Vendita di tombe tra privati

Ci è pervenuto il quesito seguente:

Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?

I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?

No, la risposta è negativa.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).AAAA0049

Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:

· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione

· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.AAAA0028

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.

L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.

In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.

Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.

Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:

Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.

Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro  o speculazione

Written by:

Carlo Ballotta

764 Posts

View All Posts
Follow Me :

210 thoughts on “Vendita di tombe tra privati

  1. x il sig. Carlo

    Buongiorno,
    vi scrivo per chiedervi un parere , in quanto già in passato mi avete aiutato e vi devo ringraziare immensamente per questo.
    Anni addietro (circa anni 90) un parente di mia madre acquistò un loculo nel cimitero del paese in cui vive anche mia madre.
    Questo parente successivamente si trasferì in Australia dai suoi figli ed è lì che è passato a miglior vita.
    Questo loculo ancora esistente è rimasto inutilizzato da allora, una figlia di questo parente (visto che non verranno mai più in Italia) vorrebbe concedergli il diritto di sepoltura ( Mi sembra che la compravendita tra privati non sia possibile).
    Sarebbe possibile questa concessione ?
    Ricordo che sono in vita ancora 2 figli ,il terzo è deceduto ma ha dei figli.
    Se fosse possibile che tipologia di documento dovrebbero generare ? Presso quale istituzione ? Basterebbe che lo compilasse uno solo dei figli ?

    grazie mille
    Massimiliano

    1. X Massimiliano,

      Purtroppo per Lei, la gratuità di pronto soccorso funerario, cioè di questo servizio, si limita alla risposta ad un singolo quesito. La soluzione al Suo caso specifico, pertanto, è acquistabile al prezzo ordinario fissato dalla proprietà del marchio: “funerali.org”.

      Ad ogni modo provi a ragionare su: https://www.funerali.org/cimiteri/la-rinuncia-nelle-concessioni-cimiteriali-modi-forma-e-natura-dellatto-45953.html e: https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html in questi termini: il cortocircuito da privato a privato è vietato, pertanto i titoli di sepoltura non hanno libera circolazione, nell’ordinamento giuridico italiano, mentre pure la cessione a qualunque titolo del diritto di sepolcro o peggio ancora dell’intestazione nella concessione cimiteriale è parimenti nulla di diritto, insussistente, illegittima. Provate a pensare ad un subentro “accrescitivo”, piuttosto, se tutti gli interessati fossero d’accordo, chissà….

      1. Grazie mille,
        confermo che tutti gli interessati sono d’accordo, ma il comune saprà cosa sia questo subentro “accrescitivo” ?
        Tengo a precisare che nel mio piccolo comune non ci sono addetti di polizia mortuaria ma è tutto svolto dallo studio tecnico (n.1 geometra e n. 1 ingegnere).

        Se ho inteso bene (Forse) il subentro è il semplice cambio di identificazione, nel fascicolo della tomba presso il Comune, del responsabile della manutenzione dell’immobile; rimangono titolari del diritto di sepoltura i famigliari del fondatore (o gli identificati al momento della fondazione).
        E se previsto dal regolamento comunale fosse previsto l’istituto del subentro, il Comune dovrà sollecitare l’aggiornamento del registro delle concessioni dove non muterà il nome del concessionario originario del sepolcro ma aggiornerà gli attuali aventi titolo e loro familiari, e chiederà la nomina di un referente-subentrante.
        Questo sarebbe possibile presentando una semplice istanza al Comune di subentro, con allegato la dichiarazione dei diretti eredi ad essere d’accordo al subentro ?

        Grazie mille
        Massimiliano

        1. X Massimiliano,

          Nel frazionamento della concessione, ognuno degli aventi diritto può rinunciare solo per la sua quota di ius sepulchri, ed a favore del Comune, tuttavia – poniamo l’esempio – se su cinque persone co-titolari della concessione e poste quindi su un livello di pari ordinazione e legittimazione quattro retrocedono, per accrescimento (è un principio del diritto civile) l’unica rimanente diverrà la sola intestataria, per sottrazione, di tutto lo jus sepulchri, quindi sarà portatrice a sua volta del diritto di sepoltura attivo e passivo, per lo spazio sepolcrale ancora libero, nonchè si assumerà tutte le obbligazioni manutentive insite nel rapporto concessorio.

          1. Grazie della risposta e del tempo concessomi, ma mi preme molto risolvere la situazione, mia madre è anziana e sola.
            Quindi in parole povere e praticamente come dovrò procedere, mi consiglia di farmi assistere da qualche avvocato specializzato in materia per seguire tutte le fasi, come per la presentazione della richiesta, ecc..?

            p.s. dall’ultima sua risposta, sinceramente non capisco solo una cosa, mia madre non è co-titolare della concessione e quindi anche con la retrocessione di tutti i co-titolari della concessione, come potrebbe subentrare ed avere il diritto di sepoltura attivo e passivo ?

            grazie mille
            Massimiliano

            1. X Massimiliano,

              non è bene abusare del servizio di primo soccorso funerario, offerto da funerali.org in modo universalistico. Già altri quesiti, per noi almeno, parimenti importanti, giacciono in attesa di risposta, e la fila è lunga. Quindi se – detto brutalmente e molto all’italiana – se si vuole evitare la coda c’è un unico modo: accedere alla prestazione on demand, acquistando la specifica risposta (e probabile soluzione?) al Suo problema particolare di polizia mortuaria.
              Si ribadisce come solo occasionalmente e ad insindacabile giudizio di codesto gruppo redazionale si forniscano consulenze gratuite a casi così circostanziati. Onestamente se Lei vuole esser davvero aiutato nella burocrazia funeraria ci sono tutti gli strumenti e le competenze a Sua disposizione, ma il lavoro – sia chiaro! – deve esser giustamente retribuito. C’è un tariffario, ad esso ci atteniamo. D’altra parte è un principio di libero mercato.

              1. Mi spiace sig. Carlo che la mia risposta sia potuta sembrare inopportuna e scortese.
                Ovviamente ha ragione anche sul fatto che il lavoro svolto debba essere giustamente retribuito.
                Se le mie parole o le mie azioni sono state offensive nei Suoi confronti, la prego di perdonarmi.

                Cordiali Saluti
                Massimiliano

  2. Buongiorno,
    nel 1976 mia nonna A viene autorizzata da un’amica B a riposare nella tomba di proprietà’ di quest’ultima in cambio di una somma di denaro a risarcimento delle spese sostenute.
    Ora gli eredi di B pretendono da noi, eredi di A ,la partecipazione alle spese di manutenzione della tomba. E’ legittimo ciò’?
    Grazie

    1. X Laura,

      per la polizia mortuaria italiana il 1976 rappresenta uno spartiacque pressoché definitivo.
      IL 10 febbraio dello stesso anno, infatti, entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975, il quale abrogando tutto il R.D. n. 1880/1942, ed in special modo l’art. 71 commi 2 e segg. statuì questi nuovi principi cui è improntato ancora tutto il Nostro Ordinamento funerario, si veda ad esempio l’art. 92 comma 4 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:

      1) è vietato sui sepolcri privati, quali sono le tumulazioni tutte ogni atto di disposizione per acta inter vivos, cioè a contenuto patrimoniale e privatistico, poichè le tombe insistenti su terreno cimiteriale sono attratte nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) e risultano pertanto soggette al regime dei beni demaniali di cui all’art. 823 Cod. Civile: sono pertanto inalienabili.
      2) è proibito nelle concessioni cimiteriali il fine di lucro o speculazione, da intendersi in senso civilistico.

      Se per ottenere la tumulazione, Sua nonna versò una somma di denaro (non rileva a quale titolo) la sua sepoltura in quel dato sacello gentilizio è da a ritenersi legittima se effettuata in regime di R.D. n. 1080/1942, cioè ante il 10 febbraio 1976, altrimenti bisogna considerarla tecnicamente come sine titulo ed abusiva con tutte le conseguenze del caso: dichiarazione di decadenza sanzionatoria ed estumulazione coatta, per turbativa di sepolcro.

      Si rammenta che l’istituto della benemerenza è stato introdotto solo dal 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore dell’attuale D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ragion per cui se un sepolcro sorse in origine come famigliare, nell’ormai lontano anno 1976, o anche prima (con le precisazioni di cui sopra) nessun estraneo al nucleo famigliare del concessionario avrebbe potuto godere dello jus sepulchri in quella particolare tomba, nemmeno l’amica più cara.

      Ad ogni modo ai sensi dell’art. 63 D.P.R. n. 285/1990 le obbligazioni manutentive ricadono unicamente sui titolari della concessione, non certo su di Lei.

      1. Buongiorno,
        Grazie per la cortese risposta. Fornisco ulteriori particolari:
        cito le parole della scrittura privata: “dichiaro che della tomba fatta costruire di posti nr. 3 nel cimitero di…….., di un posto la proprietaria e’……, la quale mi e’ venuta incontro alle spese necessarie per avere un posto a sua completa disposizione e che non deve essere disturbata da nessuno” 31 gennaio 1976.
        Ora la concessionaria della tomba chiede a me, erede della nonna “ospitata”contributo per le spese di ristrutturazione citando : Cass. Civ. sez. II 08-05-2012 N. 7000 e Cass. 1134/3.
        Come devo comportarmi?
        Grazie infinite dell’attenzione
        Laura Conti

        1. X Laura,

          rettifico: allora cambia davvero tutto: Sua nonna in regime di art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942 di lì a poco abrogato, ma alla data della sottoscrizione delle scrittura privata ancora in vigore ha legittimamente acquisito non solo l’usus sepulchri, ossia il diritto d’uso sul loculo, ma anche la proprietà sullo stesso.
          Abbiamo, quindi, un frazionamento del diritto di sepolcro in sè in una sorta di comunione forzosa ed indivisibile tra i co-titolari, tra i quali c’è pure Lei quale avente causa di Sua nonna.

          Si mediti a tal proposito su questa sentenza:

          È possibile configurare, poi, anche un diritto riguardante l’intestazione del sepolcro. Ai fini dell’esclusività dello ius nominis sepulchri, ovvero dell’intestazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, qualora risulti pacificamente da apposite convenzioni fra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso (in tal senso, Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985).

          E’, pertanto logico e doveroso che Lei quale co-proprietaria del sepolcro essendo subentrata a Sua nonna in questa posizione si assuma le relative obbligazioni manutentive per la quota di propria spettanza.

          Rammento come ai sensi dell’art. 1292 Cod. Civile tutti i concessionari siano tenuti in solido a garantire la manutenzione del sepolcro ex art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nei confronti della Pubblica Amministrazione.

          1. Grazie della risposta.
            Mi permetto allora di chiedere ancora quanto segue: se mia nonna avesse acquisito la proprieta’ del loculo in questione, quindi avesse fondato il sepolcro con l’amica riservando per ser’ un solo posto, , perché’ l’amica avrebbe dovuto autorizzarla ad essere sepolta in quel loculo?
            Si parla di cointestazione che nella realtà’ non esiste in quanto il sepolcro ha come fondatore l’amica e come concessionari gli eredi dell’amica. Mia nonna non compare in nessun documento.
            Da qui deduco che abbia acquisito solo il diritto d’uso del loculo.

            1. Sottolineo anche che mia nonna e’ morta nel 1985, quindi in quell’anno e’ stata sepolta nel loculo in questione.

              Grazie dell’attenzione

        2. X Laura,

          Al momento costitutivo della concessione non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta.

