Resti mortali

Per resti mortali si intende l’esito di un processo incompleto di scheletrizzazione di un cadavere, decorso l’ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni).
Di seguito si riportano i links ad alcuni articoli concernenti i resti mortali.


Le nostre linee guida per gli atti di disposizione del post mortem

Occorre, a nostro parere, ricostruire un po’ di storia anche delle varie interpretazioni susseguitesi, per cercare almeno timidamente di assumere una linea ed intraprendere un percorso ermeneutico! Abbiamo chiesto quindi all’ing. Daniele Fogli di ripercorre quel periodo storico e le interpretazioni che allora vennero date, nonché taluni interventi chiarificatori chiesti al ministero della salute. E Fogli, con una nota, ci ha risposto: Il problema, come noto, si pose già con l’entrata in vigore della L.

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Resti mortali: il cavillo dispersoio irrisolto

Solito dilemma della volontà effettivamente rispettata in tema di cremazione e successiva “sistemazione” (da intendersi nel modo più ampio possibile) delle risultanti ceneri. L’oggetto del contendere è sempre la solita faccenda dell’estumulazione di mio papà, per altro già avvenuta, con l’esito (fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) da tutti ormai ampiamente previsto: S.N.M. = S-alma N-on M-ineralizzata. La cremazione del resto mortale non rappresenta una difficoltà insormontabile, anche per il cittadino medio. È pratica amministrativa ampiamente

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L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 2/2

La vicenda, sul versante personale ed affettivo è ormai superata, ma l’insegnamento che può derivarne conserva una sua intatta attualità: i profili professionali in qualche modo estranei al circuito “cimitero” possono vedere la realtà con una prospettiva più ampia, notando problemi che gli addetti ai lavori, invece, non avvertono (più?). La modernizzazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria registra contrasti di opinione su questioni rilevanti, ma comporta anche uniformità di vedute su numerosi aspetti.

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L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 1/2

“Uno sguardo dall’anima” Gentilissimi, anche se alle volte – maldestramente – mi propongo come risolutore dei guai altrui in polizia mortuaria, almeno in quest’occasione vorrei esser io a rendervi edotti sullo sviluppo di un frangente che mi coinvolge nel doppio ruolo di addetto ai lavori e dolente al tempo stesso. Era, infatti, ormai in calendario l’estumulazione del feretro di mio papà per naturale scadenza di concessione. Ora, con il Vostro placet, s’intende, mi piacerebbe coinvolgervi

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Cremazione resti mortali: atto volitivo o semplice assenso inerziale?

Poiché il diritto a  disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998, che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si

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Estumulazione e conseguenti trattamenti consentiti

Per enucleare correttamente il problema, posto già nel titolo di questo breve saggio, non si può prescindere dall’aspetto giuridico insito in ogni operazione di polizia mortuaria; passo, pertanto, ad enumerare, qui di seguito, le fonti normative almeno nazionali di riferimento che sono: DPR n.285/1990 (regolamento nazionale di polizia mortuaria). Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998. DPR n.254/2003 (regolamento sulla gestione dei rifiuti a rilevanza sanitaria). Ai sensi dell’Art.51 DPR 285/90, manutenzione, ordine e vigilanza

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Morte dovuta a reato, prescrizione del delitto e cremazione diretta del resto mortale

L’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, disciplina la cremazione non tanto dei “resti mortali”, quali così definiti in momento successivo alla sua emanazione, ma di altro, cioè di quanto si rinvenga, decorso il termine, differente in relazione alla pratica funeraria cui precedentemente era stato fatto ricorso, senza alcuna valutazione, constatazione, verifica medico-legale sullo stato delle spoglie mortali, cioè non prendendo proprio in considerazione l’eventuale condizione conservativo-trasformativa oppure, quando si

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Tempi tecnici per passare dalla fattispecie medico-legale di “cadavere” a quella di “resto mortale”?

