La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria

Con il termine “traslazione” s’intende l’operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio di stabilità delle sepolture, sino a quando non si siano compiuti i naturali processi di mineralizzazione; detto postulato implicito e quindi fondativo di tutto il sistema funerario italiano è, tra l’altro, deducibile da questi elementi di diritto e giurisprudenziali:

“Art. 116 comma 2 del art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271 il quale così recita: “Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.


“Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442 Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi è il proprietario, non è revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo. È ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione.

” Art. 86 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285: “Le tumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal sindaco”.

chiusura del feretroLo stesso DPR 10 settembre 1990 n. 285 con l’Art. 84 detta precise limitazioni soprattutto di ordine igienico-sanitario per evitare, al possibile, il contatto diretto dei necrofori o dei visitatori del cimitero con le percolazioni ammorbanti dei cadaveri sino a quando non si siano compiuti i processi di mineralizzazione. Il comune può integrare queste prescrizioni attraverso il proprio regolamento con ulteriori requisiti e condizioni, dette restrizioni possono anche esser funzionali anche ad un contenimento di richieste pretenziose in contrasto con una strategia di gestione del cimitero improntata all’economicità poiché le operazioni cimiteriali spesso risultano molto onerose per l’erario comunale, anche dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
La mobilità delle spoglie umane durante e dopo il periodo legale di sepoltura (con il termine volutamente generico di “spoglie” s’intendono necessariamente i cadaveri e le loro trasformazioni di stato ossia ossa, ceneri ed esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) è tuttavia sancita dal combinato disposto tra gli Artt. 24, 36 ed 88 comma 5 e soprattutto 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 senza dimenticare l’Art. 3 commi 2 e 5 del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 relativo al procedimento autorizzatorio per il trasferimento di parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

Questo diritto di natura personale il cui esercizio resta comunque subordinato ad autorizzazione, così come il dar sepoltura, si configura sempre come un atto di disposizione in termini di pietas e sacrale rispetto verso defunti e la loro memoria poiché attiene alla sfera ei sentimenti più intimi.
La tumulazione di soggetti estranei al nucleo famigliare è legittima, in base al criterio delle benemerenze (Art. 93 comma 2 DPR 285/1990) ma deve esser autorizzata di volta in volta dal concessionario, egli così esercita lo jus sepulchri in senso attivo e passivo.
Secondo un altro filone della dottrina in caso di benemerenze, oltre al titolare della concessione avrebbe potere di esprimersi chiunque, tra i famigliari, veda compresso il proprio jus sepulchri (inteso, pur sempre come mera aspettativa, secondo la capienza del sacello ed in rapporto alla cronologia degli eventi luttuosi). Secondo autorevolissima giurisprudenza (Cass., I Sez., 16 febbraio 1988) i familiari del concessionario sono titolari di un diritto di riserva che non può essere compromesso da nessun atto di disposizione.

È facile notare come questa soluzione imponendosi di tutelare massimamente lo jus sepulchri derivato dallo jus sanguinis di tutti i congiunti del fondatore comporti una procedura piuttosto farraginosa, dove elevatissime sarebbero le possibilità di conflitto, il cui unico risultato perverso condurrebbe alla paralisi, con il conseguente non uso della tomba, per molto tempo.
È, allora, possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tumulazione (inumazione o cremazione)?
Sì, laddove fin dall’inizio della tumulazione questa non fosse rientrata nella fattispecie della cosiddetta “tomba chiusa (1) per espressa volontà del fondatore del sepolcro. Egli, infatti è il titolare originario della concessione e riserva il sepolcro sibi familiaeque suae, ossia per sé e per la sua famiglia ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

In altri termini, se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa secondo cui per nessun motivo la spoglia ivi sepolta deve essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà. L’Autorità Comunale (Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000) dovrebbe quindi opporre rifiuto motivato (Art. 3 Legge 241/1990) ad una richiesta in tal senso.

L’estumulazione se è finalizzata allo spostamento verso altra sepoltura e non comporta l’apertura della cassa (asportazione del coperchio ligneo e taglio del nastro metallico ex Art. 75 comma 2 DPR 285/90) può, più correttamente, esser definita traslazione, altrimenti si ricadrebbe nella fattispecie della cosiddetta “verifica”, ossia una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volta alla raccolta dei resti ossei in cassetta di zinco (Art. 86 comma 5 DPR 285/1990).

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è anzi auspicabile per far posto a nuove sepolture ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questo caso (99 anni, salvo rinnovo) e il caso di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90.

In merito alla manomissione della cassa occorre una precisazione: nel ciclo delle sepolture a sistema di inumazione (campi comuni o quadre date in Estumulazione2concessione quali sepolture private ex Art. 90 comma 2 DPR 285/90) è vietato, per il possibile, immettere materiali non biodegradabili quali appunto la lamiera di zinco o piombo, mentre anche per la cremazione molte legislazioni locali cominciano a prescrivere l’uso tassativo della sola cassa di legno, magari foderata internamente con una traversa impermeabile, ma, al contempo facilmente combustibile oppure con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante per trattenere eventuali percolazioni, si veda a tal proposito l’Art. 18 comma 2 del regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6.
Quindi se la “traslazione” comporta un passaggio da un avello ricavato in un blocco murario, ad una fossa l’originaria bara non deve esser sostituita (come, invece, accade per l’interro dei resti mortali Paragrafo 2 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e Risoluzione del Ministero della Salute .n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004), più semplicemente occorrerà neutralizzare la cassa a tenuta stagna praticando tagli e squarci sul nastro metallico del coperchio.

Interessante il caso contrario ossia la tumulazione di un cadavere precedentemente inumato (in sola cassa lignea). Se, all’atto dello scavo il cofano si dimostra ancora integro e con spessore di 25 mm basta il rifascio, quindi la deposizione del feretro in un cassone di zinco da saldarsi prima della sepoltura. Se, invece, come è più probabile, la cassa si è sfasciata sotto il peso del terreno, è necessario l’impiego di un nuovo feretro con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990.
L’intervento è piuttosto scabroso e complicato, di solito si procede così: i necrofori si calano nella buca ed avvolgono il cadavere in un “body bag” (detto altrimenti “sacco da recupero”) munito di maniglie, così da facilitarne il sollevamento e la composizione entro la nuova bara.

Naturalmente tutta la fase istruttoria precedente all’operazione cimiteriale vera e propria si perfeziona quando sia individuato un titolo (detto altrimenti diritto di sepoltura ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90) tale per cui il feretro possa esser accolto nel cimitero di arrivo.
Altra condizione costitutiva dell’autorizzazione alla traslazione è un’attestazione di garanzia in cui il personale sanitario o lo stesso gestore del camposanto, se è intervenuta una riforma regionale sui servizi cimiteriali, certifichino, prima del trasporto la perfetta tenuta della bara, da perseguire anche mediante il rifascio della casse ex paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, al fine di escludere pericoli per la salute pubblica cagionati dal rischio di per fusione all’esterno del cofano dei miasmi cadaverici.

Se si tratta di constatare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/1990), fattispecie che la normativa regionale non considera e, quindi, da qualificare come tuttora vigente, è necessario un verbale di tale constatazione (ponendo tra l’altro la questione su chi ne abbia la competenza).

A giudizio dei più eruditi glossatori l’articolo 83 del DPR 285/90 si applicherebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, tumulazione1invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui la movimentazione della cassa fosse finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.
Seguendo i criteri stabiliti dal regolamento e/o negli atti originari di concessione, si procede d’ufficio su istanza di uno degli interessati, si tenga, però, presente come una volta avvenuto la sistemazione nel cimitero, seppure senza titolo, non sia più possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, al massimo si potrà procedere ex Artt. 49 e 50 DPR 285/90 con il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione nel cimitero in cui il cadavere si trova. (Sereno Scolaro).Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
Se si tratta di traslazione di cadavere dopo un primo periodo di sepoltura (si veda circolare n.10/1998 del Ministero della Sanità ed Art. 3 DPR 254/2003 per la distinzione fra resti mortali (2) e cadavere) l’incaricato del trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del DPR 285/90, deve essere munito di relativa autorizzazione al trasporto, secondo il dettato dell’ art. 24. Per trasporti interni allo stesso cimitero basta l’annotazione negli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR 285/1990.

L’autorizzazione alla sepoltura originale (n.d.r. ora autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, ai sensi dell’art. 74 del DPR 396/2000) resta nel cimitero di prima sepoltura, non essendo richiesto per legge che segua il cadavere.
La licenza di seppellimento (ora definita autorizzazione alla sepoltura) è infatti il documento in base al quale, dopo aver accertato a mezzo del medico necroscopo l’incontrovertibile realtà della morte, l’Ufficiale di stato civile autorizza la sepoltura della spoglia del de cuius.
Pertanto una volta espletata tale funzione, non è più necessario che questa venga ripetuta, né tanto meno richiesta. È invece importante trasmettere al seguito del feretro eventuali disposizioni concernenti: divieto di cremazione (3) fino a nulla osta dell’autorità giudiziaria, morte per malattia infettivo diffusiva.

Il servizio di custodia del cimitero a quo, cioè di provenienza può senz’altro fornire, per conoscenza, una fotocopia dell’autorizzazione alla sepoltura da conservare agli atti del cimitero di nuova destinazione, ma questa modalità operativa non essendo obbligatoria è del tutto facoltativa e non deve tradursi in un ingiustificato aggravamento delle procedure vietato, per altro, dalla Legge sul procedimento amministrativo dall’Art.1 comma 2 7 agosto 1990 n. 241.

Per quanto concerne i resti mortali deve sempre esser rilasciata l’autorizzazione al trasporto (art. 24 e segg. DPR 285/90) assieme all’eventuale autorizzazione alla cremazione senza, però, la procedura aggravata di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR 285/90. Se il trasferimento avviene entro i confini dello stesso cimitero sarà sufficiente la sola annotazione sull’apposito registro di cui all’Art. 52 DPR 285/90 dove verrà anche indicata l’eventuale trasformazione di stato del cadavere in ceneri per effetto di cremazione oppure ossa se vi è stata riduzione in cassetta ossario dei resti ossei.

La gestione autorizzatoria per il trasporto e le operazioni cimiteriali riguardanti i resti mortali viene attribuita dal comma 5 dell’articolo 3 del DPR 254/03 ad un ufficio del Comune in cui avviene la esumazione o la estumulazione.
Ne consegue che si rende necessaria l’individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici. Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/2003;

La traslazione non influisce sull’assetto temporale di una concessione La perpetuità della concessione di un’area o dell’uso di un sepolcro è indipendente dal “tragitto” fatto dal feretro (cioè dal fatto che la stessa vi pervenga dopo tumulazione in altra sepoltura concessa per 6 mesi, 30 anni o altro), se, ovviamente lo spostamento del feretro non comporta un mutamento (o esaurimento?) dei fini nel rapporto concessorio.
È soprattutto il caso della tomba “monoposto”, definita anche come “sepoltura dedicata”, in cui il diritto d’uso è subordinato all’accoglimento delle spoglie di solo un determinato individuo. L’estumulazione provocherebbe l’estinzione della concessione stessa con relativa pronuncia di decadenza da parte dell’autorità comunale.

Rilevano sono solo 2 elementi sostanziali, previsti dall’art. 93 del DPR 285/1990:

a) Il diritto all’utilizzo del sepolcro (connesso al grado di parentela col fondatore del sepolcro e cioè del primo concessionario);

b) L’effettiva capienza nel sepolcro (essa è da intendersi in senso sostanziale, pertanto se vi è spazio per cassetta resti ossei o urna cineraria queste possono essere tumulate, ma se non vi è per un feretro, questo deve trovare altra collocazione a meno che attraverso la riduzione in resti non si possa liberare spazio nella tomba oppure si trasformi subito in cenere il cadavere da tumulare, per il quale, però, non c’è posto).

Spesso la richiesta di traslazione è volta ad una riunione simbolica ed anche fisica di più defunti appartenuti allo stesso nucleo famigliare o affettivo. Possiamo ora porci questo quesito: chi ha diritto ad esser sepolto in un sepolcro privato: È il regolamento di polizia mortuaria comunale che stabilisce come intendere il concetto di famiglia (in senso stretto o allargato). In assenza, valgono le norme del Codice Civile, o meglio il combinato disposto tra l’Art. 93 DPR 285/1990 e gli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile).

L’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a facilitare l’uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale. Pertanto si può sempre estendere il diritto di sepolcro (altrimenti ristretto alla famiglia)attraverso l’istituto della benemerenza (da definirsi con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del criterio che non vi sia lucro e speculazione, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del DPR 285/90). Se il fondatore del sepolcro non ha deciso diversamente, il sepolcro è di tipo familiare (Cassazione civile, 24 marzo 1928 n. 613 Quando il fondatore del sepolcro non abbia, per chiari segni, manifestato una volontà contraria, deve presumersi abbia inteso di escludere dall’uso della tomba le persone di coloro che non facciano parte del nucleo familiare).

Hanno, così, diritto di entrarvi i familiari del fondatore ed estintasi la la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Su questo punto s’infiamma il dibattito degli studiosi: alcuni ritengono che gli eredi siano esclusi dallo jus sepulchri altri forse favorevoli ad un utilizzo più intenso e responsabile del patrimonio cimiteriale vorrebbero dilatare lo jus sepulchri anche agli onerati (si tratta di quanti attraverso successione mortis causa sono subentrati nella titolarità della tomba, intesa come proprietà, ma non del diritto ad esser ivi tumulati o inumati).

Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero notevolmente maggiorata. Generalmente per l’accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione attraverso ricerche anagrafiche.
E’, ora, opportuna una breve carrellata sull’orientamento della giurisprudenza in merito alle traslazioni:

Cassazione civile, 13 giugno 1938 n. 896: “In mancanza di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro spetta di preferenza al coniuge superstite, che può anche chiedere la traslazione della salma del coniuge predefunto da una tomba di famiglia dove era stata sepolta in un’altra da lui acquistata”.

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 1948 n. 358: “La concessione di un diritto di sepoltura su un terreno sul quale era già stato concesso altro diritto di sepolcro, non viene in essere se il primo concessionario non consente alla trasformazione del diritto di sepolcro e alla traslazione della salma inumata”.

Cassazione civile, 16 dicembre 1974 n. 4288: “Nel giudicare dell’opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

Cassazione civile, 11 dicembre 1987 n. 9168: “Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto”.

Consiglio di Stato, pronunciamento del 29/11/2005: “Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.

________________________________________
(1) Si tratta di una precisa determinazione nel fine della concessione, risultante dall’atto di concessione, che non consente di utilizzare la tumulazione individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Questo, tra l’altro, determina anche l’ulteriore conseguenza che tale salma non può essere oggetto di estumulazione, dal momento che l’estumulazione può essere disposta solo alla scadenza della concessione se, ovviamente quest’ultima non è perpetuaQuesti due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata – inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione
(2) Quando sia completamente decorso il periodo di sepoltura (20 anni per le tumulazioni e 10 anni per le inumazioni se il turno di rotazione è di durata decennale, si potrà più propriamente parlare di traslazione non più di cadavere, ma di resto mortale.
(3) Nel caso di cremazione occorre uno specifico ulteriore nullaosta dell’Autorità Giudiziaria competente. In caso contrario non si autorizza la cremazione. Laddove si autorizzi il trasporto in altro Comune deve essere fatta menzione della circostanza nel decreto di trasporto di cui all’art. 24 del DPR 285/90.

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  • Jus Sepulchri: titolo necessario per rilascio autorizzazione al trasporto funebre
  • Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
  • Vendita di tombe tra privati
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Carlo Ballotta

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58 thoughts on “La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria

  1. La tumulazione di una bara in una tomba privata traslata da altra tomba pubblica in contrasto con la volontà scritta dai concessionari fondatori della tomba e da loro sottoscritta nell’Atto di concessione, eseguita da parte di un erede di un fondatore in violazione dell’esplicito divieto sancito nell”Atto, deve considerarsi atto abusivo e quindi sanabile a tutti gli effetti? Grazie.
    Tommaso ALBANESE

    1. X Tommaso,

      l’atto di autorizzazione alla traslazione sorge geneticamente nullo, perchè viziato da almeno due elementi di illegittimità:

      1) gli eredi in quanto tali (la qualificazione di “EREDE” comporta sempre una natura patrimoniale dei diritti da essa scaturenti) non sono titolari di alcun potere di disposizione sulle spoglie mortali.

      2) La concessione-contratto, nella parte in cui scolpisce nella lex sepulchri un determinato divieto, ha valore di Legge tra le parti contraenti, il Comune in ottemperanza alle obbligazioni sinallagmatiche contratte al momento della stipula del regolare atto di concessione deve vigilare sulla vigenza di questa proibizione scritta e sancita, per giunta all’atto della fondazione del sepolcro.

      Non si sana proprio nulla: ogni morto deve esser sepolto al proprio legittimo posto, anche perchè compete al Comune, pur sempre, la verifica preliminare sul diritto di accoglimento di ogni defunto nella propria tomba e la tenuta ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000, dei pubblici registri cimiteriali, nella forma massimamente corretta e veritiera.

      Nei rapporti concessori già in essere si applica la ferrea legge del tempus regit actum, non potendosi, così, modificare a piacere una lex sepulchri già stabilita per volontà del concessionario.

      L’autorizzazione alla traslazione, a suo tempo rilasciata, dovrà esser ritirata dalla P.A. con atto di riesame, per mancanza dei presupposti minimi su cui si dovrebbe aver incardinato una doverosa istruttoria, mancano infatti la legittimazione sia a richiedere sia ad OTTENERE soprattutto i necessari provvedimenti autorizzativi di polizia mortuaria per operare una traslazione abusiva, nel senso più tecnico e neutro del termine.

  2. Buon pomeriggio, il mio quesito riguarda una tomba di famiglia, dove ci sono circa 40 loculi. La tomba è intestata ad uno zio oggi deceduto. Negli anni 70 fu seppellita mia sorella e, deceduto mio zio, nel 2014 è stata seppellita mia madre.
    Oggi mi vedo recapitata una diffida delle eredi di mio zio, a spostare mia sorella e mia madre.
    E’ una richiesta legittima? Possono farlo.

    P.s. mi hanno concesso 8 giorni

    1. X Pasquale,

      1) E’, comunque, il comune che accerta la sussistenza del titolo di accoglimento (art. 102 d.P.R. 10/9/1990, n. 285), sulla base delle condizioni di diritto (e di fatto, per la capienza) risultanti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria o dall’atto di concessione.
      2) Un’autorizzazione dei concessionari é prevista solo nei casi eccezionali dell’art. 93 comma 2 d.P.R. n.285/1990, fattispecie che qui non rileva.

      Si segue, così il criterio della premorienza, poichè tutte le persone portatrici in vita dello jus sepulchri sono poste su un livello di pari ordinazione…insomma chi prima muore meglio alloggia ed ha diritto alla tumulazione, sino, naturalmente, al raggiungimento della massima capacita ricettiva della tomba, oltre la quale (….se non c’è più posto!) lo stesso jus sepulchri spira ex se divenendo non più esercitabile.

      Cosa c’entrano mai gli eredi ?

      Oltretutto, gli eredi, in senso tecnico, vengono – solo – ad assumere le obbligazioni – patrimoniali – di cui all’art. 63 d.P.R. n.285/1990, ma non certo diritti personali, quali sono il titolo all’accoglimento nel sepolcro.

      Il diritto di accettazione nel sepolcro é legato all’appartenenza alla famiglia del concessionario (salvo solo il caso di sepolcro sorto originariamente quale ereditario, fatto abbastanza raro, ma non escludibile in assoluto).

      Il titolo a disporre delle spoglie mortali spetta, di norma, al coniuge o, quanto questo manchi, ai parenti del defunto (non del concessionario) e, in caso di loro pluralità, a tutti quelli nel grado più prossimo, l’eventuale nuovo concessionario, per effetto di un possibile subentro, non può “SFRATTARE” i defunti già tumulati nel sepolcro, egli dovrebbe a tal proposito invocare la cosiddetta turbativa di sepolcro in un giudizio incardinato in sede civile

      Gli eventuali “eredi” subentrati, pertanto, non possono disporre liberamente dei posti feretro già legittimamamente occupati.

      Sul punto la giurisprudenza ha distinto due tipi di “proprietà” dei sepolcri (e due modi di acquisto del diritto di essere seppellito): il sepolcro ereditario e il sepolcro gentilizio.

      Nel sepolcro ereditario il diritto a essere sepolti (che dipende anche dal titolo sul bene sepolcro) si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa all’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia strettamente intesa. (Dove sono definite le persone appartenenti alla famiglia ? quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione ?)

      Invece, nel sepolcro gentilizio o familiare si acquista iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in determinato rapporto di parentela (di norma in linea retta), in ogni caso l’acquisto è effettuato iure sanguinis e non iure successionis, e tale diritto non può essere trasmesso per atto tra vivi ne’ per successione mortis causa, ne’ si può perdere per prescrizione o rinuncia.

      Il sepolcro gentilizio si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, dopo la morte dell’ultimo familiare del costruttore del sepolcro, il diritto alla sepoltura è soggetto per gli ulteriori trasferimenti alle ordinarie regole della successione mortis causa.

      Una volta che il sepolcro, da gentilizio/familiare, si sia trasformato in ereditario, il diritto di sepoltura spetta agli eredi e non e’, comunque, oggetto di atti di disponibilita’, trattandosi di un diritto a carattere personale (dove l’elemento personale si colloga, a questo punto, non piu’ allì’appartenenza della famiglia, quianto alla qualita’ di erede).

      La sentenza (o, meglio, una delle tante, quella forse maggiormente esplicita) e’ stata emessa dalla Corte di Cassazione, sez. 2^ civ. con il n. 5015 in data 29/5/1990. Quando il sepolcro si trasformi in ereditario, seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria. Nella seconda ipotesi, il legato può riguardare anche persone terze, rispetto alla famiglia (ma e’ importante verificare che questa “trasformazione” sia effettivamente avvenuta).

      Quindi: sepolcro originariamente gentilizio o nel frattempo tramutatosi in ereditario?

      Un sepolcro familiare può trasformarsi in sepolcro ereditario solo nel momento in cui al decesso della persona concessionaria (sia che si tratti del concessionario originario (fondatore del sepolcro), sia che si tratti di suoi discendenti o comunque aventi causa subentrati al fondatore del sepolcro nella qualità di concessionari (subentri che di norma dovrebbero risultare agli atti da debiti atti ricognitivi); non vi siano ulteriori persone appartenenti alla famiglia e, come tali, aventi titolo all’accoglimento nel sepolcro.
      Se vi sia stata la trasformazione da sepolcro familiare in sepolcro ereditario, questo seguirà le normali regole della successione ereditaria, fermo restando che non possa ritenersi ammissibile alcun atto di disposizione, né per atto inter vivos né mortis causa.

      Ad ogni modo il diritto di uso sul sepolcro, essendo un diritto personalissimo, e non patrimoniale, non entra mai nell’asse successorio.

  3. Buonasera io ancora non avrei capito se:
    – regione veneto
    – papà tumulato in loculo (non tomba di famiglia) in concessione al figlio da 20 anni
    – mamma tumulata sempre in loculo non tomba di famiglia sempre in concessione al figlio
    – regolamento di polizia mortuaria del comune che non applica restrizioni aggiuntive
    La richiesta di estumulazione straordinaria del feretro del papà per traslarlo in loculo libero di fianco a quello della mamma nello stesso cimitero (per avvicinamento dei congiunti deceduti) viene respinta dal comune perché qualificata come atto illegale, e illegale sull’intero territorio nazionale perché l’operazione è impedita senza se e senza ma da norme di carattere appunto nazionale.
    Le risulta che il diniego in questo contesto sia basato realmente su normative nazionali vigenti?
    Grazie.

    1. x Romeo: Non esistono normative nazionali che impediscano la estumulazione e la successiva collocazione in loculo vicino alla mamma. Il problema consiste, a nostro avviso, sulla possibilità di concessione di un loculo affiancato a quello della mamma da parte del Comune. Occorre leggere con attenzione le regole di concessione di quel comune. Però è alquanto assurda la cosa, visto che il comune ha tutto da guadagnare: retrocessione del loculo dove c’è il papà, collegata a nuova concessione di loculo affiancato a quello della mamma (c’è un guadagno tariffario). Operazioni cimiteriali di estumulazioni tariffate e di uova tumulazione. Il problema si potrebbe porre se il papà fosse già in resti ossei, e quindi la cassetta di ossa potrebbe essere collocata direttamente dentro il loculo della mamma. Ma anche in questo caso vi è un guadagno tariffario dato anche dalla retrocessione del vecchio loculo del papà. Ma è ipotesi di scuola, perché al 99% si ha una situazione (anche dopo 20 anni) di salma inconsunta e quindi di presenza di resti mortali (che volendo potrebbero essere cremati e collocati come urna ceneri nel loculo della mamma). Provi a farsi spiegare la illegalità con il richiamo agli articoli di regolamento locale e/io regionale che lo impediscono (per brevità non abbiamo verificato la normativa regionale se presenta impedimenti …)

      1. Ringrazio per la risposta, gli incompetenti con poca voglia di lavorare in comune hanno semplicemente detto che è illegale, dopo aver insistito sul perché, mi è stato detto che è per rispetto del defunto che non può essere spostato! il lato ancora più ridicolo della questione è che però concedono la possibilità di estumulazione per cremazione e deposito delle ceneri nello stesso loculo della mamma. evidentemente liberare un loculo prevale sul rispetto di non toccare il defunto… ma cosa vi devo dire? ma saranno dei pagliacci o no?
        ovviamente discussione condotta con loro tono arrogante e infastidito, visto il contesto… e siamo nel ricco veneto…

  4. Buon giorno, le vorrei porre questo quesito: due mesi fa circa, è deceduta una Sig.ra che è stata tumulata nel loculo occupato dal marito deceduto più di trentanni fa (naturalmente dopo che i resti mortali sono stati disposti in una cassetta ossario); ora i familiari, senza alcuna comunicazione al Comune, e quindi in assenza di autorizzazione, hanno traslato la salma della Sig.ra e i resti mortali del marito in due distinti e separati loculi. Legalmente a cosa vanno incontro?