          La scrittura privata de quo con cui si trasferisce la proprietà (o il solo diritto d’uso?), comunque diritti reali di godimento, sul loculo vigente all’epoca dei fatti in questione l’odierno codice civile non avrebbe nemmeno dovuto esser soggetta a trascrizione (art. 2643 Cod. Civile) poichè i sepolcri privati all’interno dei cimiteri, nascendo da una concessione amministrativa, sono attratti, a loro volta, nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune, infatti, ex art. 824 comma 2 Cod. Civile i cimiteri sono beni demaniali, sottoposti, pertanto al regime giuridico di cui all’art. 823 Cod. Civile.
          La cessione della cella sepolcrale avviene sotto l’imperio, quindi, dell’art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942, articolo complesso e ricco di disposizioni tra le quali si ricorda quella dell’ultimo comma, secondo cui l’eventuale trasmissione dello jus sepulchri (a questo punto composto anche dalla parte materiale e patrimoniale di proprietà sul costruito) avrebbe dovuto esser, in ogni caso notificata al Comune, cosicchè l’autorità amministrativa potesse esercitare la sua funzione di vigilanza, onde, ad esempio, evitare orrendi mercimoni sulle tombe, o comunque, operazioni tale da distorcere la funzione precipuamente sepolcrale del bene in oggetto.
          Di Conseguenza il Comune, che nei suoi schedari deve sempre mantenere copia dell’atto concessorio, se nel corso degli anni ha tenuto con diligenza (si segnalano, a volte, invece, pesanti sofferenze negli archivi) un fascicolo aggiornato (cambi di titolarità, volture dovuti a subentri mortis causa o per atto tra vivi sin quando ciò sia stato legale) sul sacello gentilizio di cui ragioniamo dovrebbe riuscire abbastanza agevole risalire agli attuali concessionari cui imputare gli oneri manutentivi.
          In subordine bisognerebbe consultare attentamente l’atto di concessione soprattutto per risalire originariamente ai soggetti portatori dello jus sepulchri, da esercitarsi ovviamente nel post mortem. Può essere, in effetti, che i tre posti disponibili fossero già stati preventivamente e nominalmente assegnati ai futuri beneficiari del posto feretro, elemento, questo, capace di fornirci preziose informazioni.

          Gentile Laura, il c.d. diritto di sepolcro nella sua completezza contempla anche il diritto sul sepolcro in sé, cioè la mera e nuda proprietà (oggi indisponibile a far data dal 10 febbraio 1976, in forza del D.P.R. n. 803/1975) strumentale e finalizzata all’accoglimento delle spoglie mortali, la quale poi si traduce nell’assunzione delle obbligazioni manutentive. Jus sepulchri primario (= dare e ricever sepoltura facendo valere il diritto d’uso sugli avelli) e diritto sul sepolcro in sè possono, in determinate condizioni anche divergere pesantemente, mentre si concentrano pleno jure nelle mani dell’originario fondatore del sacello privato.

          Si rammenta come “l’amica” se non associando (e poi, in quale forma e con quali strumenti giuridici? Secondo alcuni commentatori una semplice scrittura privata potrebbe pure esser non idonea) Sua nonna nella titolarità della concessione, non avrebbe avuto la possibilità di AUTORIZZARE l’entrata nel sepolcro di persona certo cara, ma estranea al nucleo famigliare, la morte di sua nonna avviene nel 1985, vigente, quindi, il D.P.R. n. 803/1975, mentre l’istituto della benemerenza è stato introdotto solo con l’’art. 93 comma 2 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ossia dal 27 ottobre 1990.

          La concessione, difatti, non è un contratto di diritto squisitamente privato, gestibile in piena autonomia dal cittadino, essa comporta pesanti limiti e restrizioni, configurando un rapporto volutamente sbilanciato a favore dell’Amministrazione Comunale, per evidente interesse pubblico prevalente: assicurare nel tempo il buon governo del cimitero.

          Non vorrei che a forza di rovistare ed arrovellarci ci trovassimo dinanzi ad una tumulazione illegittima, per una strana eterogenesi dei fini.

          1. Carlo buongiorno,
            mi hai aperto un mondo…e sei veramente bravo, chiaro ed esaustivo.
            il mio problema è al contrario.
            Mio nonno costruì una cappella gentilizia dove si è fatto tumulare e qualche anno fa, in seguito ad un brutto incidente stradale, ho tumulato mia mamme e mio fratello.
            A distanza di anni dunque, mi vedo recapitare una raccomandata in cui mi si dice che i loculi dove ho tumulato i miei parenti erano di proprietà di due persone oggi decedute che avevano comprato i predetti loculi con atto notarile nel lontanissimo 1954.
            Dopo essere stati seppelliti in quei loculi alla loro morte gli stessi sono stati estumulati (non ne conosco la ragione) nel 1999.
            Ora gli eredi intendono monetizzare…
            Hanno effettivamente ragione? Esiste un diritto di usucapione eventuale su questi loculi usati prima e poi lasciati dopo estumulazione nel 1999?
            Trovo meschina la richiesta ma dovrò comunque affrontarla.
            Mille grazie per l’aiuto che mi vorrai e potrai dare.
            A quanto leggo, avrebbero diritto, l’atto notarile è del 1954.

            1. X Mizar,

              La questione, per come posta, richiederebbe una disamina più “tecnica” della fattispecie, attraverso l’excursus tra più istituti del diritto funerario. Ordinariamente questo servizio, senz’altro erogabile da codesta Redazione, è e sarà sempre più a titolo oneroso, per l’impossibilità materiale per noi di lavorare gratis per tutti i nostri lettori. Un servizio di “sportello di primo indirizzo” e di (anche se impropria) gratuita assistenza, sarà comunque assicurato per quei casi, a discrezione della Direzione Editoriale, che dovessero rivelarsi veramente di interesse generale e meritevoli di ricevere pubblica risposta.

              Nei diritti di sepolcro è vietato il cortocircuito tra privato e privato, senza transitare dal locale ufficio della polizia mortuaria. Nessuna dazione di denaro è pertanto dovuta, ed ogni richiesta di soldi in tal senso è illegittima.
              I sepolcri privati afferiscono pur sempre a quel demanio specifico e necessario, di cui titolare ultimo è il Comune, rappresentato dall’impianto cimiteriale.
              La demanialità del cimitero per attrazione rende anche il sepolcro privato fuori commercio, non usucapibile nè alienabile, caratteristica principale propria dei beni demaniali, in quanto tali.

  3. Buonasera Gentile dott. Carlo,
    Sarò breve,anche perchè ,dopo aver letto alcuni commenti,mi sono fatto già un’idea.
    Una persona ,titolare di un loculo cimiteriale,nel Comune di un paese Vesuviano,provincia di Napoli,mi propone la vendita del suddetto loculo in forma privata.
    Gentilmente,volevo sapere se si può fare e se tale operazione è disciplinata dalla legge.
    Grazie
    Saluti

    1. X Vittorio,

      sarò anch’io breve succinto, stringato e paradossale.

      IN un celebre fill quel genio di Totò vende ad uno sprovveduto turista addirittura la fontana di Trevi. L’esempio è calzante. Attenzione: si tratta di una truffa!
      La compravendita dei sepolcri, realizzando un fine di lucro, seppur in senso civilistico è vietata tassativamente dalla Legge (art. 92 comma 4 del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) ed ha come conseguenza la pronuncia della decadenza sanzionatoria in capo al primo concessionario.
      Ogni atto di disposizione sui sepolcri per acta inter vivos è, pertanto, nullo di diritto.
      I sepolcri privati nei cimiteri, attratti come sono nella sfera del demanio comunale risultano ex art. 823 Cod. Civile INALIENABILI.

  4. Buongiorno, sono concessionario di una cappella gentilizia completamente vuota. Le chiedo è possibile affittarla con regolare atto registrato per 30 anni a persone private che non siano parenti? Devo passare sempre tramite l’ufficio tecnico del Comune o tramite Notaio? Grazie. Giuseppe

    1. X Giuseppe,

      ipotesi del tutto impraticabile e nulla di diritto, poichè sui sepolcri privati e gentilizi sorti in regime di concessione amministrativa comunale (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) sono vietati:

      a) gli atti di disposizione tra vivi come ad esempio potrebbe esser una impropria locazione
      b) il fine di lucro o speculazione (art. 92 comma 4 del regolamento nazionale di polizia mortuaria).

      I sepolcri privati nei cimiteri sono, infatti, attratti nella sfera del demanio comunale specifico e necessario, con le conseguenze di cui all’art. 823 Cod. Civile.

      Se Lei non è più intessato alla cappella c’è un’unica soluzione giuridicamente legittima: retrocessione IRREVOCABILE con atto notarile al Comune dei diritti reali vantati sull’edificio sepolcrale, con conseguennte rinuncia ai diritti di sepolcro, per lei, quale concessionario e per i suoi famigliari.

      L’amministrazione municipale ha solo facoltà e non obbligo di accettare, in seguito, rientrata l’edicola funeraria nel pieno possessso e disponibilità del Comune l’ufficio di polizia mortuaria provvederà ad una nuova asssegnazione a terzi secondo tempistica, modalità e procedure di trasparenza previste dal regolamento cittadino di polizia mortuaria.

      Ogni onere per – eventualmente – riattare il sepolcro, così da consegnarlo in condizioni di immediato utilizzo sarà a Suo carico.

      Potrebbe anche esser ammesso un rimborso, secondo il principio strettamente nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile, per gli anni residui di jus sepulchri non goduto, ma quest’opzione deve esser espressamente contemplata nel regolamento, altrimenti Lei non avrà diritto ad aalcunchè.

  5. Gentile dott. Carlo,

    mi sono imbattuto in questo blog, ed anche io ho deciso di chiederLe consiglio, approfittando della Sua cortesia e competenza in materia.

    Cercherò di essere sintetico, nel tentativo di non abusare eccessivamente della Sua disponibilità.

    Nel 1982 il sig. Tizio ha “venduto” (l’atto notarile menziona proprio una compravendita) al sig. Caio, per atto notarile inter vivos , una cappella funeraria, regolarmente collaudata, sita in un cimitero del Comune di Napoli. In quella sede, Tizio ha altresì conferito a Caio una procura notarile abilitante quest’ultimo ad eseguire ogni e qualsivoglia operazione di polizia mortuaria ai sensi del regolamento comunale allora vigente e del DPR 803/75

    L’atto di cui sopra è stato regolarmente trascritto in conservatoria, contro Tizio e a favore di Caio.

    Nel 1992 Caio chiedeva al Comune di Napoli la sub-concessione del suolo cimiteriale ove sorge la cappella in parola, dando atto, nell’istanza, della sopra citata “compravendita” notarile.

    Il Comune non ha mai riscontrato l’istanza e, nel corso degli anni, Caio ha regolarmente esercitato il possesso della cappella ove ha, peraltro, deposto i resti di alcuni prossimi congiunti. Vieppiù, Caio ha normalmente pagato gli oneri di giardinaggio e il Comune ha rilasciato regolare ricevuta indicando Caio come sub-concessionario del manufatto cimiteriale (sembra che tale regime “sub-concessionario” fosse espressamente previsto dalla normativa comunale antecedentemente all’attuale regolamento cimiteriale).

    Recentemente, Caio, avendo interesse ad acquisire il titolo che comprovasse il suo diritto sulla cappella, si è rivolto al Comune, che lo ha invitato a reiterare formalmente l’istanza fatta nel 1992.

    Il Comune, dopo aver richiesto ed ottenuto il pagamento di quasi 1000 Euro di istruttoria e segreteria, ha poi richiesto a Caio, ai fini dell’ ulteriore evasione della pratica, il pagamento di oneri sub-concessione di importo tutt’affatto rilevante (svariate migliaia di euro).

    Caio non ricorda se, all’atto della presentazione dell’istanza del 1992, ebbe a pagare al Comune degli importi, ed in quale entità, ma francamente è disorientato da questa richiesta presentata circa 30 anni dopo l’istanza.

    Tanto premesso, Le chiedo un parere circa la legittimità di tale richiesta economica.

    Grazie in anticipo e cordiali saluti.

    G.Marco Tullio

    1. X G.Marco Tullio,

      grazie, innanzi tutto, per l’immeritata fiducia, Domine, dignus non sum!

      Secondo me tutta l’operazione è viziata ab origine, vero è che il regolamento municipale di Napoli, recentemente novellato nella parte qua “incriminata” cioè la possibilità di sub-concessioni e, peggio ancora di compravendita di posti salma, ha presentato, per molto tempo, quest’ambiguità di fondo, a mio avviso non sanabile, in quanto nulla di diritto, poichè concreta una violazione di Legge.

