Il trasporto funebre e' un servizio pubblico a domanda individuale ed a titolo oneroso dopo l'Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio n. 26, sottoposto a vigilanza (Art. 16 comma 2 DPR 285/90), regolamentazione (Art. 22 DPR 286/90) ed autorizzazione (Art. 23 DPR 285/90)
Secondo la filosofia di alcune legge regionali ed una giurisprudenza ormai costante il trasporto funebre e' divenuto libera attivita' imprenditoriale pur sempre sottoposta, pero', a vigilanza, regolamentazione ed autorizzazione, l'addetto al trasporto, rimane infatti, incaricato di pubblico servizio ai sensi del paragrafo 5 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.… ... Leggi il resto