Il TAR Piemonte ha annullato la parte del Piano Regolatore Generale (PRG) di un Comune che prevedeva l’ampliamento del cimitero cittadino e la realizzazione di un nuovo parcheggio di servizio.
La decisione, depositata il 9 ottobre 2025, richiama un principio fondamentale della pianificazione cimiteriale:
non è possibile programmare nuovi ampliamenti o opere connesse in assenza del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC).
La vicenda nasce da una variante urbanistica approvata nel 2021, impugnata da un privato proprietario di terreni confinanti.
Tra i motivi accolti, il TAR ha ritenuto fondata la mancata adozione del PRC, atto distinto e autonomo rispetto al PRG.
Il Tribunale ha ricordato che, in base alla normativa nazionale e alla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 2015, il PRC è obbligatorio e risponde non solo a esigenze di assetto territoriale, ma anche a finalità igienico-sanitarie e di tutela ambientale.
Il PRC, infatti, definisce le previsioni di sviluppo e le necessità di ampliamento dei cimiteri sulla base dei dati demografici, delle disponibilità residue di sepoltura e delle proiezioni di mortalità.
Solo una volta approvato, esso può costituire il quadro di riferimento per eventuali varianti urbanistiche.
Con questa sentenza, il TAR riafferma la centralità della pianificazione settoriale cimiteriale come presupposto indispensabile per ogni intervento edilizio o ampliamento.
La decisione costituisce un importante richiamo per tutti i Comuni che intendano intervenire sui propri cimiteri senza un adeguato piano regolatore di settore.
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