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207 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Buongiorno, mio nonno alla morte di mia bisnonna, ha acquistato un loculo in cui porre l’urna cineraria di sua madre. Alla sua morte, seguendo le sue volontà, anche l’urna cineraria di mio nonno è stata posta nel medesimo loculo a lui intestato. Con testamento sono stato nominato erede universale e, sempre seguendo le volontà di mio nonno, alla morte di mia nonna ho provveduto a far collocare la sua urna cineraria nello stesso loculo. Ora, la sorella del nonno che non accettava di vedere sua madre nel loculo con mia nonna, ha fatto spostare l’urna di mia bisnonna in altro loculo, senza peraltro avvisarmi. Premetto che ho fatto predisporre la lapide con le indicazioni dei tre occupanti. Ora mi ritrovo a doverla rifare. Chiedo se è legittimo tale comportamento atteso che mio nonno era titolare della concessione.

  2. Buon giorno, in provincia di Varese la grandinata del 24/07/2023 ha provocato la caduta di alcuni cipressi posti nel cimitero i quali, cadendo, hanno rotto alcuni monumenti funebri.
    Abbiamo chiesto al Comune il risarcimento dei danni, ma l’assicurazione RCT risponde che il Comune non è assicurato sugli eventi atmosferici verso terzi.
    Ma a chi compete in questo caso di eventi atmosferici? Il danno non è procurato dalla grandine, ma dall’albero caduto, di proprietà del Comune.
    Bisogna distinguere concessioni perpetue da quelle con scadenza?
    Ringrazio per la risposta e saluto.

    1. X Paola,

      Il rito contenzioso contro il Comune in sede civile, sembra allora l’unica soluzione realmente esperibile. Vi Conviene? Pensate attentamente a questa possibilità se il danno cagionato è di notevole entità economica.

  3. Avevo un parente Caduto nella Grande Guerra sepolto al cimitero di Ca di boschetti, La Spezia. Mi hanno detto che è stato esumato e trasferito nella fossa comune. Non mi sembra corretto che i resti di un Soldato caduto in guerra non venga unito ai compagni magari in un sacrario o comunque riceva un trattamento adeguato. Posso avere un vostro parere?
    Grazie

    1. X Susanna,

      I Reparti speciali a sistema di inumazione per i caduti di tutte le guerre sono esenti dal turno di rotazione, cioè, in altri termini, sono dispensati dall’esumazione ordinaria, divenendo pertanto quadre di terra a sepoltura perpetua. Così almeno recita il dato normativo del testo unico ordinamento militare. Muovendo da questa premessa, non è chiaro come le spoglie mortali del Suo parente siano state movimentate (chi ha autorizzato? in quale forma?) senza aver avvertito i famigliari, proprio per l’inviolabilità dei sepolcreti militari. Deve esserci stato per forza un atto di disposizione in tal senso (entro il limite della sepoltura privata e dedicata come la tumulazione) Di solito dovrebbe esser coinvolto anche il Ministero competente (difesa) attraverso il suo alto commissariato per le onoranze ai caduti. Avvertire le preposte Autorità non sarebbe una cattiva idea.

    2. Grazie della risposta.
      Il problema è che non so se fosse stato avvertito mio nonno, noi nipoti non sapevamo niente. Ma sicuramente pensavamo di trovare ugualmente la tomba in quanto Caduto. Ci hanno detto che in quel luogo sono state costruite le cappelle private. Ma almeno pensavamo ad una traslazione in altro luogo. È stato regolare? So che anche gli ignoti non vengono messi in fosse comuni…che tristezza.

  4. Buongiorno,
    espongo brevemente il problema:
    Tomba di famiglia intestata al concessionario con atto rilasciato dal Comune (Veneto, provincia di Verona) nel febbraio 1989; a luglio dello stesso anno il concessionario viene a mancare e ad oggi nessuno dei tre fratelli eredi si ricorda di eleggere il concessionario, tantomeno il Comune stesso. Sulla concessione, il titolare della stessa precisa: ” sepoltura riservata ai membri della propria famiglia, coniugi dei figli”.
    Dicembre 2022, viene a mancare la pronipote del concessionario deceduto nel 1989 e viene sepolta nella tomba succitata.
    Il comune, in mancanza della figura del concessionario, poteva autorizzare la sepoltura ? (dei tre fratelli eredi, due non erano d’accordo ad autorizzare tale sepoltura ma non sono stati nemmeno avvisati.
    Cosa si intende per “membri della propria famiglia” ? Secondo il comune tale dizione autorizza a seppellire sino alla sesta generazione, come da regolamento. Non credo proprio che il titolare avesse pensato anche ai pronipoti, all’epoca nemmeno nati.
    Vi ringrazio, gradirei risposta in privato se vi e’ possibile e chiedo che tale domanda non venga pubblicata.

    1. X Emanuele,

      chi accede a questo servizio GRATUITO di “Sportello Funerario Unico” e di primo soccorso accetta implicitamente che il dialogo epistolare tra il cittadino e codesta Redazione abbia natura pubblica. In effetti si risponde solo eccezionalmente a quesiti così particolareggiati posti dalla cittadinanza, quando dovessimo ravvisare un qualche intendo didattico e di largo spettro, utile, magari a risolvere altre situazioni simili. Quindi la forma della risposta è scritta e pubblica: in modo tassativo e categorico.
      O si accetta questa pre-condizione, entrando quindi nel pubblico dibattito, o – altrimenti – si potrà vantaggiosamente acquistare on demand la soluzione personalizzata alla complessa fattispecie rappresentata, in sede privata e, quindi, più riservata. Detta prestazione lavorativa , com’è ovvio, è a titolo oneroso per il richiedente. Conviene consultare il tariffario, ci sono prezzi vantaggiosi. Comprare un quesito significa fruire di un servizio completo che non si risolve certo un una banale replica elusiva. Bisogna – difatti – scrutinare attentamente molteplici istituti del diritto funerario, come “Concetto e definizione di famiglia nell’ambito di polizia mortuaria” “subentro”, lex sepulchri ed interpretazione dell’atto concessorio…prima di addivenire ad una facile conclusione solitamente auto-assolutoria. Converrebbe, quindi, osservare il fenomeno dei sepolcri privati e gentilizi (Capo XVIII D.P.R. n.285/1990) da diverse prospettive ed angolazioni. Se Lei dovesse rinvenire rimedi più economici dell’affidarsi ad esperti del settore, che magari non comportino spesa si senta pur libero di intraprendere questa direzione, nella Sua ricerca personale sui diritti di sepolcro.

  5. buongiorno,
    lavoro nell’ambito funerario nella regione lombardia,volevo sapere se posso iniare a lavorare come addetto alla trattazione degli affari non avendo ancora conseguito l’attestato,se si quanto tempo ho per conseguirlo?
    Mi hanno detto anche che dopo un tot di anni che lavoro presso un’agenzia posso conseguirlo in automatico volevo sapere se era vero e dopo quanti anni?

    1. X Davide,

      Lei stesso si qualifica come lavoratore in ambito funerario lombardo, per giunta: chi operi professionalmente nel settore funerario, deve necessariamente (non fosse altro per un’equa solidarietà tra colleghi) considerare l’opzione della soluzione on demand al caso proposto, attraverso l’AQCUISTO di una risposta personalizzata, e cucita su misura. Non è, infatti, banale districarsi nei meandri e nelle gore dei percorsi formativi dettati dalla Giunta Regionale. L’unica parte in qualche modo di interesse pubblico della Sua richiesta di informazioni e quindi, proposta in questa sede, attiene ad un breve profilo storico di questi nuovi obblighi per l’esercizio dell’attività funebre, in Lombardia segnatamente. La Regione è intervenuta pesantemente sulla propria disciplina funeraria, introdotta nei primi anni del 2000 con la L.R. n. 22/2003, come riforma in senso federale della polizia mortuaria, realizzando un impianto normativo di ulteriore livello a quello vigente negli ultimi anni, già molto più evoluto dello stantio quadro statale. Con la nuova “griglia” delle competenze per le professioni funerarie emanata dalla Giunta Regionale la Regione tende a diversificare ulteriormente i percorsi di apprendimento delle mansioni fondamentali nel quotidiano lavoro presso un’azienda di servizi funerari. Insomma “avere un diplomino-attestato” è meglio, fosse anche solo per una questione di mera immagine. Si tende sempre più a professionalizzare gli operatori funebre, anche “ri-spedendoli” sui banchi di scuola, se ciò fosse davvero utile al raggiungimento di un obiettivo politico preciso: la massima soddisfazione (…possibile in questo funesto campo) del cittadino-consumatore, nonchè in subordine anche la crescita sociale della nostra vituperabilissima (ad oggi, almeno!) categoria.

  6. Buonasera, come bisogna comportarsi per un funerale di una persona indigente qualora anche gli eredi non avessero disponibilità economica. Il comune di residenza Mugnano (NA) dice che loro non aiutano le persone con queste problematiche. Cosa fare in questo caso?

    1. X Cristina,

      se non c’è stata la presa in carico da parte del relativo servizio sociale per – appunto – indigenza, provvede di default il Comune di decesso , titolare naturale di tutto il procedimento autorizzativo di polizia mortuaria. Il servizio istituzionale del “funerale sociale” rientra tra quelli necroscopici, necessari ed indifferibili per ciascun Comune, che quindi è obbligato a provvedere, con assunzione diretta delle spese funebri strettamente indispensabili, come ad esempio la fornitura della cassa (cofano semplice e decoroso, ma nulla di più) il trasporto stesso e della sola inumazione in campo comune. Attenzione solo a queste condizioni di massima sobrietà il funerale è gratuito, o meglio a carico dell’erario comunale. Qualsiasi ulteriore richiesta di prestazioni aggiuntive o extra farebbe decadere quest’ipotesi, tuttavia praticabile, nei casi veramente seri ed accertati di vita sola, stato di bisogno o disinteresse. Il Comune di decesso, allora, in ultima analisi verserà al gestore del Cimitero la tariffa della semplice inumazione, la quale è considerata dalla Legge la forma normale di degna sepoltura per i defunti. (no, quindi alla tumulazione, poichè essa si configura pur sempre quale sepoltura privata e dedicata, unicamente facoltativa e mai obbligatoria).