      L’art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – cioè del vigente regolamento statale di polizia mortuaria – sancisce il divieto di porre in essere concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, la stessa previsione era presente all’art. 93, comma 3 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché, all’art. 70, comma 4 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, costituendo, in qualche modo, la conseguenza logica e necessaria del riconoscimento del carattere demaniale dei cimiteri attuata, seppure con formulazioni testualmente differenti, sia con il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 sia con il Libro III del C.C. (Libro III entrato in vigore il 28 ottobre 1941).
      Quindi se il cimitero, con i sepolcri privati in esso insistenti, afferisce al demanio specifico e necessario di ciascun Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) è anche soggetto al regime dell’art. 823 Cod. Civile.
      Pertanto la compravendita dei sepolcri mirando ad un accrescimento patrimoniale (nel senso datone dagli artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile) è tassativamente vietata implicitamente dall’art. 823 Cod. Civile e per norma positiva dall’entrata in vigore del vecchio regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 803/1975 avvenuta il 10 febbraio 1976, le cui disposizioni finali abrogavano l’art. 71 commi 2 e ss. del R.D. n. 1880/1942 con le quali il legislatore avrebbe ancora permesso, seppur con pesanti limitazioni, la cessione degli jura sepulchri e della titolarità sulle concessioni cimiteriali con atto interprivatistico
      Nel 1982, allora, vigevano già le due norme cardine in forza della quali la trasmissione per acta inter vivos dei beni sepolcrali non sarebbe più stata tollerata, in quanto dichiarata contra legem.

      Per la gerarchia tra le fonti del diritto un regolamento comunale non può impingere o confliggere con norme statali, aventi, addirittura caratteristica di rango primario nella tassonomia dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

      La compravendita inoltre rientra nell’ambito degli atti vietati al notaio ex art. 28, n. 1, L. 89/1913.
      Il costante orientamento giurisprudenziale afferma che l’art. 28, n. 1, L. notarile n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico – si riferisca non solo agli atti specificamente proibiti, ma a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge e, cioè, non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità (Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 1992, n. 12081, in Vita not., 1993, 950).
      La giurisprudenza non ritiene rilevante la differenziazione tra concessione e trasferimento della proprietà.
      Al riguardo in alcune sentenze si è esattamente osservato come se si consentisse – sulla base della sola differenza ontologica tra concessione e trasferimento della proprietà – la stipula tra privati di atti di compravendita di cappelle funerarie, si verrebbero ad eludere gli interessi di natura pubblica, che si sono, invece, intesi salvaguardare con le disposizioni di polizia mortuaria.

      Rimango sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni o chiarimenti.

  6. Buonasera …mi chiamo Alfonso .le chiedo essendo il primo nipote del defunto nonno Alfonso Cataldo,lo stesso nonno acquisto una tomba di famiglia con scrittura privata nn registrata nel cimitero di nocera superiore.mio padre e i suoi fratelli ,essendo loro gli eredi del nonno ,devono sanare con il comune ufficio tecnico sez. servizi cimiteriale la nuova concessione in quanto la scrittura nn ha valore però il comune ci lascia questo utilizzo rinnovando loro la concessione .Si da il fatto che sia mio padre e sia i miei zii abitano in altri comuni ,e vogliono rinunciare alla concessione ,dicendo a me di prendermi questa tomba .facendo loro la rinuncia per isctitto .come dicevo sono il 1 nipote che portò nome e cognome del nonno ed abito a nocera superiore ,il comune può concedermi direttamente la concessione ex novo intestata a me .oppure no ..grazie

    1. X Alfonso,

      non si può bypassare il Comune, in quanto è vietato il trasferimento diretto ” a corto-circuito” del diritto di sepolcro tra privato e privato. La retrocessione della concessione va presentata al Comune e da quest’ultimo deve esser, pur sempre accolta, avendo l’Aministrazione solo facoltà e mai obbligo di accettare.

      Se lei è già coo-titolare della concessione stessa la quale si configura come una comunione solidale ed indivisibile tra tutti gli aventi titolo, si assisterà ad un accrescimento, in senso civilistico, della quota a Lei spettante di jus sepulchri.

      Altrimenti la semplice rinuncia produrrà questo effetto: la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune il quale provvederà a riassegnarla secondo tempi, modalità e procedure di massima trasparenza dettati dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  7. L idea della class action l ho avuta ma tutti gli avvocati a cui mi sono rivolto mi dicevano che è difficile far ricadere la colpa sul comune…Ma secondo lei..se si ravvisa una enorme responsabilità della polizia mortuaria non c è una grave mancanza di controllo del comune??.il fatto che sono stati arrestati sette dipendenti del comune non rafforza ancora di più il fatto che vi era un assoluta anarchia all’ interno del cimitero ..senza nessuna firma di controllo??…E la polizia mortuaria che tipo di controllo avrebbe dovuto fare?? E il comune ??

    1. X Mirko,

      sui possibili rimedi giudiziari, non sono un giurista cultore del diritto penale e, pertanto… omissis. Non mi esprimo: ho già chiarito tutto nel prededente messaggio.

      Il grave stato di anarchia, in qualunque forma si manifesti, è incompatibile con lo stato di diritto, perchè SEMPRE si traduce nella Legge del più prepotente e violento.

      La polizia mortuaria è funzione eminentemente comunale, come tutte le azioni amministrative si esplica in un’attività costituita da permessi e divieti, cui seguono le relative sanzioni, quali ovvi (e spesso inefficaci) deterrenti, quando il fatto non integri addirittura reato, perchè allora la competenza naturale sarebbe della Magistratura.

      La polizia mortuaria (o nel nostro caso…il suo fantasma!) deve vigilare sui cimiteri avvalendosi della locale AUSL, come interfaccia tecnico-strumentale, per gli aspetti igienico-sanitari.

      Se un pubblico potere abdica, anche per diversi motivi, dal suo precipuo compito di controllo anti abusi e di garanzia per il cittadino, qualcuno, almeno teoricamente, dovrebbe rispondere di questa colpevole omissione. Lei non trova?

      E’inammissibile che il Comune non eserciti la sua supervisione sul cimitero che, non dimentichiamo, è demanio specifico e necessario del Comune stesso, ma forse anche a causa di dipendenti infedeli, la stessa amministrazione è parte lesa.

      Poi ognuno rimane della sua idea ed opinione.

      La saluto cordialmente.

  8. Buongiorno, in merito alla sua risposta”Anche il Comune ha le sue belle responsabilità in questo immondo mercimonio di tombe”, anche io nè sono pienamente sicuro, ma il problema che mi sono rivolto a 4 legali i quali mi riferiscono tutti che non c’è nulla da fare e non si può dimostrare la responsabilità del comune…..Cosa potrei suggerire per poter avviare una pratica nei confronti del Comune per vedere tutelati i miei diritti.
    Grazie

    1. X Mirko,

      Se gli avvocati ed i giureconsulti si pronunciano unanimemente per la non procedibilità, mi accodo umilmente, da semplice necroforo, al loro autorevole parere pro veritate.
      Fossi nel dirigente della polizia mortuaria nutrirei, invece, qualche serio timore di finire alla sbarra, per omissione in atti d’ufficio o comunque esser passibile di sanzione amministrativa, proprio per non aver esercitato le precipue funzioni di controllo.

      Non so se, nel procedimento penale in corso, il Comune si sia anche costituito parte civile, in ogni caso l’autorità amministrativa, pur senza i poteri, senz’altro più intrusivi, propri della Magistratura dovrebbe vigilare sull’attività cimiteriale (concessioni, ristrutturazione di sepolcri, cessione del diritto d’uso…).
      Il cimitero, stando a quanto mi narra Lei, è divenuto terra di nessuno,, anche se per Legge apparterebbe ad demanio specifico e necessario del Comune.

      Non avete, per caso, studiato la possibilità di intraprendere un class-action?

  9. Buongiorno, volevo chiedere se è a conoscenza del sequestro posto dalla Guardia di Finanza, relativo agli 8 complessi monumentari funebri per cui è indagato il noto imprenditore del settore C.M.. L’accusa è di truffa aggravata ai danni del Comune di Napoli e di privati cittadini.
    Secondo quanto emerso dalle indagini, C.M. o si sarebbe impossessato indebitamente delle cappelle (tutte di assolute rilevanza storica) e, dopo averle ristrutturate abusivamente, avrebbe messo in vendita illegalmente i loculi ricavati all’interno a singoli cittadini, a prezzi decisamente superiori a quelli previsti dall’ente pubblico congreghe religiose, ed in violazione della normativa esistente. io faccio parte di uno dei mille truffati, ora poichè il Comune ha revocato la concessione di questi loculi oggetto di sequestro giudiziario, e ha emanato una delibera dove sarebbe prevista non solo la rimozione delle salme ma anche il pagamento di un’indennità a far data dall’acquisizione fino alla data dell’effettivo rilascio per ogni loculo occupato nei monumenti, vorrei sapere poichè questi loculi, acquistati con scritture private sono stati acquistati dal 1995 fino al 2014, e l’inchiesta è partita nel 2012, vi è una responsabilità del Comune? Possiamo noi truffati agire contro il Comune per una “culpa in vigilando” visto che questa salme sono state sepolte senza aver fatto nessun controllo per tutti questi anni consecutivi?

    1. Laconicamente osservo che:

      1) “SOLO” dal 10 febbraio 1976 (giusto 42 anni fa!) quando, cioè, entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975 l’art. 71 commi 2 e segg. del R.D. n. 1880/1942 è stato espressamente abrogato, sono pertanto nulli di diritto tutti gli atti di disposizione sui sepolcri inter-privatistici ovvero a contenuto patrimoniale, come, appunto la compravendita o, comunque, la cessione del diritto di sepolcro. Negli ultimi 42 anni qualcuno, preposto alle funzioni di controllo, evidentemente si è distratto un attimo!

      2) In relazione all’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, la preliminare dimostrazione dello jus sepulchri primario, attivo e passivo, attraverso apposita istruttoria opportunamente strutturala sull’esame dei titoli formali, che è presupposto perché sia accordata l’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro, ha portata generale, attenendo alla vigilanza propria del Comune sui cimiteri e sui sepolcri in essi insistenti o, a fortiori, pure extra moenia. E’ ben vero che non mancano contesti ambientali di cattiva gestione cimiteriale in cui i Comuni abdichino dalle proprie funzioni di garanzia e supervisione sull’attività di polizia mortuaria, da questa colpevole omissione discende una ricaduta negativa (stigmatizzata dal Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010) la quale, poi, inibisce loro la possibilità di esercitare altri propri poteri di riesame, ( ad esempio: atti di ritiro) negando, così, la legittimità ad adottare, dove ricorrano gravi violazioni unilaterali alle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal privato cittadino con la stipula dell’atto concessorio nei confronti della municipalità, provvedimenti di decadenza sanzionatoria. La culpa in vigilando potrebbe attenere al danno erariale di cui all’art. 93 D.Lgs n. 267/2000, mentre qui si configurerebbe addirittura l’omissione in atti d’ufficio.

      3) Qualche notaio compiacente è già finito nei guai – pesantemente, con la Legge.

      4) Anche il Comune ha le sue belle responsabilità in questo immondo mercimonio di tombe.

  10. Buongiorno le chiedo mio padre nel 1948 ,e nel 1949 ha comprato con scrittura privata una tomba di famiglia più un loculo per le ossa ..nel cimitero del comune di roccapiemonte (sa)..preciso che in queste due scritture oltre le firme dei testimoni è visibile anche la cifra dei soldi pagato in lire per le due diciamo proprietà. Ora con un censimento del comune ho portato le scritture al comune ,e nn sanno come regolarsi in merito ..vorrei sapere quelle scritture sono valide ,visto che in quella tomba e ossaio ci sono stati tt i miei parenti ed ancora ci sono ossa ..Grazie mi può anche scrivere privatamente se devo qlc mando subito la parcella

    1. X Guglielmo,

      alla fine degli anni ’40 vigeva il R.D. n. 1880/1942 – regolamento speciale di polizia mortuaria, il cui art. 71 commi 2 e segg. avrebbe permesso il trasferimento e la cessione del diritto di sepolcro per acta inter vivos o per atto di ultime volontà.

      Bisogna, pertanto capire come Lei sia giunto in possesso di tale cappella gentilizia, se legittimamente o meno. I beni demaniali, quali sono i sepolcri tutti, ex art. 823 Cod. Civile non sono alienabili nè usucapiblili.