    1. X Franco,

      non mi soffermo per assenza TOTALE di competenza sull’ambito “PENALE” (usurpazione di funzioni pubbliche?), ma mi vorrei concentrare maggiormente sul versante amministrativo-gestionale.

      L’impianto sazionatorio è composto dal diritto punitivo contemplato dal regolamento nazionale di polizia morturia, come norma quadro (violazione dell’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) e da quello municipale, in forza dell’art. 7-bis del T.U. ordinamento enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000. Non si escludono anche altre fonti, quali le eventuali Leggi Regionali.

      Lo scherzetto potrebbe costare molto caro, poichè siamo dinanzi ad una plurima fattispecie di illecito: abbiamo infatti un estumulazione clandestina (priva di previa autorizzazione comunale) e l’occupazione abusiva dei due nuovi loculi. Gli autori della “bravata” con oneri a proprio carico (da ripetersi anche forzosamente, per non incorrere nella figura giuridica del danno erariale) dovranno subito assicurare il ripristino dello status quo ante, liberando immediatamente i due luculi, per i quali non sussiste nessun rapporto concessorio e versare, in ogni caso, la tariffa pro quota per tutto il tempo di uso illegittimo dei manufatti sepolcrali. In più il Comune potrà pronunziare la decadenza sanzionatoria del precedente loculo, anche se regolarmente concesso illo tempore. E’bene ricordare come titolare ultimo del plesso cimiteriale sia in ultima analisi dempre il Comune, mentre i privati non possono certo disporre liberamente di spazi o porzioni di edificio adibiti a funzione sepolcrale.

  5. Salve, mi chiedevo se è necessario chiedere l’autorizzazione al comune di appartenenza per spostare una salma (tumulata da oltre cinque anni) da un loculo all’altro all’interno della propria cappella di famiglia. la mia regione è la basilicata. grazie mille

    1. Si, l’autorizzazione amministrativa alla traslazione (ex Art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) è, comunque, sempre necessaria, anzi, il suo rilascio è subordinato ad una verifica eminentemente tecnica sulla perfetta tenuta ermetica del feretro da movimentare. Se, infatti, la bara durante lo spostamento, ancorchè minimo, dovesse presentare anche impercettibili fenomeni percolativi, sarebbe d’obbligo, il rifascio, con cassone esterno di zinco, per evitarne lo scoppio, in futuro.
      In secondo luogo, l’autorità amministrativa che sovrintende al buon governo del cimitero, deve sempre mantenere traccia, negli appositi registri cimiteriali, di ogni singola variazione del loculo di sepoltura, fosse esso anche all’interno dello stesso edificio adibito ad uso funerario.

  6. Buongiorno, mio padre mancato nel 2004 è stato cremato e attualmente l’urna si trova presso il cimitero di Aprilia (LT). Con mia sorella abbiamo deciso di portare l’urna a casa e procedere quindi ad una estumulazione straordinaria. Il cimitero per levare la lapide e consegnarci l’urna ci ha chiesto € 300,00. A me sembra una cifra spropositata per l’entità del lavoro da fare e tanto più che io libero un posto con 16 anni di anticipo che loro rivenderanno a caro costo a qualcun’altro, mi domando ma quanto devono lucrare?
    Mi chiedevo se qualcuno abbia già avuto un’esperienza simile.
    Grazie per l’attenzione
    Gaia

    1. X Gaia,

      Il sistema cimiteriale italiano versa in una profonda crisi economica (tutte le gestioni sono – quasi sempre in perdita -) niente di strano allora se si cerca di recuperare qualche soldino istituendo diritti fissi e modulando al rialzo i propri piani tariffari, anche per gli interventi più semplici.

      Ogni Comune con atto del Consiglio Comunale decide, in piena autonomia, la propria politica tariffaria, nel pieno rispetto, però, dei criteri contabili generali ed astratti dell’art. 117 D.Lgs n. 267/2000.
      L’adozione della declaratoria finale sui piani tariffari spetta, invece, alla Giunta.
      Ogni operazione cimiteriale in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte, a prescindere dalla tipologia della tomba, dalla sua capacità ricettiva, o dalla durata del rapporto concessorio) sono e saranno sempre a titolo oneroso per il cittadino richiedente.

      La controversia riguardante l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché interessa un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; ciò esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.

      Se si libera la celletta cineraria prima del tempo ordinariamente dovuto (cioè ante scadenza della concessione) potrebbe anche esser stabilito un rimborso, sempre calcolato secondo il principio nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile), per gli anni di jus sepulchri non goduti, ma questa specifica previsione deve esser contemplata nel regolamento comunale di polizia mortuaria nella sezione dedicata alla retrocessione dei rapporti concessori. Altrimenti il Comune non vi riconoscerà nulla, prendendo semplicemente atto della volontà vostra di estinguere in anticipo la concessione.

  7. Ciao Carlo, vorrei porVi un quesito:
    Ho una cappella di famiglia (i titolari fondatori sono mio nonno e mi miei 2 zii di cui 1 il de cuius). Recentemente è venuto a mancare mio zio (figlio del titolare co-fondatore della cappella) ed è seppellito nella cappella di famiglia. I figli del de cuius stanno a Torino mentre la moglie del de cuius è nel luogo di residenza dove è seppellito tuttora.
    La domanda è questa: se un domani, magari fra 3-5 anni, la moglie del de cuius decidesse di trasferirsi la residenza a Torino con i figli, avrà diritto di richiesta di trasferimento della salma a Torino che comporta la cremazione della salma??? Può farlo??? O vige lo ius sepulchri mediante l’atto di co-fondazione della capella familiare rendendo impossibile il trasloco della salma a Torino???
    C’è modo di opporsi alla eventuale richiesta di traslazione salma per il ricongiugimento della famiglia trasferitasi a Torino?? Ti ringrazio della risposta.

    1. X Paolo,

      nel disporre la traslazione del feretro il coniuge superstite ha senz’altro titolo privilegiato, quando ovviamente questa decisione non confligga con la volontà del de cuius, nella electio sepulchri, infatti, sovrano è il volere del de cuius, dimostrabile anche per acta concludentia (se io fondo un sepolcro per me e la mia famiglia c’è la fondata presunzione che io voglia esser tumulato proprio in quel determinato sacello mortuario e per di più nell’atto concessorio potrei aver inserito clausole molto rigide sulla futura mobilità delle spoglie mortali ivi sepolte). Se leggiamo bene l’art. 88 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 vedremo agevolmente come l’autorità amministrativa *POSSA* e non necessariamente *DEBBA* autorizzare l’estumulazione finalizzata al trasporto della bara in altra sede.

      Quindi, sussiste pur sempre un ancorchè minimo, margine di discrezionalità, la ponderazione degli uffici comunali, tuttavia non può eccedere la semplice disamina dei titoli formali prodotti agli atti, senza stare più di tanto ad indagare le reali intenzioni manifestate. Certo si può notificare al Comune la propria contrarietà al rilascio della relativa autorizzazione, meglio se motivata da consistenti presupposti giuridici, altrimenti sarà la prudente valutazione del Giudice a valutare tutti questi elementi soggettivi, compresa l’opportunità sociale del comunque indispensabile provvedimento autorizzatorio perchè si proceda.

      Se verrà adito il TRibunale l’autorità amministrativa, non essendo dotata dei poteri più intrusivi tipici della magistratura, si limiterà a sospendere l’istanza di traslazione garantendo, pro tempore, il mantenimento dello status quo ante, sin quando la causa non sia risolta o dal Giudice di ultima istanza o con accordo extragiudiziale tra le parti in lite.

  8. Buonasera,
    ho il seguente quesito:
    il mio trisavoro ha costruito una cappella per la suo conservazione dopo il processo di mummificazione.
    I resti mortali sono perciò custoditi nella suddetta cappella da più di 100 anni e da circa 5 anni in compagnia delle ceneri di mio padre e poi della salma di mia madre.
    I discendenti del mio avo sono ora 3 famiglie.
    Oggi un cugino di mio padre spinge per la traslazione dei resti mortali dell’avo in una struttura museale, richiesta alla quale la mia famiglia (siamo sette fratelli) ci siamo più volte opposti.
    Ora il parente ha convocato una riunione presso un notaio costituendo un condominio e, presentando la necessità di presunti lavori di manutenzione della cappella, ha richiesto e ottenuto a maggioranza (solo i miei fratelli hanno votato contro per un totale di circa 30/1000) di traslare i resti mortali mummificati temporaneamente.
    Per me la decisione è illegittima perchè non all’unaminità e surrettizia perchè ha l’unico scopo di traslare la mummia definitivamente.
    Qual’è a suo parere il modo migliore per oppormi?
    Può segnalarmi sentenze giudiziarie a cui posso appellarmi?
    Grazie molte
    Pietro Bruno

    1. X Pietro,

      Il Suo lontano parente (trisavolo) con ogni probabilità non si è mummificato nel senso tecnico del termine, bensì è stato, per suo legittimo volere, imbalsamato per una conservazione sine die delle sue spoglie mortali, ora data la rarefazione di quest’operazione, la Legge è particolarmente lacunosa sulle metodologie di deposizione del corpo all’interno del sepolcro all’uopo eretto: il corpo è conservato entro un normale cofano chiuso oppure è esposto in una teca “a vista” ,magati trasparente, come accade spesso nelle chiese per le reliquie dei Santi risultanti incorrotte dalla putredine. Parimenti: la nicchia muraria è aperta o tamponata come accade per le normali tumulazioni?

      Muovo, per mera comodità dalla seconda domanda insita nel suo quesito (costituzione di un condominio?), non con parole mie, ma con quelle ben più autorevoli del Supremo Giudice della nomofilachia:

      Cassazione civile, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14749: “ […omissis…]
      nel sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo “ius sepulchri” attribuito, in base alla volontà del fondatore , in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo “iure proprio” sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, “iure sanguinis” e non “iure successionis”, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o “mortis causa”, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione “mortis causa Cass. n.7000/12). Pertanto, nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulchri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera del beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la “famiglia” ai fini della titolarità di tale diritto. Poichè, come si è detto, la titolarità dello jus sepulcri in ordine ad una tomba gentilizia, quale diritto primario di essere seppellito o di collocare le salme in un sepolcro familiare, determina una comunione indivisibile in virtù del mero rapporto consanguineo (Cass. n.532/1979), il diritto non è più disponibile neppure da parte del fondatore, una volta costituito con l’atto di fondazione il diritto a favore del familiari. […omissis…].

      La concessione, quindi, è un oggetto unico, originante dalla stipula dell’atto di concessione da parte del concessionario primo, parte contraente al pari del Comune del rapporto concessorio instauratosi, attorno a cui ruotano diritti di natura reale, patrimoniale e personalissima e di semplice gestione.

      Di conseguenza se il Suo trisavolo quando fu rogata solennemente la concessione “scolpì” nella c.d. Lex Sepulchri (cioè nel contratto che accompagna l’atto unilaterale di concessione promanante dall’Autorità Comunale, il divieto di esser per qualunque ragione estumulato per trasferimento in altra sede (si tratta della famosa clausola della “tomba chiusa”, molto in voga nel secolo passato, quando i vecchi regolamenti di polizia mortuaria, nella fattispecie R.D. n.448/1892 avrebbero ancora permesso concessioni perpetue, ossia senza scadenza per “blindare” ulteriormente il sepolcro, inibendo, per il futuro, atti d’interferenza sul suo assetto da parte di soggetti potenzialmente portatori del potere di disposizione sui feretri ivi tumulati sub specie aeternitatis…insomma la formula del requiescant in pace avrebbe dovuto esser rispettata in modo assoluto!) Si consiglia pertanto di studiare attentamente l’atto di concessione ed il suo articolato.

      Solo in caso di edificio realmente pericolante potrà esser disposta d’ufficio (con lo strumento dell’ordinanza sindacale o fors’anche semplicemente dirigenziale una provvisoria estumulazione con collocazione del corpo imbalsamato in temporanea altra sede (la camera mortuaria cimiteriale, un nuovo loculo acquisito ad hoc in concessione?), sino al completamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio funerario. Poi, lo status quo ante potrà esser proficuamente ripristinato.

      Se non ricadiamo in queste due ultime fattispecie appena tratteggiate per movimentare la “mummia” occorrerà pur sempre il consenso formale ed informato di tutti gli aventi diritto a disporne con atto per il post mortem: cioè servirà una volontà di procedere espressa all’unanimità da tutti i discendenti più prossimi e di pari grado del trisavolo, sino al sesto livello di parentela, l’ultimo, infatti, riconosciuto dagli artt. 74, 75, 76 e 77 del vigente Cod. Civile.

      Quanto poi alle obbligazioni manutentive, in caso di coo-titolarità della concessione (il rivolgere delle epoche attraverso l’applicazione dell’istituto del subentro può aver causato modificazioni e frazionamenti nell’originale titolarità unica della concessione cimiteriale) esse ricadono solidalmente su tutti gli aventi diritto ex art. 1292 Cod. Civile, poichè tutti sono parimenti tenuti a garantire il solido e decoroso stato del sepolcro nei confronti del Comune quale titolare ultimo della funzione cimiteriale e del terreno afferente al demanio specifico e necessario su cui la tomba è stata costruita. Eventuali diverse ripartizioni delle spese, in base a quote definite con atto inter-privatistico sono elemento esterno, sì da notificare al Comune per una sorta di cortesia istituzionale, cui, però, l’amministrazione cittadina rimane estranea, anche e soprattutto in caso di sempre possibili dispute o controversie da risolversi e ricomporsi avanti il Giudice Ordinario, in sede civile.