  7. buonasera, scrivo dalla Lombardia. La scorsa settimana è mancata nstra madre, abbiamo affidato il servizio funebre ad un’impresa del paese e per tumulare nostra madre è stato necessario rivolgersi ad un marmista per la sola prestazione di rimozione del piano in marmo, lavori di muratura e riposizionamento dello stesso.
    tengo a specificare: senza nessun servizio o cessione aggiuntiva di un qualsiasi bene. E’ corretto applicare l’IVA? noi pensavamo fosse esente perchè prestazione accessoria al servzio delle pompe funebri (esente da IVA) e indispensabile per la tumulazione.
    grazie

    1. x Massimo Fusetti
      Una risposta al quesito da Lei formulato può rinvenirsi nella risposta ad Istanza di interpello – Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali. Risoluzione Agenzia Entrate n. 376 del 29.11.2002, dove è indicata la serie di prestazioni proprie delle pompe funebri, riportata in estratto sotto, in cui non è compresa la serie di operazioni da lei indicate e svolte dal marmista :


      Sono, infine, esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 27) del D.P.R. n. 633 del 1972, così come chiarito nella risoluzione n. 551603 del 5 luglio 1989, le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri quali il disbrigo di pratiche, l’allestimento della camera ardente, il trasporto feretro, le cessioni del feretro e delle corone mortuarie, prestazioni che sono esenti a prescindere dal soggetto che le effettua, stante il carattere oggettivo dell’esenzione.

      Il testo delle risoluzioni richiamate è reperibile dagli abbonati PREMIUM nell’area specifica di norme statali (circolari e risoluzioni)

  8. Salve. Accidentalmente durante il trasloco, in seguito a una brusca manovra, entrambe le urne dei miei genitori si sono rotte. Come mi devo comportare?

    1. X Giulia-Claudia,

      attenzione: il fatto, seppur involontario, potrebbe astrattamente avere anche rilevanza penale. Violare un’urna o disperderne il contenuto senza preventiva AUTORIZZAZIONE integra pur sempre fattispecie di reato.
      Quindi: astrattamente bisognerebbe – ad ogni modo – avvisare le preposte autorità competenti. Autodenunciarsi ad es. ai Carabinieri non è, però, simpatico anche per le possibili conseguenze di cui sopra. Serve comunque un formale avviso “d’INDIFFERIBILE URGENZA” che inoltrerà Lei stessa o tramite l’impresa funebre di fiducia, al locale ufficio della polizia mortuaria, in Comune. Quindi Lei in primis, ma chiunque abbia avuto notizia del malcapitato evento, è obbligata a questo punto, avendone tutto l’interesse, per non incorrere in guai maggiori, ad avviare questa procedura di emergenza, per porre a conoscenza dell’accaduto almeno i servizi di polizia mortuaria comunale, i quali potranno, così, attivarsi per risolvere il problema, in via amministrativa auspicabilmente, senza dover per forza coinvolgere gli organi di polizia giudiziaria e la magistratura. Eviti, nel frattempo, di muovere bruscamente o scuotere le urne per non disperdere le ceneri, e peggiorare la situazione. L’urna cineraria, per legge deve esser un contenitore RIGIDO, INFRANGIBILE, e SIGILLATO (addirittura con suggello di garanzia impresso al momento in cui la stessa è confezionata con le ceneri al proprio interno). Ad ulteriore protezione dentro l’urna vi dovrebbe esser un “sistema di raccolta ceneri” ossia un secondo contenitore, questa volta flessibile (sacchetto termosaldato) in cui le ceneri, dopo la cremazione completa del feretro sono chiuse e sigillate. Ma Lei com’è riuscita a rompere un’urna cineraria?

  9. Salve,
    vorrei avere un vostro gentile parere in merito alla seguente situazione. Il concessionario originario di un’area per la costruzione di una cappella cimiteriale muore prima di dare avvio all’iter burocratico per la realizzazione del manufatto. Gli eredi (3 figli) non sono tutti d’accordo alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire al Comune (per la precisione, solo due dei tre eredi vogliono presentare la richiesta di permesso di costruire). In assenza di specifica disposizione regolamentare comunale, è possibile presentare la richiesta di permesso di costruire solo da parte di due legittimari? E’ legittimo il rifiuto/opposizione del terzo? E’ possibile, quindi, rilasciare, il permesso di costruire della cappella cimiteriale solo a nome dei due eredi( che si accollerebbero comunque tutti gli oneri economici) o è necessario prima adottare specifica norma a livello di regolamento comunale?
    Grazie, Chiara

    1. La concessione di area cimiteriale venne data esplicitamente per la realizzazione di una sepoltura.anzi, dovrebbe esserci un termine entro il quale provvedere alla realizzazione della sepoltura, penala decadenza della concessione (si veda art. 92 DPR 285/1990). Gli eredi, o subentrano integralmente negli obblighi di realizzazione della sepoltura o parte di essi rinuncia al subentro nella intestazione della concessione di area.
      Sostanzialmente se uno dei 3 figli non è interessato, rinuncia alla intestazione della concessione di area e l’area viene intestata ai soli 2 figli che intendono proseguire nella realizzazione della sepoltura. Non occorre alcuna modifica regolamentare. Pertanto la situazione è da definire ancora prima della presentazione del permesso di costruire.

  10. Salve, scrivo dalla Toscana. Considerata la differenza tra cadavere e resti mortali, chiedo se è corretto il rilascio della concessione di un loculo per la tumulazione in esso di resti mortali. Grazie.

    1. X Mascia,

      sì, in linea astratta è perfettamente legittimo, visti il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 sotto il profilo dell’autorizzazione amministrativa e la circ. min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per gli aspetti più tecnici ed operativi. In buona sostanza la “RI-tumulazione” di un resto mortale già prima tumulato o inumato per il periodo di sepoltura legale è pratica ammessa dal combinato disposto tra questi due atti, il primo di carattere regolamentare e, quindi, prevalente; la seconda, invece, agisce sul piano della mera prassi, perchè una semplice circ. è solo atto istruttivo promanante da un’autorità amministrativa sovraordinata. Vi sono tuttavia circ. min. che nel diritto veramente vissuto dagli operatori del post mortem, assumono particolari importanza e rilievo, come accade appunto per quest’ultima, la n. 10 del anno 1998.

  11. Salve! I miei antenati erano oriundi di Carrara in Toscana. Il mio padre è deceduto in Spagna in 2015. Vorrei sappere se posso procedere ad una dispersione delle sue ceneri nel cimitero di Carrara.

    1. X Damian,

      sì, la risposta è positiva. Sulla base di certa e documentabile volontà del de cuius (è di rigore la forma scritta in molte Leggi Regionali che disciplinano questo istituto) il Comune di Carrara, tramite lo stato civile autorizza la dispersione nel proprio territorio, sulla scorta di questo titolo di “accoglimento” in un cimitero d’Italia, le competenti autorità locali della Spagna formeranno e rilasceranno il decreto di trasporto internazionale. All’arrivo i servizi di custodia del cimitero di Carrara, verificheranno solamente i titoli di “sepoltura” e di viaggio, dopo, fissato l’appuntamento con il gestore, si potrà procedere tranquillamente alla dispersione delle ceneri alternativamente in:

      1) cinerario comune
      2) apposito giardino delle rimembranze

  12. come dobbiamo comportarci nel caso di rinuncia di affido di urna cineraria, quando, non esistendo un testamento, gli affidatari o gli eredi di questi chiedono la dispersione in natura?

    1. X Angela,

      la dispersione d’ufficio, quella di default è è costituita cinerario comune, dove in caso di disinteresse o per espressa volontà sono conferite tutte le ceneri, per le quali non sia stata disposta altra sepoltura individuale. La dispersione in natura è autorizzata nel RISPETTO del volere del de cuius. Ora se manca la prova scritta in determinati ordinamenti locali (regionali) è previsto l’atto sostitutivo in atto di notorietà reso dai più stretti congiunti, con procedura amministrativa aggravata, a causa dei riflessi di natura penale che questa controversa materia inevitabilmente comporta sempre. Ora, stando nel vago se il famigliare prima dichiara l’affido come volontà effettiva del defunto, non può sconfessarsi spudoratamente optando, solo in modo tardivo per la dispersione in natura, Quindi o si rinviene una dichiarazione inoppugnabile de de cuius stesso, magari postuma, in favore della dispersione delle proprie ceneri o su semplice atto sostitutivo di atto di notorietà (i parenti del morto possono ormai dire tutto e l’esatto contrario!) io almeno rigetterei l’istanza, per inammissibilità della domanda stessa, causa vizio insanabile della volontà.

    2. Buona sera, Funerali.org ha pubblicato sull’web la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 430377 del 24.04.92 che indica l’applicazione di una IVA agevolata al 4% per la costruzione di tombe e cappella. A vostra conoscenza, questa Risoluzione è oggi in forza ed efficace e quindi ho diritto di pretendere una IVA agevolata al 4% per la prestazione di servizi da me commissionate ad imprese edili per manufatti in cemento ed a marmisti per il manufatto in granito? Grazie

      1. La risoluzione 430377 è del 1992. nel frattempo l’aliquota agevolata è stata portata dal 4% al 10% con provvedimenti di legge successivi. Ora il 4% come aliquota agevolata è diventato 10%.
        E’ però opportuno conoscere che i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972). La cessione di lapidi a se stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all’imposta nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006). Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all’aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.

  13. Buongiorno, scrivo dall’Emilia Romagna. Mia madre è mancata nel 2018 e per volontà sua espressa è stata cremata. L’urna è poi stata collocata assieme ai resti dei genitori e un anno fa di nuovo spostata in un loculo più piccolo. Tutti questi spostamenti li hanno effettuati i fratelli, senza chiedere a mio papà o a me. E il nuovo loculo, a distanza di un anno è ancora privo di nome e foto. Mio papà sta vivendo questa situazione di trascuratezza molto male dal punto di vista psicologico e avrebbe espresso la volontà di spostare a casa propria le ceneri di mia mamma. L’Ente che si è occupato della tumulazione gli ha risposto che doveva farne domanda subito, appena mia mamma è morta ma onestamente in un momento del genere non ci è venuto in mente. Ora, davvero non c’è nulla che possiamo fare per riavere le ceneri di mia mamma a casa? Grazie

    1. X Eleonora,
      tutti gli atti di disposizione sulle ceneri (specie quelli “estremi”, previsti dalla L. n. 130/2001, come appunto affido e dispersione) debbono necessariamente e per il possibile rispettare la volontà della persona defunta.
      Si tratta di atti con procedura aggravata perchè solenni, irrevocabili posti in essere una volta sola (di norma…). Non si può in buon fede – s’intende – rimpallarsi un’urna funeraria, con scelte schizofreniche e confuse. Con la polizia mortuaria non si scherza, perchè i prefati atti di disposizione per il post mortem (proprio o altrui) attengono alla sfera dei diritti personalissimi e sono tutelati in sede civile e penale.
      Ecco, in sintesi, il motivo per cui il Suo comune ha rigettato la richiesta di affido, anche se un po’ di comprensione non guasterebbe.
       
