Non occorre andare a cercare le occasioni, dato che vi sono plurime evenienze perché emergano, per così dire, da sole.
Una di queste è stata accidentalmente riportata a seguito di iniziativa locale che si presta ad alcune considerazioni.
Se la L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede, fin dalla rubrica e dal suo art. 1, in sostanza dandosi 2 “oggetti” (nel testo: materie):
[A] la cremazione e
[B] la dispersione delle ceneri,
cosicché affronta la destinazione delle urne quando non vi sia stata espressa volontà del defunto (art. 2).
Si riporta anche il testo dell’art. 3, comma 1, lett. e) – per quanto presunto noto – e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;.
Incidentalmente, si potrebbe rammentare come vi sia stato anche chi abbia ritenuto di utilizzare un termine diverso da “dispersione” delle ceneri, maggiormente riferibile a liquidi che non a corpuscoli solidi, cosa che non trova fonte nella legge, ma di cui non si è colto il significato, men che meno la rilevanza concreta (se non quella di allungare i tempi di illustrazione e di disorientamento altrui).
Nel caso in non vi sia dispersione delle ceneri, le modalità di conservazione (a questo punto delle urne cinerarie) vengono individuate in tre, anche in questo caso rimesse alla volontà espressa dal defunto (il fatto che l’ordine tra “volontà” ed “espressa” sia invertito rispetto all’art. 2, porta a considerare come all’art. 3, previsione qui citata, sia meno forte, avendo il significato di un sinonimo di “dichiarata”, “formulata” o simili) rispetto a quella dell’art. 2 dove l’”espressa” è riferita ad una scelta personale (o, meglio, personalissima), modalità tra loro alternative, costituite da [1] tumulazione, [2] interramento, [3] affidamento ai familiari.
Osserviamo, ancora una volta in via incidentale, come sulla modalità [2] si possa aprire un dibattito se essa abbia natura “conservativa”, oppure “dispersiva (venendo a costituire una particolare modalità di dispersione delle ceneri), cosa che influirebbe non solo sulle caratteristiche costruttive e dei materiali delle urne cinerarie, ma anche (ad essere coerenti) sulle procedure di accesso.
La modalità [3] (che qui indichiamo con la formulazione presente nella legge, anche se in alcune regioni è altrimenti denominata, talora con formulazioni che vanno al di là delle relazioni familiari – quale definizione si voglia loro dare – fino a rimuoverle del tutto) comporta la necessità di non sottovalutare che l’”affidamento” è atto che discende dal verbo “affidare”, il quale costituisce un verbo attivo, nel senso che vi è un soggetto A che affida, per l’appunto, che conferisce ed attribuisce ad altro soggetto B una qualche funzione, incarico, attività.
Questo comporta che vi sia un qualche “atto”, “provvedimento”, ecc. da cui risulti questa attività di attribuzione da A a B o, volendo andare sull’astratto, che legittimi B all’esercizio di una data funzione, attività.
Non rileva che questo “atto” sia denominato in un modo oppure in altro (es.: “provvedimento”, “autorizzazione”, “atto di affidamento”, ecc.), lasciando operare anche la fantasia nell’attività amministrativa.
Se nelle modalità [1] e [2] la funzione è riconducibile alla previsione dell’art. 340, T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n, 1265 e s.m., disposizione che ha natura di norma di ordine pubblico interno, in quanto la sua violazione non solo è sanzionata, ma comporta (comma 3) il ripristino della situazione violata, anche se siano presenti deroghe (comma 2).
Con queste due modalità la conservazione delle urne cinerarie rimane all’interno dei cimiteri, nella [3] (affidamento ai familiari) la funzione della conservazione delle urne cinerarie è conferita (è … affidata) a persone aventi date caratteristiche (familiari, a tenore della legge) ed effettuata altrove rispetto ai cimiteri.
Questa deroga, prevista per legge, richiede conseguentemente che vi sia un “titolo”, comunque lo si denomini, da cui consti la legittimazione alla conservazione, sia in capo alle persone, sia in relazione al luogo di conservazione dell’urna cineraria.
In mancanza del quale si potrebbe dare atto che vi sia una violazione del principio generale del sopra ricordato 340, T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n, 1265 e s.m.
Vi è un principio che non può essere sottovalutato, quello della “tracciabilità” delle spoglie mortali, a prescindere dallo stato in cui si trovino, che può venire meno solo una volta che esse giungano all’ossario comune, oppure al cinerario comune, oppure alla dispersione delle ceneri. In difetto, potrebbe aversi la fattispecie degli artt. 411 e/o 412 C.P.
Si avrebbe avuta informale notizia sull’esistenza di orientamenti, secondo i quali la L. 30 marzo 2001, n. 130 – il cui art. 3 definisce principi, per la modifica del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; modifica che avrebbe dovuto avvenire entro il 4/11/2001 (cosa notoriamente non verificatasi, come per altre disposizioni della medesima legge) – sarebbe ancora carente su questi aspetti.