  9. Buongiorno volevo sottoporre alla vostra attenzione la seguente questione:

    si tratta di una storia un po complessa ma sarò breve : mio padre defunto nel 1993 era sposato con 4 figli…negli ultimi 20 anni di vita ha pero convissuto stabilmente con mia mamma dalla cui unione sono nato io e due mie sorelle. Due giorni fa è deceduta la moglie e i figli l’hanno messa nello stesso loculo di mio padre. Tra l’laltro hanno effettuato l’estumulazione due giorni fa e nella richiesta firmata dal mio fratellastro lui ha dichiarato il falso attestando “di avere informato tutti gli aventi diritto”.

    Mi chiedo pertanto oltre a un giudizio penale secondo te è possibile agire in sede civile per ottenere un diritto “alla salma” nel senso di una traslazione della stessa in altro loculo tutelando pertanto anche noi figli di secondo letto e garantendoci il diritto e il desiderio di recarci sulla tomba di mio padre senza turbamento? (turbamento tra l’altro iniziato due giorni fa quando ci siamo recati io e mia sorella al comitero trovando all’improvviso la nicchia aperta e la salma di mio padre estumulata e ricperta solo da un lenzuolo.

    Ringrazio in anticipo

    1. X Marco,

      1) la traslazione di un defunto si effettua pur sempre secondo il disposto dell’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cioè entro una bara che se lesionata deve esser racchiusa in un nuovo cassone esterno di zinco. Dunque, prima grave irregolarità: i morti non possono esser spostati avvolgendoli in un semplice lenzuolo (come accadde per il corpo esanime di Gesù di Nazareth, secondo il racconto evangelico…i tempi sono decisamente cambiati!).

      2) Sulla dichiarazione mendace del fratellastro e la conseguente punibilità sarò di poche parole: art. 76 D.P.R. n. 445/2000 con rinvio alle leggi speciali in materia

      3) Se il vincolo coniugale tra Suo Padre e l’orginaria moglie non è stato sciolto con relativa annotazione nei registri di stato civile i due erano e rimangono (almeno per la Legge formale) coniugi a tutti gli effetti, pondererei attentamente e con qualche dubbio la fattispecie di turbativa di sepolcro. A tal proposito, mi domando, chi è il concessionario di questo loculo? La situazione potrebbe variare non poco.

      4) Tutti i figli (la distinzione tra quelli legittimi o quelli naturali è stata recentemente superata con il D.Lgs n. 154/2013 di riforma al Cod. Civile) hanno e mantengono sempre il cosiddetto diritto secondario di sepolcro (iter ad sepulchrum, nel diritto romano) cioè il potere, la facoltà di recarsi sulla tomba per compiere atti votivi e di pìetas verso i propri cari scomparsi. L’accesso al sepolcro, pertanto, non può esse negato a nessuno di loro, quale che sia la collocazione, purchè stabile, della sepoltura.

      La electio sepulchri (= il diritto di determinare modalità e punto della propria sepoltura) spetta sostanzialmente al de cuius ed in questo caso sovrana è la sua volontà (quando non in contrasto con la legge: cfr. art. 340 commma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie), solo nel suo silenzio tale volere può esser surrogato dai più stretti famigliari (in primis il coniuge superstite, anche se in stato di separazione) poi tutti i figli su un livello di pari ordinazione: nell’evenienza di più persone parimenti legittimate ad esprimersi è sempre richiesta l’unanimità, necessaria, quindi, per deliberare la conseguente operazione cimiteriale di traslazione. Se gli aventi diritto non raggiungono un accordo ragionevole, l’amministrazione rimarrà estranea alla controversia, negando temporaneamente l’autorizzazione allo spostamento del feretro, si quando non si sia pronunciato il Giudice, in sede civile, di ultima istanza.

      1. Buongiorno.
        intanto la ringrazio preliminarmente per la celerità e la precisione della vostra risposta. Proverò a chiarire due punti anche sulla base delle sue osservazioni.

        1) ESTUMULAZIONE:
        Su questo preciso punto forse sono stato impreciso: la salma di mio padre è stata estumulata ma non traslata: hanno proceduto all’estumulazione per fare spazio alla bara della moglie deceduta questa settimana affinché fosse riposta nello stesso loculo (loculo la cui concessione apparteneva a mia zia, sorella di mio padre, e poi passata alla moglie di mio padre). Quindi si è stato lasciata la salma di mio padre all’interno del loculo per 24 ore al di fuori della cassa di zinco in cui si trovava dal suo decesso avvenuto nel 1993.
        Il quesito che mi pongo, e il dubbio mi è sorto leggendo qualche articolo su questo stesso portale: il silenzio mio e delle mie sorelle non potrebbe essere stato interpretato come silenzio assenso? Sarebbe il caso che agissi immediatamente per contestare quest’operazione ?

        2) TRASLAZIONE DELLA SALMA
        Lei pensa che in ipotesi di una causa civile volta ad ottenere la traslazione della salma sulla base del fatto che mio padre ha convissuto stabilmente con mia madre negli ultimi 20 anni della sua vita (testimoniato da fotografie, fedine simboliche, testimonianze di centinaia di persone..e lo stesso fatto che mio padre sia deceduto a casa nostra nel letto nostro) io e le mie sorelle potremmo avere buone probabilita di ottenere che la salma venga traslata e collocata in un loculo da sola? Quindi senza la moglie? O potremmo addirittura ottenre un provvedimento del giudice ancora piu favorevole nel senso di concedere a mia madre il diritto di disporre della salma di mio padre?
        Mi chiedo ancora: durante il periodo del giudizio la nicchia di mio padre e quindi la salma resterà agibile e accessibile a noi figli e parenti o verrà “sottoposta a sequestro”?

        La ringrazio infinitamente per le sue risposte!
        Grazie di cuore
        marco

  10. Buonsera,

    preliminarmente la ringrazio per la celere ed analitica risposta.
    Mi scuso se le scrivo soltanto adesso, ma non mi ero accorto della risposta che mi aveva inviato. Non so perché, ma questa pagina non riesco a sfogliarla agilmente dalla barra laterale, scorre tutto con una rapidità incontenibile, non potendosi appunto fermare il cursore.
    Tornando alla discussione, riconosco che sia una bella gatta da pelare.
    Di certo non arriveranno (gli ex coniugi) ad un accordo.
    Non resta che l’azione giudiziale.
    Immaginavo le richieste: “accertare e dichiarare il diritto alla scelta del luogo di sepoltura in capo all’attore e, riconosciuti i fondati motivi, disporre/autorizzare la traslazione del feretro del defunto X dal cimitero di … al cimitero di … presso la cappella Y”
    Devo dire che di giurisprudenza a riguardo non se ne trova molta, anzi, si contano sulla punta delle dita (di una mano).
    Sia in termini di dottrina che di giurisprudenza sarei davvero molto lieto di ricevere riferimenti a riguardo. Grazie mille!

    1. X Lorenzo,

      ecco un po’ di giurisprudenza tematica:

      Tribunale, Reggio Emilia, 12 settembre 2013

      Lo ius eligendi sepulchrum – cioè, il potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una persona – spetta alla persona stessa e, solo in mancanza di una disposizione data in vita dal defunto, deve essere riconosciuto ai suoi congiunti (coniuge e parenti prossimi) o, in subordine, agli eredi. La volontà di determinare le modalità della propria sepoltura – anche attraverso un mandato post mortem può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche da elementi indiziari.

      Tribunale, Firenze, 11 marzo 1980

      Lo “ius eligendi sepulcrum” in mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, spetta ai parenti più vicini allo stesso “de cuius” per vincoli di sangue o per rapporto di coniugio.

      Tribunale, Milano, Sez. I, 8 aprile 2008, n. 3610

      Sussiste la giurisdizione affinché possa essere inibita, con provvedimento giudiziale, anche disposto in via d’urgenza, la cremazione di cadavere di cui risulti provata la volontà contraria alla cremazione, potendo il giudice avvalersi di prove con ogni mezzo, ivi compresa l’assunzione di prove testimoniali.

      Tribunale di Milano, 11 ottobre 1979

      La traslazione delle salme dei genitori, pur se regolarmente autorizzata dalla competente autorità comunale, può avvenire soltanto con il consenso di tutti i figli. Pertanto ben può il giudice ordinario, su istanza del figlio che non ha prestato il consenso ed il cui diritto funerario sia stato così violato, pronunciare la condanna degli altri a curare tutto quanto necessario per fare ritrasferire le salme nel luogo di prima sepoltura, ovvero a provvedervi egli stesso a spese degli altri, nell’ipotesi di mancata esecuzione spontanea,

      Consiglio, poi, l’attenta consuntazione di questi links:

      https://www.funerali.org/cimiteri/jus-sepulchri-e-lite-tra-gli-aventi-diritto-a-disporre-del-de-cuius-2247.html

      https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html

  11. Ciao, grazie mille per la risposta e per la qualità dei contenuti.

    Dal momento che i rapporti tra i due genitori (divorziati) sono più che nulli, anzi di conflitto, di certo non ci sarà accordo, in quanto la risposta della moglie è stata, già, di totale chiusura.
    Il Comune richiede ex-lege il consenso di entrambi i genitori.
    A questo punto a tuo avviso, sarebbe meglio presentare la domanda a nome di un unico genitore ed impugnare il diniego del Sindaco innanzi al TAR, domandando in sede di giurisdizione esclusiva anche l’accertamento del diritto alla traslazione del feretro.
    Oppure non presentare alcuna domanda in Comune e procedere direttamente innanzi al Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento che riconosca il diritto alla traslazione per come richiesta dal padre, con ordine autorizzativo rivolto all’Ente?
    In tal caso immagino sia necessario citare in causa, come convenuti necessari, la madre, il concessionario del loculo amico della madre -in cui si trova il feretro- e l’Ente Comunale?
    Grazie in anticipo!

    1. X Lorenzo,

      non precludiamoci nessuna possibilità! Ambedue le soluzioni sono esperibili, non rilevo, infatti, nessun difetto assoluto di giurisdizione, ma bisogna esser in ogni caso seguiti da un buon avvocato.

      L’autorizzazione alla traslazione, quale atto gestionale e non di governo, spetta non più al Sindaco, ma agli organi burocratici del Comune (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, concerne quindi il dirigente di settore, preposto alla funzioni di polizia mortuaria.

      La prima ipotesi prospettata (ricorso al T.A.R.) mi pare solamente più logicamente limitata. MI spiego meglio: chi si oppone alla traslazione avrebbe tutto l’interesse legittimo ad impugnare l’eventuale autorizzazione per mancanza di un requisito fondamentale: cioè la volontà di uno dei due aventi titolo a pronunciarsi, ed il giudice amministrativo accoglierebbe certamente tale reclamo, annullando il provvedimento che il Comune, per altro, ha già detto di non voler rilasciare sin quando non sia risolta la vertenza tra i due ex coniugi e genitori del de cuius, quindi il problema non si pone proprio…almeno non in questi termini di giustizia amministrativa.

      L’autorità comunale non è nelle condizioni di accordare la prefata autorizzazione, in nessun modo altrimenti incorrerebbe in una palese violazione di legge e l’atto autorizzativo sarebbe inevitabilmente cassato, perché viziato da patologica illegittimità.

      Chi invece voglia proporre la traslazione deve preferibilmente adire, nel merito, il giudice ordinario in sede civile, cui compete la tutela dei diritti soggettivi, tra i quali sia annoverano, appunto, gli jura sepulchri, i quali attengono alla sfera dei diritti personalissimi.

      Dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, con rito contenzioso, l’attore potrà agevolmente dimostrare la proprie buone ragioni, argomentando la sua volontà di procedere alla traslazione, nell’esercizio dello jus elegendi sepulchrum, nel silenzio del de cuius ed anche se in disaccordo con il volere dell’ex coniuge (della serie c’eravamo tanto amati!). Quale motivazione profonda supporta tale desiderio? Ciò è rimesso alla prudente valutazione del giudice il quale potrebbe anche accedere a questa tesi, all’alta fantasia giuridica non sono posti limiti. Ci sono spiegazioni di ordine sociale a tale scelta, o è solo un capriccio dettato dalla malcelata volontà di provocare un dispetto ed un disagio emotivo all’ex moglie? Non so, e non voglio giudicare niente o nessuno, mi limito solo a qualche domanda banale e di rito.

      IL concessionario del loculo, al pari del Comune, è estraneo alla questione poichè, quale semplice titolare della concessione, non vanta nessun diritto di disposizione sulla salma del de cuius e non può proprio opporsi (non essendo direttamente parte in causa) all’eventuale istanza di trasferimento del feretro.

      Intanto stiamo alla finestra a guardare con evolveranno le cose.

      La prego di tenermi aggiornato su eventuali sviluppi, auspicabilmente positivi della lite, anche se una composizione extra-giudiziale del conflitto sarebbe di gran lunga sempre preferibile.

