Le cassette zincate per ossa

Per la calcinazione, ossia la loro riduzione in cenere, le ossa possono esser trasportate fuori del recinto cimiteriale ed in direzione dell'impianto crematorio in semplici contenitori lignei, cartacei o di altro materiale purche' siano sempre facilmente combustibili e sublimabili.
La circolare 31 luglio 1998 n. 10, infatti, affronta l’argomento con una disposizione ablativa, chiedendo la preventiva rimozione dello zinco prima di inserire le ossa nel forno.
Il trasporto di ossa ai sensi dell’Art. 36 DPR 285/90 e del paragrafo 8.1 Circ.Min. 24 del 24 giugno 1993 non e' soggetto alle speciali precauzioni dettate invece per la movimentazione di salme e cadaveri.
I recipienti durante il tragitto debbono esser sigillati non per evitare percolazioni di liquami o perfusione di miasmi, ma solo per impedire eventuale trafugamento o sottrazione dell'ossame umano per scopi non ammessi dalla legge.
Lo zinco (o altro materiale sostitutivo ex Art. 31 DPR 285/90 e D.M. del 7 febbraio e 9 luglio 2002) si rende necessario in presenza di parti organiche molli, ossia di tessuti che abbiano mantenuto la loro componente acque e siano di conseguenza ancora soggetti ai processi putrefattivi che producono i liquami cadaverici.
Per quale ragione, allora, il DPR 285 del 1990 impone che le ossa risultanti dalle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione, in caso sia stata richiesta dagli aventi titolo la loro riduzione in celletta ossario debbano esser riposte in una cassetta zincata dallo stesso spessore delle vasche metalliche richieste per la tumulazione.
Nel confezionamento di un feretro destinato a sepoltura in loculo lo spessore minimo imposto dalla legge e' una garanzia di tenuta della cassa alle violente flessioni della lamiera originate dalla sovrappressione dei gas sprigionati dal cadavere.
La stessa consistenza della lamiera, poi, dovrebbe contrastare l'azione erosiva dei liquidi cadaverici che si depositano sul fondo della cassa, a diretto contatto con la superficie di nastro metallico.
Questi criteri pero' non dovrebbero valere per gli ossarini.
La legge, in effetti, per gli ossari comuni impone una sola regola: il loro contenuto (le ossa) non deve esser visibile ne' accessibile al pubblico che frequenta lo spazio cimiteriale, mentre non si parla mai di dispositivi volti a garantire la perfetta ermeticita', come accade, appunto per i manufatti di zinco o la tamponatura dei loculi.
Spesso l'ossario comune e' un pozzo, raggiungibile attraverso un'apertura sbarrata solo da una pietra o un'imponente coperchio di cemento, senza obbligo alcuno di garantire l'impermeabilita' della camera sotterranea.
Ricapitolando, quindi, le ossa umane, nella loro permanenza in cimitero, seguono un doppio percorso:
• Se sono richieste dai famigliari del de cuius vengono deposte prima in una cassetta di lamiera zincata da chiudere tramite sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente) e, successivamente tumulate in una piccola nicchia muraria.
• Se i famigliari non ne chiedono la riduzione in cassetta ossario sono semplicemente destinate all'ossario comune, senza alcun vincolo igienico sanitario, come appunto la presenza dello zinco.
Se nelle cassettine ossario di zinco la chiusura serve solo ad assicurare le ossa contro possibili furti la saldatura come deve esser eseguita?
Il regolamento di polizia mortuaria quando parla di chiusura degli zinchi si riferisce esplicitamente solo alla chiusura delle casse zincate che racchiudono un cadavere, la saldatura, quindi, deve esser continua ed estesa lungo tutta la zona di contatto tra vasca e coperchio, per isolare in modo totale dall'ambiente esterno la salma ed opporsi efficacemente alla perfusione dei gas (i liquidi, invece, per forza di gravita' si concentrano verso il basso).
Per analogia, allora, lo stesso requisito dovrebbe valere anche per gli ossarini, dove, al contrario non e' presente materiale putrefattivo, oppure basterebbe saldare le sole estremita' del coperchio alla scatola metallica?
Qual'e' la ragione di queste difformita' regolamentari?
Siamo dinnanzi ad uno spunto di discussione di grande interesse che non dimenticheremo di approfondire nei prossimi mesi.

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Carlo Ballotta

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8 thoughts on “Le cassette zincate per ossa

  1. Una domanda: perché non è possibile conservare la cassetta con i resti ossei, ma essi debbono essere necessariamente cremati per poterli tenere non in un cimitero, ma p.es. presso il domicilio?
    cosa cambia, se non la forma, mi chiedo?

