Quesito pubblicato su ISF2005/1-b

Il Servizio cimiteriale del Comune di … deve provvedere alla registrazione di un atto di concessione di area cimiteriale (superando il canone le vecchie £ 12.500.000), intendendo avvalersi dello strumento della scrittura privata non autenticata. Pone quindi le seguenti domande: Come deve essere calcolata la misura dell’imposta da versare, considerato che l’importo della concessione supera la somma suddetta? Quante sono le copie dell’atto da registrare? Se venissero registrate più copie, la misura dell’imposta va assolta per ogni singolo atto? La “struttura formale” della scrittura privata non autenticata varia nel caso in cui si dovesse ricorrere alla sua registrazione?

Risposta:
L’imposta di registro è determinata nell’aliquota del 2% dell’importo del canone di concessione, determinato per l’intera durata della concessione dell’area (art. 5, comma 2, Tariffa parte I allegata al Testo unico approvato con D.P.26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.). La soglia di 6.455,71 euro (ex Lit. 12.500.000) come limite sotto al quale non è prevista la registrazione deriva dal fatto che, sotto di essa, l’imposta di registro risulterebbe inferiore all’imposta di registro determinata a tassa fissa (129,11 euro, già Lit. 250.000). La richiesta di registrazione va presentata in duplice esemplare (o, meglio e più precisamente, un originale ed una copia autenticata dell’atto oggetto di registrazione), unitamente ad una copia, in carta libera, dell’atto contrattuale (art. 11 D.P.26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.); il termine per richiedere la registrazione è di 20 giorni dalla data dell’atto. L’imposta è sul valore del canone complessivo e non sugli atti presentati per la registrazione. La forma dell’atto oggetto di registrazione non è, in sé, rilevante ai fini dell’imposta di registro.

Norme correlate:
Art 5 di Decreto Presidente Repubblica n. 131 del 86

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-atto pubblico,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-altri


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