Un po’ di storia sulla recente normativa cimiteriale: prima dell’emanazione del D.P.R. n.254/2003, il Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), aveva ribadito la vigenza, a tale data, del comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90, e, quindi, che “non era consentita la cremazione di resti mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche qualora fossero decorsi 20 anni dalla tumulazione [stagna]”. Inoltre,

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Estumulazione e regime di perpetuità dei sepolcri

Premessa: gli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. n. 285/1990 disciplinano, in via generale, l’estumulazione, lasciando comunque al Sindaco, quale autorità sanitaria locale che sovrintende, ex Art. 51 D.P.R. n.285/1990, alle funzioni di polizia cimiteriale, la responsabilità di ordinare le operazioni stesse (oppure se si ritiene opportuno, attraverso apposita norma sul regolamento di polizia mortuaria comunale). In pratica, con ordinanza del Sindaco, si forniscono le norme attuative e di dettaglio e si attribuiscono

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Ossario comune: come “calcolare” il momento opportuno per la dispersione delle ossa?

E’ bene riporre e custodire le ossa esumate o estumulate, raccolte entro separati contenitori (anche flessibili) in camera mortuaria cimiteriale per un “CONGRUO” e “RAGIONEVOLE” tempo, da stabilirsi nel regolamento municipale di polizia mortuaria, affinché gli aventi titolo a disporne possano esercitare i loro diritti di pietas, anche, magari, con un lieve ritardo rispetto al timing originariamente previsto. Questo lasso temporale potrebbe anche esser delimitato e contenuto, nonchè statuito con uno specifico art. del regolamento

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Titolo di accoglimento in cimitero ed atti di disposizione tardivi.

L’accoglimento istituzionale in un cimitero esclude a priori un rapporto concessorio (altrimenti saremmo dinnanzi alla sepoltura privata, istituto diverso e regolato da altre norme di cui al Capo XVIII – Artt. 90 e 93 del D.P.R. 285/1990) e si estrinseca, ope legis, in queste forme di trattamento:   inumazione in campo comune per i cadaveri (art. 337 T.U. Leggi Sanitarie), sversamento in cinerario comune per le ceneri (art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/1990, deposizione

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Procedure di trasporto e cremazione di resti mortali

Si riscontrano pesanti lacune nella normativa nazionale riguardo a modalità di autorizzazione a trasporto e diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo provenienti da esumazioni/estumulazioni (art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ed art. 3 comma 1 lett. g) L. 30 marzo 2001 n. 130) In effetti queste due disposizioni si limitano a stabilire rispettivamente competenze geografiche e funzionali, ora in modo più generico (il Comune su cui

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Come disciplinare le estumulazioni ordinarie ed il trasporto al crematorio dei resti mortali? Procedure a confronto

Quesito Cara redazione, mi ritrovo con problema da sempre discusso, a cui mancano chiare linee normative.In uno dei 35 cimiteri in gestione, mi ritrovo ad estumulare una decina di feretri, risalenti anni 70 o anche precedenti.Venendo a mancare l’interesse dei familiari, sia per la conservazione dei resti o la loro ulteriore destinazione dopo il periodo legale di sepoltura si registrano notevoli difficoltà operative. In alcuni casi è quasi assodata l’impossibilità di rintracciarli. Essendo i resti

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IL “diritto d’asilo” ex post per i resti mortali: un falso problema!

Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute (1) nel territorio (2) di un comune o non aventi in esso in vita la residenza (3), è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Resti mortali, ossa, ceneri provenienti i primi da esumazione ed estumulazione i secondi solo da estumulazione (le ossa non possono, infatti, esser inumate e nemmeno le ceneri, ma solo tumulate o sparse in

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L’azione biodegradante nel ciclo cimiteriale attraverso l’apporto esterno di sostanze enzimatiche

Il fine ultimo della permanenza dei cadaveri nel sepolcro, almeno per il tempo minimo di sepoltura legale, è la loro auspicabile e completa mineralizzazione.   Si tratta di un principio fondamentale e per tale ragione implicito, dell’ordinamento italiano di polizia mortuaria, anche se alcune tecniche di destinazione per i cadaveri, come, ad esempio, la tumulazione sembrano contraddire questo fondamento della legislazione funeraria, siccome mirano piuttosto alla conservazione dei cadaveri e non alla loro naturale consunzione.

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Tumulazione di ceneri e resti mortali ex Circolare n.24 del 26/06/1993

La circolare n. 24 del 24/6/1993, emanata dal Ministero della Sanità, al punto 2 del paragrafo 13, consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Poniamo, allora, questo caso di scuola: in un loculo, magari a concessione perpetua, sono raccolte unicamente diverse cassettine ossario. E’d’obbligo indicare sulla lapide nominativi ed estremi anagrafici dei defunti cui appartennero quei resti mortali? Di solito,

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come confezionare i contenitori per resti mortali?