      Di norma, senza il regolare atto di concessione (titolo cartaceo) la concessione non sussiste ed è da ritenersi, tecnicamente, abusiva.
      Tuttavia non sempre la mancata stipula dell’atto concessorio è da imputarsi al privato cittadino, ragion per cui il Comune potrebbe proporLe di sanare la situazione pendente, regolarizzando, in modo formale, il rapporto concessorio, de facto, già in essere.
      Vedrei bene, a tal proposito un atto ricognitivo, nella formula della determina dirigenziale, addotato dall’ufficio della polizia mortuaria, dopo un’attenta istruttoria sugli jura sepulchri che Lei dice di vantare su quella determinata tomba di famiglia.
      Le consiglio, pertanto, di produrre al Comune tutta la documentazione disponibile.
      Ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civile il fondamento della Sua pretesa sul sepolcro con onere a carico suo, potrà esser, senz’altro, dimostrato in Giudizio. IL giudice potrà accogliere ogni mezzo di prova, compresa quella testimoniale.

      1. La ringrazio per la risposta . Come dicevo nella domanda iniziale ,mio padre all’epoca li ha comprato da un privato ,che a sua volta era il concessionario legittimo…per cui con questa scrittura privata in carta da bollo del periodo ,mio padre ne è venuto in possesso ..preciso che in quella tomba di famiglia e ossaio ci sono state i reti sia dei miei nonni Paderno mio padre ,mia mamma ,mia zia ed a tuttora le ossa si trovano nell’ossaio.ho portato tt al comune ,dove mi dicono che nn trovano la concessione di quelli anni 48 e 49 …come mi devo comportare ? Visto che ci sono stati sepolti tt i miei parenti di 1 grado ed ancora ci sono i resti? Grazie

        1. X Guglielmo,

          allora:

          il semplice uso fattuale del sepolcro (ed i sepolcri, in quanto beni attratti nella sfera del demanio cimiteriale, specifico e necessario, non sono, ad oggi, nè cedibili per atto inter-privatistico nè usucapibili ex art. 823 Cod.Civile)…della serie: “in quella tomba da sempre sono sepolti i miei antenati…ma non so come o perchè” non è di per sè un titolo legittimante l’occupazione dei loculi, occorre pur sempre un regolare atto di concessione, altrimenti il rapporto giuridico non sussiste e si avrebbe un possesso abusivo che il Comune dovrebbe sanzionare d’ufficio con la pronuncia di decadenza, l’estumulazione forzata delle spoglie mortali deposte in quel dato tumulo e la riaquisizione della cappella gentilizia nella piena disponibilità del Comune per una nuova assegnazione, previa, questa volta la stipula di un atto concessorio secundum legem.

          2) Sin quando sia stato possibile il trasferimento del diritto d’uso sui sepolcri privati ex art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942, tale trasmissione sarebbe stata oggetto di notifica al Comune, il quale, dunque, dovrebbe aver mantenuto traccia e memoria di questi passaggi di titolarità nei propri archivi…ma si sa,gli schedari, alle volte presentano pesanti sofferenze e non sono tenuti in maniera adeguata, con aggiornamenti costanti.

          La soluzione è semplice e si articola in due sub-fattispecie:

          a) Il Comune, preso atto dei versamenti monetari e delle scritture private esibite, fa salva la buona fede dell’acquirente e con un provvedimento di sanatoria regolarizza le situazioni pendenti (sostanzialmente le tumulazioni sine titulo) rogando un nuovo atto di concessione, e lo strumento potrebbe avere la forma di un atto ricognitivo adottato con determina dirigenziale, anche composita. Potrebbe, all’uopo porsi in essere un’apposita istruttoria che, magari sfoci in un procedimento amministrativo volto ad appurare l’esistenza del diritto di sepolcro, anche acquisendo agli atti testimonianze e documenti (foto d’epoca, iscrizioni tombali…)

          b) L’attività amministrativa, per il principio della separazione tra i poteri dello stato democratico, non può sconfinare nell’azione giurisdizionale, ragion per cui se il Comune non vuole azzardare la formula presuntiva dello juris tantum (che poi, tendenzialmente, si tradurrebbe nell’istituto dell’immemoriale) sarà Lei, in un giudizio cognitivo in sede civile e con tutta l’alea che quest’ultimo pur sempre comporta, a dover dimostrare l’esistenza e la fondatezza del preteso jus sepulchri, l’amministrazione comunale si limiterà a mantenere inalterato lo status quo, sin quando non si sarà pronunciato il giudice di ultima istanza, con sentenza, cioè, passata in giudicato.

  11. Posseggo un cappella nel cimitero di M… in Puglia di 22 loculi. A distanza di tempo , ho notato che i loculi sono pieni di persone defunte che non conosco. Praticamente li hanno tumulati all’interno della cappella senza mia espressa autorizzazione. Come posso ritornare in possesso dei loculi? In attesa di risposta distintamente la saluto

    1. X Carlo (eh… oh…siamo omonimi!).

      Alla turbativa di sepolcro (= sostanzialmente alle tumulazioni illegittime, in quanto sine titulo e perciò “ABUSIVE”) può esser posto rimedio attraverso l’azione civilistica della manutenzione ex artt. 1168, 1169 e 1170 Cod. Civile per ottenere la tutela del possesso sul bene sepolcrale.

      Nell’ipotesi di spoglio o turbativa del possesso compiuti con più atti, l’anno utile per l’esperimento delle azioni possessorie decorre dal primo atto, senza che si possa, dunque, tenere conto di quelli successivi, anche se risultano obiettivamente collegati l’uno all’altro, sì da profilarsi come la progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno e come manifestazioni di una stessa e unica situazione lesiva dell’altrui possesso. Qualora, viceversa, si pongano in essere atti distinti e autonomi, ovvero tali che ciascuno di essi, per la sua materialità e la sua portata, sia stato realizzato indipendentemente dagli altri e senza che concorra una situazione all’uopo precostituita, sì da esaurire in se stesso e da concretare uno spoglio o una turbativa a se stante, la tutela possessoria può essere domandata in relazione a ogni singolo atto. Ne deriva che anche l’ultimo episodio può e deve essere assunto come momento iniziale del termine suddetto.

      Affronto in problema affacciato da una diversa prospettiva, fors’anche estrema e più rarefatta:

      Innanzi tutto si richiama l’attualissima centralità dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sull’obbligo per il Comune, attraverso il proprio ufficio della polizia mortuaria, di verificare *SEMPRE* e *preventivamente* la sussistenza del diritto di sepolcro, mediante apposita istruttoria, anche se, invero, nemmeno troppo strutturata o articolata, in quanto basata sui titoli formali. Vale a dire bisogna valutare se il defunto abbia davvero diritto alla tumulazione, prima di render effettiva quest’ultima, con apposita autorizzazione amministrativa.

      Il caso riguarda la pronuncia della decadenza sanzionatoria, della concessione cimiteriale a seguito di cessione onerosa, mediante atto notarile, di un sepolcreto privato da parte dell’attuale titolare in violazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che prevedeva il divieto di cessione diretta tra privati.
      Dalla pronuncia citata nel titolo – che conferma la legittimità dell’atto di revoca posto in essere dal Comune – si desumono i seguenti principi che potranno essere tenuti presenti dagli operatori per eventuali casi analoghi:
      1. l’acquirente di un bene demaniale illecitamente trasferito in violazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria da parte di chi non era titolare di alcuna posizione legittimante circa la disposizione di quel bene non ha alcuna titolo ad ottenere la concessione di un bene demaniale, concessione che deve avvenire nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica, e tanto meno può, pertanto, vantare un diritto all’indennizzo.
      2. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivatistici, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito sul terreno demaniale, lo ius sepunchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A. concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela.
      3. L’art.92, 4 comma, del DPR 285/1990 prescrive: ” Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione”.
      4. Se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso del bene relativo e di trasmissione sia inter vivos e sia mortis causa , nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla P.A. concedente, sicchè nel caso di emanazione di atti di revoca o di decadenza spetta la tutela prevista per le posizioni di interesse legittimo.
      5. D’altra parte, il titolare del diritto reale, nonché della coesistente posizione di interesse legittimo nel caso di emanazione dei atti autoritativi, è esclusivamente il primo concessionario, cui non può neppure essere assimilato né il richiedente la sub- concessione, in mancanza del formale provvedimento abilitativo, né chi abbia “acquistato” (solo apparentemente, in ragione della nullità del relativo contratto) il bene demaniale.
      6. Risponde ai principi generali dell’ordinamento che la P.A. con un proprio provvedimento autoritativo riacquisti la disponibilità di un bene pubblico, dato in concessione ed oggetto di abusi o illeciti da parte del concessionario.

  12. subentro a concessionaria fondatrice sepolcro defunta 1969
    …mia madre era una degli eredi della zia concessionaria della cappella perpetua.Essa aveva stabilito nella Concessione che NON potessero essere tumulati oltre ad essa altre tre persone ben precisate.La manutenzione era stata attribuita al Vescovado,che pero’ a seguire declino’ l’impegno….Ora la direzione cimiteriale vuole ripristinare la figura del….manutentore per il futuro. La mia domanda e’:…se io mi assumo la figura del nuovo concessionario potro’ essere accusato di “usurpare” eventuali diritti degli altri figli dei coeredi di mia madre che addirittura praticamente non conosco!!! Questo mio intervento lo effettuerei per bloccare un tentativo di appropriazione ( con ampliamento) della Cappella da parte di terza persona NON discendente ne’ erede della Concessionaria ed in totale dispregio della volontà’ di essa,

    1. X Antonio 2

      Il tema è molto complesso, per non dire complicato (mancano, infatti, alcuni elementi chiave per giudicare rettamente il caso proposto) e meriterebbe una trattazione più estesa, impossibile su questo forum, per la quale si rinvia alla sezione PREMIUM, a pagamento, sempre di questo sito, dove lavora gente ben più brava di me, tuttavia, per puro spirito di servizio cercherò timidamente di inquadrare con alcuni flash normativi e di diritto la situazione rappresentata.

      1) il subentro può essere ordinariamente jure sangiunis o jure coniugii quando il sepolcro sia sorto come famigliare (sempre, in difetto di una diversa volontà del fondatore, da formulare nella stesura dell’atto di concessione) o jure haereditatis, seguendo cioè le comuni regole del diritto successorio dettate dal Cod. Civile per il trapasso mortis causa dei beni patrimoniali. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, però, il sepolcro originariamente familiare e gentilizio si tramuta in ereditario, quando si sia completamente estinta la famiglia di chi lo istitui appunto sibe familiaeque suae.

      2) il primo subentro avvenne nel 1969, orbene in quell’anno vigeva ancora il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Regio Decreto n. 1880/1942, il quale con l’Art. 71 commi 2 e seguenti avrebbe ancora permesso la trasmissibilità dei diritti sui sepolcri sia per acta inter vivos, sia per atto di ultima volontà (= sostanzialmente nella forma testamentaria). Bisogna quindi attentamente valutare se pure la tomba sia rientrata nell’asse successorio.

      3) alle volte si assiste ad un frazionamento, causa subentri plurimi, nel tempo, di soggetti parimenti legittimati, in quote dello Jus Sepulchri, questo “spacchettamento” dei diritti di sepolcro, produce tra i co-titolari una sorta di comunione solidale ed indivisibile, come spesso ci ricorda il Supremo Giudice della nomofilachia (= La Cassazione!). Per gli aspetti manutentivi i concessionari sono sempre da ritenersi obbligati in solido.

      4) Per la Legge i concessionari debbono mantenere l’edificio sepolcrale di loro proprietà, laddove l’elemento patrimoniale della proprietà sul manufatto funerario è semplicemente funzionale all’esercizio dello Jus Sepulchri, in solido e decoroso stato per tutta la durata della concessione (se essa è perpetua l’obbligazione è da intendersi, salvo rinuncia, pronuncia di decadenza o soppressione del cimitero, sub specie aeternitatis, ossia senza scadenza).

      5) Il subentro è anche strumentale al fine di cui al punto 4), poichè il Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale, deve poter imputare, con precisione, eventuali oneri manutentivi o sanzioni (quella più grave è costituita dalla decadenza) in caso di omessa manutenzione.