  12. ripropongo il quesito
    Il mio comune dove lavoro in passato ha rilasciato delle concessioni di aree di terreno nel cimitero comunale a privati cittadini che ne hanno fatto richiesta pe l’edificazione di cappelle gentilizie, al momento che ho preso incarico di responsabile dei servizi cimiteriali ho trovato tra gli atti delle transazioni di concessioni cimiteriali tra privati e degli atti di G.C. che all’oggetto riportano “trasferimento area cimiteriale della Sig……..” e nel deliberato recita “1. il presente atto riveste carattere di indirizzo politico amministrativo 2. autorizzare la sig….. il passaggio dell’area cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia identificata al riq. f lotto n. 6 al sig ….. 3 di dare mandata agli uffici preposti per le incombenze inerenti l’iter degli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.” il punto è che dalla mia poca conoscenza delle norme le concessioni demaniale non trovo congruenza con l’atto adottato, e di conseguenza non saprei come comportarmi alla richiesta di autorizzazioni alle future tumulazioni di persone estranee al concessionario originario. Grazie per la vostra sollecita disponibilità Duilio

    1. X Duilio,

      “tempus regit actum” come asserivano gli antichi giuristi romani, ossia è il tempo a regolamentare l’atto: ciò che era lecito ieri potrebbe non esserlo più domani.

      Nella cessione tra privati per acta inter vivos dei diritti di sepolcro la data di questo presunto o preteso trasferimento diventa fondamentale e dirimente.

      Infatti la vecchia normativa statale (art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942) avrebbe permesso la trasmissione per atti a contenuto privatistico e patrimoniale del diritto d’uso sui sepolcri privati, anche se con diverse rigidità (ad esempio: il vincolo di destinazione sepolcrale e l’obbligo di notifica al Comune) ma questa legislazione è stata solennemente abrogata il 10 febbraio 1976, con l’avvento del D.P.R. 803/1975, il cui contenuto è ora trasfuso nell’attuale D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (vedasi Capo XVIII) recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      Quindi la possibile compravendita (o anche la donazione, come extrema ratio) del diritto personale di sepoltura in un determinato sacello gentilizio sconta un pesantissimo limite temporale, è stata, infatti, legittima sino al 9 febbraio 1976, mentre dal 10 febbraio 1976 essa è di fatto da ritenersi nulla di diritto ed improduttiva di effetti giuridici.

      L’atto politico amministrativo di cui Lei mi parla, a mio modestissimo avviso, “profuma” di sanatoria almeno per il pregresso, è una sorta di regolarizzazione “ a posteriori” che per certi aspetti copia l’istituto ed integra del subentro, con conseguente variazione nella titolarità della concessione e degli jura sepulchri da quest’ultima discendenti.

      Se si sanano situazioni di fatto pre-esistenti al 10 febbraio 1976, e perfezionatesi in regime di R.D. n. 1880/1942 nulla osta e si proceda pure secundum legem, mentre si potrebbe molto opinare (soprassediamo sulla legittimità di questo provvedimento omnibus, una sorta di improprio condono cimiteriale) se le posizioni soggettive oggetto dell’atto politico amministrativo fossero sorte dopo il 10 febbraio 1976, che, come si può agevolmente notare, rappresenta uno spartiacque insormontabile tra l’odierna disciplina, oggi in vigore le la vetusta normativa speciale di settore ormai abolita da *SOLO* 41 anni.

      Questa discrasia è spesso frutto d elle diverse velocità con cui le norme entrano a regime, e vengono metabolizzate; ragion per cui in alcuni regolamenti comunali, spesso molto risalenti o non adeguatamente riformati, si rinviene ancora traccia di istituti ormai superati o decaduti, in forza di disposizioni di rango superiore, nella rigida gerarchia tra le fonti del diritto dell’Ordinamento Italiano.

      Se si vuole seguire una linea rigorosa e legalista, così da non dar adito ad interpretazioni pretestuose, le quali spesso sono causa di arbitrii e mala amministrazione, alla richiesta di nuove tumulazioni di persone estranee all’originale riserva (è la cosiddetta lex sepulchri) dei posti feretro, attualmente governata di default dall’art. 93 comma 1 D.P.R. 285/1990, l’ufficio della polizia mortuaria, nella persona del dirigente ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o di chi ne assolva le funzioni nei Comuni privi di figure dirigenziali (Art. 109 D.Lgs n. 267/2000) dopo apposita istruttoria basata sui titoli formali, ai sensi dell’art. 102 D.P.R. citato, dovrebbe opporre motivato rifiuto adottando apposito atto di reiezione per insussistenza dei titoli di sepoltura, che è bene ribadire il concetto, si maturano solo jure coniugii (per vincolo coniugale) o jure sanguinis (per rapporto di consanguineità) tra l’avente diritto e il concessionario primo (= fondatore del sepolcro).

      Chi ritenga di vantare legittimamente lo jus sepulchri, magari acquisito – sin quando quest’operazione sia stata possibile) per acta inter vivos può esperire avverso il diniego del Comune ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa (memento art. 2907 Cod. Civile) mentre il passaggio di titolarità o addirittura proprietà sulle tombe per atto a contenuto privatistico (ex art. 2697 Cod. Civile) dovrà esser dimostrato in sede civile.

      Rimaniamo sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni, la Redazione, difatti, non chiude per ferie!

  13. mi scuso con la redazione ma qualche giorno fa ho posto un quesito sul passaggio di titolarità di concessione area cimiteriale tra due soggetti diversi, mi trovo tra gli atti delle deliberazioni di giunta comunale che prendono atto del passaggio rimandando agli uffici preposti di approntare gli atti conseguenziali.
    Io che sono stato incaricato in data successiva di Responsabile del procedimento per i servizi cimiteriali mi trovo in difficolta nel rilasciare permessi di tumulazione ed altri autorizzazioni con concessionari diversi. Ringrazio Anticipatamente per un vostro sollecito riscontro. Duilio

  14. Salve,
    Sono Maddalena. Mio papà è deceduto il 27 luglio di quest’anno. È sepolto nel posto da lui acquistato 6 anni alle colombaie. Noi siamo 9 figli più nostra mamma. Nostra mamma più 3 figli lo vogliono spostare in un altro cimitero, mentre i restanti 6 si oppongono a questo trasferimento. Chiediamo se la traslazione avviene a maggioranza, all’unanimità oppure dipende dalla solo moglie. Distinti saluti. Grazie.

    1. X Maddalena,

      nella electio sepulchri sovrana ed inoppugnabile è la volontà del de cuius, se il defunto per disposizione testamentaria o per acta concludentia (esempio ha tassativamente stabilito nell’atto di fondazione del sepolcro la propria sepoltura in quella determinata tomba di cui era concessionario), o anche solo verbalmente, ha eletto un preciso luogo cimiteriale per la propria tumulazione questo desiderio va rispettato e predomina sempre sul parere, presumibilmente discorde, dei suoi più stretti congiunti.

      Nel silenzio del de cuius, invece, si segue il principio di poziorità (potere di scelta + preminenza nella decisione) declinato e scandito dalle norme speciali di polizia mortuaria (art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) che governano gli atti di disposizione per il post mortem, trattasi, infatti, di diritti della personalità assoluti, e di natura non patrimoniale.

      Prevale sempre lo jus coniugii, cioè il vincolo coniugale, anche sullo jus sanguinis, ovvero il rapporto di consanguineità.

      Il coniuge superstite, addirittura anche se in stato di separazione, ha titolo privilegiato per esprimersi ed enunciare il proprio volere in merito ad eventuale traslazione delle spoglie mortali ad altro sito sepolcrale. In presenza del coniuge superstite e di un suo preciso pronunciamento è irrilevante l’opposizione dei figli.

      Il criterio della maggioranza assoluta, ma solo tra aventi titolo parimenti legittimati a manifestare la propria volontà vale “ a caldo” solo per la cremazione (subito dopo il decesso) e nemmeno in tutt’Italia, bensì solo nelle Regioni che applicano integralmente la Legge 30 marzo 2001 n. 130, in sostituzione dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il quale, invece, prescriverebbe per sempre l’esigenza di un consenso unanime.

      1. Salve, dovrei affrontare una vicenda che vede contrapposte le intenzioni sul luogo di sepoltura della propria figlia da parte di due genitori divorziati.
        La figlia (nubile) viene a mancare prematuramente e viene seppellita nel loculo concesso ad un amico della madre, nel Comune di residenza del de cuius.
        Il padre, da par suo, vorrebbe traslare il feretro in un Comune non troppo distante, dove è presente la Cappella della sua famiglia, in cui sarebbe seppellita la nonna della ragazza (de cuius).
        Essendovi disaccordo tra gli “ex”, quale volontà prevarrebbe.
        Non vi sono stati nè testamenti, nè risulta agevole provare le volontà del de cuius, aggiungasi che da numerosi anni la ragazza viveva -di fatto-
        lontano da casa.

        1. X Lorenzo,

          Ex Art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale *PUO’* (e non deve necessariamente) autorizzare lo spostamento di un feretro.

          Stante il principio, implicito e quindi fondativo di tutto il nostro sistema funerario, della stabilità per le sepolture, l’autorizzazione alla traslazione mantiene un certo margine di discrezionalità, anche se esso è pur sempre basato sulla verifica dei soli titoli formali, in quanto l’ufficio della polizia mortuaria, nell’esercizio dell’azione amministrativa, è privo dei poteri di controllo, ponderazione e di valutazione degli interessi in giuoco, molto più intrusivi e penetranti, propri della Magistratura. Pertanto attorno all’istanza di traslazione deve formarsi preventivamente al suo rilascio, il relativo e dovuto consenso da parte di tutti gli aventi diritto a pronunciarsi, altrimenti non si procede. I due genitori, tra i quali forse intercorrono rapporti poco idilliaci, devono cercare un accordo tra di loro stabilendo luogo e modalità della nuova sepoltura, ma occorre da parte di entrambi ed in modo congiunto, un atto volitivo in tal senso ed inequivocabile, la Legge, infatti, li pone su un livello di pari ordinazione.

          Attenzione, con i diritti della personalità, tutelabili, in sede giurisdizionale non si scherza, visto il pesante conflitto tra le due parti, il Comune si limiterà a garantire il mantenimento dello status quo, sino alla naturale scadenza della concessione, inibendo qualsiasi atto di disposizione unilaterale, poichè tali “furbate” spesso sono foriere di aspri contenziosi avanti il Giudice Ordinario, in attesa che il dissidio di ricomponga ragionevolmente, o di una sentenza definitiva, passata in giudicato.

          Lo jus eligendi sepulchri, spetta, in primis, al de cuius, anche se sovente questa volontà è ardua da provare, e la sede competente sarebbe comunque, un giudizio con rito contenzioso. Personalmente, per casi analoghi ho assistito anche a ricorsi al Giudice Amministrativo Territoriale, volti ad ottenere l’annullamento dell’autorizzazione alla traslazione per carenza di presupposti, in buona sostanza, mancherebbe l’elemento centrale della volontà espressa dai due genitori.

          Solo il Giudice, con tutti i mezzi di prova, compreso quello testimoniale, potrà correttamente apprezzare gli aspetti di opportunità legati alla richiesta di traslazione avanzata da uno solo dei genitori.

  15. Salve il comune tempo fa compie la sepoltura illeggittima di mio fratello cosa risolta con una traslazione straordinaria oggi vorrei verificare se nel loculo vi e la cassa in quanto lapide e stata spostata come posso fare? Grazie

    1. Luisa,

      di ogni operazione cimiteriale (compresi montaggio e smontaggio lapidi o altri lavori all’interno del camposanto, comunque sempre soggetti a preventiva autorizzazione ) il Comune deve tener memoria in apposito archivio, quindi dovrebbe esser abbastanza semplice risalire a chi abbia asportato la lastra tombale. Un marmista, forse?)

      Le principali soluzioni sono, in buona sostanza, due:

      a) si richiede all’ufficio di polizia mortuaria una ricognizione sull’identità del defunto tumulato in quel dato loculo, assimilabile ad un’estumulazione, in cui non v’è, però, spostamento o apertura del feretro.

      b) se si ha il sospetto, o, peggio ancora, la certezza, di un reato contro la pietà dei defunti (sottrazione di cadavere, violazione di sepolcro) bisogna adire l’autorità giudiziaria, sporgendo denuncia; essa con i poteri molto invasivi che le sono propri, disporrà un’ispezione, ordinando l’apertura della cella mortuaria dove dovrebbe esser stato deposto il feretro di Suo fratello.

      Conviene informare sempre l’ufficio comunale di polizia mortuaria, per stabilire e concordare eventuali rimedi anche extra-giudiziari.

  16. X Alex,

    rispondo in modo coordinato, unitario e congiunto ai due quesiti formulati, i quali, per altro vertono, poi, sullo stesso tema di fondo, anche se si articolano i due sub-domande:

    1) l’eventuale somma riconosciuta a titolo di rimborso per gli anni non goduti di Jus Sepulchri spetta al concessionario originario fondatore del sepolcro (= al titolare della concessione) o in caso di suo decesso ai suoi aventi causa a lui subentrati nell’intestazione della tomba anzitempo liberata.
    2) Se si trattasse di concessionari, che si sono visti spogliare dello Jus SEpulchri sarebbe da suggerire una bella causa civile per danni, dovuti ad inadempienza contrattuale (la durata della concessione risultante dal relativo atto), magari congiuntamente ad un’azione avanti al T.A.R. per far dichiarare la palese nullita’ di eventuali provvedimenti di ablazione sulla concessione adottati dal Comune stesso.