       Data la delicatezza del momento e la generale instabilità emotiva dovuta all’evento luttuoso, si potrebbe *solo* ed unicamente in pre-determinati casi esser più elastici ammettendo un affido “Ora per Allora”, immaginiamo, ad esempio, il rinvenimento postumo rispetto magari,dopo l’apertura del testamento, di una volontà in tal senso del de cuius.
       
      Lei ed i Suoi fratelli, con il consenso informato e predominante di Suo padre, che come coniuge superstite vanta titolo privilegiato a pronunciarsi, dovete concordare una stabile e sicura destinazione alle ceneri  e poi formalizzare all’Ente Locale le Vostre intenzioni chiare ed univoche.
       
      Una volta per tutte, nell’assoluto rispetto delle reali volontà di Vostra madre.

  14. Regione Piemonte
    Cremazione, affido e tumulazione

    Buongiorno,
    avrei bisogno di chiarire qualche dubbio e vi sarei enormemente grata se foste disponibili ad aiutarmi.
    Mio padre è mancato a Rivoli (Piemonte).
    Le sue volontà avevano varie opzioni.
    Sicuramente essere cremato.
    Avrebbe voluto come prima scelta essere sparso nella Dora, ma ci hanno detto che non era possibile.
    In alternativa avrebbe voluto o essere affidato a uno di noi figli oppure essere tumulato con sua madre.
    Posto che non si poteva dare seguito alla sua prima scelta, nel momento di confusione e concitazione che è seguito alla sua morte, ho acconsentito a decidere per l’affido.
    Già il giorno successivo però mi sono resa conto che per me sarebbe stato troppo doloroso.
    Ho chiesto di rinunciare e procedere alla tumulazione con la nonna.
    Io risiedo in altro comune, distante un centinaio di km da Torino.
    Il giorno di consegna delle ceneri, convinti di poterlo portare al cimitero di competenza a Collegno, ci mettiamo in viaggio, ma sulla strada per il cimitero, la signora delle onoranze ci comunica che il nostro comune pretende di vedere le ceneri entrare nel suo territorio e che non possiamo in alcun modo evitarlo.
    Addolorati e sconvolti, torniamo nel nostro comune.
    Qui, dopo averci fatto pagare più di 300 euro per l’entrata nel comune che in realtà non volevamo che avvenisse e nel quale è compresa una targa obbligatoria anche se l’urna non viene messa al cimitero, ci dicono che nei giorni seguenti potremo fare la rinuncia.
    Solo a fine settimana possiamo tornare nel comune di residenza di mio padre per poter tumulare le ceneri.
    Frustrati, arrabbiati, stanchi e addolorati, chiediamo come mai è successo tutto questo.
    Da una parte il comune in cui è mancato ci dice che bastava che il nostro comune si mettesse in contatto con quello di residenza per evitare questo viaggio assurdo avanti e indietro, con tutto quello che ha comportato sia a livello emotivo che economico.
    Dall’altro il mio comune sostiene che dovevano essere le onoranze a far avere una comunicazione del comune di residenza di mio padre nel quale ci fosse scritto che le ceneri non sarebbe più arrivate nel nostro.
    Sono molto confusa.
    E spero di essermi spiegata perché la situazione è stata piuttosto complicata.
    La prima domanda è: qual è l’iter in un caso come questo?
    È vero che non si poteva evitare il viaggio nel nostro comune e il conseguente pagamento dei diritti?
    E chi è che avrebbe dovuto attivarsi per evitare questa odissea?
    Grazie

    Forse il precedente l’ho messo nel posto sbagliato.
    Scusatemi se ho fatto qualche pasticcio.

  15. Buongiorno, scrivo dalla Lombardia. Volevo chiedere se esiste una norma di riferimento (nazionale o regionale) che stabilisce il tempo di “riposo” del terreno tornato libero a seguito di un esumazione prima di poterlo riutilizzare per una nuova inumazione.
    Immagino dipenda dal tipo di terreno ma non ho trovato nessuna indicazione.
    vi ringrazio in anticipo

    1. No. Non c’è alcuna norma nazionale o regionale che stabilisca il periodo minimo da lasciare a riposo il campo comune di inumazione a seguito di esumazioni puntuali o massive.

  16. è possibile aprire un loculo prima della fine della concessione per porre dentro un urna? Chi deve dare autorizzazione?
    Regione Puglia

    1. X Cinzia,

      sì è possibile ai sensi del paragrafo 13.2 sub. 1) della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24. E’ una buona prassi, poi recepita dalla stessa Circ.Min., massimizzare la capacità ricettiva di ogni singolo sepolcro, anche se solo apparentemente mono-posto. Quindi: sempre un solo feretro, ma in aggiunta anche più urne cinerarie o cassette ossario, sino alla saturazione della tomba. Esaurito lo spazio fisico disponibile spira anche il titolo di accoglimento che è principalmente dato dalla coniugio/parentela con il concessionario della porzione di edificio sepolcrale. Autorizza sempre il Comune tutte le operazioni. a tariffa vigente, pure l’autorizzazione all’immissione delle ceneri in un loculo compete al Comune, con annessi oneri per diritti d’istruttoria (invero spesso abbastanza effimeri, quindi affrontabili).

  17. Buongiorno, sono un’operatore cimiteriale e volevo risolvere un dubbio sulle VOLTURE.
    Avendo tanti utenti anziani, questi preferiscono rinunciare alla voltura concessione in favore dei figli (tutti, non escludendo nessuno). Nel nostro ufficio è nata una controversia su questo argomento: il nostro regolamento infatti prevede che vi siano “eredi discendenti e parenti di altro grado”. Naturalmente la prima linea di voltura è quella in ordine di discendenza, poi successivamente ai collaterali. Ma nel caso in cui un discendente anziano preferisse “rinunciare” alla sua voltura in favore degli altri eredi come possiamo comportarci? Accettare o Rifiutare? Vi ringrazio anticipatamente, il vostro sito è davvero interessante e ricco di spunti di riflessione. Grazie

    1. X Lorenza,

      A proposito perchè non Vi iscrivete al corso del 30 marzo 2023, qui il calendario della prima ondata di seminari già calendarizzati ed in programma (https://www.funerali.org/formazione/a-marzo-cominciano-i-corsi-euroact-web-per-il-settore-funerario-67644.html), che verterà – guarda caso – proprio sul regolamento municipale di polizia mortuaria, nel silenzio della Legge, infatti, solo a questa fonte del diritto è demandata la soluzione al problema posto, attraverso la disciplina del “SUBENTRO”, istituto assai eclettico e poliedrico.

      La rinuncia può in effetti riguardare ora la mera proprietà del tumulo, la quale è teleologicamente strumentale all’esercizio pieno dei diritti di sepolcro: primario (dare e ricever sepoltura) e secondario (accesso alla tomba per compimento di atti votivi e di suffragio/potere di opporsi ad atti pregiudizievoli verso il culto dei propri morti), ora i doveri connessi sempre alla nuda proprietà del manufatto con, in aggiunta, il diritto primario, per sè, al momento della morte ed anche per i propri aventi causa, in un futuro remoto.

      Rammento come lo jus sepulchri, quale diritto personalissimo, al pari del nome, dell’onore…, si acquisisca a titolo derivativo solo per vincolo coniugale o rapporto di consanguineità. Questi limiti sono le coordinate ermeneutiche minime, elaborate dalla massima giurisprudenza, cui attenersi nella normazione del SUBENTRO nella realtà locale di ogni Comune.

      La rinuncia non può comportare una decisione libera su chi far subentrare… a piacimento, essa produce di default i propri risultati, poichè agisce in automatico. Non è, quindi, lecito designare il nuovo concessionario. E’la stessa retrocessione a provocare un accrescimento, in senso civilistico, delle quote paritarie in cui eventualmente potrebbe frazionarsi tutto il diritto di sepolcro, in un tempo lontano concentrato nelle sole mani del concessionario primo (= colui che è divenuto titolare di sepolcro e connessi diritti, principalmente di uso sul manufatto sepolcrale, a titolo originario, perchè parte contraente al pari del Comune del rapporto concessorio, sin dal suo momento genetico, ossia con la stipula del relativo atto concessorio).
      Sono argomenti complessi, siccome dalla loro efficace padronanza dipende anche il buon governo del cimitero. Sempre su http://www.funerali.org , gentile Lorenza potrà reperire, con una semplice ricerca per parola chiave “SUBENTRO”, una ricca letteratura di settore, con molti esempi concreti e rimedi operativi subito spendibili a casi e situazioni davvero capitati e sottoposti come quesito all’attenzione di questo gruppo redazionale, nel corso dei tanti anni di servizio sul web.

      Questa casella di primo soccorso funerario non si presta più di tanto ad analisi approfondite, le quali chiederebbero l’apertura di un apposito fascicolo personalizzato, ma a titolo oneroso per il richiedente, specie se la domanda così tecnica e specifica è posta o formulata da una pubblica amministrazione, da un gestore cimiteriale o da altri soggetti professionali (addetti di vario genere, impresari funebri, necrofori…) coinvolti nel circuito della polizia mortuaria.

  18. Scrivo sempre da Campobasso, vi ringrazio della risposta in merito alla mancanza di terreno da parte del Comune, preciso che operando come impresa da oltre 45 anni sappiamo che per le tumulazioni occorre la cassa di zinco, ma chiedevo un’altra cosa, siccome la famiglia chiede di inumare i propri cari e non chiede la tumulazione, siccome è una pratica prevista per legge ed il Comune è inadempiente in questa situazione, può lo stesso Ente, inadempiente, chiedere che le spese per il cassone di zinco esterno per le tumulazioni da loro imposte, contro la volontà della famiglia, siano a carico della famiglia stessa?

    1. Ahi ahi ahi Filomeno, come impresa funebre non avresti diritto ad avere una risposta gratis ad un quesito, essendo tu un operatore professionale!
      Comunque, contando che tu poi ti abboni al sito ti diciamo che NO. La famiglia se chiede l’inumazione chiede una cosa che non si riesce a dare. Per cui o la famiglia si impunta e pretende l’inumazione e al diniego del Comune per mancanza di posto avanza denuncia e poi sarà un giudice a stabilire se vi siano o meno gli estremi per un danno al cittadino, o – e lo si consiglia – si segnala all’ASL competente per territorio la violazione da parte del Comune circa la carenza di fosse in campo comune. Ma non vediamo altre soluzioni.

  19. salve
    visto il cambio di governo, che fine farà la proposta di legge del settore funebre, che dal 2018 stava proseguendo il suo iter?

    1. Tutte le proposte presentate nella precedente legislatura e non ancora approvate sono decadute e occorre siano presentati nuovi testi e seguire la stessa trafila per poter vedere un passaggio da progetto di legge a legge.
      Questo vale anche per i progetti di legge riguardanti il settore funerario.