      6) Qualora vi fossero contemporaneamente più concessionari tali da vantare, in modo congiunto, gli stessi diritti sul medesimo sepolcro sarebbe opportuno, per maggior praticità, nominare un rappresentante che nei rapporti con l’amministrazione agisca quale nuncius (esso cioè riporta la volontà di tutti, concorrendo anche a formarla, nei modi e nei limiti entro i quali anch’esso sia titolare dello jus sepulchri.

      7) Il subentro non è un capriccio, vale a dire non ci si può avvicendare arbitrariamente nella titolarità di una sepoltura, questo istituto, normato solo dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria si attiva di default, senza possibilità di scelta, poi le persone contemplate da questa successione nei diritti di sepolcro, se non interessate, possono sempre rinunciare con atto unilaterale ed irrevocabile, così, di conseguenza si avrà un accrescimento delle quote di Jus Sepulchri tra gli altri aventi diritto.

      8) è principalmente l’atto di concessione, entro la capacità fisica e ricettiva del sepolcro (…chi prima muore meglio alloggia!) a definire la rosa di persone riservatarie dello Jus Sepulchri, ampliando o restringendo la cerchia famigliare (: famiglia allargata, mononucleare, patriarcale…) con questa statuizione il fondatore del sepolcro, può, per converso, anche inibire l’accesso al sepolcro alle salme di individui non graditi, ma pur sempre riconducibili alla di lui famiglia, almeno in senso legale, se non proprio affettivo, così come definita dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria…a questo mondo si litiga… anche da morti, almeno così parrebbe dal tenore del quesito!

    2. DEVO COMPRARE UN LOCULO DA UNA SIGNORA CHE PER VARI MOTIVI PERSONALI NON NE HA PIÙ BISOGNO. CHE PRATICA ISTRUTTORIA BISOGNA REDIGERE? DA TENER PRESENTE CHE LA STESSA L’HA ACQUISTATO CIRCA 2 ANNI FA DA UNA COPERATINA FONDATA DA UNA CHIESA. QUALI SONO GLI ATTI AMMINISTRATIVI DA CONSIDERARE. GRAZIE

      1. X Claudio,

        Ai sensi dell’art. 824 comma 2 Cod. Civile i cimiteri comunali (e per attrazione i sepolcri privati a sistema di tumulazione, quale ne sia la tipologia o la capienza fisica, in essi insistenti) appartengono, appunto, al demanio comunale specifico.

        Ai termini dell’art. 823 Cod. Civile I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, non usucapibili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e solitamente ciò avviene con il provvedimento di concessione a titolo oneroso per il privato richiedente – si badi bene! – e non di compravendita.

        Ormai su questo blog è un mantra, e non mi stanco di ripetere il concetto: i loculi tutti, quali sepolcri privati nei cimiteri, non sono liberamente acquistabili attraverso atto negoziale a contenuto privatistico, men che meno tra privato e privato. Sarò pure maalizioso, ma qui qualcuno mente sapendo di mentire!

        La signora in questione non può cedere o trasferire un diritto (la presunta proprietà) del quale non è minimamente titolare, essa infatti sul loculo vanta solo un diritto d’uso ex art. 1021 Cod. Civile, tra l’altro fortemente mitigato e compresso dalle norme di diritto amministrativo cui il rilascio della concessione è subordinato.

        E questo perchè:

        a) La Legge che avrebbe consentito (Art. 71 commi 2 e ss. R.D. n.1880/1942), in epoche passate la trasmissione per atto inter vivos dello jus sepulchri è stata abrogata “SOLO” dal 10 febbraio 1976, cioè ben 41 anni fa, con l’avvento dei D.P.R. n.803/1975.
        b) L’attuale normativa di settore, valida su tutto il territorio nazionale (Art. 92 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vieta, e punisce con la decadenza sanzionatoria, il mercimonio sui loculi, proibendo il fine lucro e la speculazione, da intendersi in senso civilistico come incremento del proprio patrimonio personale.

        La signora, se vuole liberarsi del loculo, con oneri a proprio carico, può solo retrocederlo al comune attraverso l’istituto della “RINUNCIA” definito, nel dettaglio, dal regolamento municipale di polizia mortuaria, così l’amministrazione cittadina rientratane in peno possesso potrà riassegnarlo secondo tempi, modalità e procedure tipizzate nel regolamento comunale sui servizi cimiteriali.

  13. X Antonio,

    1) Tranquilli: indipendentemente dai passaggi mortis causa nell’intestazione del sacello mortuario e dagli avvicendamenti nella titolarità della cappella che qui non rilevano se non per l’eventuale imputazione degli oneri manutentivi, chi abbia già maturato lo Jus Sepulchri come, appunto le spoglie mortali dei Suoi nonni, continuerà a godere del diritto di sepolcro, in quella determinata tomba privata e gentilizia, appunto, per tutta la durata della concessione, quindi lo zio non può proprio sfrattare nessuno, in ossequio al principio di stabilità delle sepolture, si tratta infatti, di diritti perfetti ed acquisiti.

    2) domanda preliminare: lo zio ancora in vita e con cui Lei intrattiene rapporti poco idilliaci, forse, tramite l’istituto del subentro è divenuto il nuovo concessionario? Chiedo questo perché l’unico caso in cui sia espressamente richiesta una qualche autorizzazione alla tumulazione da parte del concessionario è rappresentato dall’istituto delle benemerenze, con cui eccezionalmente si consente la sepoltura di persone non consanguinee con il fondatore del sepolcro, ma a lui legate da particolari vincoli morali, affettivi e di amicizia. Il sepolcro gentilizio originariamente sorge sibi familiaeque suae cioè per il concessionario primo e la di lui famiglia, lo Jus Sepulchri, allora, si consegue, nel momento genetico del diritto stesso, per il solo fatto di trovarsi con costui in un rapporto di parentela/consanguineità o coniugio, cioè di unione matrimoniale. Ad ogni modo valgono sempre le considerazioni di cui al punto 1), ossia se suo zio defunto, quale legittimo coniuge di Sua zia, anch’essa scomparsa, e senza dubbio titolare dello Jus Sepulchri, in quanto figlia del fondatore della cappella, era pure egli portatore dello Jus Sepulchri ha diritto all’accoglimento nella tomba a prescindere da eventuali “dispettucci” sepolcrali. In effetti il titolo di sepoltura, all’atto della fondazione del sepolcro è dato principalmente dal contratto di concessione, in cui sono nominativamente indicate le persone riservatarie dello Jus Sepulchri, ed in subordine, per gli aspetti non normati, dal regolamento comunale di polizia mortuaria solitamente vigente al momento della stipula dell’atto concessorio. Si consiglia, pertanto, di esaminare nel dettaglio queste due essenziali fonti, dalle quali origina lo stesso Jus Sepulchri.

  14. Buongorno,
    l’ oggeto della richiesta è una cappella costruita dal padre di mia zia ( la moglie del fratello di mio padre), lei ora è deceduta, come il marito, deceduto prima di lei e tumulato nella cripta della cappella. Ora dovremmo traslare lo zio in uno dei loculi della stessa, i funzionari ci chiedono il benestare del fratello della zia, con cui purtropo non abbiamo buoni rapporti. Ma essendo stata mia zia erede leggittima tra l’ altro la cappella era stata anche restaurata con spese metà mia zia e per meta al fratello e in quanto tale avendo gia deposto mio zio nella cripta lo stesso non ha diritto al loculo? glielo chiedo perche a suo tempo mio zio considerando che lui e la moglie avevano diritto su meta dei loculi ha deposto in uno di questi i nonni, non vorrei non solo non poter deporre mio zio nel “suo” loculo ma vedermi sfrattare i nonni.

  15. X Alessandro,

    prima il Comune, accertato lo stato di incuria ed abbandono dell’edificio funerario in questione (che deve eser reale e dimostrabile) pronuncia la decadenza della concessione, e, così, il manufatto deteriorato rientra nella disponibilità del Comune stesso, solo dopo l’ufficio comunale della polizia mortuaria, secondo modalità oggettive e procedure di trasparenza, fissate nel regolamento municipale, provvederà ad assegnarlo nuovamente a terzi o a chi sia davvero interessato ad ottenerlo in nuova concessione, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e riattamento. E’, comunque, da escludersi la trattativa privata.

  16. Buongiorno
    Nel mio paese in provincia di Pisa non vi e più posto per costruire cappelle gentilizie
    ho visto pero che nel cimitero c’è una vecchia cappella, diciamo pericolante in totale stato di abbandono. Ho fatto una ricerca sulla famiglia e praticamente sono tutti estinti .
    Mi chiedevo se era possibile acquistarla ? cosa devo fare e dove mi devo rivolgere !!
    Sapete dirmi qualcosa ?
    vi ringrazio …..
    Alessandro

  17. X Pecchiola,

    Lei non ha acquistato, nel senso classico della compravendita, una porzione di terreno cimiteriale, semmai ha acquisito in concessione (a titolo, sì, oneroso) un lotto di suolo cimiteriale, e quindi DEMANIALE, ai fini di edificare una cappella privata e gentilizia con lo scopo esclusivo di costituire lo JUS SEPULCHRI per sé e la propria famiglia.

    Orbene la Legge (Art. 823 Cod. Civile e Art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) vieta la circolazione dei titoli di sepoltura per acta inter vivos o mortis causa, con il cortocircuito tra privato e privato.

    Lei, se non più interessato alla concessione potrà solo rinunciarvi, con atto personale, solenne ed irrevocabile, retrocedendola al comune, e solo a questo soggetto istituzionale, in quanto titolare esclusivo della funzione cimiteriale, il quale potrebbe anche prevedere, secondo il principio strettamente nominalistico di cui all’Art. 1277 Cod. Civile, una qualche forma di indennizzo, per gli anni residui di Jus Sepulchri non goduto né esercitato, sulla base di modalità di calcolo e procedure contemplate dalla fonte regolamentare comunale. In caso contrario nulla Le sarà riconosciuto.

    Diverso sarebbe se Lei volesse associare Sua sorella nella costruzione del sepolcro, anche attraverso una novazione del rapporto concessorio, nulla osta, infatti, a che si faccia concessione a più persone, preferibilmente della stessa famiglia, avendo però cura di definire anticipatamente nell’atto concessorio la ripartizione delle quote di Jus Sepulchri e di eventuali oneri manutentivi cui sarete tenuti sino alla naturale scadenza, altrimenti da questa nuova stipula sorgerà una comunione indivisibile e solidale, lasciando alla cronologia ineluttabile degli eventi luttuosi il compito di regolare l’accesso al sepolcro delle spoglie mortali aventi in esso diritto d’accoglimento ex Art. 93 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

  18. X Fabio,

    Rispondo, con la presente, in modo unitario ai due quesiti proposti, i quali, sostanzialmente vertono sullo stesso “petitum”.

    1) la successione unicamente mortis causa, nella titolarità di una concessione cimiteriale è – di fatto – normata solo in sede di regolamento comunale di polizia mortuaria attraverso l’istituto del “SUBENTRO” (https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html).

    2) Per queste situazioni, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria. Di norma, per altro, al decesso del c.d. fondatore del sepolcro dovrebbero subentrare i discendenti dello stesso. In ogni caso, eventuali controversie di questo ordine vanno risolte in sede giudiziale, lasciando estranea l’amministrazione comunale.

    3) Inoltre, appare sostanzialmente improprio fare riferimento ad “eredi” in questo ambito, salvo che non si tratti di sepolcro sorto “ab origine” quale ereditario. Qualora si tratti, come potrebbe sembrare, di sepolcro di famiglia, la titolarità va valutata, alla luce del citato Regolamento comunale, sulla base dell’appartenenza alla famiglia e, occorrendo, sulla graduazione, giù per li rami dei vari livelli di parentela di tale appartenenza.
    I diritti di sepoltura, né quelli sulla titolarità del sepolcro, non possono essere oggetto di trasferimenti “inter vivos” o “mortis causa” e, se questa avvenga, non solo la “transazione” è nulla, ma costituisce fattore di decadenza sanzionatoria dalla concessione.
    Un sepolcro a carattere familiare si trasforma in ereditario, secondo abbastanza diffusa giurisprudenza, quando venga a cedere il concessionario, nel caso in cui non vi siano altre persone appartenenti alla famiglia che abbiano titolo a subentrare nella posizione di concessionario, secondo le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria. In altre parole, non basta l’assunzione della qualità di eredi (patrimonialmente parlando) per subentrare nei diritti concernenti un sepolcro, anche se, datale qualità conseguirebbe, in capo agli eredi, la persistenza degli oneri di manutenzione del sepolcro, senza la possibilità di esercitare lo JUS SEPULCHRI attivo o passivo.

