Esequie di Stato e relativi oneri a carico dell’erario pubblico

Il regolamento militare prevede gli onori funebri con lo schieramento di due soldati presso l’entrata della camera ardente.
Nel caso di decesso di una personalità civile il servizio d’onore può essere richiesto al prefetto ed è reso dall’arma dei carabinieri secondo la circolare del ministero dell’interno del 24 settembre 1976.
Disquisire sulle esequie di Stato è sinonimo di funerali di Stato con l’applicazione del protocollo cerimoniale di rito.

Il lutto nazionale è deliberato dal governo e comunicato al corpo diplomatico attraverso il Ministero degli affari esteri, il lutto cittadino dall’amministrazione comunale.
Il lutto nazionale è obbligatorio per il decesso del Presidente della repubblica, ed ha la durata di un giorno.
La legislazione vigente suddivide i concetti di esequie di stato, cerimoniale di stato ed esequie solenni.
Sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, o dopo la cessazione della stessa, la legge 7 febbraio del 1987, numero 36, disciplina le esequie le cui spese sono a carico dello Stato per i funerali del:

  1. Presidente della Repubblica;
  2. Presidente del Senato;
  3. Presidente della Camera dei Deputati;
  4. Presidente del Consiglio dei Ministri;
  5. Presidente della Corte Costituzionale.
  6. Ai Ministri è riservato il diritto del funerale di stato solo se deceduti durante la permanenza in carica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , previa deliberazione dell’alto consesso, possono essere assunte a carico dello Stato (facoltativo) le spese per i funerali di:

  1. personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria;
  2. cittadini italiani, stranieri o apolidi che abbiano illustrato la nazione nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, del lavoro e dell’economia, dello sport e nelle attività sociali;
  3. cittadini italiani o stranieri caduti nell’adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

Gli oneri funerari a carico dello Stato sono quelli di trasporto, di seppellimento, di fornitura del feretro e suoi accessori e di addobbo nonché allestimento della camera ardente.
I costi sono definiti con decreto per un tetto massimo delle spese da sostenere.
Le modalità della cerimonia sono definite dall’ufficio del cerimoniale della presidenza del consiglio dei ministri e richiedono di attenersi al protocollo di stato, da osservarsi rigorosamente.
Le esequie appartenenti alle forze dell’ordine, di autorità e agenti locali, sono solenni, con spese eventualmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Nei funerali solenni con oneri a carico dei competenti ministeri si ottempera al cerimoniale di stato definito dall’ufficio del cerimoniale del competente dicastero.
In talune circostanze o particolare evenienze gli oneri sono a carico sia della Presenza del Consiglio dei Ministri, o del Ministero, sia delle locali amministrazioni territoriali, per i diritti inerenti il trasporto locale ed alla sepoltura.
Nel caso di decesso di autorità locale il cerimoniale è curato dal competente ufficio o attraverso il cerimoniere dell’Ufficio Territoriale di governo (ex Prefetture).

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Carlo Ballotta

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