    2. Fate pressione sulla istat perché pubblichi i dati sulla mortalità 2022, sono fermi ad ottobre pur avendoli. Tutti gli stati europei hanno pubblicato da tempo il 2022

      1. Ci fa un pò troppo importanti per poter influire sull’ISTAT!!!!
        onestamente le cose sono molto migliorate a seguito del Covid che ha reso fondamentale la trasmissione accelerata di informazioni sui decessi da parte dei comuni. Però da quando venne deciso di ridurre l’attenzione sul Covid pure i dati sulla mortalità stanno ritardando.
        Attualmente c’è una pagina ISTAT (aggiornata al 29/12/2022) che rimanda a link con dati a tutto ottobre 2022. E’ in quella pagina che normalmente escono dati un paio di settimane prima dei dati ufficiali mensili. E il nostro sito visita spesso quella pagina per aggiornare gli abbonati Premium a funerali.org. Perché non si abbona anche Lei? Tutti questi servizi hanno un costo non indifferente di personale e specialisti. ci pensi. Ci farebbe piacere.
        Circa la pubblicazione dei dati di altri Paesi europei ha ragione: sono un pò più veloci, ma non così come detto da lei.

  20. Buonasera, pongo un quesito, se un Comune che non ha più terreno dove poter effettuare le inumazioni, diritto riconosciuto dallo Stato, obbliga le imprese funebri a fasciare la cassa di legno con cassone esterno di zinco, può obbligare la famiglia ad assumersi le spese del cassone? Io credo di non poichè è il Comune inadempiente a garantire il diritto alla inumazione, io glielo ho detto che cmq le spese sono al carico del Comune, loro dicono di no, se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio in anticipo

    1. Non c’è un diritto alla inumazione, ma vi è un obbligo da parte del Comune di prevedere almeno un cimitero nel suo territorio con presente un campo di inumazione (salvo il poterne disporre anche in via consorziale tra più comuni). Lo prevede il Testo Unico delle leggi sanitarie, ma non è stabilita la dimensione minima del campo di inumazione, che è invece prevista dal regolamento attuativo statale e cioé dall’articolo 58 del DPR 285/1990, che di seguito si riporta:


      ART. 58
      La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
      Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.


      Poiché nel Sud la sepoltura di inumazione è ordinariamente bassa, è possibile che il suo comune avesse calcolato un numero di fosse in base all’articolo 58 e che poi con la pandemia quel numero di fosse non sia stato sufficiente.

      Ma potrebbe anche essere il caso che non si sia provveduto per tempo ad effettuare esumazioni ordinarie decennali, per liberare spazio in campo comune. O ancora che non si sia provveduto a garantire il fabbisogno minimo legale di fosse, calcolato ai sensi dell’art. 58 DPR 285/1990, sopra citato.

      Solo nel caso si provi che sussiste una violazione del DPR 285/1990 allora il Comune ha una responsabilità, che però viene sanzionata con la violazione del corrispondente articolo violato, come previsto dall’art. 107 del DPR 285/1990. E politicamnete con prese di posizione in Consiglio comunale da parte dell’opposizione …

      Chiarito questo, se non si può effettuare la inumazione di un defunto, non resta che provvedere alla cremazione o alla tumulazione.

      Nel caso della tumulazione vi è l’obbligo di bara confezionata come previsto dall’articolo 30 del DPR 285/1990 e cioé con la duplice cassa di legno e di zinco.

      Pertanto non si può chiedere alcun rimborso al Comune per l’imposizione della cassa di zinco, visto che legittimamente il Comune chiede il rispetto della norma prevista per tumulazione. Cosa che una impresa funebre dovrebbe sapere.

      Questo è quanto capiamo dal suo scritto.

  21. Buona sera, volevo chiedervi come e’ stato possibile, che mio fratello deceduto il 12/11/2021 ad Arco / Trento .Poi siano state disperse le sue ceneri un anno dopo ossia il 23/12/2021 a Gabicce Mare (Pesaro/urbino) ?? Le meteo del 23/12/2021 (meteo contrarie: vento forza 4/ mare mosso/ temperatura 5 gradi quel giorno). Devo rivolgermi ad un avvocato?..Abito all’estero da 40 anni e causa malattia non sono potuto essere presente all’epoca dei fatti e ancora ora non posso muovermi,anche se nei miei progetti c’e’ una visita al comune della dispersione (Gabicce Mare),gia’ contattato,ma usano fare gli gnorri in proposito ,chiudendomi la bocca con la legge 130,ma a me non basta e nemmeno la fotocopia della dispersione,fatta male in fotocopia e poco seria, visto che non riporta chi ha partecipato alla cerimonia..Grazie della vostra attenzione alla presente e grazie anticipate delle vostre spiegazioni ve ne fossero.M.M.M.

    1. X MaurizioMauro,

      La dispersione è di per sè atto irreversibile, Rimaniamo sempre nel campo dell’intelligibile, per favore… Adesso sinceramente andare a sindacare sulla natura perversa che ha traviato l’intima volontà del dispersore malandrino è tema da operatori dell’occulto, non delle onoranze funebri. Può logicamente sussistere una certa contestualità, quanto meno temporale nel rilascio delle diverse autorizzazioni necessarie, ma non è obbligatorio. Le ceneri possono anche esser tumulate, ad esempio, per un certo numero di anni e solo successivamente disperse., magari perchè si è rinvenuta postuma una volontà in tal senso della persona scomparsa, o è stata approvata una normativa ad hoc. Non è compito della polizia mortuaria indagare il mistero della volontà in ordine al – condivido la Sua analisi – controverso istituto della dispersione ceneri.. Pertanto l’ufficio competente di stato civile verificati i titoli prodotti nell’apposita istruttoria (= manifestazione di volontà) procede d’ufficio al perfezionamento dell’autorizzazione alla dispersione, altrimenti sarebbe la paralisi nella quotidiana attività della polizia mortuaria. La prefata autorizzazione è strettamente nominativa e personale, ed eseguibile, entro un ragionevole tempo in essa indicato.

  22. La sig.ra MARIA è concessionaria di un loculo individuale comunale a concessione trentennale in cui è tumulata la salma di suo marito.
    La sig.ra MARIA unitamente ai suoi fratelli e sorelle cremano la salma della defunta madre e TUTTI acconsentono alla tumulazione delle ceneri nel loculo ove è tumulato il marito della sig.ra MARIA (di cui lei è la concessionaria).
    Poniamo le seguenti riflessioni:
    a) Nel tempo tutti i fratelli e le sorelle della sig.ra MARIA avrebbero diritto, se cremati e se lo spazio nel loculo lo consente, essere tumulati nel loculo in oggetto per diritto sanguigno, e così per lo stesso principio i rispettivi consorti dei fratelli e sorelle di MARIA per diritto di coniugio (posto la precedente tumulazione del consorte) e così ancora per i figli/e dei fratelli e sorelle di MARIA per ricongiungimento con i propri genitori e via discorrendo.
    Considerando anche tutte le altre possibilità qualora il concessionario (sig.ra MARIA) muore e subentrano in eredità i figli del concessionario stesso.
    b) Rispetto a quanto abbiamo letto sulla vasta e articolata materia cimiteriale sull’uso dei loculi individuali comunali (non cappelle private) abbiamo sempre inteso che il loculo a concessione individuale potesse si consentire la tumulazione di resti mortali e ceneri fino a capienza ma solo quando il rapporto sanguineo o di coniugio fosse attinente ai defunti che sono tumulati all’interno. Per spiegarci meglio, in merito al caso esposto, nel loculo della sig.ra Maria entrerebbe sua madre solo e soltanto se lei fosse figlia unica tale da risultare lei l’unica avente diritto sui defunti: madre e marito, diversamente, come il caso in oggetto dove si amplia la platea degli aventi diritto sulle ceneri della madre l’operazione non può essere consentita perché manca del legame consanguineo o coniugio tra i due defunti (genero-suocera).
    c) La riflessione va anche sulle operazioni di estumulazione ordinaria volte a recupero dei loculi arrivati a scadenza concessione. Tale prassi diventerebbe complicata se applicato il caso esposto nel punto a) dove gli aventi diritto su ogni defunto (salma, mummia, ossa, ceneri) non corrisponderebbe al concessionario al quale viene inviata una raccomandata di avviso scadenza. Il concessionario, con concessione ormai estinta, potrebbe decidere di voler rinnovare la concessione ma solo per una parte dei defunti ivi tumulati, in tal caso sarebbe complicato dover decidere quali defunti andare ad estumulare soprattutto se si presentassero anche gli altri aventi diritto sui defunti presenti nel loculo.
    d) Allargando il diritto di sepoltura seguendo la linea del concessionario, ci si troverebbe di fronte ad una mini-tomba ed in tal modo si avrebbero le regole di diritto di sepoltura stabilite dal sepolcro privato (cappella) pur avendo la gestione del tumulo individuale e comunale quindi rientrando nella prassi di estumulazione ordinaria. In questo modo diventerebbe una gestione mista ampliando la difficoltà di gestione da parte degli uffici cimiteriali che si troverebbero a dover dirimere eventuali litigiosità tra i parenti di ogni defunto.
    Se invece il diritto di sepoltura segue principalmente la linea di parentela del defunto (sanguinea e coniugio) esulando tale linea solo qualora nel concessionario si concentrassero tutti i diritti: quello assoluto a disporre del defunto + il diritto d’uso del sepolcro (es. figlia unica concessionaria di un loculo ove è tumulato il feretro del marito, tumula le ceneri di sua madre)
    Nel nostro regolamento cimiteriale del 2002 (comune di Guidonia Montecelio) è presente nel titolo IX la regolamentazione dei sepolcri PRIVATI, in cui vi è un articolo che specifica che il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e alla sua famiglia, specificando che gli ascendenti/discendenti entrano di diritto mentre collaterali e affini devono essere singolarmente autorizzati.
    Mentre il titolo X dedicato alle concessioni dei manufatti comunali racchiude solo la dicitura di “loculi individuali” indicando gli anni di concessione ed i presupposti per richiedere una concessione.
    IN DEFINITIVA: il concessionario di un loculo o gli eredi concessionari avendo già una salma o resto mummificato tumulato quali altri defunti (mummia e/o ossa e/o ceneri) ha il diritto di tumulare? Quali linea di sangue/coniugio bisogna seguire?

