Domanda
Un Comune veneto riceve dall'ULSS la richiesta per onere di pagamento per la permanenza nell'obitorio dell'ospedale di una salma.
Ciò per effetto del provvedimento di un magistrato della Procura della Repubblica.
La salma viene prelevata dall'abitazione di altro Comune veneto.
Il trasporto avviene a carico dello stesso Comune, che ha affidato tale servizio in concessione.
L'ULSS ritiene che il costo della permanenza sia a carico del Comune.
Questi potrà poi rivalersi sull'autorità giudiziaria che l'ha disposto.
La società cui è stata affidato il recupero salme chiede al Comune una tariffa particolare per il trasporto all'ospedale. In quanto la convenzione prevede il recupero e trasporto esclusivamente nel territorio del Comune e solo verso l'obitorio dell'ospedale.
Si chiede quindi a chi spetta l'onere per il deposito temporaneo della salma.
La convenzione stipulata per il trasporto delle salme è, a vostro parere, incompleta?
Bisogna prevedere il trasporto della salma verso il deposito di osservazione fuori Comune?
Risposta
La materia è oggetto della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e precisamente al punto 5.1.:"5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ
5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.
Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto."
Più recentemente sono intervenuti chiarimenti dai Ministeri interessati su onerosità e competenza in materia di raccolta salme sulla pubblica via.
Precisamente con:
- parere del Ministero dell'Interno, Sportello delle autonomie, nota prot. n. 15900/1371/ L.142/1bis/31.F del 13/02/2007 (Pagamento delle spese per il recupero delle salme in seguito ad incidente stradale in pubblica via);
- parere del Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, nota prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 (Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'autorità giudiziaria).
In particolare, il parere del Ministero di Giustizia è chiaro nell'attribuire l'onere in capo al Comune di decesso.
Il Comune, però, aveva formalmente già comunicato a forze dell'Ordine e Magistratura dove si trova l'obitorio comunale?
Se sì, il Comune è tenuto al pagamento delle spese di trasporto e mantenimento in deposito del cadavere nel proprio obitorio o in altro convenzionato.
Ma la Pubblica Autorità intervenuta ha invece disposto (per cause di giustizia) il trasferimento della salma in obitorio diverso da quello indicato dal Comune.
Ciò con oneri diversi e maggiori, ad es. per trasporto, permanenza, ecc..
Per cui, l'onere è a carico di chi ha ordinato tale trasporto.
Così recita il paragrafo 5.1 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Diversamente un magistrato potrebbe ordinare un trasporto ad es. a Palermo, per un decesso avvenuto in un comune veneto.
Altra è la situazione se il Comune comunica dove aveva individuato l'obitorio (sul proprio territorio o in convenzione in altro territorio).
In tal caso, si ritiene che si debba pagare sia il trasporto che la permanenza come Comune.
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