Secondo il Ministero della Salute in tutti i casi di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie è, ammesso l’utilizzo di un contenitore alternativo alle casse di cui agli Artt. 30, 31 e 75 DPR 285/90), che riporti sull’esterno gli estremi identificativi del resto mortale.Il contenitore non deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere dagli Artt. articoli 30 e 31 DPR 285/90.

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Resti Mortali di ignoti: quale procedura seguire?

Cara Redazione, Gradirei conoscere il Vostro punto di vista in merito a questo problema: Un’erede ha titolo a chiedere operazioni cimiteriali su una cappella privata volte a recuperare spazio per nuove tumulazioni? non mi pare possa esercitare lo “jure sanguinis”, in quanto ha dichiarato essere nipote di X che non so chi fosse rispetto ai concessionari originari, cioè i signori Y e Z, eventualmente costei sarebbe appunto una erede. Il nostro Regolamento di Polizia Mortuaria

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Autorizzazione per cremare resti mortali ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003: chi firma?

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità. Le pubbliche funzioni riguardano: a) la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali); b) il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica Autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, l’emanazione delle autorizzazioni alla cremazione, alla

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Vilipendio di cadavere nel corso di operazioni cimiteriali

Riportiamo, tratto dal blog www.giuristiediritto.it un parere penale redatto dall’avvocato Maria Sabina Lembo, che affronta una tematica di particolare interesse, quale il vilipendio di cadavere in un aoperazione cimiteriale. Traccia: Tizio, deceduto nel 1965, era stato sepolto in una tomba sotterranea appartenente a parenti. Nel 2006 Mevia, comproprietaria della tomba, telefona a Sempronia avvisandola che il proprio marito Filano è deceduto e che quindi occorre togliere dalla tomba il cadavere del fratello Tizio per fare

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Regione Lombardia: allegato n. 4 alla Delibera del 21 gennaio 2005 n. 20278 e traslazione di feretro

Non è ben chiaro se il verbale sul corretto confezionamento del feretro di cui all’allegato n.4 della Delibera 21 gennaio 2005 n. 20278 in caso di traslazione fuori del cimitero di prima sepoltura debba seguire il feretro oppure se, essendo in qualche modo correlato al decreto di trasporto esaurisca la sua funzione quando la bara varca il cancello del camposanto il giorno del funerale. Personalmente si propende per quest’ultima ipotesi, così, per uno strano giuoco

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Rotazione in campo di terra ed esumazioni

Nella mia città (lavoro in Campania) l’allora Ministero della Sanità, nel lontano 9 maggio 1995 acquisita la documentazione in merito all’abbreviazione del turno ordinario di rotazione per le fosse di inumazione nel Cimitero, autorizzò l’abbreviazione di detto turno da dieci a cinque anni. Il medico dell’ASL sostiene che comunque l’esumazione di salme effettuata prima dei dieci anna è da ritenersi straordinaria.Io sono convinto del contrario, poichè il Ministero haautorizzato l’abbreviazione del turno ordinario di rotazione

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Ossario e cinerario

In mancanza, nel cimitero, del cinerario comune di cui al comma 6 dell’art.80 del D.P.R. 285/1990, è possibile la collocazione dell’urna cineraria nell’ossario comune? Le norme di legge vigenti – Art. 80 D.P.R. n. 285/1990 – prevedono la necessità di destinare appositi spazi a cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e colettiva delle ceneri provenienti da cremazione. Evidentemente tale disponibilità si deve riferire a tutti coloro che non optano per la

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Traslazione resti mortali di caduti in guerra

Cara Redazione, giorni or sono si è rivolto telefonicamente al mio Ufficio il congiunto di un soldato morto nell’anno 1934 ed i cui R.M. sono tumulati in un loculo ossario della Tomba dei Caduti del Cimitero urbano della mia città. Il familiare intenderebbe traslare la cassetta ossario dall’attuale sito nella Tomba di Famiglia della sua città (Parma). Vi chiedo se ciò sia possibile o se esistono leggi che impediscono di trasferire resti di Caduti di

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Tumulazione di ceneri e resti mortali ed identificazione del de cuius