  23. Buonasera. La vostra Redazione ha pubblicato la “Risoluzione Ministero Finanze n. 430377 del 24/04/1992 – IVA. Aliquote. Costruzione di tombe e cappelle”. In tale Risoluzione il Ministero Finanze ha statuito che:
    “Pertanto, con riferimento allo specifico quesito posto dal Sig. C., si ritiene che il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione di una cappella per sepoltura rientri nella previsione oggettiva di cui alle richiamate disposizioni con l’effetto che ad esso si renda applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento.”
    Il mio caso coincide nella totalità con quello del signor “C”, ossia il Comune mi ha rilasciato una Concessione Cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia quattro posti da realizzare con un manufatto in cemento armato interrato e con un manufatto in granito fuori terra.
    Ho commissionato la realizzazione del manufatto in cemento armato ad una impresa edile la cui commercialista ritiene che la suddetta Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 che prevede l’applicazione dell’IVA agevolata del 4%, è superata ed assorbita dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 111 del 09-10-2006 che ha come oggetto la “Cessione di lapidi”.
    Nei passi in cui questo interpello cita tombe e cappelle recita “Pertanto, i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, possono rientrare tra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento…”.
    A mio modo di vedere la Risoluzione n. 111 del 2006 riguarda manufatti per sepoltura costruiti da una ditta e poi venduti a soggetti privati mentre il mio caso rientra nella totalità nella Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 poiché sono io che chiedo prestazioni di servizi ad una impresa edile e ad un marmista per la costruzione della cappella di famiglia alla luce della Concessione Cimiteriale che mi ha rilasciato il Comune.
    A parere della Redazione la Risoluzione
    n. 430377 del 24/04/1992 è in forza ed è pienamente efficace (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all’ impresa edile va applicata un’aliquota IVA agevolata al 4%), oppure è stata è stata superata ed assorbita dalla Risoluzione n. 111 del 09-10-2006 (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all’ impresa edile va applicata un’aliquota IVA agevolata al 10%)?
    Se la Redazione riterrà che la Risoluzione del 1992 di cui sopra è pienamente in forza ed efficace, sempre a parere della Redazione l’IVA agevolata al 4% è applicabile anche alla prestazione di servizi da me richiesti al marmista?
    Ringrazio sin da ora per le vostre risposte.

    1. x Delio Goustini
      La risoluzione da lei citata prevedeva l’applicazione dell’IVA agevolata, al momento della emanazione della risoluzione del 4%, ma poi l’IVA agevolata è stata portata per le opere di urbanizzazione primaria al 10%, valore ancora attualmente valido, per cui ora si applica il 10%. La risoluzione vale ancora come principio, ma l’aliquota nel frattempo è cambiata dal 4% al 10%.

  24. Buongiorno, il Comune autorizza la cremazione dei resti mortali di mia zia, sorella di mia mamma, deceduta da 28 anni ma richiede anche l’autorizzazione dei 2/3 degli aventi diritto. Io, ne conosco 5 ma so anche che potrebbero esserci altri aventi diritto che, però, non ho mai conosciuto e che non sanno neppure dell’avvenuto decesso di mia zia; come posso fare per non dichiarare il falso?
    In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.
    Rossetti Franca

    1. X Franca,

      L’applicazione ferrea e rigida della norma conduce all’impasse, cioè all’inapplicabilità sostanziale della stessa. Non si può escludere che vi siano altri aventi diritto?, Non si procede…a meno di studiare soluzioni più mediate e ragionevoli. Mi sovviene, ad esempio, ricerca anagrafica sugli altri potenziali aventi diritto ad esprimersi. Il rigore di forma potrebbe rappresentare il problema minore perchè la L.n.130/2001 introduce il concetto del “semplice assenso”, ossia atto volitivo di non contrarietà. Ad ogni modo, se non sono prima compiutamente definiti i legami con tutti i famigliari (Es. tutti i fratelli/sorelle superstiti, tutti i nipoti…) e quindi le relative legittimazioni a disporre dei resti mortali, non si può autorizzare, sotto il profilo amministrativo, poi se il Giudice dovesse accedere a tesi differente, sempre pronti noi, a modificare l’orientamento di questo servizio con l’utenza, anche in base ad una diversa giurisprudenza di settore.

  25. La sig.ra Maria ha il proprio coniuge tumulato in un loculo, la signora ha cremato entrambi i suoi genitori e vorrebbe tumularli nello stesso loculo del marito (in questo caso andrebbero insieme a lui 2 persone non consanguinee ma affini) suoceri-genero.

    E’ possibile tumularli insieme dentro alle stesso loculo? Oppure devono essere per forza parenti consanguinei?

        1. x Edith.
          Non c’è nessun problema a collocare le ulteriori urne cinerarie, essendo concessionaria la signora Maria.
          Hanno diritto di ingresso nel loculo sia i genitori della concessionaria maria, si ale spoglie mortali del marito.
          Quindi il rapporto è col concessionario del manufatto, non tra i defunti.
          Invece circa il potere di disporre delle spoglie mortali “comanda” il rapporto di sangue. E, quindi, non era la sorella del defunto ad esprimere la volontà della cremazione, ma la moglie. La autorizzazione è dell’ufficiale di stato civile. Usiamo i termini correttamente.
          Ovviamente la collocazione delle urne è possibile se vi è posto fisico nel loculo e se nulla osti nel regolamento comunale, pagate le dovute tariffe.

  26. Salve, la mia famiglia possiede tre loculi “di proprietà” (la concessione non ha scadenza), è possibile tumulare un’urna cineraria “vuota” (per cui è stata richiesta la dispersione)?

    1. X Thanatos,

      se fosse una piena proprietà non sarebbe una concessione, seppure rilasciata in regime di perpetuità. L’inquadramento giuridico varia e non poco, tra i due diversi istituti. Comunque non è tecnicamente possibile tumulare un’urna vuota che appunto, deprivata del suo contenuto (le ceneri) sarebbe solo un contenitore non più utilizzato per l’originario compito, il quale – spero si colga il paradosso – non può, in quanto tale, godere del diritto di sepoltura ovviamente riservato a spoglie mortali umane. Si tumulano le ceneri, non le urne vuote.

  27. Spese funerarie di un anziano, possono essere eseguite da un conoscente intimo (con il rimborso irpef relativo), causa impossibilità dei parenti prossimi? Grazie.

    1. x Angie
      A che fine pone questa domanda?. Se fosse per il riconoscimento della detraibilità fiscale delle spese funebri, la risposta è SI, può farlo chiunque. Si anche per assumersene l’onere nei confronti dell’impresa funebre. In pratica vi è un obbligo da parte degli eredi se nessuno provvede, ma se qualcuno paga il funerale a loro posto, nessuna norma lo vieta.

      1. Grazie. Lo scopo. Io sono il primo figlio legittimo erede che si addebita le spese funerarie della madre, ma sono incapiente e NON potrei detrarre nulla! Il secondo figlio legittimo NON gli frega nulla e sostiene che debbo pensarci io. Quindi vorrei intestare le spese funerarie alla mia “amica compagna” che potrebbe portare in detrazione. E’ possibile?

        1. x Angie
          Si è possibile. Da qualche anno la detrazione delle spese funebri è possibile farla anche da chi non ha un vincolo di sangue con il defunto, ma paga effettivamente le spse funebri. Occorre però pagare con sistemi di tracciamento che certifichino chi ha effettivamente pagato e l’intestazione della fattura a chi paga realmente.

  28. Consegnata l’urna al destinatario/affidatario può tenerla un anno in casa ? Oppure esiste un tempo massimo tipo ? Grazie

    1. X MaurizioMauro,

      le imprese funebri soprattutto dovrebbero cominciare ad apprezzare quest’opportunità: abbonarsi al sito fruendo dei relativi servizi informativi a tutto tondo, o acquistare singolarmente la risposta personalizzata ad un quesito posto. E’, in fondo, un principio di sano mercato. Questa rubrica è sportello di…(impropriamente) gratuito patrocinio funerario, è appunto un “pronto soccorso” di primo indirizzo rivolto al cittadino comune. La direzione editoriale di questo magazine on line si riserva di offrire risposta gratuita e quindi pubblica solo a quei quesiti di ordine generale che, per il loro valore didattico, possano esser in qualche maniera di esempio per tutti, nella buona conduzione dell’attività funebre.

      L’atto di affido ha durata illimitata, si estingue solo per rinuncia volontaria, morte dell’affidatario, o causa di “patologia amministrativa”. (es. grave inadempienza dell’affidatario) o ancora nell’evenienza del trasporto ceneri in altro luogo (fuori Comune!).

      1. Grazie della risposta e vi ho inviato un altra domanda,spero di ricevere vostra risposta a breve. Per la risposta che mi date sopra,ora devo dire che l’affidamento in casa prevede delle norme di locazione definitiva,ed in una locazione sicura.Mentre,mi ha inviato le foto dell’urna (l’affidatario) e l’URNA era sopra uno sgabello in bilico,non credo sia stata controllata dal comune detta locazione.Poi un anno dopo esegue (dicono) la dispersione ?..Mi sembra di capire che l’affidamento e’ una cosa e le dispersioni sono un’altra cosa sono due discipline diverse.Sarebbe possibile un eventuale ripensamento dell’affidatario,qual’ora non volesse tenere piu`le ceneri,leggo,ma al telefono mi viene detta questa frase” mi chiamera’ il cimitero e poi andrò a ritirare l’urna che quando avrò tempo andrò a dispergere ?? A me non risulta ”quando avrò tempo”,ma la data deve essere documentata nell’atto della CREMAZIONE, mi sembra strana detta frase, visto che il tempo mi pare sia di 30 giorni per concludere la pratica dipsresioni ceneri in mare,dal momento della consegna all’affidatario ..Quindi credo che non sia di durata limitata la dispersione, forse ad avere una durata illimitata e’ l’affidamento,ma una frase del tipo ”quando ho tempo vado a disperdere le ceneri” mi pare senza rispetto se non criminale..Correggietemi e volentieri se sbaglio.

  29. Ho pagato la fattura a me intestata per il funerale del papà, eredi oltre il sottoscritto due fratelli e la mamma. Ora mi rendo conto che, non avendo reddito, non potrò l’anno prossimo usufruire della detrazione fiscale del 19%.
    Esiste la possibilità di far detrarre un altro erede? Es. cessione del credito, autocertificazione di pagamento effettuato da più eredi anche se la fattura é intestata solo ad uno, o altre possibilità?

