Lo strano caso dello jus sepulchri extra-cimiteriale: quale il suo momento genetico?

Ben inteso: per la Legge Italiana, almeno, non sussiste alcun diritto soggettivo “naturale” (…et si Deus non daretur), né interesse legittimo a che una richiesta di tumulazione privilegiata sia per forza accolta, come se, dinanzi a requisiti putativamente oggettivi ed incontrovertibili, fossimo dinanzi ad un atto quasi dovuto.
Al contrario, si tratta pur sempre di un atto ottriato e concesso da parte di quell’Autorità depositaria della potere di autorizzazione, in ambito locale, sulla polizia mortuaria (la quale è attività “comunale” a far data ”solo”…dal R.D. n. 2322/1865, ossia dall’alba dell’Unità d’Italia).

Lo Jus Sepulchri in Chiesa (o in altro sito non consacrato, oppure fabbricato, di solito adibito alla vita pubblica, ma  non con funzione cimiteriale), in effetti, origina e sorge da  un particolarissimo decreto autorizzativo che ha in sé valore costitutivo (in dottrina si ragiona di una manifestazione di volontà unilaterale, da parte dell’Amministrazione, per certi versi, più simile alla concessione), poiché, ipso jure, fonda lo stesso diritto di sepolcro, superando quel limite “invalicabile” posto erga omnes dal Legislatore, con norma tassativa e categorica di ordine pubblico, seppur una tantum e solo per quel determinato defunto (restano, pertanto proibite le sepolture massive negli edifici di culto), e non, quindi, semplicemente ricognitivo come succede, invece, per quasi tutte le altre autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, le quali, accertati i soli titoli formali di Legge (es. art. 102 D.P.R. 285/90 sempre in tema di Jus Sepulchri e diritto d’accoglimento in sepolcro privato extra moenia), debbono sempre, necessariamente, esser date, sulla base, magari, quel  pre-esistente  rapporto concessorio richiamato dall’art. 50 comma 1 lett. c) D.P.R. 285/90, così, infatti, accade per le normali tumulazioni tutte.

Qui, questa volta, si tratta di una peculiare autorizzazione “ad sustantiam”, e di effetto ampliativo, in grado di generare nuovi diritti nella sfera giuridica di chi sia destinatario del provvedimento.
Proprio per tali argomentazioni io propenderei sinceramente, ed in modo convinto, per la prima ipotesi precedentemente prospettata (chiara identificazione della prerogativa in capo al Sindaco), poiché la tumulazione privilegiata si configura come una deroga, (una “trasgressione calcolata”?) ad alto contenuto opzionale (è pur sempre una altissima facoltà e non un atto obbligatorio!).

Essa, quindi, si profila quale atto di tipo “politico”, del tutto eccezionale, rispetto all’assioma generalissimo che proibisce la sepoltura di cadaveri, o loro trasformazioni di stato, extra moenia coemiterialia, cioè fuori del perimetro cimiteriale, ex art. 340 TULLSS (norma sì – questa vigente – antico retaggio dell’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804, primo vero testo unico della moderna polizia mortuaria), soprattutto per le persone allo stato laicale. È fatta salva, ad ogni modo, la normativa ecclesiastica di cui all’art. 1242 Codex Juris Canonici, per Abati e Vescovi (anche emeriti) in particolare.

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Carlo Ballotta

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