    4) Gli oneri di manutenzione dei sepolcri fanno riferimento, in termini solidali, tra tutti gli aventi titolo, inclusi quanti abbiano rapporti meramente patrimoniali (come nel caso di eredi che non siano appartenenti alla famiglia del concessionario e, come tali, privi del diritto di esservi sepolti).
    Non si entra nel merito della ripartizione di tali oneri, essendo aspetti propri del diritto privato, anche se un buon criterio potrebbe essere quello della ripartizione per £rami” di discendenti e, all’interno di questo, per “sotto-rami”, criterio che, probabilmente, potrebbe essere seguito dal giudice nell’eventualita’ che la regolazione di cio’ venga rimessa ad un giudizio.

    5) A volte si prevede che, a seguito del decesso del cofonatore del sepolcro, si via un rappresentante (che ha un ruolo di mero “nuncius” rispetto ai diversi co-titolari), altre volte è prevista una vera a propria nuova intestazione della concessione (a volte con la specificazione che i “nuovi” assumono essi stessi la qualita’ di concessionari, altre volte senza che vi sia questo effetto).

    6)In linea generale, nei sepolcri privati nei cimiteri sono accoglibili (cioè: hanno il diritto di sepolcro) le persone considerate dall’art. 93, sopra citato salve norme regolamentari che amplino o restringano il diritto di sepolcro), fatta salva la possibilità per il concessionario, esplicitandolo nell’atto di concessione, di indicare, od anche escludere, persone diverse, statuizione che rimane immodificabile di seguito, sia da parte del concessionario, sia da parte (deceduto questi di altri aventi titolo, se subentrati nella titolarità della concessione.
    In tutti i casi, la tutela dei diritti spetta alla giurisdizione ordinaria, in sede civile.

    E’, poi, utile, in ultima analisi riportare la massima di questa sentenza che ha il merito di risolvere, nel senso da Lei prospettato un caso analogo: Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985 “Ai fini dell’esclusività dello “ius nominis sepulcri” ovvero dell’intestazione della tomba familiare è irrilevante il mero fatto di essere, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o solo intestatario della concessione di suolo cimiteriale, allorché risulti pacificamente da apposite convenzioni tra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e pertanto avente consequenzialmente diritto non solo a metà “quota” del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso”.

  19. Buongiorno,
    La questione che mi preme sottoporle è questa: se, l’atto di concessione rilasciato in favore di due fratelli, Tizio e Caia (trasmesso agli eredi dopo la loro morte), e non al terzo fratello Sempronio, perchè al momento della firma per il rinnovo della concessione era residente in altra città per motivi di lavoro, possa ritenersi esteso anche a quest’ultimo, ed ai suoi eredi.
    La storia:
    Nel febbraio 1957 viene acquistata con lire 80.000 la concessione di un suolo presso il cimitero Agrigento per tomba privilegiata aprendo un mutuo da parte di Sempronio, in forza dello stipendio di lire 30.000 mensili percepiti in quel periodo.
    Il giorno 10 settembre 1957 Tizio, fratello, presentava la richiesta al Comune di Agrigento di concessione ventennale del suolo presso il suddetto Cimitero.
    Il giorno 27 ottobre 1957 Caia, sorella, presentava presso il Comune di Agrigento richiesta di autorizzazione per edificare sul suolo concesso una tomba privilegiata, specificando che sarebbe stata intitolata al padre dei tre fratelli, ossia al capo-famiglia, appena deceduto, e di conseguenza si intendeva a nome dei tre figli: Tizio, Caia e Sempronio.
    Sempronio però era impossibilitato a formalizzare le richieste personalmente in quanto residente in altra città per motivi di lavoro. Le domande successive per il rinnovo di concessione ventennale, quindi, sono state firmate dai soli fratelli Tizio e Caia.
    Ma che la volontà dei tre fratelli fosse quella sopra descritta si è confermata nel 1995 quando per la ristrutturazione dei marmi esterni della tomba di famiglia hanno contribuito in parti uguali, con la somma di lire 6 milioni a testa, Tizio, Sempronio d il marito di Caia, nel frattempo deceduta.
    Posto tutto quanto sopra descritto ciò che mi domando è che, sebbene la concessione sia esclusivamente intestata agli eredi di Caia e di Tizio, (nel frattempo deceduto), la reale concessione può intendersi estesa, stabilmente per il futuro, anche agli eredi di Sempronio (deceduto anch’egli)?
    Grazie mille!

  20. Buonasera; inizio complimentandomi per la precisione e la puntualità con la quale risolve i quesiti sottoposti. Ahimè ne ho uno anche io. Per una maggiore comprensione del caso in esame è forse opportuno premettere una cronostoria dei fatti susseguitisi nel corso degli anni.

    Con la morte del bisnonno Tizio in data 7 febbraio 1957, non avendo una tomba di famiglia, si decise di dare sepoltura temporanea presso la tomba della famiglia dei suoceri.

    Per questo motivo nel febbraio 1957 viene acquistata con lire 80.000 la concessione di un suolo presso il cimitero di Agrigento per tomba privilegiata aprendo un mutuo presso la Cassa di Risparmio V.E. di Piazza Armerina da parte di Caio (mio nonno), in forza dello stipendio di lire 30.000 mensili percepiti in quel periodo.

    Il giorno 10 settembre 1957, suo fratello Sempronio presentava per la famiglia la richiesta al Comune di Agrigento di concessione ventennale del suolo presso il suddetto Cimitero.

    Il giorno 27 ottobre 1957 Mevia, la sorella, presentava presso il Comune di Agrigento richiesta di autorizzazione per edificare sul suolo concesso una tomba privilegiata, specificando che sarebbe stata intitolata a Tizio, ossia al capo-famiglia appena deceduto, e di conseguenza si intendeva a nome dei tre figli: Caio, Sempronio e Mevia.

    Il secondo dei figli, Caio, mio nonno, era impossibilitato a formalizzare le richieste in quanto residente a Piazza Armerina per motivi di lavoro.
    Le domande successive per rinnovo di concessione ventennale sono state dunque firmate dai fratelli.
    Ma che la volontà dei tre fratelli fosse quella sopra descritta si è confermata nel 1995 quando per la ristrutturazione dei marmi esterni della tomba di famiglia hanno contribuito in parti uguali, con la somma di lire 6 milioni a testa, Caio Sempronio e il marito di Mevia, già deceduta in data ………… .

    Posto tutto quanto sopra descritto, è possibile che, sebbene la concessione sia esclusivamente intestata agli eredi di Mevia e Sempronio, entrambi deceduti, che a suo tempo avevano firmato la concessione, la reale concessione è da intendersi estesa, stabilmente per il futuro, anche agli eredi di Caio (il nonno, deceduto anche lui), ossia ai suoi figli?

    Fortunatamente non ci sono questioni familiari di alcun tipo, ma essendo la vita imprevedibile (sembra ironico scriverlo qui) vorrei capire la reale portata della concessione.
    La questione giuridica da affrontare, nella specie, è questa: se la concessione regolarmente effettuata dal comune in favore di due soggetti, oggi defunti, e trasmessa agli eredi, possa intendersi estesa anche al fratello degli stessi, e quindi ai di lui eredi essendo oggi defunto, che nel corso degli anni ha provveduto alle spese di mantenimento e ristrutturazione della tomba, ma che, per cause di forza maggiore, non ha potuto firmare la concessione.

    Spero di essere stato quanto più chiaro possibile! Certo di una sua risposta, le porgo cordiali saluti.

    Fabio

  21. X Vanessa,

    oh…è sempre la stessa “musica”, in merito alla presunta alienazione dei sepolcri la quale – ribadisco – è di per sé stessa illegale e, quindi, nulla di diritto, quando subdolamente attuata. (negozio giuridico in frode alla Legge per causa illecita ex Art. 1344 Cod. Civile???)

    Capisco che l’idea di una compravendita dei posti feretro, magari bypassando l’odiato Comune, ecciti le intelligenze più spregiudicate e in qualche modo libertarie, ma – mi spiace – questa volta la Legge pone un divieto chiarissimo (Art. 823 Cod. Civile) : le tombe, purché costruite all’interno del camposanto, afferiscono al demanio cimiteriale comunale e, pertanto, non sono soggette ad atti negoziali inter vivos a contenuto privatistico, non possono infatti, esser cedute con atti contrattuali.

    Esprime perfettamente il concetto questo brocardo latino: “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet” : esso sintetizza benissimo il principio del diritto civile romano secondo il quale non si può trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.

    Il “tale” che vuole rifilare due loculi a Suo nonno ( a quale titolo, poi?) sta cercando di venderle la Fontana di Trevi, in un magistrale revivial del film Totòtruffa ‘62 dove, appunto un ingegnoso e malandrino Totò cerca di gabellare ad un turista credulone addirittura un monumento del Centro Storico di Roma. Fuor di metafora questa condotta “garibaldina” potrebbe pure integrare fattispecie penalmente rilevante (Truffa!), mi raccomando dica a Suo nonno di non prestarsi a questo raggiro. Comunque è importante precisare sempre come il cortocircuito del trasferimento tra privato e privato dello JUS SEPULCHRI non sia più ammissibile, almeno dal 10 febbraio 1976, quando il DPR n.803/1975 abrogò l’Art. 71 commi 2 e segg. del Regio Decreto n. 1880/1942, rendendo una simile operazione, da alcuni ancor oggi vagheggiata, bellamente contra legem.

    1. Salve, accertato il fatto che non si puo’ vendere tra privati.. mio zio lo ha fatto con la tomba di famiglia la quale ha ricevuto da mio padre in forma gratuita quando la fece costruire..ora lui ha fatto vedere che l’ha data” in beneficenza ” ad un altra persona che NON fa parte della NOSTRA famiglia… la mia domanda è poteva farlo?.. Ci ha comunicato con R.R che avrebbe ceduto la sua parte a noi …previo compenso…e io in quel momento nn potevo proprio… e cmq a parte questo.. oltre che a me e a mio fratello …doveva comunicarlo anche a mio cugino che invece ha completamente ignorato . Esiste una legge dove dice che NON SI PUO DONARE ANCHE SE ABBIAMO AVUTO IL DIRITTO DI PRECESSO E NON ACCETTATO..A UN ESTRANEO CHE NON FA PARTE DELLA PROPRIA FAMIGLIA?.. E SE LUI NON L’AVESSE PIU’ VOLUTA DOVEVA TORNARE I 5 POSTI AL COMUNE? ( 10 TOTALI) E SE SI E’ POSSIBILE SAPERE QUAL’E’?.. IO ORA MI RITROVO A DIVEDERE I MIEI CARI CON PERSONE CHE NON HO A NULLA CHE A SCOMPARTIRE…MAI VISTI E SENTITI PRIMA… MIO PADRE L’HA FATTA PER NOI E NON ESTRANEI. VI PREGO AIUTATEMI ! CORDIALMENTE ANNA

      1. X Anna,

        Astrologando per paradossi ed aberrazioni argomentative mi sovviene questo pensiero: Lo Jus Sepulchri si articola su due fondamentali componenti: il diritto di proprietà meramente materiale del manufatto e del corpus compositum di cui esso consta ed il diritto personale o sin anche personalissimo a dare e ricever sepoltura dove il primo è teleologicamente finalizzato, in quanto intermedio e strumentale all’esercizio del secondo.

        Un’eventuale ed ipotetica donazione, la quale – non dimentichiamo – potrebbe pur sempre occultare una compravendita dissimulata di posti feretro, così, potrebbe comportare unicamente il passaggio tra un soggetto ed un altro dei soli oneri manutentivi di cui all’Art. 63 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e non del diritto d’uso.