    1. x Claudio,
      Non vediamo possibilità di detrazione da parte dei suoi familiari, visto che lei avrà pagato in maniera tracciabile (bonifico, assegno, carta credito o altri sistemi ammessi)

      1. Salve, scrivo dalla Sicilia, provincia di Palermo, sono in possesso di una concessione perpetua di un loculo cimiteriale del 1924, con relativa ricevuta vidimata dal Comune allora. Ad oggi mi viene detto dal Comune che l’anno prossimo scadrà la concessione perché secondo il dPR 285/90 le concessioni perpetue sono state trasferite tutte a 99 anni e loro ne hanno tenuto conto nel loro nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune. Questo dPR è realmente retroattivo? (Parliamo di una concessione del 1924) Ha davvero modificato la durata delle concessioni a 99 anni? Se no cosa posso fare per oppormi alla decisione del comune? Addurre sentenze Tar o qualche riscontro a supporto dell’argomento? Grazie in anticipo

        1. X Daniele,

          Solito vecchio problema, in realtà alcuni errori tecnici della comunicazione tra P.A. ed il privato cittadino possono riuscire invero alquanto fuorvianti. Per Il D.P.R. n. 285/1990 le concessioni perpetue rimangono tali (= intangibili!) cioè eterne, solo in caso di soppressione del cimitero esse si trasformano di default in 99ennali.
          Sbagliano ad invocare, quindi, il regolamento naz. di polizia mortuaria approvato, appunto, con D.P.R. n. 285/1990.
          Piuttosto: sulla scorta di alcune pronunce di svariati T.A.R. emesse proprio a causa di contenziosi sulla “durata” delle concessioni perpetue, si sta diffondendo la tendenza ad inserire, in sede di novella al reg. comunale di polizia mortuaria, una norma che sostanzialmente così dovrebbe disporre: “Tutte le concessioni cimiteriali perpetue sono d’imperio tramutate il concessioni 99ennali”. Il ragionamento è semplice: se i sepolcri privati dati in concessione appartengono, per attrazione, al demanio cimiteriale, (= suolo in cui sorgono), la perpetuità è incompatibile con il regime cui sono sottoposti i beni demaniali (inalienabili e non usucapibili) perchè essa costituirebbe un occulto diritto di proprietà di un privato su un’utilitate pubblica (= lo spazio cimiteriale) posta dal legislatore a servizio della comunità locale tutta. Personalmente si ritiene che questa decisione, discutibile nella forma juris di un semplice regolamento municipale di polizia mortuaria, sia alquanto opinabile, in quanto solo una Legge dello Stato potrebbe modificare unilateralmente un rapporto giuridico già in essere, regolarmente contrattualizzato nell’atto concessorio, soprattutto se riguardante la concessione di sepolcro privato a tempo indeterminato.

  30. Salve, a dicembre è morto mio fratello che conviveva con la fidanzata da pochi mesi. Entrambi erano intestatari di un conto postale con firma disgiunta. Alla morte di mio fratello la fidanzata, senza avvisare noi eredi ritira tutti i soldi e dopo ci dice che li ha usati per pagare le spese funebri. La fattura è stata intestata al padre di quest’ultima senza che noi eredi fossimo messi prima al corrente della cosa. Risulta pagata con un bonifico fatto dalla ditta di servizi di proprietà di questo signore. La mia curiosità è sapere se una ditta si può intestare una fattura per un funerale. La spesa, solo per il baule, è stata di 3000 euro, quanto eventualmente potrà detrarre? Grazie

    1. x Giovanna
      procedura alquanto strana. In ogni caso da qualche anno non è più necessario per la detrazione delle spese funebri un rapporto di parentela col defunto. Ha titolo alla detrazione chi prova di aver effettuato il pagamento sulla base della propria dichiarazione dei redditi personale.
      Ora è corretto che la fattura possa essere intestata al padre della fidanzata, ma questi avrebbe dovuto pagarla dal proprio conto corrente bancario. Solo in quella maniera poteva detrarre spese funebri fino ad un massimo di 1550 euro e limitate al 19% di queste.
      se la situazione è quella da lei illustrata il padre non ha possibilità di detrazione nel proprio 740 delle spese funebri. Aggiungiamo che potrebbe anche essere contestata dalla Agenzia delle Entrate l’inerenza del pagamento del funerale a carico della ditta. Ma questo potrebbe emergere solo in sede di verifica dei bilanci della ditta in questione.

  31. Buonasera, corrisponde al vero che attualmente le salme devono essere preparate (lavate e vestite) dall’Agenzia Funebre e che le varie fasi (preparazione, incassamento e chiusura) si svolgano senza i parenti?
    Recentemente sono stato coinvolto in un lutto avvenuto in abitazione e aver lasciato preparare la salma agli addetti anziché dai parenti e non essermi stata data la possibilità di vedere l’incassamento e la chiusura (avvenuti a porte chiuse con solo gli addetti) mi ha lasciato un forte senso di smarrimento e rancore, come se avessi subito un furto o come se avessi abbandonato la persona cara nel mani di estranei e ciò mi sta complicando l’elaborazione del lutto, come invece non é avvenuto in altri casi passati.

    1. X Fab,

      La presenza e, se si vuole, la compartecipazione dei famigliari più stretti alla pia pratica della vestizione mortuaria, sarebbe per certi versi anche auspicabile, fatti salvi i casi di morte in seguito a malattia infettivo-diffusiva.

      In molte comunità straniere professanti culti non cattolico-romani (Ortodossi, Musulmani, Ebrei…) è tradizione, dovere religioso e uso comune almeno assistere alle operazioni di composizione della salma. Se le autorità sanitarie, pertanto, non hanno nulla da obiettare…nulla osta e si proceda pure. E’possibile, anzi forse serve anche dopo i primi momenti di sgomento e sacro orrore verso la morte a sciogliere la tensione, a capire meglio l’ineluttabile realtà del decesso di una persona, vista e sentita in tutta la sua fragile materialità di corpo vuoto, ormai esanime. Certo…ci vuole anche stomaco perchè i fenomeni post mortali – in se naturalissimi – per i non addetti ai lavori possono riuscire, a volte, molto duri da accettare.

      Lo scolorar del sembiante come direbbe il Leopardi, rappresenterebbe in sè il problema minore (un poco di maquillage e si risolve tutto) però, oggettivamente certe scene (e non mi dilungo oltre) sono un po’crude e rudi, soprattutto su soggetti psicologicamente deboli ed affranti da un lutto appena consumatosi. Sfatiamo un mito negativo: non c’è nessun bisogno di slogare articolazione o spezzare ossa affinchè il defunto sia abbigliato, ci sono modalità molto soft e delicate per manipolare gli arti, quindi la questione proprio non si pone.

      Tutto ciò da un punto di vista squisitamente neutro e di osservatore esterno, in realtà giuocano principalmente due altri fattori:

      a) il tempo (spiegare prima al dolente ogni singola operazione, dalla tolettatura alla deposizione nella cassa, per coinvolgerlo maggiormente, comporta un dispendio enorme di energie e risorse e la tempistica è sempre più compressa nella vita di un’impresa funebre.

      b) l’incapacità congenita (come vizio professionale!) di saper comunicare tipica di noi becchini old style. Della serie lasciateci lavorare e non disturbate il manovratore! Atteggiamento sì spocchioso, ma che – di fondo – tradisce una pesante paura di parlare apertamente della morte e dei suoi risvolti medico-legali. E Se la gente, poi, non ci capisce? Se ci prende per matti, anzi per…monatti fuggiti dalla pagine de: “I Promessi Sposi” dedicate alla peste e riproposti in chiave high tech post moderna?

  32. Buonasera, il 16 dicembre del 2019 i resti mortali di mio fratello sono stati messi nell’ossario comune per discutibile scelta e volontà della moglie la quale impose inoltre al comune di togliere la foto in ceramica che noi sorelle avevamo posto in un angolino dell’area ossario.
    Allora, a gennaio 2020, sul colombaro di nostro papà avevamo legato, attorno al lumino votivo, a scopo informativo per parenti, amici e conoscenti, un biglietto plastificato con specificato dove si trovavano le spoglie di nostro fratello, e inoltre avevamo anche fatto mettere, tramite l’agenzia funebre che aveva curato il funerale del papà, una piccola foto in ceramica di fianco alla foto del papà , inoltrando le eventuali richieste necessarie al comune.
    Non si doveva fare nessuna richiesta perché le spoglie di nostro fratello non venivano messe nel colombaro e non c’era da pagare nulla al comune.
    Stamattina, 29 giugno, il biglietto non c’era più, e il custode del cimitero mi ha informato di aver ricevuto l’ordine da parte del comune di rimuoverlo perché una persona si era lamentata della presenza del biglietto.
    L’ ufficio cimiteriale del comune, al quale mi sono rivolta subito per avere chiarimenti, mi ha detto che la moglie l’avrebbe chiamato in modo molto alterato chiedendone la rimozione.
    A questo punto mi sono arrabbiata moltissimo anche io e l’ho, mio malgrado, minacciato di denuncia qualora intendesse far rimuovere anche la ceramica, in quanto il colombaro è una sepoltura privata e lui non può agire così.
    L’impiegato comunale mi ha detto che non è una sepoltura privata ma di proprietà del comune e si rivolgerà all’avvocatura del comune per saperne di più e poi mi farà sapere, e che per mettere la ceramica dovevamo inoltrare richiesta specifica al comune e versare una quota richiesta.
    Dice che c’è una regola regionale che regolamenta il cimitero.
    Noi ci eravamo informate anche da un avvocato il quale ci aveva detto che si poteva fare, senza alcuna richiesta e senza alcun pagamento.
    Ci siamo rese disponibili a fare richiesta e a pagare ciò che serve, ma l’impiegato mi ha risposto, sbeffeggiandomi, che se ce la fanno togliere non ci permetteranno più di rimetterla.
    Gentile redazione vi chiedo: ha ragione il comune? Che cosa dobbiamo fare? Potete chiarirmi un po’ le idee? Ci sembra di arrampicarci sui vetri… Non ci hanno permesso di fare niente sull’ossario comune, e non ci permettono di fare niente sul loculo privato…
    Il cimitero è a Treviglio (bg).
    Vi ringrazio per la risposta che mi vorrete dare e chiedo scusa per il disturbo che vi arreco.
    Luisella

    1. X Luisella,

      l’impiegato comunale in parte straparla, annebbiando con alcune pesanti inesattezze diversi concetti giuridici sacrosanti e condivisibili (Sul modus di espressione ed il garbo: beh, omissis…!).
      I concessionari possono senz’altro apporre arredi votivi supplementari e suppellettili funerarie funzionali al ricordo dei defunti, ma, per sempre, entro il quadro normativo formato dal reg. comunale di polizia mortuaria e gli strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale.
      Si inoltra la relativa istanza, purtroppo in bollo, ed il Comune rilascia l’autorizzazione necessaria, dopo aver valutato, con prudente discrezione, l’eventuale impatto estetico (ma ciò vale soprattutto per le tombe di pregio!). E’materia meramente comunale, il reg. regionale non c’entra niente, avendo tutt’altro ambito di applicazione. Meglio lasciar perdere causidici e legulei e richiedere un parere se non pro veritate, almeno tecnico, prima di avventurarsi su strade impervie e inutilmente costose. Si tratta di un peccato veniale, queste procedure sono sconosciute ai più, anche agli operatori del diritto, per professione forense. Qui il problema si sostanzia in termini di opportunità: è legittimo commemorare su una lastra tombale un defunto altrove sepolto o disperso, pur chiarendo sempre non corpore praesenti, ossia in assenza delle spoglie mortali? Alla fine è il Comune, nel bene o nel male ad autorizzare. Le spoglie umane non sono di nessuna proprietà, certo se ne può disporre, nei limiti della Legge, in gradi e gerarchie diversi correlati alla vicinanza affettiva verso il de cuius. Probabilmente il Comune ritiene che l’avvio all’ossario comune si configuri come una volontà positiva, non un mero silenzio di disinteresse. Ma il de cuius avrebbe davvero esser ricordato con un cenotafio o avrebbe- forse – preferito l’umile anonimato dell’ossario comune? Lei dice qua! Sua cognata dice La! IO non mi muovo!!!.
      Un consiglio: mi pare d’intuire rapporti poco idilliaci tra di Voi; bene, ma non litigate sui morti… Vi prego!

