Effetti dell’abrogazione dell’art. 12 C.C. – 1/2

C’era una volta l’art. 12 C.C. Anzi, risalendo, vi era la L. 5 giugno 1850, n. 1037, che prevedeva un istituto superato con l’art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 (la medesima che ha disposto, tra l’altro, all’art. 2, comma 12, l’emanazione di quello che poi è divenuto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), anche se quella norma (del 1850!) si innestava su quello che era il disposto dell’art. 17 C.C. (e della L. 21 giugno 1896, n. 218).
Questi richiami, non sono estranei all’art. 12 C.C., volendosi qui affrontare la questione del c.d. riconoscimento della personalità giuridica (rispetto a cui le pregresse disposizioni dell’art. 17 C.C. si collocano “a valle”).
Il C.C. del 1865 non disciplinava, almeno non espressamente, le moralità per il riconoscimento della personalità giuridica ai c.d. enti morali, mentre l’art. 12 C.C. attuale (approvato con R. D. 1942, n. 262, ma, si tenga presente, il cui Libro I, già approvato con precedente R.D., era entrato in vigore il 1° gennaio 1940), disponeva:
“[I] Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
[II] Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con proprio decreto..
Tale disposizione viene meglio colta nella sua portata se si vadano a considerare gli artt. 11 e 13 (cioè quello precedente e immediatamente seguente) C.C.
Per inciso, va altresì ricordato come l’art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 prevedesse: “Persone giuridiche private – È delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola regione” (in vigore dal 13 settembre 1977).

Si è trattato di una sorta di “anticipazione” (ma poi “ripresa”, con esplicita quanto inequivoca citazione) del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), in vigore dal 22 dicembre 2000 e che, all’art. 1, comma 1 prevede: “1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture., mentre all’art. 7 è previsto: “1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

Si ricorda, solo come inciso e per mere motivazioni di completezza, l’art. 9 avente a riguardo ad aspetti “speciali”, come è il caso quello del riconoscimento degli enti ecclesiastico, con rinvio alla L. 20 maggio 1985, n. 222.
E, alla fine, con l’art. 11 viene disposta, tra le altre, anche l’abrogazione dell’art. 12 C.C.
Merita di segnalarsi come l’art. 22 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, preveda una deroga alle disposizioni del citato D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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Sereno Scolaro

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