Una nuova, seria politica cimiteriale deve assolutamente puntare su questi due fattori strategici: 1) riuso responsabile del patrimonio cimiteriale, trascorrendo dalla vecchia logica del cimitero “ad accumulo” a quella del cimitero “a rotazione”, anche, se necessario ricorrendo alla procedura di deroga per i tumuli non a norma con l’Art. 76 DPR 285/1990 (Art. 106 DPR 285/1990, implementato, poi, dal paragrafo 16 Circ.Min. n.24/1993, laddove non siano intervenute specifiche norme regionali in materia). 2) riunione, per

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Salme, cadaveri e resti mortali

In nuce, una distinzione operativa, se non ancora semantica tra salme e cadaveri è già contenuta nell’Art. 17 DPR 10 settembre 1990 n. 285, quando si prescrice il trasporto “a cassa aperta” per i corpi esanimi durante il periodo d’osservazione, per converso il trasporto a cassa aperta dopo il periodo d’osservazione si configura come una violazione all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è passibile di sanzione amministrativa ex Art. 358 Regio Decreto

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La tutela penale del cadavere

I recenti scandali nei cimiteri dell’interland napoletano, in cui si sono consumati addirittura dei reati, rendono quanto mai opportuno un piccolo exursus sulla tutela penale del cadavere. Innanzi tutto si può meditare su questa massima: Corte di Cassazione – Penale, Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050: “Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi

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Consenso ed assenso in ambito cimiteriale

Il diritto a decidere dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998 che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, così, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si

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La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria

Con il termine “traslazione” s’intende l’operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra. Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio di stabilità delle sepolture, sino a quando non si siano compiuti i naturali processi di mineralizzazione; detto postulato implicito e quindi fondativo di tutto il sistema funerario italiano è, tra l’altro, deducibile da questi elementi di diritto e giurisprudenziali: “Art. 116 comma 2 del art. 116

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Il trattamento dei “Resti Mortali”

Articoli correlati reperibili con la funzione “CERCA”: Dimensione delle lastre sepolcrali e percolazione delle acque meteoriche. L’Iter delle estumulazioni. Cremazione di resti mortali. La ri-tumulazione.   Il DPR 285/1990, all’art. 82 comma 1 fissa il tempo ordinario di inumazione in campo comune di cadaveri (si veda anche il paragrafo 7 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10) e dà al Sindaco la competenza di displiplinarla (art. 82 comma 2). Con l’Art. 86 comma 3, e per

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Cremazione di resti mortali

Cara Redazione; ho un problema: ho in gestione diversi cimiteri nel trentino. Stiamo eseguendo le prime estumulazioni nel cimiteero di XXX, relative a sepolture di cinquanta anni fa. Nella maggior parte dei casi, le salme racchiuse negli zinchi, risultano indecomposte. il comune di cui sopra ha accolto la mia proposta di far cremare i resti a spese del comune, in alternativa al seppellimento in campo comune L’impasse operativo emerge in merito alla autorizzazione alla cremazione,

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La verifica feretro nelle traslazioni

Premessa n.1: con il termine 'traslazione' si intende un' operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra. La bara viene quindi movimentata per esser tumulata, inumata o cremata; essa in rapporto alla sua destinazione puo' esser manomessa con la rimozione del coperchio, ad esempio per neutralizzare la cassa di zinco in caso di interro o incinerazione, oppure esser soggetta al cosiddetto 'rifascio', ai sensi del paragrafo 3 Circolare

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Sepolture

E’ possibile ricordare, sulla lastra del proprio loculo, un parente defunto sepolto in altro Comune? Si tratta, agli effetti concreti, di capire se sia lecito riportare sulla tomba gli estremi identificativi di un defunto non ivi realmente tumulato o inumato (la norma vale per cadaveri e loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali). La normativa vigente (Art. 70 comma 2 da applicarsi, in via analogica anche alle tumulazioni, poiche' in Italia sono

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Ossario comune

L’art. 67 del R.P.M. così recita: “Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”. Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri?

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Traslare i resti ossei?

