L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.
Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?
L’ossario comune, di solito, e’ un pozzo, un vano ipogeo o un blocco in mattoni, cemento armato dove gettare le ossa in modo promiscuo ed indistinto. E’la stessa struttura muraria delle sue pareti (anche se quasi mai e’ cosi’) a dover risultare impermeabile alle infiltrazioni o alle acque piovane. Spesso, purtroppo, l’ossario si trasforma, invece, in un acquitrino ristagnante.
Non necessaraimente, prima di esser riposte nell’ossario comune le ossa debbono esser racchiuse in sacchi di plastica. Cio’ non e’ richiesto dal regolamento. Anzi, ossa avvolte nel nylon potrebbero esser ancora, in qualche modo, riconducibili ad un particolare cadavere (e sue trasformazioni di stato), mentre la Legge parla di conservazione massiva senza piu’ alcun segno di riconoscimento.
Di solito all’atto dell’esumazione/estumulazione si usano invoucri provvisori di plastica per una prima cernita tra le ossa non richieste e quelle, invece, da riporre in cassetta ossario (Art. 36 comma 2 DPR 28/90) per una nuova tumulazione o per il trasporto ad altro luogo che non sia il crematorio, altrimenti sarebbe sufficiente un contenitore di materiale facilmente combustibile.
L’ossame deve esser celato alla vista del pubblico, ma il punto fisico in cui si trova l’ossario puo’ esser tranquillamente segnalato con un cartello, un’indicazione, una croce….
Sulla botola dell’ossario e’ possibile collocare fiori, oggetti votivi per il legittimo esercizio delle pratiche di pietas e devozione.
L’ossario e’, alla fine, una sepoltura collettiva: dopo tutto e’ pur sempre una tomba, ancorche’ anonima, ed il nostro ordinamento di polizia mortuaria consente sempre gesti di pieta’ e venerazione verso i defunti assimilabili al diritto secondario di sepolcro.
Sulla botola dell’ossario (si pensi ad un sacrario di guerra) potrebbe esser officiata anche la Santa Messa.
L’importante e’ non intralciare le operazioni cimiteriali di apertura e chiusura delle botola per l’immissione di nuove ossa.
L’ingresso all’area dove e’ collocato l’ossario potrebbe esser inibita ai visitatori durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o se ci sono seri pericoli per la loro incolumita’ (cedimento della volta, rischio di cadute….).
Grazie mille per l’esaustiva spiegazione. Avevo cercato dei riferimenti normativi, senza però trovarli. Grazie ancora e complimenti per la sua preparazione e professionalità.
Recandomi in visita ad un cimitero mi è capitato di vedere l’ossario comune. Davanti ai miei occhi è apparsa una scena raccapricciante formata da un cumulo di ossa gettate alla rinfusa miste a cassette che le contenevano, ed anche a piccole bare. Mi chiedevo se fosse normale questa promiscuità tra ossa e ossari/piccole bare o se, nel rispetto del decoro del defunto, dovrebbero quantomeno evitare di mischiare le ossa con oggetti di diverso tipo.
Ho letto la normativa ma non ho trovato nulla in merito. Grazie.
X Daniela,
la normativa c’è ed è chiarissima: l’ossario comune, dove le ossa vengono sparse in modo anonimo, promiscuo, massivo ed indistinto per una loro conservazione sine die deve esser costituito da un manufatto, anche di lieve entità architettonica (spesso è un vano ipogeo, una cripta) chiuso da opportuna botola così da sottrarre l’inquietante visione dell’ossame al pubblico (art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
L’ossario comune non è, pertanto, una “pattumiera” dove riversare rifiuti cimiteriali (assi, residui di bare, rottami metallici) essi, per il loro smaltimento seguono tutt’un altro percorso, governato attualmente dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
Attenzione: questa condotta “irresponsabile” da parte del gestore del cimitero espone lo stesso a pesanti sanzioni sia amministrativo-pecuniarie sia – soprattutto – penali, per l’abbandono di rifiuti speciali prodotti dalla normale attività cimiteriale di esumazione/estumulazione. Si veda per i profili sanzionatori e di diritto punitivo il T.U. Leggi Ambientali D.Lgs n. 152/2006
vorrei sapere statisticamente che scelta prevale per le riesumazioni dei resti della salma,cioè se in ossario comune o contenitore-cassetta o cremazione dei resti
grazie
Beppe
X Giuseppe,
non abbiamo, al momento, dati attendibili sulla percentuale esumazioni/estumulazioni andate a buon fine (= cadavere complente scheletrizzato dopo il periodo di sepoltura legale) con conseguente destinazione dei resti ossei verso l’ossario comune o una nuova sepoltura privata e dedicata (= tumulazione delle ossa risultanti in nicchia ossario).