    Il comune non ha – mai – obblighi di garantire posti feretro a sistema tumulazione, i quali possono esservi, del tutto eventualmente ed in termini di pura facoltatività, solo quando sia assicurato il c.d. “fabbisogno” di fosse nei campi comuni di terra, e limitatamente all’area cimiteriale che residui disponibile una volta assicurato quest’ultimo.

    Pertanto non capisco (ma forse non riesco ad apprezzare tutti gli elementi in giuoco) questa manovra suicida del Comune, il quale in un possibile Giudizio certo soccomberebbe.

    In altre parole, il comune non può modificare o estinguere unilateralmente un rapporto giuridico che esso stesso ha liberamente posto in essere, tra l’altro senza avere né obbligo a contrarre, né tanto meno di assumere dette obbligazioni sinallagmatiche (= a prestazioni corrispettive!) a determinate condizioni che lui stesso ha concorso a fissare.

    Fermo restando che il comune, quale ente concedente, non può intaccare od alterare un rapporto giuridico che ha concorso a costituire, magari sulla base di una propria regolamentazione locale all’’epoca vigente, va ricordato che potrebbe risultare ammissibile solo un accoglimento della rinuncia unilaterale da parte del concessionario (e sempre che questi sia ancora in vita se concessionario debba intendersi il soggetto che ha stipulato l’atto di concessione o suoi discendenti, se così previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento dell’’atto di concessione).

    È anche ipotizzabile che il regolamento comunale (che si ricorda ha effetto una volta intervenuta l’omologazione da parte del Ministero della salute), possa prevedere particolari modalità per la rinuncia alla perpetuità da parte degli aventi diritto, fermo comunque che un’’eventuale istanza di questo tipo deve provenire esclusivamente da chi abbia diritto e il comune non possa “aggredire” in alcun caso, d’’ufficio, il rapporto giuridico di concessione ancora in essere, anche se solo in ordine alla durata.

  17. X Alex,

    tutte le autorizzazioni e le materiali operazioni di traslazione feretro da un loculo ad un altro, ex Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono sempre a titolo oneroso per il richiedente, poiché si tratta, comunque, di sepolcri PRIVATI all’interno del cimitero, altrimenti il Comune che deliberasse tale intervento con spese a proprio carico (salvo rarissimi casi) incorrerebbe nella responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

    IL trasferimento delle bare in altra sede, cioè in un nuovo sepolcro privato, presuppone necessariamente la preliminare stipula di un nuovo contratto di concessione, secondo i vigenti canoni concessori, altrimenti a difettare, senza il regolare atto di concessione, sarebbe lo stesso Jus Sepulchri, inteso quale titolo di accoglimento delle spoglie mortali.

    Le modalità relative all’atto di rinuncia non sono mai state previste da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria. Solitamente spetta ai regolamenti comunali di polizia mortuaria definire nello specifico le modalità di retrocessione, revoca e decadenza della concessione.

    E’ poi facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessioni di manufatti, di durata a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti mortali ceneri o ossa.

    In tal caso, di solito, spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una determinata somma (sempre secondo il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile), per gli anni non goduti di permanenza nel sepolcro dei feretri, se e solo se quest’ipotesi sia contemplata espressamente dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria, altrimenti al concessionario rinunciante non è riconosciuto alcunché.

    1. dunque il mio comune mi ha fatto fare due concessioni nuove per spostare i loculi di mia madre e mia sorella ha occupato i vecchi e a me non ha ancora risarcito niente e tutto normale ? grazie mille

    2. la ringrazio della risposta nel mio caso le vecchie concessioni sono a nome di mio padre e le nuove a nome mio a chi spetta il rimborso degli anni della concessione non goduti ? il comune a riutilizzato i loculi senza ancora rimbosarci e normale ?grazie

  18. se trasferisci 2 bare zincate da un loculo a un altro nello stesso cimitero il comune ha il diritto di farti ripagare l intera concessine ? nonostante avessi ancora 20 anni e trenta di concessione ancora da utilizzare nei vecchi loculi?

  19. X Marco,

    avvocato io? Sììììì….magari! No, in realtà sono solo un povero beccamorto, per di più fallito, con una strana ed insana passione per il diritto funerario ed in tasca il tesserino da giornalista, ecco il perché della mia bizzarra definizione canonica di giornalista-necroforo e del mio stesso pseudonimo qui su funerali.org.

    La politica della casa editrice che pubblica questo sito, pensato un pubblico di massa, è orientata alla massima trasparenza, qui su funerali.org, per tanto, il dialogo con i lettori è pubblico e soprattutto GRATUITO e non potrebbe esser diversamente, dato il valore fortemente didascalico dell’iniziativa, dopo tutto siamo un forum dedicato alla polizia mortuaria ed ai suoi problemi.

    Per eventuali consulenze private (che io non sarei nemmeno in grado di erogare, siccome rimango pur sempre un volgare mestierante e profano della materia) e più approfondite Le consiglio di rivolgersi ai miei superiori gerarchici, cioè direttamente alla proprietà del sito,la quale è sempre contattabile a questo recapito e-mail: redazione@euroact.net, lì potrà contare sul supporto di gente ben più competente e titolata.

    Al di là di questi aspetti meramente organizzativi e di organigramma redazionale mi preme puntualizzare quanto segue:

    È noto che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’Art. 5 Cod. Civile, è personale, e le spoglie umane non sono considerate di proprietà pubblica, ma nemmeno costituiscono una res nullius o peggio ancora una res derelicta, in quanto ogni cadavere è pur sempre portatore di un insopprimibile Jus Sepulchri.

    La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l’efficacia della manifestazione di volontà del de cuius.

    Lo ius eligendi sepulchrum, ossia il potere di determinare modalità e luogo di sepoltura della salma spetta, in mancanza di designazione del defunto, al coniuge e agli stretti congiunti, ossia esclusivamente a soggetti legati al defunto da vincoli formali di parentela o di coniugio.

    Ora non è chiaro se, a questo punto, la moglie “ufficiale” di Suo padre voglia istituire un mandato post mortem exequendum per tutelare la tomba del coniuge premorto (= Suo padre) da eventuali atti di disposizione, inibendo l’eventuale traslazione del feretro. la soluzione mi pare francamente piuttosto rischiosa e fors’anche irregolare perchè, come visto in precedenza, gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri sono di natura personalissima (non è ammessa la rappresentazione) e si estinguono con il loro titolare essendo ad esso indissolubilmente legati.

    In altre parole sin quando la Signora in questione sarà viva potrà proibire in forza del proprio titolo privilegiato a decidere, lo spostamento del feretro del marito, ma questo divieto intrasmissibile potrebbe estendersi anche al tempo successivo alla propria morte? Avrei forti perplessità a tal proposito.

    Di solito per evitare “dispetti” futuri sui propri morti la prassi, nel corso degli anni, ha elaborato una figura definita nella vulgata necroforese “formula concessoria della tomba chiusa”

    Il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell’atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della “tomba chiusa”.

    Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

    La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

    L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure sanguinis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

    Post scriptum: Io non vado in vacanza e rimango in servizio, a disposizione, come sempre, per ulteriori chiarimenti.

  20. Gentile Carlo,
    La ringrazio infinitamente per il tempo dedicato alla mia questione ed approfitto della sua disponibilità e della sua cordiale attenzione per chiederle ulteriori chiarimenti, se possibile:
    1) Se il coniuge superstite dovesse lasciare un atto scritto in cui dispone che la salma di suo marito defunto (mio padre) non debba essere trasportata altrove a questo punto nemmeno noi figli superstiti possiamo decidere, anche una volta deceduta la moglie? Una sua eventuale dichiarazione di volontà avrà sempre maggior valore?

    2) La proprietà della nicchia apparteneva originariamente a mia zia (sorella di mio padre): a quanto pare le mie sorellastre hanno estorto una firma a mia zia, anziana, dicendole che avrebbe dovuto firmare delle carte per dei lavori cimiteriali. Io posso agire in tribunale e chiedere l’annullamento dell’atto?

    P.s. è una questione molto complessa, mi chiedevo se fosse possibile contattarla in privato gentile Avvocato.

    Ancora infinitamente grazie!!!
    Cordiali saluti,
    marco

  21. X Marco,

    purtroppo per Lei il titolo privilegiato a disporre della spoglia mortale del de cuius, nel suo silenzio, spetta al coniuge superstite, ancorché in stato di separazione, questo per giurisprudenza costante ed anche per norma positiva.

    La convivenza di Suo padre more uxorio negli ultimi 25 anni giuridicamente non rileva, perché se non è intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, con apposita annotazione nei registri di stato civile, il precedente vincolo coniugale continua a produrre anche nel post mortem tutti i suoi effetti, intesi poi come atti di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi.

    La decisione della moglie “ufficiale” può senz’altro esser impugnata instaurando un giudizio in sede civile, (con tutta l’aleatorietà e le spese che una causa sempre comporta) quando questa scelta dovesse ledere il desiderio intimo del de cuius di una diversa sepoltura (arduo da provare, dopo tanti anni dalla morte). Ribadisco: la questione va risolta davanti alla magistratura, perché non è compito dell’autorità amministrativa comunale preposta ai servizi di polizia mortuaria dirimere le questioni inerenti allo jus sepulchri, salvo non sconfinare illegittimamente nell’attività appunto giurisdizionale. Le possibili soluzioni non sono molte: o cercate una composizione bonaria in limine litis (molto difficile dati i rapporti immagino poco idilliaci intrattenuti da Lei e le Sue 2 sorelle con la prima famiglia di Suo padre) oppure obtorto collo vi conformate alla volontà dell'”odiata” moglie, sino a quando, almeno, essa sia in vita, dopo occorrerà solo il volere unanime di tutti i figli per procedere alla traslazione o alla riduzione dei resti mortali in cassetta ossario, oppure ancora alla cremazione di quest’ultimi. Ovviamente il comune rimane estraneo alla vertenza endo-famigliare e magari si limita a mantenere fermo lo status quo, sin quando non sia stata pronunciata sentenza di ultima istanza, tuttavia se sussiste il titolo formale di disposizione da parte del coniuge rimasto, l’ufficio di polizia mortuaria non può esimersi dall’autorizzare l’operazione cimiteriale.

  22. Salve a tutti! Vi scrivo per sottoporvi una questione abbastanza complessa:
    Sono orfano di padre da 21 anni e mio padre si trova all’interno di una nicchia di proprietà della moglie.
    La mia situazione familiare è la seguente: mio padre era sposato ed aveva 4 figli. Negli ultimi 25 anni di vita però mio padre ha stabilmente convissuto con mia madre dalla quale ha avuto 3 figli (me e le mie due sorelle).
    Il mio quesito è duplice:
    1) Purtroppo la moglie legittima di mio padre ed i figli son persone tutt’altro che rispettabili ed hanno dichiarato di voler un domani riunire mio padre e sua moglie all’interno della stessa nicchia (nonostante mio padre vivesse ormai con mia madre ed odiasse la moglie…ma questa è una questione etica che poco interessa) La mia domanda è questa: un domani noi figli legittimi possiamo impugnare questa “sepoltura” per violazione dei nostri diritti morali ed ottenere il trasferimento di mio padre verso altra nicchia?

    2) Io figlio legittimo posso spostare il feretro di mio padre in un’altra nicchia acquistata da me? Chi son gli organi competenti da dover interpellare? E nel caso, è necessario sentire gli altri prossimi congiunti?

    Vi ringrazio di cuore e spero di non essere stato troppo poco chiaro.

  23. X Francesca,
    Se il regolamento comunale o, meglio ancora l’ordinanza sindacale così dispongono il Comune ha agito legittimamente. Non è obbligatorio, ma nemmeno vietato che i parenti del defunto assistano alla traslazione, se ciò non confligge con imprescindibili ragioni di pubblica sicurezza per visitatori del cimitero e lavoratori in servizio presso il camposanto stesso. Questa materia così specifica e particolare. è demandata al diritto funerario adottato in ogni singolo comune.

    La traslazione altro non è se non un’estumulazione straordinaria (= estumulazione prima della scadenza della concessione cimiteriale), essa è normata, a livello nazionale (valevole anche in Regione Sicilia, quindi!) dall’Art. 88 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Orbene tutte le operazioni cimiteriali debbono, prima della loro materiale esecuzione, esser autorizzate direttamente dal dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000 o da dipendente comunale da lui delegato ai sensi del D.lgs 165/2001e Capo II Legge n.241/1990 (dopo l’entrata in vigore della “vecchia” Legge 142/1990, sull’ordinamento enti locali, oggi trasfusa nell’attuale D.LGS n. 267/2000 la competenza non è più del sindaco, ma esclusivamente degli apicali, cioè della dirigenza o del funzionario, nei comuni laddove manchino figure dirigenziali). La regolamentazione di dettaglio per le estumulazioni ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 è affidata, appunto, ad ordinanza comunale (del sindaco o del dirigente) ed essa, essendo uno strumento molto elastico, varia da comune a comune secondo le esigenze di ogni comunità territoriale (o le scelte, in ogni caso, delle singole amministrazioni locali). Anche se i famigliari del de cuius non hanno presenziato all’apertura del tumulo ed al trasferimento del feretro l’Art. 88 prevede una procedura di garanzia piuttosto complessa (per evitare errori o scambi accidentali di bara) in cui sono coinvolti sia il responsabile del servizio di custodia che identifica prima la tomba oggetto di estumulazione, poi conseguentemente il feretro ed annoterà, infine, l’operazione appena avvenuta sugli appositi registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR n. 285/1990 e soprattutto il personale sanitario dell’ASL, al quale spetta il compito di constare, con apposita attestazione sanitaria ex Art. 49 DPR n. 445/2000, la perfetta tenuta stagna del cofano, prima che si proceda alla nuova tumulazione. Abbiamo, dunque, una sorta di doppio controllo operativo.