La mobilita’ sociale e’ uno stile di vita tipico dei paesi anglosassoni, ma lentamente si sta diffondendo anche in Italia. Essa avra’ inevitabilmente riflessi anche sulle gestioni cimiteriali, siccome il cittadino che si trasferisce in altra localita’, magari fuori regione, puo’ legittimamente nutrire il desiderio di portarsi appresso i suoi morti, nel comune di futura residenza. A questo proposito, con il consenso dell’interessata (e l’impegno di mantenerne l’anonimato) vorrei pubblicare un carteggio intercorso nei mesi

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Le cassette zincate per ossa

Per la calcinazione, ossia la loro riduzione in cenere, le ossa possono esser trasportate fuori del recinto cimiteriale ed in direzione dell'impianto crematorio in semplici contenitori lignei, cartacei o di altro materiale purche' siano sempre facilmente combustibili e sublimabili. La circolare 31 luglio 1998 n. 10, infatti, affronta l’argomento con una disposizione ablativa, chiedendo la preventiva rimozione dello zinco prima di inserire le ossa nel forno. Il trasporto di ossa ai sensi dell’Art. 36 DPR

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4 thoughts on “Resti mortali

  1. Salve, sono interessato al problema del riconoscimento dei caduti di guerra in base
    all’esame dei resti scheletrici. Ho notato che non esistono (che io sappia) banche dati di
    foto di defunti insieme alle foto dei relativi teschi; una banca dati di questo tipo
    sarebbe però facilmente costruibile: basterebbe, in occasione delle
    esumazioni/estumulazioni, prendere le foto del teschio e la foto sulla lapide. Ho letto
    che gli esumati non reclamati sostano, per un certo periodo prima di essere trasferiti
    nell’ossario comune, in un deposito provvisorio, con ancora il loro nome e cognome: le
    foto potrebbero essere prese in questo deposito provvisorio. Pongo quindi la mia domanda:
    sarebbe fattibile un progetto del genere? Grazie e saluti, Diego.

    1. X Diego,

      consiglio caldamente la preliminare consultazione di questo link: https://www.funerali.org/pratica-funebre/art-5-dpr-28590-e-rinvenimento-di-resti-biologici-umani-423.html

      Il Ministero della Difesa dispone già di una simile banca dati (Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra).

      Tra l’altro ai sensi degli articoli 265 e segg. Testo Unico Ordinamento MIlitare i resti del caduti non sono soggetti ai normali turni di rotazione in campo di terra, ossia non sono passibili di esumazione odinaria, salvo che vengano richiesti dai famigliari per una sepoltura privata e dedicata (esempio: tumulazione in tomba gentilizia, o celletta ossario).

  2. Alla cortese attenzione del Sig. Franco

    oggi sarò particolarmente sintetico e stringato: Art. 8 LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7.

    la scelta di cremare i resti mortali (Art. 3 DPR 15 luglio 2003 n.254) o interrarli ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90 si configura come un potere discrezionale del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale e deve estrinsecarsi in un Ordinanza che è atto di diritto positivo e formale.

    Per implementare le norme del sopraccitato Art. 3 DPR n. 254/2003 sarà indispensabile l’individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento interno di organizzazione degli uffici secondo l’Art. 48 comma 2 Decreto Legislativo 267/2000.

    La Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR n. 254/2003;
    La sfase successiva sarà, dunque, l’emanazione da parte del Sindaco o l’adeguamento, se già esistente, di ordinanza ai sensi degli articoli 22, 82, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90, dove vengono disciplinate in via generale le modalità di trasporto, di inumazione, tumulazione, cremazione dei resti mortali. In detta ordinanza è utile chiarire che l’avente titolo (in genere il coniuge sopravvissuto, o in sua assenza i figli) può disporre, nei modi consentiti, in sede di presentazione della istanza di esumazione o estumulazione, trattamenti diversi da quelli stabiliti in via generale dal Sindaco, assumendone gli oneri relativi. Si richiama in proposito il disposto del comma 7-bis dell’art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 (G.U. 1/3/2001 n. 50) di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n. 392, circa i casi di onerosità o meno del trasporto, delle operazioni cimiteriali e della cremazione.

    Le procedure di pubblicità notizia debbono esser dettate in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria (subentro, scadenza delle concessioni, pronuncia della decadenza) ed in secondo luogo dall’ordinanza stessa.

    Naturalmente dovrà esser stabilito a mezzo del regolamento comunale o dell’ordinanza che ai sensi degli Artt 82 e seguenti del DPR 285/90 disciplina nel dettaglio le operazioni cimiteriali i lasso di tempo massimo in cui gli aventi titolo secondo jure sanguinis potranno disporre del resti mortali accollandosi gli onere della loro destinazione dopo il periodo legale di sepoltura.