    1. Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1948, n. 502:

      “La regola stabilita dall’art. 340 della legge sanitaria (T.U. Regio Decreto n. 1265/1934), sulla obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e ad essa non può derogarsi se non per esplicita disposizione di legge (Art. 341 T.U citato ed art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) È quindi da ripudiarsi il principio già accolto dal Consiglio di Stato nel parere 1772 del 23 settembre 1896 secondo il quale i resti ossei dei deceduti da oltre un decennio, allo scaderre cioè del turno di rotazione in campo di terra, possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione. Tale assimilazione incontrerebbe ostacolo anche nel disposto del comma secondo dell’articolo 343 della citata legge sanitaria, il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove che nei cimiteri. Se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane, dopo dieci o più anni dal seppellimento, possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere. Il numero di ultime dimore dei morti diverrebbe illimitato e l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo: il che è escluso dalla lettera della legge”.

  2. Salve
    Mi è stato comunicato dopo 11 anni interrato nel cimitero di giugliano che i resti di mio padre devono essere esumati in modo ordinario.
    È mia intenzione trasportare i resti in cassetta zincata in altro comune in maniera autonoma.
    Quale è la procedura?
    So che è possibile qualora i resti siano ossei ma si effettua l’esumazione prima e poi si decide o altro?
    Dopo 11 anni interrato è certo che si troveranno solo resti ossei?
    Grazie

    1. X Antonio,

      il trasporto delle ossa, purchè racchiuse in apposita cassetta di zinco sigillata, non è soggetto a particolari precauzioni igienico-sanitarie, pertanto può esser espletato con mezzi propri, dietro sempre autorizzazione comunale, dal privato cittadino ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.
      all’atto dell’esumazione ordinaria, cioè quando sia trascorso il periodo legale di sepoltura in campo di terra pari – indicativamente – in 10 anni, possono rinvenirsi alternativamente:

      semplici ossa (il cadavere si è scheletrizzato completamente)

      resti mortali (= esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, quest’ultima più rara nelle esumazioni, poiché tipica dei cadaveri racchiusi in cassa metallica)

      IL resto mortale ex art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 e relativa circolare esplicativa 31 luglio 1998 n. 10 non può, a pena di riflessi pesantissimi di natura penale, esser costretto entro cassetta ossario (bisognerebbe, infatti, spezzarlo o fratturarlo: operazione vietata dalla Legge), pertanto in base all’ordinanza sindacale con cui si disciplinano le operazioni cimiteriali potrà:

      a) esser direttamente cremato con procedura semplificata ex L. 30 marzo 2001 n. 130 e soprattutto art. 3 commi 5 e 6 D.P.R 15 luglio 2003 n. 254
      b) permanere per altri 5 anni nella stessa fossa (anni riducibili a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze biodegradanti atte a favorire la mineralizzazione dei tessuti molli)
      c) trasferito in campo speciale indecomposti con modalità e tempistica di cui alla lett. b)

      Solo al concreto atto dell’apertura della fossa vi sarà la reale verifica sullo stato di effettiva scheletrizzazione del corpo di Suo padre, detta ricognizione sarà opportunamente verbalizzata, da lì discenderanno tutte le relative autorizzazioni amministrative necessarie a porre in essere atti di disposizione sulla spoglia mortale, quali ne siano le trasformazioni intermedie o d efinitive di stato.

  3. mi anno avvisato con una raccomandata che il cadavere di mia madre in scadenza trentennale sara reisumato mi anno chiesto quasi cinquemila euro per comprae altro loculo ,oppure circa duemila euro per la cremazione io non posso pagare qqueste cifre cosa succede?

    1. X Biagio,

      all’atto dell’estumulazione (quando cioè si smura il loculo e si schiude la bara da questo estratta) possono rinvenirsi:

      a) semplici ossa (= il cadavere è completamente mineralizzato e può esser ridotto in cassetta ossario). Ma è un ipotesi altamente improbabile data l”alta incidenza di sale inconsunte dopo 30 anni di sepoltura in loculo stagno.

      b) resto mortale (= il cadavere è ancora, o parzialmente, intatto per effetto dei fenomeni post mortali di corficazione o saponificazione e può facilmente presentare ancora residue parti molli dei tessuti organici non ancora decomposti completamente con conseguente percolazione di liquami cadaverici).