  24. La traslazione di un feretro, dal loculo provvisorio a quello definitivo e all’interno dello stesso cimitero, (due anni dalla tumulazione), può avvenire senza la presenza dei familiari, che non sono stati informati? Varia l’ordinanza in base al Comune o alla Regione? (Gela (CL) Sicilia).
    Grazie.

  25. X Marisa,
    Sì, in linea di massima, è possibile!
    Si segue, infatti, il dettato dell’art. 88 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in questo caso però con le eventuali limitazioni previste dal regolamento locale di polizia mortuaria del Suo Comune.

    Il Regolamento comunale di polizia mortuaria (non si entra nel merito delle specifiche disposizioni), opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117 comma 6, III periodo Cost.) rispetto al DPR 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo.
    O, meglio, i due livelli regolamentari sono attivi in ambiti differenti e non sovrapponibili.

    In relazione alla norma di cui all’Art. 88 del DPR n. 285/1990, per ogni estumulazione di feretro destinato ad essere trasportato in altra sede occorre sia l?’autorizzazione del Sindaco (ora del dirigente comunale competente ex Art 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000 o suo delegato ex D.LGS 165/2001) che viene rilasciata a questa condizione: il sanitario, infatti, deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare, con certificazione sanitaria non surrogabile da soggetti terzi ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 445/2000 che la sua traslazione in diverso luogo può esser effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Ove necessario è il sanitario che ordina idonea sistemazione del feretro, magari lesionato, attraverso il suo avvolgimento in un nuovo cassone esterno di zinco.

    In diversi Comuni viene legittimata l?’assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi:

    a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regola le esumazioni ed estumulazioni – con il parere preventivo del sanitario che sia d’? accordo nel non presenziare all’operazione cimiteriale, ma egli deve, parimenti, stabilire i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero);

    b) provvedimento amministrativo regionale o meglio ancora Legge Regionale, magari implementata da apposito regolamento, che varia la norma statale, abrogandola parzialmente, nel senso di non richiedere più la funzione di vigilanza da parte del personale sanitario per l?’applicazione integrale dell’?art. 88 citato.

    In tali situazioni resta il sindaco, come autorità sanitaria locale la quale sovrintende ex Art. 51 DPR n. 285/1990 alla polizia cimiteriale, che decide chi sia competente per le verifiche ex art. 88 DPR n.285/1990.

  26. E’ possibile effettuare la traslazione di un feretro a distanza di due anni dalla tumulazione per trasferirlo in un altro loculo all’interno dello stesso cimitero? E’ necessaria la presenza di personale sanitario?

  27. X Roberto,

    ERRATA CORRIGE!!! (…mi sono distratto un attimo è ho preso una cantonata mostruosa con quanto scritto in calce)

    Il Riferimento al Regio Decreto n. 1880/1942 non è pertinente perchè la sepoltura nella tomba a terra è avvenuta nel 1998 e non come avevo capito io nel 1968! Ad ogni modo, dovrebbe trattarsi lo stesso di un sepolcro privato a sistema di tumulazione ipogea (cioè con cella mortuaria posta sotto il piano di campagna). Se la concessione risale alla fine anni 90, vigente l’attuale DPR n. 285/1990, il problema della perpetuità non si pone nemmeno, perché essa è stata abrogata per Legge con l’emanazione del DPR n.803/1975 (o secondo altri giuristi addirittura con l’entrata in vigore del III Libro Cod. Civile [Artt. 823 e 824 comma 2] avvenuta nel lontano 20 ottobre 1941).

    Si richiama, qui, la centralità del piano regolatore cimiteriale (previsto già dal DPR 803/1975 e confermato nell’impianto dell’Art. 91 DPR n.285/1990 come pre-condizione affinché si dia luogo a concessione cimiteriale e dello stesso Art. 62 DPR n. 285/1990 in base al quale legittimamente il comune può diffidare il concessionario a provvedere al ridimensionamento del monumento debordante o comunque non conforme alla normativa locale (regolamento municipale di polizia mortuaria, strumenti attuativi del piano regolatore).

    Nel caso il concessionario non adempia spontaneamente quanto ingiuntogli, l’amministrazione procederà d’ufficio, prelevando il monumento dalle dimensioni eccedenti, per poi depositarlo nel magazzeno del camposanto, le spese saranno sempre imputabili al concessionario, anche mediante la sua iscrizione a ruolo (= riscossione coatta ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 per quanto riguarda in particolare i termini dell’iscrizione).

    Risposta errata (sotto)
    ————————–
    X Roberto,

    Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, e quello comunale nella gestione ed ordinata ripartizione degli spazi sepolcrali dati in concessione (che, ovviamente sono una risorsa finita e, quindi, non illimitata) , hanno valore di normativa speciale e prevalgono, quindi, sulla legislazione ordinaria, tuttavia in assenza di disposizioni specifiche in materia (data la concessione piuttosto risalente nel tempo) si dovrebbe, pur sempre applicare l’Art. 873 Cod. Civile,

    In linea di principio il Codice Civile ed in particolare le norme che regolano le distanze, detta regole e parametri minimi inderogabili, al di sotto dei quali i regolamenti edilizi locali non possono andare, semmai possono solo diventare più restrittivi; salvo diverse e più restrittive norme locali gli art. 873 e seguenti del Codice Civile sono vigenti e da rispettare, altro chè. Detto questo non è possibile che con delle norme locali si possa derogare ai diritti dettati dal Codice Civile; non dimentichiamoci che gli atti abililtativi (si dovrebbe trattare, stante la normativa vigente, del Permesso di Costruire ex Art. 94 DPR n. 285/1990) sono giuridicamente validi se sono fatti salvi i diritti di terzi; il diritto dei terzi può essere esercitato sempre in sede civile se sono violate le norme del Codice Civile.

    1) Si consiglia innanzitutto di valutare se esista agli atti l’autorizzazione ai lavori da parte del Comune e se questi siano effettuati all’interno dell’area in concessione. Generalmente la questione delle distanze minime fra tombe è risolta a livello di strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale di cui all’Art. 91 DPR n. 285/1990 In assenza di tale piano regolatore però fa fede il progetto approvato dal Comune purchè non debordi dall’area concessa.

    2) La costruzione di una tomba senza che vi sia stata l?approvazione del progetto da parte del sindaco e della commissione edilizia come previsto dal regolamento di polizia mortuaria in vigore negli anni 1960/70, vale a dire il Regio Decreto 21 dicembre 1942, n.1880, art.72, si configura come una violazione di norma regolamentare sanzionata dall?art.358 del RD 27 luglio 1934, n.1265.L?importo di tale sanzione amministrativa è stato di recente elevato dall?’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 ed ha come minimo la somma di tremilioni di lire e come massimo la somma di diciottomilioni di lire. A nostro parere la soluzione migliore appare quella di applicare la sanzione prevista, intimare la presentazione del progetto, poi procedere al collaudo. Non ci sembra, invece, opportuno prevedere in un articolo del regolamento locale di polizia mortuaria una procedura volta al condono di situazioni illegittime.

    Dal punto di vista cimiteriale, la sola sanabilità sarebbe la demolizione del manufatto abusivo.

    Attenzione: il comune non può accollarsi alcun onere di ristrutturazione di una sepoltura privata, poiché le spese per la manutenzione ex Art. 63 DPR n. 285/1990 o il riattamento (giusta l’Art. 106 DPR n. 285/1990) dei sepolcri privati spettano unicamente ai concessionari, altrimenti si incorrerebbe nella responsabilità patrimoniale per danno erariale di cui all’Art. 93 D.Lgs n. 267/2000, l’extrema ratio è sicuramente rappresentata dall’attivazione delle procedure di revoca (per prevalente interesse pubblico) o decadenza (per abbandono amministrativo del sepolcro da parte degli aventi diritto). Questi due ultimi istituti debbono esser contemplati nel regolamento comunale di polizia mortuaria, proprio per garantire loro, in ogni singolo passaggio logico-formale, la massima trasparenza ed efficacia, altrimenti la decisione del comune di procedere d’imperio potrebbe esser foriera di strascichi giudiziari.

  28. Buongiorno, sono tecnico comunale e mi è stato prospettato il seguente problema:
    nel cimitero comunale dove opero c’è una tomba (inumazione nel 1998) a terra realizzata di fronte ad una cappelletta (costituita da n.6 loculi), nonchè nel bel mezzo del passaggio dei visitatori. Non è chiaro ed è irricostruibile data la carenza documentale quale sia stata realizzata prima (forse però la tomba).
    La tomba data la sua posizione ed anche il fatto di emergere di ben 105cm da terra (lapide) impedisce il possibile utilizzo dei due loculi siti al livello più basso della cappelletta, che ne risultano occlusi.
    La tomba è praticamente abbandonata (più volte è stata richiesta autorizzazione per la traslazione agli “eredi” (parenti di secondo o terzo grado) che vivono a circa 800km, ma le varie raccomandate sono sempre state restituite dopo il periodo di giacenza.
    Per carenza di posti all’interno del cimitero, era mia intenzione predisporre la temporanea rimozione della bara per poi intervenirte sulla tomba (un parallelepipedo di cemento privo di ogni carattere artistico), aumentando la profondità dello scavo, demolendo la parte emergente della tomba rendendola a piano di campagna, riposizionare la tomba e riporre nuovamente la lapide, stavolta in orizzontale.
    La soluzione accontenterebbe un pò tutte le possibilità.
    Quale procedura devo seguire e che di quali autorizzazioni necessito per poter fare questa “traslazione temporanea” (se così si può definire visto che viene riposizionata nellao stesso punto, ma comunque prevede due fasi di spostamento quali rimozione e riposizionamento).
    p.s. agli atti del comune naturalemente non esiste nessu documento riguardo la concessione perpetua.

  29. X Franco,

    I cimiteri particolari (= quelli di natura privata) ex Art. 104 comma 4 DPR n. 285/1990, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, rimangono pur sempre assoggettati alla vigilanza comunale ed essi soggiacciono, come qualunque altro sepolcreto comunale, alla vigente normativa statale e locale, anche se, spesso, sono ammessi regolamenti interni finalizzati soprattutto ad un’ottimale gestione dei diritti di sepolcro, in sé assai problematici.

    1) Ora ai sensi dell’Art. 75 commi 1 e 2 DPR n.285/1990 le sepolture a sistema di inumazione non dovrebbero mai avvenire con la cassa metallica (è, infatti, vietato immettere nel ciclo delle quadre ad inumazione elementi non biodegradabili anche giusta l’Art. 75 comma 9, principio ribadito pure dal paragrafo 9 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), qualora però il feretro da interrare, per particolari ragioni che qui sarebbe ozioso ripetere, sia, comunque, costituito dalla doppia cassa di legno e zinco per procedere all’inumazione è d’obbligo la preventiva neutralizzazione del cofano di metallo a tenuta stagna, attraverso l’apertura di opportuni squarci sul coperchio di lamiera. Inumare una bara confezionata con la chiusura ermetica tipica dei feretri di zinco è un NON SENSO alquanto pernicioso, tra l’altro sanzionabile in via amministrativa per grave violazione al DPR n. 285/1990, ai termini dell’Art. 107 dello stesso DPR il quale rinvia all’Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934. Se la trasgressione, invece, riguarda il regolamento comunale di polizia mortuaria o un’ordinanza sindacale (Spesso, infatti, data l’emergenza cronica, di tipo igienico-sanitario,per la saturazione degli spazi sepolcrali, dei cimiteri dell’Hinterland Napoletano si opera con strumenti contingibili ed urgenti quali, appunto le ordinanze sindacali ex Art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000) la sanzione da elevare sarà quella di cui all’Art. 7-bis D.LGS N.267/2000, propria dei sistema di diritto punitivo dei regolamenti adottati dai comuni ex Art. 7 D.LGS n.267/2000 e Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 (il regolamento municipale di polizia mortuaria, secondo molti giuristi avrebbe addirittura dignità di rango costituzionale, in quanto la materia cimiteriale è espressamente attribuita al comune in forza del combinato disposto tra gli Art. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934 e l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile, quindi con norme di tipo primario nella gerarchia delle fonti del diritto, ossia aventi valore di Legge ). Il Regolamento comunale di cui sopra, previsto, anche se pleonasticamente, pure dalla recente Legge Regionale campana, rimane sempre soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934, quindi seppur nell’ambito di una sua forte autonomia non può mai contraddire la normativa statale (o regionale) quadro.