Converrebbe interessare della questione un campione significativo dei Comuni di maggior dimensione, loro forse hanno, per il proprio bacino d’utenza, ovvero per il loro sistema cimiteriale, statistiche più aggiornate.
SEFIT, organismo di rappresentanza delle imprese pubbliche di servizi funerari con apposita circolare, (reperibile su questo sito per gli utenti a pagamento) pubblica ogni anno, con particolare riguardo ai gestori di cimiteri e crematori, un documento riassuntivo sul numero di cremazioni effettuate, ripartendo i risultati per distinte categorie (cremazioni subito dopo il funerale, o in un secondo momento, per resti mortali, ossame, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi o del concepimento…).
In effetti stanno aumentando esponenzialmente le cremazioni di cadaveri inconsunti rinvenuti all’atto dell’esumazione/estumulazione, anche deliberate d‘ufficio dalle stesse amministrazioni cittadine per liberare spazio nei nostri già congestionati e tentacolari cimiteri, basati – purtroppo – su una metodologia ad accumulo e non a rotazione.
Ho letto sulla mappamdel cimitero verano di roma che un parente morto tanti anni fa..credo nel 1932 si trova nell’ossario comune. Troveró un segno distintivo della sua sepoltura.?una targa o qualcosa di simile dove portare un fiore?grazie di cuore…silvana
X Silvana,
qual è la differenza tra i Santi ricordati nominativamente nel calendario liturgico e l’innumerevole (almeno si spera, poiché tutti siamo chiamati alla santità!) schiera di beati festeggiati nella ricorrenza di Ognissanti? La dedica, appunto!
Lo stesso criterio, se mi è consentito il singolare parallelismo, vale nella polizia mortuaria.
Mentre le sepolture di cadavere debbono sempre essere individuali ed individuabili con certezza (sono sostanzialmente vietate le orride ed anonime fosse carnaie tanto diffuse nel medioevo) l’ossario comune, come ci suggerisce il nome, è una destinazione per le ossa promiscua, massiva ed indistinta.
Dei defunti transitati in cimitero è tenuta costante memoria negli appositi registri cimiteriali, ma delle ossa rinvenute all’atto dell’esumazione/estumulazione non richieste per un’ulteriore sepoltura privata, si perde per sempre ogni tracciabilità, allorquando esse siano disperse (cioè sversate e sparpagliate alla rinfusa) in ossario comune. Questa è la tragica verità!
Sarebbe da rifare la legge, probabilmente scritta in anni in cui non c’era la possibilità di tenere separate le ossa tramite i moderni imballaggi.
X Luca,
l’ossario comune è volutamente una destinazione promiscua, massiva ed indistinta. La soluzione, se si vuole mantenere la singolarità privata e dedicata della sepoltura, c’è già: basta semplicemente ottenere in concessione una celletta ossario, lì le ossa di ogni particolare defunto saranno tumulate, per ragioni di semplicità operativa, entro una cassetta – anche se antiestetica – di zinco.
No ! Non troverai alcun segno distintivo, in quanto le immissioni di resti in fossa o ossario comune o generale, portano ad una promiscuità dei resti
Ho trovato la lapide della celletta di mia nonna staccata dal muro, eppure avevamo pagato per lasciarla li altri 20 anni,
come posso sapere se hanno tolto le ossa e messe nell’ossario comunale?
E nel caso, a chi devo rivlgermi per denunciarli?
X Laura,
io procederei così:
di tutte le operazioni cimiteriali (comprese le estumulazione finalizzate alla dispersione delle ossa in ossario comune, se non richieste dagli interessati per una nuova sepoltura privata e dedicata) deve esser tenuta fedele e diligente annotazione nei libri cimiteriali di cui agli Artt. 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Questi schedari hanno natura di pubblici registri ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 10 D.Lgs n.267/2000 e soprattutto l’Art. 2699 Cod. Civile, essendo essi tenuti e formati dal responsabile del servizio di custodia cimiteriale, che, in questo caso agisce, in qualità di pubblico ufficiale.
Richieda pure, ex DPR n.184/2006, l’accesso agli atti per la consultazione dell’archivio. Con ogni probabilità c’è stato un “guasto” nella catena di comando della complessa macchina cimiteriale e le ossa per errore sono state destinate all’ossario comune, dal quale, purtroppo per Lei non sono più recuperabili.