        Dinanzi a tale “scempio” giuridico mi sovviene un dubbio procedurale: ma il Comune, quale ente concedente e quindi parte del rapporto concessorio instauratosi, in sede di autorizzazione alla sepoltura in un dato sacello privato, ai sensi dell’Art. 102 del vigente Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 ha provveduto alla doverosa azione di vigilanza e preventivo controllo per scongiurare eventuali abusi, ossia tumulazioni illegittime di salme non aventi in quel determinato sepolcro gentilizio diritto d’accoglimento? Questo è il fine precipuo della indispensabile fase istruttoria.

        IL senso dell’autorizzazione, al di là della veste sostanziale dell’atto, ma qui poco rileva il nomen juris, sarebbe proprio questo: consentire l’ingresso nella tomba solo ai feretri che vantino titolo di accettazione e tale diritto, nel sepolcro di tipo famigliare, si matura solo jure sanguinis, cioè per il solo fatto di trovarsi in una relazione di parentela/consanguineità con il fondatore della cappella, quindi con il concessionario primo.

        Rispetto al problema posto, si suggerisce caldamente di prendere contatto con gli uffici del Comune interessato, perché magari agisca in autotutela, annullando d’ufficio le relative autorizzazioni indebitamente rilasciate, specie se consideriamo come la materia della disciplina sull’uso dei sepolcri, sia largamente basata sul regolamento comunale di polizia mortuaria, e quindi ogni risposta è fortemente condizionata da tale fonte regolamentare.

        Se si parla di cessione di un diritto reale, qual è il diritto d’uso su un bene sepolcrale, mediante atto tra vivi, la risposta in linea astratta e teorica dovrebbe essere questa: indubitabilmente tale atto di trasmissione di un diritto richiede senza ombra di dubbio la forma dell’atto pubblico, da trascrivere; tuttavia il punto, in diritto, è ben altro e di diversa portata.

        La Sua richiesta parte da questo presupposto falsato: in quanto dà come pacifica la possibilità che i diritti afferenti al sepolcro, cioè nel caso il diritto d’uso, siano diritti disponibili e trasmissibili per atto tra vivi (o mortis causa), ma tale operazione contrasterebbe con l’attuale normativa nazionale quadro (oggi, art. 92, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), da cui nemmeno il regolamento comunale può prescindere.

        Si cita la regola vigente, ma tale norma riproduce l’analoga disposizione dell’art. 93, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore dal 1o febbraio 1976.
        In precedenza, l’art. 71 r. d. 21 dicembre 1942, n. 1880 ammetteva la libertà di disporre dei sepolcri privati nei cimiteri con atto inter vivos o mortis causa, e con determinati procedimenti (ad esempio, prevedendo una specie di prelazione per il comune, che poteva non avvalersene rilasciando un “nulla osta” o un’autorizzazione alla traslazione dei diritti tra privato e privato e per giunta con atto di diritto privato, ovvero con un semplice contratto.).

        Tale formulazione del comando legislativo riprendeva, a sua volta, quelle più generiche dei regolamenti nazionali di polizia mortuaria del 1892 e del 1891, epoche nelle quali non era chiaramente definita la natura ed il carattere dell’assoggettamento al regime dei beni demaniali dei cimiteri, aspetto definito in modo non equivoco solo con il Codice Civile. di cui al r. d. 16 marzo 1942, n. 262 (occasione nella quale il legislatore ha operato una scelta precisa e cosciente, come risulta dalla relazione dell’allora Ministro Guardasigilli in occasione della promulgazione del “nuovo” codice civile).

        Il regolamento di polizia mortuaria, di cui al Regio Decreto n. 1880/1942, emanato a seguito dell’entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie (r. d. 27 luglio 1934, n. 1265), ha risentito di un processo di ritardo rispetto all’allora “nuovo” codice civile almeno per la parte in cui ha riproposto le lontane indicazioni regolamentari, sorte in un momento storico in cui vi erano, in dottrina, spazi ermeneutici a sostegno della patrimonialità dei sepolcri e della libera circolazione, secondo legge di mercato, dei titoli di sepoltura.

        La normazione successiva (datata anno 1975, entrata in vigore il 10 febbraio 1976) non ha potuto non tenere conto di tale trasformazione nell’assetto giuridico dei moderni sepolcreti, anche se più che di evoluzione si dovrebbe ragionare di un chiarimento univoco in termini di interpretazione autentica da parte del codice civile del 1942), con la conseguenza che ogni atto di disposizione dei sepolcri o di diritti su di essi effettuato tra privati risulta soffrire di nullità.

        La cessione totale o parziale, il trasferimento del diritto d’uso sui sepolcri e ogni altro istituto negoziale di diritto privato, compresa la donazione o la successione testamentaria, di disponibilità di diritti reali relativo ai sepolcri è nullo di diritto dal 10 febbraio 1976 (e, secondo altri, fin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, ma la questione non riguarda più di tanto la situazione da Lei rappresentata).

        In vigenza dell’art. 71, commi 2 e segg. del r. d. 21 dicembre 1942, n. 1880, in molti regolamenti comunali di polizia mortuaria risultava recepita ed accolta la previsione circa l’ammissibilità di trasferimenti di diritti sui sepolcri per atto inter vivos o mortis causa.

        Molti di tali regolamenti, concettualmente così vetusti sono stati modificati dai comuni dopo l’entrata in vigore dei due regolamenti statali successivi già citati (l’803/1975 e, quindi, il 285/1990), ma non tutti i comuni hanno attivato questa azione di necessaria riforma basata sul semplice adeguamento alla normativa nazionale, che nella materia funeraria risulta prevalente e non derogabile.

        Accanto a tale situazione di profonda discrasia nel tessuto normativo, risulta, per altro, che ancor oggi molti comuni i quali sono dotati di regolamenti comunali di polizia mortuaria perfino precedenti al 1942 non abbiano ancora proceduto a novellarli.

        La presenza del doppio livello regolamentare, nazionale e comunale, ha determinato spesso comportamenti non sempre omogenei e coerenti: essi non avrebbero motivo di sussistere dal momento che la normativa regolamentare nazionale predomina sempre e comunque su quella locale, la quale può svilupparsi nell’ambito delle attribuzioni assegnatele dalla normativa nazionale o non definite da questa.

        Il venir meno, almeno dal 10 febbraio 1976 sul piano nazionale, ogni residua legittimazione al trasferimento di diritti sui sepolcri per atti di disposizione dei privati (e, ancora una volta, non affrontiamo la questione se tale vizio sia insorto già con l’entrata in vigore del III Libro del Cod.Civile) ha comportato di fatto e di diritto la nullità delle disposizioni dei regolamenti comunali che, precedentemente entrati in vigore, prevedessero tale fattispecie: i sepolcri, pertanto, sono extra commercium.

        La conseguenza è che ogni trasferimento di diritti sui sepolcri avvenuto per atto tra privati, sia esso atto inter vivos o mortis causa, è ad ogni effetto nullo di diritto.

        Tale nullità di diritto non sempre è stata tenuta in debito conto dai comuni e risulta che alcuni continuino a far valere di regolamenti comunali di lontana approvazione, de facto implicitamente abrogati, poichè in questo come in altri nodi, superati dal mutamento esplicito della normazione regolamentare nazionale.

        In una situazione di questo tipo, è possibile che il comune dove si torva il cimitero stia ancora operando su regolamenti non attuali e dando applicazione a norme di regolamento comunale che sono superate, quando non caducate, ma in ogni caso che dovrebbero essere disapplicate come non più efficaci.
        E’ per questo motivo che il consiglio spassionato altro non può essere se non quello del rapporto diretto con gli uffici comunali interessati, i quali assumeranno le decisioni dirigenziali (la competenza degli atti necessari a registrare tali illeciti “trasferimenti” è in via esclusiva dei dirigenti e gli organi elettivi o para-elettivi sono sprovvisti di qualsiasi competenza alla loro adozione) conseguenti, assumendo le responsabilità che ne conseguono sia nei confronti delle parti private per il danno che loro potrebbe derivare qualora la nullità venisse rilevata, se non altro per il principio della tutela dei terzi di buona fede, sia nei confronti del comune da cui dipendono per la situazione di danno erariale che tali procedimenti, viziati ab origine, possono determinare.

  22. Buongiorno,

    mi ricollego a quanto avete detto nel post.
    Mio nonno vuole comprare da un tale 2 loculi (il tale ha i loculi in concessione per 90 anni).
    Il signore vuole fare una scrittura privata senza interpellare il comune ne andare da un notaio a registrare il passaggio di proprietà.
    Può questo avvenire?

  23. X Giovanna,

    ahi, ahi…… errore pacchiano (anche se in buona fede): i sepolcri e le relative aree, all’interno del cimiteri comunali, né si comprano né si vendono, semmai essi, al massimo, possono formare l’oggetto di una concessione amministrativa che è ben altro istituto, con tutt’altra portata, nel nostro ordinamento.
    I diritti sui sepolcri presentano, come sempre, un forte ‘mix’ tra diritto pubblico e disciplina privatistica.

    Fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 era entrato in vigore il d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, cioè il vecchio regolamento statale di polizia mortuaria) si sarebbe pure potuto discutere se i sepolcri potessero, o meno, essere oggetto di atti di disposizione per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base della previsione dell’art. 71, commi 2 e ss. r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880 1, il quale ammetteva, a certe condizioni neppure tanto ampie, simili ipotesi, tra cui la compravendita/cessione del diritto d’uso sulle sepolture private.
    Essendo tale norma in contrasto con il “dogma” della demanialità dei cimiteri comunali ex art. 824, comma 2Cod. Civile 2, si veniva a porre, tra l’altro, l’ulteriore questione se il predetto r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario oppure di livello secondario o regolamentare (problema che, se risolto nel primo senso avrebbe consentito di qualificare tale disposizione come norma speciale rispetto alla pari-ordinata, e previgente, disposizione del Codice Civile, mentre se interpretato nel secondo modo, avrebbe condotto a concludere per l’inefficacia/illegittimità del predetto art. 71, commi 2 e ss. r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880).

    A partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta, comunque, divenuto fuori di dubbio come il diritto di sepolcro non sia proprio suscettibile di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte, tanto più che il diritto di sepolcro, per sua natura ha carattere personale e, come tale, deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell’appartenenza all’ente, per queste concessioni), appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.

    Nei primi anni ’70, ad ogni modo, vigeva ancora l’Art. 71, commi 2 e ss, Regio Decreto n. 1880/1942, il quale regolava in base a questi “parametri” la possibilità di trasmettere per acta inter vivos lo Jus Sepulchri:
    1) Trasferimento del diritto subordinato al rispetto della funzione sepolcrale (vincolo di destinazione!) secondo il diritto civile, ed alla fonte regolamentare locale (rectius: al combinato disposto tra il regolamento municipale, da cui l’atto di concessione trae legittimazione, e l’atto concessorio stesso.
    2) Permanenza degli obblighi (es. costruire la tomba entro un certo termine) stabiliti dal comune con il primo concessionario dante causa.
    3) Preminenza dell’aspetto pubblicistico della concessione con il potere in capo all’Autorità Comunale di non riconoscere l’avvenuto passaggio dello Jus Sepulchri dal dante causa/ concessionario primo al nuovo concessionario avente causa.
    4) Mantenimento in capo al Comune di un potere di… “veto”, espresso nelle forma di un voto favorevole o contrario a che la cessione dello del titolo di sepoltura produca i propri effetti in capo ai contraenti.

    Il notaio (non un funzionario qualunque!) che redigette l’atto pubblico di compravendita avrebbe dovuto conoscere queste elementi (nello specifico il punto 4) del diritto funerario. A nostro avviso il titolo (si potrebbe, comunque, controllare se sia stato debitamente trascritto ex Art. 2643 comma 1 punto 4) Cod. Civile…..e qui si aprirebbero altri scenari inquietanti!) non si è perfezionato, in quanto è mancato il nulla osta, con funzione costitutiva sull’efficacia dell’atto, da parte del Comune.

