L’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 individua la figura del medico necroscopo quale sanitario “nominato” dall’A.USL (o comunque denominata, in forza di riforme sanitarie su base regionale), in via generale (comma 1), prevedendo altresì che negli “ospedali” le relative funzioni spettino al direttore sanitario o medico, da questi delegato. Si rimarca la distinzione linguistica, assai importante, sotto il profilo giuridico, tra “nomina” (comma 1) e “delega” (comma 2).
Per quanto attiene al termine linguistico “ospedali” occorre operare riferimento alla Legge 12 febbraio 1968, n.… ... Leggi il resto