Sopprimere l’insopprimibile – 2/2

Quali sono gli effetti della soppressione del cimitero?

Per quanto riguarda gli effetti della soppressione del (leggi: di un) cimitero, occorre distinguere tra quelli che hanno a proprio oggetto la sua area e quelli che si hanno per i sepolcri già presenti nel cimitero interessato alla soppressione.

Per il primo aspetto, cioè attorno all’area (in buona sostanza, sul cimitero in sé stesso), l’art. 97 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non possa essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione e che, per la durata di tale periodo rimanga sotto la vigilanza dell’autorità comunale e debba essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
Una volta trascorso questo periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di 2 m. e le ossa che si rinvengano debbono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero.
Si fa rilevare come si abbia qui, ed ancora una volta, l’impostazione per cui la pratica funeraria “normale”, di default sia quella dell’inumazione (Cfr.: art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), non considerando, per il momento, altre pratiche funerarie, cioè quelle che comportano concessioni cimiteriali, che esulano – sempre – dal concetto (da ogni concetto) di “fabbisogno cimiteriale”, in coerenza con l’art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

L’eventuale presenza nel cimitero di cui sia stata dichiarata (leggi: deliberata) la soppressione di sepolcri privati (sono tali, come noto, tutte le “allocazioni” cimiteriali diverse, per sito o tipologia o per altro, dall’inumazione nel c.d. campo comune ad inumazione di cui al già ricordato art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) viene presa in considerazione dagli artt. 98 e 99 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per i quali, in caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune, mentre le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Occorre richiamare l’attenzione su di un elemento: il riferimento ad un “posto corrispondente in superficie”.
Si faccia (e.g.) il caso che su una data area nel cimitero soppresso sia stato eretto un monumento sepolcrale a sistema di tumulazione, spesso pluriposto: in caso di soppressione del cimitero non vi è tutela per questa “capienza” (la pluralità di posti feretri sussistente nel sepolcro realizzato sull’area avuta in concessione), ma unicamente per la superficie dell’area.
Ma, ancora, si ipotizzi che nel cimitero soppresso vi siano sepolcri privati costituiti dal diritto d’uso di un sepolcro a sistema di tumulazione (es.: mono-posto, bi-posto, ecc.), incluse in questo quadro, le concessioni aventi riguardo a cellette ossario o a nicchie cinerarie.
Nel concreto, e per semplificare, il diritto d’uso di un loculo (poco cambia se si tratta di più) costituisce una posizione del tutto “debole” non potendosi in alcun modo fare riferimento alla “corrispondenza in superficie” od individuarla in qualche modo, con le conseguenze del caso.

La situazione potrebbe anche trovare un qualche rimedio, qualora nella deliberazione con cui venga disposta la soppressione del cimitero il consiglio comunale individui specifiche “regolazioni” di queste situazioni, ma avendo l’attenzione dio tenere sempre presenti i principi, inderogabili, dell’azione amministrativa posti all’art. 97, comma 1 Cost,, ma anche avendo ben presente come la norma di riferimento non supporti proprio misure di salvaguardia rispetto a situazioni per cui non sia possibile individuare una qualche “corrispondenza in superficie”.
Va tenuto anche presente come le eventuali spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, previsione che appare espressamente come non derogabile (salvo non far sorgere la fattispecie di danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 93 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.).

Nella medesima situazione, la soppressione del cimitero comporta che il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero e, qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.
Se ne deve concludere che la soppressione del (leggi, sempre: di un) cimitero vi siano posizioni che sono ben poco, in alcuni casi per nulla, oggetto di salvaguardia, ma del resto questi esiti non possono stupire, in quanto i rapporti di concessione cimiteriale, se attribuiscono ai concessionari una posizione in qualche modo assimilabile a quella di un (pieno) titolare di diritti forse anche reali nei confronti di soggetti terzi, cede ad una posizione di mero interesse legittimo nei rapporti tra comune e concessionari.
Se così non fosse non troverebbe fondamento l’assoggettamento dei cimiteri al regime dei beni demaniali, affermato all’art. 824, comma 2 C.C.

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Sereno Scolaro

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