      Le ossa, se richieste per una nuova tumulazione in celletta ossario o nicchia cineraria, possono esser raccolte in apposita cassetta di zinco, ma possono pure esser cremate e quindi disperse, sotto forma di ceneri o affidate per unaa custodia domiciliare; altrimenti quando dovesse raavvisarsi il disinteresse (che si configura anche come impossibilità a sostenere le relative spese) esse s8araanno sversate in modo massivo, anonimo, promiscuo ed indistinto in ossario comune, luogo da cui non saaranno più recuperabili in seguito.

      I trattamente, inveci, previsti taassativamente per i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) sono taassativamente enumerati dalla circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e dal D.P.R. 15 luglio 2002 n. 254.
      Essi pertanto potranno alternativamente esser:

      1) ritumulati (occorre il rinnovo della concessione)
      2) inumati in campo di terra per indecomposti
      3) direttamente cremati (con le conseguenti ceneri da tumulare, disperdere o ottenere in affido)

      Vale sempre quanto precedentemente per le semplici ossa: senon v’è un atto di disposizione da parte degli aventi diritto la destinazione ultima e d’ufficio è staabilita daall’ordinanza sindacale con cui si disciplinano nel dettaglio le operazioni cimiteriali di disseppellimento.

      Ossa e ceneri, se res nullius, verranno avviate di default aall’ossaario comune o aal cineraario comune, impianti di cui ogni cimitero deve necessariamente dotarsi.

  4. X Silvano,

    Certo, lo Jus Sepulchri ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990, si esercita sino al completamento della capacità ricettiva del sepolcro (da intendersi in senso molto dilatato), oltre il quale lo stesso diritto di tumulazione naturalmente spira e si estingue…quindi: avanti pure, basta che ci sia posto!

    In realtà la Legge…rectius: il regolamento statale, vera Bibbia di non terribili e incattiviti beccamorti, non stabilisce tassativamente misure standard per loculi o tanto meno per le nicchie ossario, (l’unica indicazione di qualche rilievo per i progettisti, ma non obbligatoria è data dalla Circ. Min. n. 24/1993) né, ancora fissa gli ingombri massimi o le cubature per le cassette ossario di cui all’Art. 36 DPR n. 285/1990, lasciando tale definizione alla mera prassi ed all’industria funeraria, che produce, in modo seriale e massivo, quelle orribili cassette di lamiera di cui sono infestati i magazzini dei nostri cimiteri.

    Ora, l’unico riferimento indiretto è dato e dettato dall’Art. 87 DPR n. 285/1990, il quale vieta, durante esumazioni ed estumulazioni, operazioni cruente volte a ridurre i resti mortali in contenitori più piccoli rispetto alle loro naturali dimensioni, la norma è pensata, principalmente, per le salme indecomposte (melius: resti mortali di cui all’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003 n. 254), le quali non debbono mai esser fratturate o smembrate, ma “a fortiori” vale anche per le semplici ossa: esse non possono certo esser spezzate (orrore nero!), quindi la cassetta ossario al suo interno deve almeno poter ospitare in lunghezza (va ne anche se “di traverso” un femore ed in altezza/profondità il cranio ed il bacino, cioè le ossa più voluminose….per clavicole, falangi e patelle non c’è problema, lo spazio si trova sempre, basta saper impilare correttamente tutto i “materiale” scheletrizzato.

    Il mio consiglio, molto empirico è di chiedere ad un’impresa funebre della zona o al gestore del locale camposanto un favore: la possibilità di misurare direttamente, metro alla mano, una cassetta ossario.

    Da una rapida ricerca sul web con Google (parola chiave: cassetta ossario) l’elemento scatolare, (magari di forma un po’svasata e trapezoidale così da riuscire, se possibile, ancora più brutto e squallido!) in cui riporre l’ossame dovrebbe avere queste caratteristiche tecniche: lunghezza cm. 55; larghezza superiore cm. 26; larghezza inferiore cm. 22;altezza cm. 23; peso kg. 2 (del tutto ininfluente per la sua movimentazione, dopo tutto non stiamo ragionando di un feretro, con massa ben superiore).

  5. Un’informazione, per cortesia. Dovremmo provvedere, causa esumazione ordinaria, al recupero delle ossa di un defunto, per la successiva tumulazione in loculo, dove è già presente un feretro, ma… “fuori misura”, quindi con un risicato spazio a disposizione. Sappiamo già che ai sensi della Circ.Min n.24/1993, le cui indicazioni sono confermate, poi, anche dal regolamento comunale della nostra città, è ammessa questa sepoltura “plurima” pure in una nicchia originariamente mono-posto. Qual è, allora, l’ingombro di una normale cassetta ossario?

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