Le competenze, su base territoriale, nel rilascio della autorizzazione per la cremazione di cadaveri

L’art. 79 dell’ancora (residualmente?) vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria non specificava espressamente  a quale comune spettasse il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, relativamente ad una persona che, eventualmente, dovesse decedere in una località diversa dal proprio domicilio abituale. La prefata ambiguità è stata, però, sanata del controverso art. 3 L. n. 130/2001, ritenuto da fonti ministeriali, come già pienamente applicabile, proprio per questa ragione, data la novella, sarebbe, infatti, rigoroso parlarne al tempo passato, (per sopravvenuta, ma non dichiarata, abrogazione, forse?).

Era, comunque, prassi oramai consolidata, nel diritto davvero vissuto dagli operatori e da inveterato tempo,  che fosse il profilo funzionale di cui all’art. 107 comma 3 Lett. f) D. lgs n. 267/2000, del comune di DECESSO ad accordare tale autorizzazione, anche in analogia con i disposti del regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile (DPR 03/11/2000 n. 396 Art. 72 comma 1) secondo cui è l’ufficiale di stato civile a ricever dichiarazioni ed avvisi riguardanti le persone decedute nel proprio comune,  ed a rilasciare le corrispondenti autorizzazioni a tumulazione o inumazione, un tempo definite come licenza/permesso di seppellimento.

Naturalmente, se si ignora la località in cui si sia consumato il decesso la competenza territoriale sarà dell’ufficiale di stato civile in servizio presso la municipalità in cui la salma o il cadavere sono stati deposti.

A tale proposito, si consulti la nota di Gabriele Casoni su: “Disciplina delle cremazioni, limiti e competenze”  la cui indicazione bibliografica è: “Lo Stato Civile Italiano, novembre 1997”.

In effetti, lo stretto collegamento tra autorità preposta ad emettere atti concernenti la destinazione del cadavere ed il luogo di decesso è, d’altra parte, contemplato anche dall’art. 26 del DPR 285/90, laddove si prevede che il sindaco, del comune ove è avvenuto il decesso, debba rilasciare con un unico decreto l’autorizzazione al trasporto della salma da comune a comune per la cremazione e per il successivo deposito delle ceneri, siccome il trasporto fuori comune è solamente funzionale all’ignizione del feretro, qualora il comune di decesso non fosse provvisto di impianto crematorio.

Anche il regime autorizzatorio per i trasporti funebri si conforma a questo indirizzo generale siccome, ai sensi dell’Art. 34 comma 1 è sempre il sindaco (da intendersi come l’autorità comunale, non come persona fisica) del luogo dove si è verificato il decesso ad autorizzare il trasferimento fuori comune del cadavere e l’incaricato del trasporto deve essere necessariamente esser munito di tale decreto autorizzativo.

Addirittura, come ha rilevato la dottrina più autorevole (si veda Daniele Fogli, I Servizi Funerari n. 3 2002 pag. 7) anche se il trasporto è rivolto all’estero (Art. 29 DPR 285/90), con, però, sosta intermedia per il tributo di speciali onoranze, di cui all’art. 24 comma 3 DPR 285/90, è il comune di decesso ovvero quello dove “trovasi la salma”, a dover istruire i vari passaggi amministrativi per il passaporto mortuario.

In Lombardia, prima Regione Italiana  dove, secondo il dettato del T.U. n.33/2009 e s.m.i. ed il seguente regolamento attuativo n. 6 del 27 ottobre 2004, è l’ufficiale di stato civile ad autorizzare la cremazione, fu, temporibus illis, introdotta un’importante riforma che si sarebbe, poi, proiettata nella giusta direzione di semplificare le procedure, così come nell’intento più nobile della “strana” L. 30 marzo 2001 n. 130, accorpando in un unico polo autorizzativo (L’ufficiale di stato civile) tutte e tre le autorizzazioni richieste per le altrettanto pratiche funebri ammesse dalla Legge: tumulazione, inumazione e cremazione. In concreto si trattò di un intervento, per quegli anni, di un certo coraggio e rilievo politico, attuare la Legge di principi n. 130/2001, nell’inerzia del legislatore statale.

Il comma 2 dell’Art. 12 è a tale proposito molto chiaro e, pertanto, lo riportiamo integralmente: Qualora gli aventi titolo a disporre di un cadavere abbiano dichiarato all’ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all’ufficiale di stato civile del comune, ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

In caso, invece, di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto, o di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi-conservativo provenienti da inumazione o direttamente da cremazione (ex D.P.R. n. 254/03) l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune, dove si trovava sepolto il cadavere, se non è ancora trascorso il periodo di sepoltura legale, oppure i semplici resti mortali.

 

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Carlo Ballotta

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