Per questo errore le sanzione amministrative previste, oltre a quelle eventualmente disciplinari, sono quelle di cui all’Art. 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981 (termini di prescrizione compresi)
Si tenga presente che il Comune, quale titolare ultimo dell’attività cimiteriale, è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue funzioni.
Sulla base delle precisazioni da Lei inviate, si ribadisce quanto asserito in precedenza, vale a dire: – la responsabilità diretta del dipendente; – la responsabilità civile del Comune per il danno (…esistenziale?) provocato dal lavoratore subordinato durante l?’esercizio delle sue mansioni.
Ora , se tali violazioni sono il frutto di azioni attuate in conformità ad ordini e direttive diramati dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da imputarsi a quest’?ultima in quanto ha impartito un comando illegittimo oppure è rimasta inerte rispetto all?’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, in quanto pur sempre titolare della funzione dispositiva di cui all’Art. 2104 Cod. Civile.
Se, invece, chi ha materialmente agito (cioè il dipendente) non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, vedrà la responsabilità interamente a sé ascritta sollevando così il dirigente da questa… brutta faccenda.
Io, personalmente, citerei in giudizio anche il comune per inadempienza contrattuale.
Solo la lapide esterna, oppure il loculo era aperto totalmente e non vi era più presente il contenitore dei resti ? Cmq viene mantenuto un registro di tutte le concessioni scadute e non rinnovate ! In caso di errore (cioè se potrai fattivamente dimostrare di aver avuto legittimo possesso del loculo e ciononostante avessero disperso i resti) potrai richiedere i danni
X Nives,
La norma di riferimento nazionale è Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285: nel cinerario comune, infatti, si effettua la dispersione delle ceneri, ossia lo sversamento, in perpetuo, delle stesse in forma massiva ed indistinta. Attenzione, però, l’Art. 80 comma 6 citato opera di default, ed in via residuale, non trattandosi delle dispersione delle ceneri in natura, ex Legge n.130/2001, la quale richiede una procedura giustamente aggravata giusta l’Art. 411 Cod. Penale. Quindi: per accedere allo sversamento in cinerario comune non è sempre richiesta la manifestazione di volontà del de cuius, poiché si procede in tal senso anche in caso di disinteresse degli aventi diritto a disporre dell’urna per una sua sistemazione privata e dedicata: Esempio: le ceneri dei resti mortali, provenienti da esumazione/estumulazione, se non richieste, sono automaticamente destinate al cinerario comune, senza il bisogno di alcuna specifica volontà del de cuius in tal senso.
Considerato che l’ossario comune e il cinerario comune possono fisicamente insistere nella stessa struttura e che nell’ossario comune la legge parla di conservazione massiva senza alcun segno di riconoscimento; ritenete che il conferimento delle ceneri (spargimento ceneri nell’ossario) non la tumulazione diurna nell’ossario comune possa confluire nella procedura di dispersione delle ceneri stesse o materialmente trattasi di conferimento/tumulazione o quale altra terminologia?
X Davide,
Mi spiego meglio, giusto per non ingenerare equivoci nominalistici: le ossa provenienti da esumazione/estumulazione, quando non richieste per un’ulteriore sepoltura privata e dedicata, sono gettate, sciolte ed “alla rinfusa”, nell’ossario comune, il quale di norma consta in un ambiente chiuso, confinato e di solito ipogeo, ossia sotterraneo, anche se non mancano esempi contrari con manufatti, anche di lieve entità architettonica, adibiti ad ossario comune eretti sopra il piano di campagna del cimitero.
La destinazione ultima ed irreversibile dell’ossario comune non prevede in alcun caso che i resti ossei siano preventivamente racchiusi in una cassetta di zinco, proprio perché trattasi di una sistemazione massiva, anonima e finale degli stessi. E’, infatti, l’unica forma di sepoltura collettiva e promiscua, assieme al cinerario comune per le ceneri umane, ammessa dall’Ordinamento Giuridico Italiano.