  33. Il 23 maggio sono stati esumati (esumazione ordinaria) i resti mortali di mio padre dal cimitero di Rocca Priora RM). Io e mio fratello abbiamo deciso di farne eseguire la cremazione, per poter poi trasferire l’urna contenente le ceneri al cimitero di Asiago (VI) e tumularla nella tomba in terra ove riposa nostra madre. Il cimitero di Asiago ha concesso la prevista autorizzazione ed è stata eseguita la cremazione dei resti mortali di nostro padre, solo che mio fratello, per motivi di lavoro, ora non può assentarsi per portare l’urna fino ad Asiago e dovrà aspettare le ferie di fine agosto per potersi spostare. Vorrei sapere se l’urna cineraria di mio padre può rimanere a casa di mio fratello fino a fine agosto oppure se debba essere conferita in cimitero a Rocca Priora e se debba essere versata una tassa al Comune di Rocca Priora per i due mesi nei quali l’urna rimarrebbe a casa di mio fratello.
    Grazie
    Cordialità

    1. X Anna,

      benissimo: avete tutti i titoli di trasporto e tumulazione urna. L’autorizzazione al trasporto non ha un termine scritto di eseguibilità, tuttavia è , quasi, diritto non scritto…(tuttavia vigente!) che il trasporto autorizzato con apposito decreto comunale sia immediatamente eseguito, o comunque, nel più breve tempo possibile. I più pignoli (tra noi burocrati del post mortem) chiedono addirittura di specificare l’ora di partenza e di presunto arrivo al cimitero di destinazione ultima. E’molto più semplice (marche da bollo a parte!) richiedere sempre per le medesime ceneri una nuova autorizzazione di trasporto urna cineraria, magari variando avvedutamente il titolare ultimo di questo decreto comunale, ossia l’incaricato del trasporto stesso. Detto diversamente: sarà bene individuare nel decreto di trasporto qualche famigliare (un corriere? Un’impresa funebre all’uopo incaricata?) non impossibilitato, da cause di forza maggiore, a dal luogo AL TRASFERIMENTO effettivo delle ceneri. L’uso della camera mortuaria cimiteriale, non per fini istituzionali (= defunti, quale ne siano le trasformazioni di stato, in “TRANSITO”, per ragioni tecniche), specie se dipende da un ritardo, ancorchè involontario, è e dovrebbe esser a titolo oneroso, altri, forse più RETTAMENTE vedono nella struttura della: “camera mortuaria cimiteriale”, un servizio necroscopico-cimiteriale minimo e quindi assicurato in forma gratuita dalla Legge, la cui funzione edittale è proprio l’accoglimento, (purchè temporaneo) di quei defunti per cui non si sia ancora potuto provvedere ad una stabile sistemazione, grazie ad una definitiva sepoltura.

  34. Salve, volevo sapere se il DIRETTORE TECNICO di un’impresa funebre potesse svolgere esumazioni e traslazioni ed essere quindi assunto in un’impresa che si occupa di queste mansioni.
    Grazie Anticipatamente

    1. X Nick,

      il dir. tecnico abilitato all’esercizio di questa funzione all’interno dell’impresa funebre è preposto a determinati compiti di natura dispositiva sul personale subordinato. Coordina, impartisce ordini e organizza il lavoro all’interno del ciclo produttivo dell’impresa funebre (sostanzialmente potrebbe nelle piccole aziende coincidere anche con la stessa figura storica dell’impresario di pompe funebri, quindi con responsabilità manageriali e gestionali). Ripeto: tutto ciò nell’attività funebre (= allestimento dei funerali).
      L’attività cimiteriale, invece, non è così strutturata e disciplinata da criteri così stringenti (ed è un grave errore di sistema, in tutte le mille sfaccettature di cui consta l’azione di polizia mortuaria. Le competenze di direttore tecnico di impresa funebre non sono automaticamente trasferibili nella sfera dei servizi cimiteriali, anzi dovrebbero esser percorsi formativi del tutto separati. Poi…ad esser “demansionati” si fa sempre in tempo.

  35. Gentilissima redazione, la mia famiglia è in possesso fin dai primi del 1900 di una tomba in un piccolo cimitero del veneto.
    Qualche anno fa, in previsione di effettuare alcune riduzioni, il mio papà si è recato in Comune per chiedere i moduli e ricevere informazioni a riguardo. La responsabile ha congelato qualsiasi intervento in quanto nella nostra posizione mancava il titolo concessorio; purtroppo pure noi ne siamo sprovvisti!!!
    Dopo varie ricerche, il Comune ha trovato un registro riportante i dati della nostra tomba: anno di acquisto, la metratura, l’intestazione della tomba ed il richiedente.
    Intorno al 1995 sono stati eseguiti lavori di ripristino di tutto il marmo; Quando si richiedono lavori di ristrutturazione non si dovrebbe far riferimento alla concessione?
    Passati gli anni e dopo vari colloqui animati, il Segretario Comunale ci offre una transazione (pagare il 50% del costo attuale del terreno – prezzo intero 800 mq) per sanare la mancanza dl titolo che non sarà più perpetuo ma di 99 anni. Da parte mia dopo aver letto gran parte dei vs consigli ai lettori, ho verificato senza nulla trovare sia all’archivio di Stato che in Conservatoria ( mi consigliano di mettere in mora il Comune perchè tenuto a conservare tutti gli atti).
    Proverò a chiedere la delibera comunale del tempo, dal momento che ho la data certa dell’assegnazione, ma la vedo dura!
    Vi chiedo un consiglio su come proseguire – anche perchè il segretario si rifiuta di eseguire ulteriori indagini negli archivi comunali – e se mi convenga un’istruttoria. Posso appellarmi all’Istituto dell’immemoriale? Il prefetto può intervenire e/o obbligare il Comune a riprendere le ricerche? Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli.

    1. X Annalisa,

      mi piace quel “è in POSSESSO”, poichè veramente lo jus sepulchri primario concreta possesso, come spesso ci ricorda la Cassazione.
      La soluzione davvero sicura da seguire, a questo punto, sarebbe il costoso accertamento giudiziale della sussistenza della concessione amministrativa da cui sorge, poi, lo stesso diritto di sepolcro, anche senza la presenza agli atti di un regolare atto concessorio.
      Il Comune, stante la Sua descrizione dei fatti, non pare collaborare più di tanto.
      O si ricompone la questione, che rischia di sfociare in lite giudiziale, in via “politica” con una transazione capace di accontentare tutti e nessuno al tempo stesso (= ragionevole compromesso!) o si deve ricorrere ad altri strumenti dimostrativi, solamente quando e se si sia davvero sicuri sulla fondatezza delle proprie buone ragioni di diritto.
      Sia si voglia adire il giudice (via maestra!) o spericolarsi con l’istituto dell’immemoriale (da ponderare attentamente, perchè non è solo un escamotage, un trucco interno alla P.A., ma un mezzo potentissimo di “sanatoria” intra moenia, in carenza di titolo nominale) le prove da produrre agli atti delle rispettive istruttorie saranno di fatto sempre le stesse, tra cui appunto il possesso continuato e l’usus sepulchri nec vi nec clam. Provi anche a rovistare nei registri cimiteriali, in cui sono (o…dovrebbero) esser annotati l’accoglimento del feretro e la sua destinazione ultima, in camposanto. Non dimentichiamo mai l’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria, nella parte il cui si stabilisce, per ogni sepolcro privato, l’obbligo per il Comune di preventiva verifica dello jus sepulchri, altrimenti la tumulazione riuscirebbe – tecnicamente – abusiva.
      IN ultima analisi l’immemoriale è sistema sì esperibile, ma solo se disciplinato nel dettaglio dal Comune come procedimento ricognitivo. Dovrebbe esservene menzione esplicita nel regolamento municipale si polizia mortuaria.

  36. buonasera a tutti, chiedo alla redazione cortesemente un informazione.
    all’interno dell’obitorio ospedaliero c’è un stanza in cui sono allocate le celle frigorifere in cui sono custodite le salme in attesa di essere consegnate ai familiari.
    orbene.,quello che mi preme sapere è se tale stanza sia chiusa a chiave per regolamento, e se si, qual’è il regolamento in causa e come posso consultarlo.
    inoltre vorrei avere informazione in ordine alla procedura che gli impresari funebri devono seguire nel caso in cui si recano in ospedale per prelevare una salma depositata nella cella frigorifera.
    grazie

    1. X Maria Caterina,

      La direzione ospedaliera deve varare un proprio regolamento per la gestione del deposito di osservazione/obitorio/servizio mortuario sanitario. Per quest’ultimo (camere ardenti del nosocomio) si veda anche il D.P.R. 14 gennaio 1997, come norma quadro generale.
      Debbono sussistere necessariamente ambienti e percorsi separati tra i visitatori ed il personale in servizio.
      La stanza delle celle frigorifere è chiusa ed interdetta al pubblico per ovvie ragioni di sicurezza: in quest’ultime, infatti, possono temporaneamente sostare salme “sotto procura” per interessi di giustizia, per le quali non sia ancora stato rilasciato dalla Procura della Repubblica il nulla osta alla celebrazione delle esequie. Questi corpi sono a disposizione, quindi, dell’Autorità Giudiziaria. Se l’accesso fosse libero, per qualche malintenzionato sarebbe sin troppo facile manomettere l’integrità della salma, magari per occultare o distruggere definitivamente eventuali prove di reato al vaglio della Magistratura requirente. Non parliamo poi di qualche squilibrato, in caccia di emozioni forti, come la profanazione dei defunti che si potrebbe furtivamente introdurre nei locali riservati dell’impianto igienico-sanitario. E’, pertanto, non solo consentaneo, ma addirittura doveroso chiudere a chiave la sala mortuaria adibita a conservare le salme sotto refrigerazione. Questa struttura complessa è luogo di transito con un proprio registro di…(si perdoni l’empietà del linguaggio!) carico e scarico! I morti possono uscire in due modi: a cassa aperta (allora occorre proprio il feed-back tra chi custodisce le salme, chi le trasporta e chi le riceverà (esempio: la casa funeraria, cioè una camera ardente privata) o a cassa chiusa, per il funerale e la sepoltura o cremazione. Nell’ultimo caso sarà sufficiente prendere visione delle autorizzazioni formate dal Comune di decesso, secondo la normativa speciale vigente per il settore funerario…almeno in Italia (Reg. Stato Civile, Reg. Naz. Polizia Mortuaria, eventuale Legge Regionale…).

