con il risultato di dichiarare definitivamente cadavere il corpo esanime della persona scomparsa.
    2) escludere ex Art. 74 comma 2 DPR n.396/2000 anche solo il sospetto di morte violenta o peggio ancora dovuta a fatto criminoso.

    Nel certificato necroscopico, anche quando il periodo d’osservazione si renda del tutto superfluo (basterà, infatti attestare l’accertamento strumentale della morte) il medico dovrà, comunque, motivare con indicazioni integrative il provvedimento che ha condotto alla chiusura immediata della cassa, non tanto in relazione all’attività di Stato Civile (formazione dell’atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura, ma si veda pure l’Art. 75 D.P.R. n.396/2000) quanto a quella della polizia mortuaria, la quale deve assicurare che il lasso di tempo delle 24 ore, quando e se necessario, sia dovutamente rispettato.

  3. x carlo
    sig.Carlo scusi……..
    ma se il necroscopo rilascia certificazione di visita dopo le 15 ore e dice:” la salma sarà a disposizione dell incaricato al trasporto non prima delle 24 ore” ……come fà il sindaco a rilasciare permesso di seppelimmento prima delle 24 ore????
    saluti

  4. X Andrea,
    Qui entriamo nel merito della disciplina privatistica alla quale non sono molto avvezzo.

    ogni rapporto economico che s’instauri (avvalimento compreso) deve esser regolarmente CONTRATTUALIZZATO, nelle forme stabilite dalla Legge. Sarà, poi, il Comune in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre a valutare, con apposita istruttoria, attentamente i titoli formali da Lei prodotti assieme all’istanza volta all’ottenimento di detta autorizzazione.

  5. x Carlo,
    leggendo la modifica delle legge R.Abruzzo del 9 Maggio, sembrerebbe possibile anche la disponibilità continuativa e funzionale
    di almeno un’auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno
    di un’auto funebre (magari facendo un contratto d’affitto con qualche impresa) ?.

  6. X Antonio,

    Sotto il profilo nominalistico il DPR n.285/1990 è un po’vetusto.

    In effetti, la figura del coordinatore sanitario, esplicitamente richiamata, più volte, dall’intero impianto normativo del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è stata ufficialmente soppressa dall’Art. 3 comma 7 del D.LGS 30 dicembre 1992 n. 502. Il riferimento attuale e corretto è al responsabile del servizio AUSL nel cui alveo sono comprese le funzioni di vigilanza sanitaria sull’attività di polizia mortuaria. Ogni Regione si organizza autonomamente, data la sua potestà legislativa concorrente in materia di salute umana e veterinaria garantita dall’Art. 117 Cost e dalla conseguente Legge di attuazione 5 giugno 2003, n. 131; qui a casa mia, in Emilia-Romagna, tanto per capirci, competenti per la polizia mortuaria sono le strutture di medicina legale, con cui i medici necroscopi debbono necessariamente rapportarsi. Non mi pare corretta la procedura di “cortocircuito”, ben presente, però, nella prassi, secondo cui il medico necroscopo si dovrebbe relazionare direttamente con il sindaco, proponendo la riduzione del periodo d’osservazione, fatta, ovviamente salva esplicita norma regionale di cui non sono a conoscenza. L’adozione del provvedimento, non gestionale, ma a rilevanza igienico-sanitaria, secondo la stessa previsione dell’Art. 10 DPR n. 285/1990 spetta correttamente al Sindaco, il quale agisce, come ufficiale di governo, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ex Legge 833/1978, D.Lgs n. 112/1998 e D.Lgs n. 267/2000. Spesso le recenti Leggi Regionali, tuttavia, si pensi ad esempio al caso di morte per morbo infettivo-diffusivo, affidano al medico necroscopo il potere di dettare precise disposizioni e cautele, tra cui si annovera anche la chiusura anticipata della cassa, l’Art. 10 DPR n. 285/1990 rimane, però, residualmente, in vigore in tutt’Italia, nessuno, infatti, si è sognato di abrogarlo. E’importante stabilire un proficuo contatto e canale comunicativo tra l’Autorità Sanitaria e quella amministrativa preposta al rilascio delle autorizzazioni di seppellimento e trasporto del feretro, senza le quali, tecnicamente, non si può dar luogo al funerale.

  7. x Carlo
    salve sig. Carlo le pongo un quesito sicuro di avere delucidazioni.
    l’art 10 dpr 285/90 prevede la possibilita di riddurre il periodo di osservazione da parte del sindaco nel caso di inizio putrefazione, su proposto del dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L
    Ma ad oggi chi sarebbe tale dirigente nel ambito delle asl ?
    il medico necroscopo non potrebbe avere lui questo compito??
    grazie

  8. X Andrea,

    il 30 giugno 2015 è il termine ultimo (salvo ulteriori proroghe), nel regime transitorio, per adeguarsi agli standards formativi, organizzativi e gestionali dettati dalla Legge Regionale Abruzzo riguardo alle imprese già strutturate ed operative sul territorio abruzzese, le quali dovranno necessariamente conformarsi a questi nuovi requisiti, per continuare ad esercitare l’attività funebre. Per chi, invece, cominci ex novo, e debba aprire ADESSO la propria impresa valgono già ed immediatamente gli obblighi di cui sopra, in quanto la Legge Regionale è già pienamente in vigore. Non è pertanto più possibile intraprendere l’attività di onoranze funebri solo con i vecchi titoli formali di agenzia d’affari e licenza di commercio non alimentare con sede fissa.

  9. Buongiorno,
    il mio commercialista mi ha detto che la legge regionale dell’Abruzzo approvata lo scorso 21 maggio non entrerà in vigore prima del mese di Giugno 2015, e quindi attualmente si puo’ aprire un agenzia di pompe funebri anche senza avere il carro funebre di proprietà o in leasing, corrisponde al vero ?
    grazie

  10. Ringrazio Carlo per la preziosa informazione.
    Nella seconda parte della mia domanda volevo sapere se con una cifra di circa 100.000 euro era possibile aprire un’impresa funebre, ovviamente senza comprare il negozio o il carro, si può anche con meno?
    Accetto qualsiasi consiglio.
    Grazie!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.