Quando dico che dall’ossario comune le ossa non possono più esser asportate per una sepoltura individuale, privata e dedicata, affermo un’ovvietà lapalissiana: in effetti, tra migliaia di tibie, femori, crani sparsi ed accatastati nell’ossario comune come sarebbe possibile riconoscere le ossa di un particolare defunto? Forse dall’esame del DNA su ogni singolo osso? E questo per tutti i defunti accolti in cimitero nel corso dei decenni? Mah, saremmo prossimi alla follia necrofilo-paleontologica, come Lei ben capisce. Non asserisco un enormità giuridica se rilevo come, in ultima analisi, per la Legge Italiana, delle ossa depositate in ossario comune proprio si debba perder traccia. L’attività cimiteriale, di per sé ciclica ed interrotta, è, difatti, a rotazione e non ad accumulo, dopo tutto i vivi di oggi saranno i morti di domani, e per essi bisognerà pur assicurare, con adeguata programmazione, lo spazio sepolcrale, altrimenti i campisanti raggiungerebbero, ben presto, il punto di saturazione e “scoppio”, invadendo le nostre città.
La ringrazio molto della risposta Carlo, allora mi sta dicendo che non è più possibile prelevare la cassetta con i resti e trasferirla in un loculo, pensavo fosse una cosa possibile……
Sono molto rammaricato per questa cosa, grazie ancora dell’interessamento.
X Davide:
resti ossei provenienti da estumulazione??? Tale operazione cimiteriale, nel dettaglio, sono disciplinate con ordinanza sindacale, la quale detta il protocollo operativo cui gli addetti del camposanto (= i necrofori) dovranno scrupolosamente attenersi.
Se è così (e non ho motivi per nutrire dubbi o sospetti) il combinato disposto tra gli Artt. 85 (in via analogica!) e 86 comma 5 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ci pone dinanzi ad un “aut-aut”, cioè ad un’alternativa secca:
1) Le ossa sono state raccolte entro cassetta di zinco, per una nuova sepoltura privata, singola e dedicata (esempio: tumulazione in apposita celletta ossario)
2) Le suddette ossa, dopo un congruo tempo di sosta in camera mortuaria, così da permettere su di esse atti di disposizione ancorché tardivi, sono state definitivamente disperse in ossario comune, cioè sversate al suo interno, in modo irreversibile, anonimo e massivo.
Dall’impianto conosciuto come ossario comune, le ossa non fanno più ritorno (se non per esser cremate e poi disperse in cinerario comune, al fine di guadagnare spazio per nuove e future immissioni) e da esso NON è più possibile recuperarle, per una diversa sistemazione.
Tertium non datur; ossia soluzioni spurie e miste e quindi raffazzonate (parziale conservazione delle ossa fuori dell’ossario, o incompleto conferimento delle stesse sempre nell’ossario, una volta scaduto un congruo tempo di garanzia fissato dal regolamento comunale di polizia mortuaria) non sono ammesse dalla Legge, anzi rappresentano pure comportamenti illegittimi, e perciò sanzionabili in via amministrativa, se addirittura (ma l’ipotesi è, invero, piuttosto remota!) non dovessero configurare fattispecie di rilevanza penale. L’unico vero e legale motivo per cui le ossa contenute in ossario comune possano da quest’ultimo esser estratte ed uscire dal circuito cimiteriale è, giusta l’Art. 43 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il loro trasporto presso gli Istituti Universitari,, con relativa consegna, ai direttori delle sale anatomiche, a scopo didattico e di studio.
Oltre a questo caso, espressamente contemplato dalla legge, un’eventuale domanda di asportazione delle ossa è da considerarsi, giuridicamente, irricevibile e ad essa il comune opporrà un netto rifiuto (anche se, pur sempre scritto e motivato)!
Buongiorno, ho una parente che nel 2002/2003 è stata estumulata con designazione ossario comune, abbiamo contattato il comune per chiedere se era possibile prelevare i resti per metterli insieme al loculo di suo marito che si trova nello stesso cimitero, la risposta è stata che non è possibile……
Sappiamo tra l’altro che i resti sono dentro a una cassettina di zinco con il suo nome, come dobbiamo comportarci ?
Grazie.
L’ossario comune e’ destinato alla conservazione, senza limiti temporali, delle ossa in esso depositevi.
Qualora l’ossario comune pervenga ad una situazione di saturazione, si rende necessario provvedere alla costruzione di altro manufatto destinato alla funzione di ossario comune. E’ tuttavia ammissibile procedere alla cremazione delle ossa conservatevi con il depostito delle ceneri, ai fini di una conservazione in perpetuo e collettiva, nel cinerario comune.
L’ossame deposto nell’ossario comune tende, naturalmente, alla decalcificazione, degradando da tessuto minerale strutturato e composito, ad una finissima polvere bianca, del tutto innocua.