    Non altrettanto netta è la preclusione alla disponibilità della componente “patrimoniale” del (o, meglio, sul) manufatto sepolcrale, che conserva, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell’area sia stata rilasciata a tempo indeterminato) il suo contenuto “privatistico”, ragion per cui può anche (e forse) ritenersi ammissibile un mutamento nella proprietà del manufatto sepolcrale medesimo, scorporando però da quest’ultima il principale e preponderante diritto d’uso (= jus sepeliri e jus inferendi mortuum in sepulchrum, ossia la duplice facoltà di esser sepolti o dar sepoltura in quella particolare tomba privata).

  24. mi volevo ricollegare all’argomento ponendo una nuova domanda:
    un tale nel 1962 compro un suolo cimiteriale per la costruzione di una cappella.
    questo tale nel 1970 ha ceduto la sua concessione perpetua a mio nonno davanti al notaio.
    la cappella non è mai stata costruita e mio nonno non c’è più, attualmente mia nonna vorrebbe costruire tale cappella ma leggendo gli atti sembrerebbe che la scrittura fatta davanti al notaio non si potesse fare senza passare tramite il comune! questo significa che il reale proprietario è il primo signore o meglio i suoi eredi e non noi?

  25. X Stefano,

    dato l’interesse manifestato per le procedure di adozione ed omologazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria consiglio caldamente la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/normativa/le-procedure-di-adozione-ed-omologazione-per-i-regolamenti-comunali-di-polizia-mortuaria-794.html

    Ad ogni modo, pure in difetto di fonte regolamentare comunale che, comunque, dovrebbe esser presente, anche se magari un po’datata si dovrebbero pur sempre applicare l’Art. 823 del Cod. Civile secondo cui i beni demaniali (nel nostro caso i sepolcri ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) non possono formare oggetto di diritti per i privati cittadini se non secondo le leggi speciali con cui è disciplinata la materia (appunto delle concessioni cimiteriali) e l’Art. 92 comma 4 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con cui il legislatore vieta, a pena di decadenza, operazioni di lucro e speculazione sulle tombe; esse, allora, risultano extra commercium, cioè non sono cedibili per atti negoziali inter vivos a contenuto privatistico, né usucapibili. Ricordo come il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n. 803/1975)poi ripreso nella sua formulazione dall’odierno DPR 10 settembre 1990 n. 285 abbia abrogato ogni precedente disposizione (in particolare Art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942) in contrasto con esso e per il principio di gerarchia tra le fonti del diritto i regolamenti comunali debbono adeguarsi a questa vigente normativa. Dico questo perché in alcuni regolamenti comunali, specie se molto risalenti nel tempo, potrebbero esser rimaste tracce dell’istituto del trasferimento “cortocircuito” tra privato e privato dei titoli di sepoltura, si tratta di un retaggio del passato, oggi non più proponibile né praticabile alla luce delle norme prima richiamate.

  26. Buongiorno Sig. Carlo
    La ringrazio innanzitutto della risposta che mi ha fornito. Le vorrei chiedere un ulteriore informazione riguardo il regolamento cimiteriale del comune, quasi al termine della sua risposta fa riferimento all’omologa del regolamento, pena la sua inefficacia. Come faccio io a sapere se è stato omologato? In caso non sia omologato, e quindi inefficace, esiste una regolamentazione di legge cimiteriale? Grazie della sua disponibilità

  27. X Stefano,

    Oggi sono più criptico ed oscuro del solito quindi: H.M.H.N.S! …ovvero H-oc m-onumentum h-eredem n-on s-equitur, giusto per non citare Cicerone sull’indisponibilità del sepolcri per acta inter vivos
    in estrema sintesi: La possibilità da Lei ventilata, per quanto di qualche fascinazione privatistica, non è ammissibile ed ogni atto in questa direzione sarebbe nullo di diritto.

    La Legge, infatti, proibisce il…”cortocircuito” della cessione dei titoli di sepoltura tra privato e privato. I sepolcri, ed i diritti su di essi insistenti, infatti, sono extra commercium.

    Il Legislatore, in effetti, vede con diffidenza la libera circolazione dei diritti d’uso sui manufatti sepolcrali, anzi pare proprio volerla impedire con diverse norme con le quali statuisce:

    La demanialità delle aree cimiteriali e, quindi, dei sepolcri in essa edificati (Art. 823 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile.

    Il rapporto tra concessionario e comune, quale ente concedente, che appunto si configura come una CONCESSIONE amministrativa (è quasi tautologico, ma giova ripetere questo concetto!) e non come un diritto di proprietà liberamente trasferibile. (Capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990).

    Il divieto di lucro e speculazione sulle concessioni cimiteriali (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990).

    L’abrogazione esplicita di tutte le vecchie disposizioni (Art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942) che avrebbero permesso la trasmissione per atti negoziali a contenuto privatistico dello Jus Sepulchri, ora divenute incompatibili con il nuovo ordinamento di polizia mortuaria introdotto con l’avvento del DPR n.803/1975 e ripreso, quasi in toto, dall’odierno e vigente DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Salvo che non vi sia diversa previsione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, il concessionario può solo rinunciare alla concessione ottenuta nei confronti del comune, senza nulla pretendere.

    Dato il forte mix tra diritto pubblico (concessione si area demaniale al fine di costruzione di un sepolcro privato a sua volta al fine di dare sepolture alle salme cui essa e’ riservata, cioè del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia) e quello privato (Art. 63 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285), occorre fare riferimento (art. 823 Cod. Civile) ad istituti di diritto privato, in particolare per quanto riguarda il manufatto eretto e, nella specie, agli artt. 934 Cod. Civile.

    Agli effetti concreti, il manufatto diventa di proprietà e disponibilità del comune (essendo l’area demaniale) che ne entra così in possesso, e se l’ex (ormai, dopo la retrocessione) concessionario non richiede, prima della rinuncia, di rimuovere quanto costruito, retrocedendo l’area solo quando essa sia stata ripristinata nelle condizioni presenti al momento della concessione, o ciò non sia possibile senza pregiudizio (e mi pare proprio questo il caso; anche per il fatto che édecorso il termine dell’art. 935 Cod. Civile sulla notizia dell’incorporazione, se non altro per il fatto che la concessione aveva come finalià’ immediata proprio la l’erezione del sepolcro),v a corrisposto il valore dei materiali (non dell’edificio in sè, ma delle opere, cioè del corpus compositum di cui il sepolcro è costituito), al prezzo in cui sono stati acquistati, senza alcun aggiornamento o attualizzazione (art. 1277 CC), sulla base di titoli idonei a provarne il relativo costo, come fatture, contratti registrati, ecc.

    In difetto di prove sulla consistenza economica dei materiali impiegati, il manufatto diventa semplicemente di proprietà del comune (salvo che i concessionari non vogliano richiedere un accertamento giudiziale del valore di quest’ultimi, operazione, la quale parrebbe forse anche sproporzionata).

    RIPETO: salva diversa previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria. Infatti, molti comuni, anche al fine di assicurare una maggiore trasparenza nei rapporti concessori, prevedono, con tale strumento, delle misure di retrocessione, magari anche forfetizzate (es. con percentuali rispetto a tariffe di questo o quel tipo), in modo da assicurare comunque una regolazione uniforme di tali casi.

    Poiché la stretta e ferrea ?applicazione del principio nominalistico (art. 1277 codice civile) potrebbe non facilitare la rinuncia a favore del comune, di concessioni di aree per sepolcri privati nei cimiteri, determinando una situazione di difficile gestione ed una diffusione dello stato di abbandono, cui si dovrebbe, comunque, porre rimedio con la procedura di decadenza, risulta che molti comuni, in sede di regolamento comunale di polizia mortuaria, debitamente omologati (condizione di efficacia) corrano il rischio della responsabilità patrimoniale prevedendo meccanismi di determinazione dei corrispettivi per le retrocessione di tipo diverso: si tratta di una prassi che, a parte il rischio anzidetto, risponde a criteri di recupero e ottimale riutilizzo del patrimonio cimiteriale, il quale com’è noto, non è dilatabile all’infinito.

  28. Per il Sig. Carlo
    Ho un quesito da porLe, riguardo la concessione delle aree per la costruzione delle tombe a Cappella presso il cimitero di Grottaferrata. Ho acquistato la concessione novantovennale nell’anno 2007, ho provveduto alla realizzazione parziale della suddetta tomba, sono da completare le rifiniture interne, l’esterno è completo in ogni sua parte. A causa delle avverse condizioni economiche mi trovo nella necessità di recuperare denaro ed avrei pensato alla vendita della tomba. A questo punto mi sono trovato davanti un muro dettato dal regolamento di polizia cimiteriale del suddetto Comune. Le spese sostenute tra la concessione Comunale ed il costo per la realizzazione parziale del manufatto si aggirano intorno ai 100 mila Euro. Avrei anche trovato l’acquirente disposto a pagare esattamente quanto da me sostenuto, quindi senza lucro alcuno. Ora mi sento dire dal personale preposto al servizio cimiteriale che io devo operare il recesso della concessione e che il rimborso a me spettante risulta essere pari al 50% del costo della concessione pagato all’epoca, ovvero, il 50% di Euro 45 mila. E che il comune provvederà a rivendere detta concessione alla persona prima in graduatoria della pubblicazione all’albo pretorio della disponibilità della concessione, al costo del valore attuale dell’area detratto della somma rimborsatami. Quindi alla luce di quanto esposto potrebbe anche non essere la persona mio acquirente. Inoltre io avrei perso circa 77,5 mila Euro. Esiste qualche strada percorribile? Grazie della disponibilità

  29. X Margherita,

    “aridaje” con la faccenda degli eredi, vabbè, mi sono già spigato nei precedenti post, quindi soprassiedo; io preferisco, ad ogni modo, parlare di famigliari subentrati all’originario fondatore in qualità di nuovi concessionari.

    Comunque: secondo le procedure del locale regolamento di polizia mortuaria può esser richiesta ai concessionari un’ autorizzazione preliminare all’immissione di un nuovo feretro nel sepolcro, specie se il nominativo del defunto non è contemplato dall’inizio nell’atto di concessione. L’autorizzazione vera e propria alla tumulazione, però, sarà rilasciata solo dal comune sulla base dei titoli formali di sepoltura prodotti agli atti. Come, infatti, ci ricorda il Consiglio di Stato, con alcune sentenze storiche in tema di diritto di sepolcro, per rendere effettivo ed esercitabile lo jus sepulchri occorre una preventiva istruttoria tesa a verificare la legittimità di tale diritto supposto o vantato, poiché nel sepolcro, specie se di tipo famigliare, hanno diritto ad esser ricevute le salme, non di estranei o di chicchessia, ma di persone le quali in vita fossero legate da rapporto di consanguineità con il concessionario primo.

    La zia, essendo, rispetto ai Suoi nonni, il parente più prossimo e stretto, ancora in vita, in quanto figlia dei defunti nonni, è l’unico soggetto legittimato a chiedere ed ottenere la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario o la cremazione degli eventuali resti mortali (cadaveri non scheletrizzati). Le cassette ossario o le urne cinerarie dovranno permanere nello stesso sepolcro affinchè non si estingua “ex se” la funzione precipua del sepolcro stesso sancita dall’atto di concessione (= dar sepoltura proprio ai suoi nonni!).

    Lo spazio così liberato servirà alla tumulazione di un nuovo feretro di persona avente titolo, non necessariamente in modo simultaneo (poi, per economicità del procedimento, si potrebbero, certo, concentrare tutte le operazioni in un unico momento). Lo jus sepulchri è l’unico diritto che si faccia valere per il post mortem; quando dovrebbe ritenersi esaurita la capacità giuridica, esso pone i soggetti che ne siano titolari su di un piano di pari ordinazione, lasciando decidere alla naturale cronologia degli eventi luttuosi (= chi prima muore meglio alloggia, siccome la morte è evento in sé sì ineluttabile, ma al tempo stesso non prevedibile!), sino alla saturazione della tomba stessa, quale sarà l’ordine di ingresso nel sacello mortuario delle salme aventi diritto.

    Post scriptum: il titolo di accoglimento non è da intendersi solo per feretri, ma anche per loro trasformazioni di stato (principalmente: cassette ossario o urne cinerarie) e ciò senza dubbio dilata la capacità ricettiva del sepolcro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.