Con ciò andando a considerare che, a tali carenze, avrebbero potuto supplire le regioni con proprie leggi (rimozione degli atti regolamentari?), rilevando altresì che alcuni interventi si sono avuti, ma non in tutte le regioni.
Si tratta di orientamenti che non appaiono condivisibili, dal momento che si tratta di aspetti che non sono minimamente riconducibili ad alcuna delle materie di legislazione regionale concorrente (art. 117, comma 3 Cost.), ma che rientrano nella materia dell’”ordinamento civile” (art. 117, comma 3, lett. l) Cost.), cioè una delle materie per cui sussiste la potestà legislativa – esclusiva – dello Stato.
Se nelle materie proprie della legislazione regionale concorrente vi è un concorso di potestà legislativa sia dello Stato che delle regioni, appare insostenibile ritenere che nel caso di inerzia dello Stato questa possa venire surrogata dalla legislazione regionale!
E tale inerzia non può consentire di considerare la presenza di una qualche potestà legislative regionale esclusiva (art. 117, comma 4 Cost.), il cui presupposto è che si tratti di materia non rientrante né nel comma 2, né nel comma 3 dello stesso art. 117 Cost.
L’individuazione, quale materia, nel concetto di “ordinamento civile”, si motiva con la natura dell’affidamento ai familiari delle urne cinerarie, per il fatto che questa modalità di conservazione attiene ai diritti della persona o, meglio ai diritti personalissimi della persona (non è un’inutile duplicazione).
Rimane imprescindibile la volontà espressa dal defunto, cioè il rispetto di quella che è stata la volontà, comunque formulata, da parte della persona defunta, che – rispetto alle pratiche del post mortem – si colloca sempre in termini di assoluta priorità, escludendo il coniuge o persona a questi assimilata, nonché i parenti nel grado maggiormente prossimo.
In tal caso i familiari sono esecutori della volontà espressa dalla persona defunta.
Che si tratti di aspetti propri della materia denominata “ordinamento civile” appare così ben poco discutibile.
La regione Liguria all’art. 54 della legge L.R. 10/07/2020, n. 15 ha previsto:
“la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Sito esternoRegolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)”.
Una formula criptica di identificazione degli animali da compagnia. Si può sapere di quali specie si tratta?
In sintesi: Specie ammesse e tutelate: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ornamentali, invertebrati.
Sono escluse le specie protette ai sensi della CITES o della Legge 157/1992, animali da reddito, selvatici non autorizzati, ibridi pericolosi.
Di seguito alcune esemplificazioni:
Mammiferi
Cani, Gatti, Conigli domestici, Criceti, Cavie (porcellini d’India), Gerbilli, Ratti e topi domestici, Furetti, Scoiattoli (specie non protette), Cincillà
Uccelli
Canarini, Pappagalli (ondulati, inseparabili, calopsite, ecc.), Fringuelli e altri passeriformi allevabili, Colombi da compagnia
Rettili e anfibi
Tartarughe terrestri e acquatiche, Serpenti non velenosi, Lucertole, Gechi, Rane e tritoni ornamentali
Pesci ornamentali
Pesci tropicali d’acquario (es. guppy, neon, betta)
Invertebrati
Insetti esotici da terrario (mantidi, fasmidi), Ragni ornamentali (tarantole), Scorpioni non velenosi, Chiocciole giganti (Achatina spp.)
In Liguria ed in particolare Savona vi é una elevata percentuale di animali dì affezione come anni fa censito da istat. La Regione ha implementato nella legge regionale la possibilità di aggiungere le ceneri dell’animale a quelle del proprio padrone. Siamo però all’inizio. Il quotidiano “Il Secolo XIX” lo ha scritto in articolo domenica 2 marzo u.s.
Si. Non solo in Liguria. Vi sono anche altre regioni in cui questo è già consentito: Piemonte, Lombardia, Abruzzo e un Pdl per il Veneto.
Proprio domani, 7 maggio 2025, si terrà un corso on-line sull’argomento:https://www.funerali.org/corso/sepolture-di-spoglie-animali-da-compagnia-2025
Negli ultimi cinque anni, il numero di imprese che operano nei servizi di cura per animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento (+39,4%), segno che gli italiani considerano sempre più i propri animali come membri della famiglia.
A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica seguita da Campania e Lazio . Il Sud Italia mostra una forte presenza nel commercio al dettaglio , nel Nord, invece, si concentrano i servizi di cura. Animali domestici quindi sempre più coccolati. D’altronde, secondo una recente ricerca condotta da studiosi della London school of economics e della Kent university, la compagnia di un cane o un gatto, aumenta il senso di benessere e piacevolezza della vita quanto avere un un marito od una moglie, o un circolo di amici e relazioni intime e sicure.