Domanda
È possibile accettare dalla struttura ospedaliera dei cassoni contenenti dei prodotti del concepimento conferiti nelle medesime modalità delle parti anatomiche riconoscibili?
Ciò allo scopo di avviarli poi alla cremazione alle condizioni richiamate nell'art. 4 della circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005.
Risposta
In materia la situazione non è espressamente regolamentata.In normativa sussistono richiami circa il confezionamento art. 18 regolamento regionale Lombardia 6/2004 e s.m.i., che richiama a sua volta l'allegato tecnico sulle caratteristiche di bare e prodotti utilizzabili.
Esiste anche il divieto di cremazione di parti anatomiche riconoscibili (e conseguentemente anche di prodotti abortivi) portatori di radioattività (art. 12, comma 6 del reg. reg.le).
Viene poi specificato dall'art. 19, comma 5 del reg. reg.le, che le parti anatomiche riconoscibili (ergo i prodotti abortivi) devono essere introdotti nel forno con accorgimenti idonei alla identificazione delle ceneri.
Si propende per la equiparazione delle soluzioni tese al trasporto dei prodotti abortivi dal luogo di espulsione (struttura sanitaria) a quello di sepoltura (cimitero) o di cremazione.
E conseguentemente si ritiene possibile (sempre che sia autorizzato dalla competente Asl) il confezionamento plurimo di prodotti abortivi in unico contenitore destinato a cremazione.
Il contenitore deve essere confezionato e avere le caratteristiche di cui all'allegato tecnico n. 3 al reg. reg.le.
Inoltre introdotto (il contenitore) nel forno con accorgimenti idonei a identificare le ceneri derivanti dalla cremazione come quelle proprie dell'insieme dei prodotti abortivi introdotti.
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