  37. Salve, ringraziando tutti anticipatamente porgo il mio questito.
    Mio padre è mancato presso un albergo in Liguria di notte, nonostante abbia chiesto ai carabinieri di chiamare le onoranze funebri di servizio loro non sapevo cosa fare. L’asl sulla constatazione di decesso autorizza la traslazione della salma per questioni igieniche. Il titolare dell’albergo chiama una ditta per effettuare il trasporto in camera mortuaria più vicina in quanto in luogo pubblico. Loro si presentano in mattinata (portandolo via in una cassa non richiesta ne scelta da noi). Questo servizio è a carico del comune come detto da alcuni conoscenti o a carico della famiglia?

    1. X Piera,

      di norma la pubblica autorità (magistrato oppure organi di polizia giudiziaria) dovrebbe disporre il cosiddetto trasporto necroscopico (= recupero/raccolta salma incidentata), con oneri a carico del Comune, poiché esso per ovvie ragioni di indifferibilità ed urgenza deve esser assicurato erga omnes ed è gratuito per la cittadinanza, che suo malgrado si trova ad esser utente di questo servizio estremo.
      La forza pubblica potrebbe porre la salma “sotto procura”, per interessi di giustizia oppure rilasciare subito un provvedimento ad hoc di “salma libera” affinchè siano i famigliari a poter già da subito esercitare con spese a proprio carico i diritti di disposizione per il post mortem. Il recupero salma, appunto, è servizio di istituto, pubblico e gratuito, quindi erogato in regime di monopolio dal Comune (può anche con precise tutele contro il fenomeno dell’accaparramento funerali, venir esternalizzato a imprese di onoranze funebri). Non sussiste minimamente l’ipotesi del titolare dell’albergo che si improvvisa autorità pubblica o sanitaria e chiama, in emergenza una ditta di pompe funebri a suo piacere. Il trasporto necroscopico, proprio per la sua eccezionalità, può esser disposto solo da figure istituzionali (A.USL, o comunque sia nominata in Regione, ossia autorità sanitaria di medicina pubblica oppure pubblica autorità.

      1. Il titolare dell’albergo non voleva sostituirsi a nessuno ma ne i carabinieri ne l’ambulanza hanno avvertito il servizio funebre di turno e ha, in accordo con mia madre, chiamato qualcuno per rispetto degli altri occupanti della struttura, in quanto sarebbe stato impossibile in tempi brevi riportarlo a casa. Spetta a noi familiari il costo di questo servizio? O al comune?

        1. X Piera,

          di solito vige questa regoletta: “Il trasporto mortuario” è a carico di chi lo dispone: quindi se ordinato dalla forza pubblica o dall’autorità sanitaria, d’ufficio e d’imperio, paga il Comune, ricorrendo qui la fattispecie del “trasporto necroscopico”, altrimenti gli oneri relativi al recupero salma saranno a carico di chi (famigliare?) questo trasporto mortuario abbia effettivamente disposto!

  38. X Francesca,

    mi accodo umilmente alla risposta fornita dal collega delle onoranze funebri.
    In generale: ogni attività di polizia mortuaria deve esser preventivamente autorizzata dal Comune ove essa materialmente si consumerà.
    E’il principio della competenza geografica, la quale, poi, disegna gli ambiti di intervento dell’Autorità Municipale entro, appunto, i suoi confini amministrativi. Quindi, arriviamo al paradosso… dell’assurdo, per giunta ma è purtroppo così: LA MITICA RIFORMA dal basso della polizia mortuaria, in tanti diramazioni, ora localistiche o di non ben chiari livelli di sottogoverno ha creato solo situazioni ingestibili, con norme contraddittorie e spesso in contrasto tra loro.

  39. Buongiorno,
    Mia suocera residente in Liguria è deceduta in una città della medesima regione. È stata cremata ed il marito suo convivente ed il figlio, mio compagno, hanno congiuntamente deciso per l’affido delle ceneri presso la nostra residenza in Lombardia. Ci è stato detto che l’affido deve avvenire nel nostro comune di residenza e non nel comune di decesso. Il mio compagno ha ricevuto le ceneri in Liguria e trasportate in Lombardia, quindi ne è già in possesso. Il Comune ci dice che dobbiamo ora provvedere ad una tumulazione provvisoria in attesa dell’affidamento, con ovvi costi annessi. Questa per noi è ovviamente una farsa perché siamo già in possesso delle ceneri e come è possibile che questo affidamento non possa essere stato fatto preventivamente al trasporto? C’è stata una qualche negligenza da parte degli uffici competenti o delle pompe funebri o l’iter illogico è proprio questo? Grazie

    1. Buongiorno,
      sono un operatore funebre privato con sede in Lombardia.
      Credo che il comune ligure abbia agito in applicazione della legge 130 del 2001 (art.3) rilasciandoLe solo autorizzazione alla cremazione e al trasporto da Voi giustamente effettuato in quanto non soggetto a misure precauzionali igieniche.
      In questo momento però il Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 , N. 6 prevede che l’affidamento sia autorizzato dal COMUNE dove è avvenuto il DECESSO (o dal comune dove sono state eventualmente tumulate le ceneri).
      Il problema è noto; a mio avviso facilmente risolvibile in applicazione di una gerarchia delle fonti dove l’argomento, non prettamente sanitario, risulterebbe di competenza nazionale e quindi normato dalla Legge 130…. ma non è così.
      Credo che la “soluzione” che Le hanno proposto, ovvero di tumulare le ceneri nel Cimitero lombardo, sia il modo più semplice e indolore per aggirare e uscire da questo pasticcio senza dover affrontare una volta per tutte una questione che riguarda, purtroppo, anche altri casi ormai non tanto isolati.
      Vi consiglio di accertarvi della spesa di tale operazione (tumulazione nel cimitero lombardo e successivo affido) che sono a titolo oneroso: apertura del tumulo e collocazione dell’urna in quanto operazione “fisiche” solitamente hanno un costo (che può o meno essere stabilito dal comune). Oltre i valori bollati (da 16 euro) da apporre su richiesta di tumulazione ceneri, richiesta di estumulazione ceneri per affido, accertatevi dell’esistenza o meno di diritti di tumulazione, diritti di estumulazione e diritti di occupazione del loculo provvisorio che sono (o meno) previsti e stabiliti da apposito regolamento comunale.

      Rimango anche io in attesa di cortese commento della Redazione.

      Grazie

      1. La ringrazio molto per la cortese risposta. Sta dicendo che le ceneri devono trovarsi all’interno della regione in cui viene richiesto l’affido per poter svolgere le pratiche? Ho cercato un po’ di informazioni online ma non ve n’è menzione e non ho trovato nulla riguardo all’affido di ceneri tra regioni diverse. Dunque, perché, se non vi è legge che detti il procedimento, non avremmo potuto semplicemente richiedere l’affido nel nostro comune mentre le ceneri venivano consegnate dal forno alle onoranze funebri Liguri per poi essere infine consegnate a noi, evitando così la frustrazione di una tumulazione in cimitero non desiderata né dalla defunta né dalla sua famiglia?
        Grazie ancora per il supporto!

  40. Buonasera, mia suocera e mancata la settimana prossima e mia moglie vorrebbe tumulare le ceneri in un loculo à perpetuità dove e sepolto il papà nonché primo marito della defunta.
    La defunta dopo essere stata vedova si è risposata e dopo essersi separata e diventata di nuovo vedova. Il comune ci ha detto che non è possibile fare questa tumulazione in quanto mia suocera avrebbe perso il diritto di essere messa con il primo marito. La figlia non può fare nulla per opporsi a questa regola « ridicola ».
    Grazie in anticipo per il suggerimento.

    1. X DAVID,

      Secondo autorevole dottrina Il diritto alla tumulazione nella tomba del la famiglia del coniuge premorto non verrebbe meno neppure per effetto del passaggio a nuove nozze dopo la vedovanza, poiché l’ulteriore matrimonio non estinguerebbe il vincolo di affinità con la famiglia stessa. Anche i discendenti di una figlia nubile del fondatore di un sepolcro familiare sono stati considerati titolari iure sanguinis del diritto ad essere seppelliti in esso.
      Per il Carresi, voce Sepolcro (diritto vigente), cit., p. 36, nt. 2, invece, la moglie del fondatore,
      passando a nuove nozze (per lo meno quando dal primo matrimonio non siano nati figli),
      cessa di far parte della comunione di sepolcro (costituita dal coniuge defunto), per cui o in
      questa comunione entrano a far parte i collaterali o il sepolcro si tramuta da gentilizio in
      ereditario, con le relative conseguenze.

      1. Grazie mille per la risposta, ma nel mio caso non si tratta di tomba di famiglia ma di loculo in concessione perpetua.
        Le regole che mi ha esposte varrebbero anche nel mio caso specifico?

        1. X David,

          Le tumulazioni tutte, a prescindere dalla tipologia strutturale, dalla capienza e durata della concessione sono sepolcri privati nei cimiteri, e seguono, dunque, le medesime norme.

  41. Salve, scrivo dalla prov di Lecce. Chiedevo quali potevano essere le difficoltà nel cambiare loculo dopo aver constatato che il cadavere non si è mineralizzato dopo 30.ci hanno detto altri 5 anni. Quale sarebbe l iter?vi ringrazio

    1. x Carmine
      non serve a nulla cambiare loculo. La scarsa scheletrizzazione in caso di tumulazione stagna è una evidenza ormai circa nel 90% dei casi di sepoltura in loculo, con percentuali maggiori nei climi freddi del Nord Italia e con percentuali minori nei climi caldi del Sud Italia, ma l’ordine di misura è quello.

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