La sentenza TAR Liguria n. 211/2024 del 28/4/2025 contiene, tra i vari elementi analizzati, un principio interessante: non occorre VIA e VAS per l’insediamento di un impianto di cremazione, com meglio chiarito nel prosieguo.
La ricorrente sosteneva che, essendo assimilabili agli inceneritori, gli impianti crematori dovessero essere soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le variazioni al PUC (Piano Urbanistico Comunale) e a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, e precisamente con queste argomentazioni:
“Premesso che, per quanto concerne le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti crematori sarebbero assimilabili agli inceneritori, ovvero ad industrie insalubri di prima classe, la realizzazione dell’impianto crematorio avrebbe richiesto l’introduzione di apposita variante al PUC… come tale soggetta a VAS.” e “Sempre in virtù dell’assimilazione di un impianto crematorio ad un inceneritore per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, si rendeva necessaria l’effettuazione di una VIA da parte della regione…”
Il TAR respinge la tesi della ricorrente contro il Comune di Genova, specificando che non vi è assimilazione degli impianti crematori agli inceneritori ai fini della necessità di VAS e VIA.
Difatti il Tar afferma che l’assoggettamento a VAS riguarda piani e programmi con impatti significativi sull’ambiente, non singoli progetti conformi a piani urbanistici già sottoposti a VAS.
Per la VIA, pur concedendo una possibile assimilazione qualitativa, il TAR afferma che la ricorrente non ha dimostrato che l’impianto abbia una capacità superiore a 10 t/giorno, soglia richiesta per la VIA.
Di seguito l’estratto della sentenza per quanto di interesse:
“Del resto, l’assoggettamento a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS concerne soltanto ‘i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente’ (art. 6 D.Lgs. n. 152/2006), non certo singoli progetti o interventi…” e “Anche a voler concedere che i due tipi di impianti possano essere assimilabili sotto il profilo ‘qualitativo’… resta il fatto che la ricorrente non ha neppure dedotto che l’impianto in questione abbia, da un punto di vista quantitativo, una capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.”
Si rimanda alla sentenza che contiene vari ed interessanti ulteriori pronunciamenti del Tar sulla natura dei crematori.
La sentenza, sia come massima, che integralmente, può reperirsi anche all’interno dell’area Sentenze del sito www.funerali.org
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