    2) Le esumazioni si effettuano normalmente dopo 10 anni ed un giorno, tuttavia la durata minima (e non ulteriormente comprimibile) del turno di rotazione in campo di terra, laddove si riscontrino oggettive difficoltà per lo scarseggiare endemico di posti feretro (come succede a Napoli, appunto), è di anni 5, stante l’Art. 82 comma 6 DPR n. 285/1990, (ma alcune ordinanze sindacali, non so quanto legittime, tenderebbero a ridurlo ulteriormente) trascorsi i quali si procede all’esumazione ordinaria, tra l’altro, secondo la Legge Regionale, è il comune, oramai, a fissare il periodo legale di sepoltura per le inumazioni con il proprio regolamento, mentre è il sindaco a disciplinare, nel dettaglio, con propria ordinanza le operazioni cimiteriali ex Art. 82 comma 4 DPR n. 285/1990.

    3) All’atto dell’esumazione si possono rinvenire semplici ossa oppure resti mortali ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, il loro trattamento d’ufficio è definito, nello specifico, dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, ancora valevole, perfettamente in tutt’Italia. Richiamato il divieto tassativo di cui all’Art. 87 DPR n. 285/1990 con rinvio all’Art. 410 Cod. Penale (é proibito spezzare o fratturare i cadaveri ancora intatti al fine di costringerli in contenitori dalle dimensioni più ridotte rispetto al loro naturale ingombro) l’ossame, ai termini dell’Art. 85 DPR n. 285/1990, sarà raccolto in apposita cassetta ossario ex Art. 36 DPR n. 285/1990 per una nuova sepoltura privata e dedicata (tumulazione in loculo, nicchia, celletta, tomba di famiglia….) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo a disporne, verrà sversato in ossario comune, in modo promiscuo ed indistinto, mentre eventuali salme indecomposte dovranno esser alternativamente re-inumate (nella stessa fossa, o in campo inconsunti), tumulate oppure cremate, visto l’Art. 3 commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254. Non sono consentiti altri metodi di “smaltimento” o destinazioni “spurie” non contemplate dalla Legge.

  30. Salve, ho mio padre inumato nel cimitero di fuorigrotta in Napoli (il cimitero sembra che sia di natura privata). Quando morì l’agenzia di pompe funebri mise mio padre in una cassa di zinco ed esternamente di legno ed inumato in terra fresca. Ora dopo 9 anni ho trovato un avviso che la sepoltura è scaduta nel 2007 e la salma dovrebbe essere traslata per far posto ad altri. Possono farlo? purtroppo non ho un loculo dove mettere la salma e al momento, anche volendolo comprare, di liberi non ce ne sono; dunque non so proprio come regolarmi. Volevo se possibile un vostro consiglio di come agire grazie saluti Franco

  31. X Daniele,

    anche in Emilia Romagna, per il trasporto di cadavere valgono pur sempre le norme del capo IV DPR n.285/1990 integrate, laddove necessario, dalle disposizioni di cui alla DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA’ PUBBLICAn. 13871/2004, adottata ai sensi dell’Art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004.
    Ad ogni modo il flusso informativo (verifica preliminare dello jus sepulchri, verbalizzazione sull’idoneità del feretro al trasferimento ex Art. 88 DPR n. 285/1990, con conseguente rilascio dell’autorizzazione al trasporto) è sempre lo stesso.

    Qui da noi, in Emilia Romagna (io sono di MODENA) non è più necessaria ex Art. 12 Legge Regionale n.19/2004, la presenza di personale sanitario all’atto dell’estumulazione, purchè i necrofori in servizio presso il cimitero siano adeguatamente formati ed addestrati.

  32. Con ordinanza del sindaco (o assessore competente) viene regolata la materia
    delle traslazioni nel dettaglio stante il combinato disposto tra gli Artt.
    82 comma 4 e 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285; quest’ultima può
    essere normata anche dal regolamento di polizia mortuaria comunale e in
    assenza dei due (ordinanza e regolamento comunale) vale la norma statale,
    sempre che non ci sia un normativa regionale configgente e prevalente, per
    questa ragione sarebbe interessante sapere da quale regione Lei scriva.

    Ad ogni modo, si applica l’Art. 88 dPR 10/9/1990, n. 285.

    La traslazione, durante il periodo legale di sepoltura, puo’ essere
    effettuata alla (sola) condizione che l’ASL o il personale necroforo in
    servizio presso il cimitero ” a quo” (cioè quello di prima sepoltura”, in
    funzione di qualche specifica norma regionale constati, al momento
    dell’estumulazione, la perfetta tenuta del feretro e l’assenza di
    (potenziali) pregiudizi per la salute pubblica. Se il feretro già
    confezionato con la doppia cassa è integro e non presenta lesioni si
    autorizza ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990 il trasporto e si procede allo
    stesso, altrimenti è di rigore l’avvolgimento (= rifascio) con cassone di
    zinco esterno, così come precisato anche dalla Circ. Min. n. 10/1998.

    La responsabilità in capo all’impresa funebre di certificare il corretto
    confezionamento del feretro vale ” a caldo” ossia il giorno del funerale, e
    non è estensibile ad altre fattispecie, nel caso, appunto di traslazioni,
    pertanto spetta all’ASL o ai necrofori del camposanto la verbalizzazione
    sulla conformità della cassa alle prescrizioni di cui all’Art. 30 DPR n.
    285/1990 (sostanzialmente feretro predisposto con la doppia cassa di legno e
    metallo ossia feretro idoneo al trasporto di cui, appunto, all’Art. 30 ed
    alla tumulazione giusta l’Art. 77 DPR n. 285/1990.)

    MI sia consentita una piccola postilla burocratica a me tanto cara: E’
    semplicemente abnorme la prospettazione per cui l’autorizzazione di cui
    all’art. 74 RSC dovrebbe “seguire” le spoglie mortali. Evidentemente, se ne
    oblitera la funzione!.
    Una volta che un feretro e’ stato accolto in un cimitero, e’ questo ad
    averlo in carico ed un eventuale trasferimento altrove richiede, unicamente,
    gli accertamenti di cui all’art. 88 dPR 10/9/1900, n. 285, oltrechè
    l’autorizzazione al trasporto, se la traslazione abbia come destinazione
    altro cimitero.

    La certificazione igienico-sanitaria di cui all’Art. 88 DPR n. 285/1990 è prodromica e propedeutica al rilascio dell’autorizzazione al trasporto, ne costituisce, infatti, necessaria premessa, ragion per cui se si segue la procedura sin qui delineata non dovrebbero sussistere ragioni ostative al ricevimento del feretro nel cimitero di nuova destinazione.

    In proposito la normativa si sta evolvendo verso l’eliminazione del doppio controllo (in partenza e all’arrivo) purché siano adottate precise cautele.

    II servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del feretro e la corrispondenza di questo con l’attestazione di cui sopra.

    Solo nel caso di constatata effrazione della cassa o del sigillo che sovente l’accompagna dovrà redigersi processo verbale da inoltrare poi al comune di partenza che ha perfezionato il titolo di trasporto ed all’ASL competente per territorio.

    L’accertamento dell’infrazione (feretro non a norma con l’Art. 30 DPR n. 285/1990), ma non l’applicazione della relativa sanzione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala la violazione, per via gerarchica all’Autorità (Comune o ASL) in capo a cui sorge la responsabilità della vigilanza sui trasporti funebri e sui cimiteri.

    Nel frangente di una riscontrata irregolarità della bara (ad esempio: fuoriuscita di cattivi odori o peggio ancora di fetidi liquami cadaverici) essa sosterà in camera mortuaria per il tempo strettamente necessario a disporre il cosiddetto rifascio.

  33. Per la traslazione di un feretro (ad 1 anno dalla morte) da un comune ad un altro, come deve essere confezionato il feretro? la responsabilità del confezionamento è del necroforo o di chi effettua il trasporto ?
    Il comune ricevente può rifiutare il ricevimento se non idoneamente confezionato?

  34. Gentile Sabrina

    bisogna innanzi tutto precisare se con la parola “resti” s’intenda il semplice ossame racchiuso in cassetta di zinco ex Art. 36 DPR n.285/1990 oppure, ai sensi del DPR n. 254/2003 gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri saponificati, corificati o mummificati).

    Anche il linguaggio “necroforese” degli stessi addetti ai lavori su questo punto non è per nulla chiaro e rigoroso.

    Tutti i trasporti funebri (di salme, cadaveri, ossa, ceneri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) sono soggetti ad autorizzazione comunale (Artt. 24, 27, 28 e 29 DPR 285/90), ma se per ossa e ceneri non si rileva alcuna criticità sotto il profilo sanitario più problematico è il trasporto quando per la presenza di parti molli si verifichi la percolazione nell’ambiente esterno di liquami cadaverici con la produzione di miasmi nauseabondi.

    Si dovranno, quindi, adottare tutte le misure di cui agli Artt. 20 (mezzi di trasporto) e 30 ed 88 confezionamento e sistemazione del feretro) DPR 285/1990.

    Per trasportare i cadaveri occorrono particolari mezzi (le cosiddette autofunebri), con caratteristiche tecniche specificate dall’Art. 20 DPR 285/90, mentre per urne cinerarie e cassette ossario, non sussistendo pericoli d’infezione, possono provvedere gli stessi famigliari oppure una ditta di normali autotrasporti.

    Anche per i trasporti internazionali valgono questi principi, come sottolineato anche dalla circolare esplicativa n. 24 al regolamento nazionale di polizia mortuaria emanata dal Ministero della sanità il 24 giugno 1993.

    La richiesta di traslazione si sostanzia in questi tre passaggi fondamentali:

    1) consenso (= volontà) degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra più famigliari dello stesso grado occorre l’unanimità.
    2) assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].
    3) Titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).
    Il procedimento, ex Legge n.241/1990 e S.M.I. si completa e si perfeziona con il rilascio delle relative autorizzazioni all’estumulazione ed al trasporto stesso.

    Tutti i trasporti funebri sono sono vincolati alla regola della tipicità, ovvero debbono sempre specificati:

    L’oggetto del trasporto (bara, urna, cassetta ossario contenitore per resti mortali)
    L’incaricato del trasporto (colui che prende in consegna l’oggetto del trasporto)
    Il luogo di partenza con eventuale sosta intermedia (il deposito d’osservazione, l’abitazione del de cuius, il servizio mortuario ospedaliero, il cimitero di prima sepoltura…)
    Quello d’arrivo (il cimitero di nuova destinazione, il crematorio, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata, l’Estero…….)

    La lettera della legge individua nel sindaco il soggetto istituzionale preposto al rilascio delle autorizzazioni ad trasporto, ma dopo la Legge 142/90 e sopratutto ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 (Nuovo ordinamento enti locali) ci si deve riferire al dirigente dei servizi di polizia mortuaria comunali (di solito sono accorpati con i servizi demografici/Stato Civile) oppure al funzionario incaricato per comuni privi di figure dirigenziali.

    Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.
    Lo ha definitivamente chiarito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate.

    I tempi tecnici non dovrebbero esser lunghissimi, se si tratta di estumulare una o più cassette ossario non occorre nemmeno la presenza di personale sanitario per controllare la tenuta stagna del feretro.

    All’operazione (rimozione della lapide, smuratura del tamponamento di solito costutuito da mattoni o lastra in cemento, estrazione delle cassette ossario, delle urne o della cassa) sovrintende l’incaricato del servizio di custodia, egli redige il verbale ed annota la traslazione sui registri cimiteriali.

    L’incaricato del trasporto (non deve esser necessariamente un’impresa funebre) durante il tragitto deve sempre esser muinito del decreto di trasporto, ossia dell’autorizzazione al trasporto stesso che sarà consegnato al custode del cimitero d’arrivo.

    Il comune di partenza comunica al comune d’arrivo il decreto di trasporto (Art. 24 DPR 285/90) e deve sincerarsi sul titolo di accoglimento del feretro, dell’urna o della cassetta ossario emesso dallo stesso comune d’arrivo ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90.

    Esempio: il comune x non autorizza il trasporto funebre di y perchè il comune di z non sa ancora dove e come y verrà sepolto.

    Ci sono due modi per implementare queste operazioni:

    Gli aventi titolo (nella fattispecie Sua madre) si recano nel comune dove i resti sono sepolti ed in prima persona attende al disbrigo delle paratiche.
    Ci sia affida ad un’impresa funebre di fiducia, essa essendo anche agenzia D’AFFARI ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza autorizzata, pertanto, ad occuparsi degli adempimenti amministrativi per conto della propria clientela si attiverà, presso il comune competente per tutto il processo autorizzatorio.
    Il comune che deve predisporre l’autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto è quello dove fisicamente sono sepolti i resti da traslare.

    Nella speranza di esserLe stato di qualche aiuto Le formulo i più sinceri saluti.

    carlo (giornalista-necroforo)

    Post scriptum: se Lei ha bisogno di qualche ulteriore delucidazione sa dove e come trovarmi.

  35. Sto per trasferirmi definitivamente fuori Regione e vorrei traslare nel cimitero del nuovo comune dove andrò ad abitare i resti dei miei nonni.
    E’possibile?
    Se sì, quali sono gli adempimenti burocratici da implementare?

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