Estensione titolarità della concessione

Domanda

La signora A, nata in Comune in provincia di Napoli ma residente a Milano, risulta sorteggiata, come previsto nel bando pubblico, per l'assegnazione di un'urna cineraria.
All'atto del versamento della prima rata in acconto, la signora richiede, a questo Comune, la possibilità di "estendere" la titolarità del contratto di concessione dell'urna.
Ciò avverrà contestualmente al versamento della rata a saldo, anche a nome della nipote (figlia di un fratello) residente in Comune in provincia di Napoli.
Tale richiesta nasce dal fatto la signora non è particolarmente interessata all'urna di che trattasi, in quanto residente a Milano.
Inoltre, la nipote contribuisce, insieme a Lei, al versamento della prima rata in acconto.
Pertanto desidera che il contratto sia intestato a suo nome e della nipote con la quale, tra l'altro, è presente un forte legame affettivo.
Si evidenzia, anche, che né il bando di assegnazione, né il regolamento di polizia mortuaria vigente nel Comune, prevedono norme specificamente utili al caso.

Risposta

Sono da valutare sia il regolamento di assegnazione che il modulo di richiesta standardizzato a suo tempo sottoscritto, per evidenziare che non contengano elementi diversi.
Ciò premesso, si ritiene che la richiesta di estensione della titolarità della concessione ad una nipote sia possibile.
Purché la nipote avesse, alla data del bando, le caratteristiche previste per partecipare all'assegnazione (residenza, nascita, non concessionaria di altra sepoltura nel cimitero).
A tale parere si perviene in base al combinato delle seguenti due motivazioni:
a) l'appartenenza alla famiglia della signora A, essendo la nipote parente di 3° grado e quindi avente titolo alla sepoltura in quella tomba.
Questo, pur entro il limite della capienza fisica della stessa e in ordine di data di decesso rispetto ad altri familiari;
b) il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto può ampliare o contenere i soggetti che hanno diritto ad essere sepolti nella tomba.
I resti ossei o le ceneri che dovessero essere sepolti nell'"urna" (meglio definirla "ossarietto") non possono che essere familiari dell'assegnataria iniziale (signora A).
Se familiari della nipote, questi dovrebbero appartenere al nucleo familiare dell'assegnataria.
Tale limitazione deriva dal contenuto del bando, che limita esplicitamente l'assegnazione dell'urna per la sepoltura dell'assegnatario e del suo nucleo familiare.