Titolo di accoglimento in cimitero ed atti di disposizione tardivi.

L’accoglimento istituzionale in un cimitero esclude a priori un rapporto concessorio (altrimenti saremmo dinnanzi alla sepoltura privata, istituto diverso e regolato da altre norme di cui al Capo XVIII – Artt. 90 e 93 del D.P.R. 285/1990) e si estrinseca, ope legis, in queste forme di trattamento:
 
inumazione in campo comune per i cadaveri (art. 337 T.U. Leggi Sanitarie),
sversamento in cinerario comune per le ceneri (art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/1990,
deposizione in ossario comune per le ossa (artt. 67 . e 85 D.P.R. n. 285/1990),
interro supplementare per almeno 5 anni in campo indecomposti per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (art. 86 comma 2 D.P.R. n. 285/1990).
 
Ossa, corpi inconsunti per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione e ceneri provenienti da un primo periodo di sepoltura afferiscono sempre al comune di prima sepoltura per
 
  • procedimento autorizzatorio (art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254)
  • destinazione ultima o sistema di smaltimento (con assunzione dei relativi oneri gestionali se gli aventi titolo non esercitano il loro jus sepulcrhi, mostrando disinteresse o irreperibilità, ma memento semper art. 1 comma 7-bis L. di conversione 28 febbraio 2001 n. 26, allora per evitare il recupero forzoso delle spese sarebbe assai lungimirante inserire queste ultime da calcolarsi ex art. 117 D.lgs n. 267/2000 nel canone concessorio i cui criteri contabili sono dettati dall’art. 4 comma 2 D.M. 1 luglio 2002, emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130. )
Il comune, infatti, deve esser autosufficiente disponendo di adeguati:
 
  • ossari comuni
  • cinerari comuni
  • quadra di terra per indecomposti (art. 58 comma 2 D.P.R. n. 285/1990).
IL Capo X del  D.P.R. n.285/1990 definisce obbligatoria la presenza di un ossario o un cinerario in cui disperdere in forma promiscua ed indistinta rispettivamente ossa e ceneri, mentre ai sensi dell’Art. 58 comma 2 precisato e richiamato dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) nel calcolo del fabbisogno di campi d’inumazione deve esser considerata anche l’incidenza di eventuali inconsunti da sottopotte ad ulteriore turno di rotazione, di durata solitamente quinquennale
 
In realtà la norma si intende rispettata quando in un comune con più cimiteri questi impianti siano presenti anche in un solo camposanto (si veda il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4).
 
A questo punto si potrebbe ragionare più correttamente di titolo di accettazione non nel cimitero comunale ma nel sistema cimiteriale del comune per ossa, ceneri e resti mortali.
 
E’ allora legittimo che il famigliare o il soggetto, in ogni caso moralmente interessato, possa scegliere in quale ossario comune sversare le ossa provenienti da esumazione/estumulazione per le quali egli stesso, pur avendone facoltà, non abbia disposto una diversa sistemazione privata e dedicata.
 
Si ritiene di esprimersi in senso negativo, è infatti, opinio juris che l’ossame non richiesto sia assimilabile ad una res nullius con vincolo di permanenza, però, in cimitero (art. 43 commi 3 e 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), siccome le ceneri (L. n. 130/2001 e art. 343 T.U. Leggi Sanitarie) possono uscire dal circuito cimiteriale, mentre le ossa no.
 
 

l’ossario comune è una destinazione ultima ed IRREVERSIBILE, dove non si possono, infatti, più distinguere le ossa ivi sversate, di centinaia di defunti, nel corso dei decenni.
Con l’avvio dei resti ossei in ossario comune (operazione di default, se i famigliari non intervengono autonomamente e di proprio impulso, entro un congruo tempo) si estingue ogni diritto di disposizione, per una sepoltura privata e dedicata, di conseguenza sarà il gestore a provvedere d’ufficio, senza più nessuna possibilità di decisione per gli aventi titolo, in quanto il loro diritto si è estinto, appunto con il loro animus di non essersene prima avvalsi.

Written by:

Carlo Ballotta

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