    In realtà il DPR 285/90 non detta un particolare protocollo per informare la cittadinanza sul calendario delle operazioni cimiteriali, tuttavia è massimo interesse dell’amministrazione comunale dare opportuna pubblicità notizia di esumazione ed estumulazioni ordinarie, poichè il diritto di disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossa, ceneri) non si estingue dopo il periodo legale di sepoltura e sopratutto occorre il consenso degli aventi titolo per autorizzare l’immediata cremazione dei resti mortali.

    Il consenso non richiede di esser formalizzato con le modalità aggravate (atto sostitutivo di notorietà) richieste invece per la cremazione di cadavere quando non vi sia in tal senso una disposizione testamentaria del de cuius ex Art. 79 comma 1 DPR 285/90.

    La mancanza di informazione potrebbe configurarsi come un ingiusto danno agli interessi di pietas dei dolenti.

    Scaduto questo termine si procede d’ufficio e se il trattamento generale statuito è la cremazione gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo saranno incinerati, le ceneri se non richieste per diversa collocazione ai sensi dell’Art. 80 comma 6 DPR 285/90 verranno disperse in cinerario comune.

    I passaggi fondamentali sono:

    Pubblicazione nell’albo pretorio del trattamento prescelto per gli inconsunti
    Affissione di opportuni avvisi (scitti con caratteri grandi) all’entrata del cimitero e nei reparti (colombari o quadre d’inumazione) interessati da esumazioni ed estumulazioni, in cui si specifichi che è stata deliberata la cremazione come trattamento standardizzato per gli indecomposti se non vi è opposizione da parte degli aventi diritto.
    Più rara è la comunicazione “porta a porta”, cioè a domicilio degli interessati attraverso la corrispondenza oppure la pubblicazione del preavviso delle operazioni cimiteriali sulle pagine dei quotidiani locali.

    Se le estumulazioni non coinvolgono un numero esorbitante di feretri potrebbe esser utile una ricerca anagrafica non tanto dei concessionari, quanto dei parenti più stretti del defunto. (Titolarità della concessione e titolo per disporre dei resti mortali potrebbero anche non coincidere, perchè gli atti di disposizione essendo diritti della personalità seguono solo il principio della consanguinietà).

    La determinazione del periodo temporale, dell’ambito dei familiari tenuti e degli altri elementi che concorrano alla qualificazione dello stato di disinteresse da parte dei familiari, nonché le cautele, gli accertamenti e le indagini necessarie sono determinati dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o in suo difetto dall’ordinanza del sindaco.

    Conviene, comunque, aggiornare il regolamento comunale di polizia mortuaria proprio per adeguarlo ai nuovi istituti come, appunto, la diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo su impulso o degli aventi titolo o del comune.

    Si ha manifesto disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre al 6° grado.

    E’opportuno mantenere “parcheggiate” per qualche settimana le ceneri in camera mortuaria, prima di sversarle nel cinarario comune, perchè qualche parente ritardatario potrebbe reclamarle.

  3. CARA REDAZIONE,

    DOVEROSI COME AL SOLITO I COMPLIMENTI PER IL VOTRO LAVORO.

    PROBLEMA.

    HO IN GESTIONE, COME PRECISATO IN QUALCHE LETTERA IN PASSATO, 32 CIMITERI NEL TRENTINO, OLTRE A GESTIRE IL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI DEL COMUNE DI XYZ
    STIAMO ESEGUENDO LE PRIME ESTUMULAZIONI NEL CIMITeERO RELATIVE A SEPOLTURE DI CINQUANTA ANNI FA.

    NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, LE SALME RACCHIUSE NEGLI ZINCHI, RISULTANO INDECOMPOSTE.

    IL COMUNE HA ACCOLTO LA MIA PROPOSTA DI FAR CREMARE I RESTI A SPESE DEL COMUNE, IN ALTERNATIVA AL SEPPELLIMENTO IN CAMPO COMUNE

    IL PROBLEMA EMERGE IN MERITO ALLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, IN QUANTO I FAMILIARI NON SONO RINTRACCIABILI O SI SONO DISINTERESSATI

    CIRCA SEI MESI PRIMA SU OGNI LOCULO ERA STATO POSTO UN AVVISO DI PROSSIMA SCADENZA, NON DESCRIVENDO IL TRATTAMENTO STABILITO AI RESTI IN CASO DI DISINTERESSE.

    É LEGITTIMO POTER PROVVEDERE D’UFFICIO, IN QUANTO GLI SPAZI IN CAMPO COMUNE SONO ESIGUI???

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