L’ossario comune dovrebbe, comunque, per ragioni meramente di dignità e rispetto, esser impermeabile ad umidità ed acque piovane, così da evitare che le povere ossa siano immerse in uno stagnante acquitrino, anche se la permanenza nell’acqua, paradossalmente, favorisce il dilavamento dei sali minerali, ossia la decalcificazione, funzionale, nel tempo, alla riduzione volumetrica dell’ossame, in modo da ricavere spazio per nuove immissioni.
La conservazione nell’ossario comune è perpetua e si esaurisce solo per:
1) soppressione del cimitero
2) trasporto delle ossa in altro luogo (esempio: trasferimento in nuovo ossario comune, anche situato in un’altro cimitero)
3) calcinazione delle ossa in forma massiva ai sensi del paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 disposta, d’ufficio, dall’Autorità Comunale e sversamento delle relative ceneri in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.
Ossario comune e cinerario comune possono fisicamente insistere nella stessa struttura (camera ipogea, blocco murario epigeo, ossia costruito al si sopra del piano di campagna, pozzetto, botola ricavata nella camera mortuaria o nella cappella cimiteriale adibita alle funzioni religiose…)
Questa è l’extrema ratio (si potrebbe dire… la soluzione finale, se quest’immagine non rimembrasse le aberranti nefandezze perpetrate dal III Reich); dopo, nessun ulteriore passaggio o trasformazione di stato sarà più possibile, le ceneri rimarranno, per sempre, lì; conservate “sine die”, sino alla fine dei tempi, almeno secondo la lettera del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Per il trasporto delle ossa in forma cumulativa (da cimitero a cimitero, da cimitero a crematorio, bastano un unico decreto di trasporto ed una sola autorizzazione all’accoglimento nel nuovo cimitero di destinazione (compreso il crematorio).
Non occorre, necessariamente, la cassetta di zinco ex Art. 36 DPR 285/1990, nè tanto meno un’autofunebre con le caratteristiche di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.
Servono solo un contenitore chiuso per evitare trafugamento o caduta accidentale delle ossa, durante la fase di movimentazione del carico ed un veicolo idoneo l trasporto cose (furgone, autocarro…).
Nei registri cimiteriali ex Art. 52 comma 2 lettera d) DPR 285/1990, dovrà esser annotato il quantitativo (di solito espresso in KG) delle ossa asportate dall’ossario comune ed il luogo del loro trasferimento (se ciò avverrà entro il perimetro dello stesso camposanto tale passaggio amministrativo potrebbe risultare persino ridondante e superfluo…mentre si renderà necessario in tutti gli altri casi).
Nessuna norma positiva (cioè formale e scritta) sembra, ad oggi, prevedere per le ceneri derivanti dalla calcinazione delle ossa depositate in ossario comune la dispersione non tanto in cinerario comune, ma in natura, esternamente al cimitero, ossia all’aperto, purchè fuori del centro abitato (per tale definizione si veda il decreto Legislativo n. 285/1992) così come disciplinata dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130.
Potreste dirmi che fine ultima fanno le ossa degli ossari,allorquando in
questi ossari non ci sia più capienza ?
Grazie per Vostra risposta
Si vedano gli Artt. 74 e 85 (nonche’, per contrapposizione, l’Art. 67) DPR 10/9/1990, n. 285.
In Italia, almeno dall’editto napoleonico di Saint Cloud, vige il principio dell’individualità della sepoltura, con le sole eccezioni dell’art. 67 ed art. 80, 6 DPR 285/1990 citato.
Le ossa non possono esser inumate, ossia collocate in profondità, nel sottosuolo, a di diretto contatto con il il terreno. Esse possono solo esser:
1) Tumulate, entro cassetta di zinco, in ossarino, colombario, nicchia, loculo (sia o meno presente un feretro ai sensi del paragrafo 13 Circ.Min. n. 24/1993)
2) Sversate in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune dove saranno conservate sub specie aeternitatis ossia per sempre.
3) Cremate, in modo massivo, su disposizione dell’Autorità Comunale, ai sensi dell’paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10. Le risultanti ceneri saranno disperse nel cinerario comune di cui ogni cimitero deve esser dotato Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.
4) Incinerate su istanza degli aventi titolo a disporne ex Art. 79 DPR 285/1990 e destinate, sotto forma di ceneri, ad una sepoltura dedicata (esempio: tumulazione o anche affido, laddove permesso da apposita Legge Regionale o, almeno, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, anche ai sensi del DPR 24 febbraio 2004), residualmente, come extrema ratio, è sempre ammessa la dispersione, non in natura, procedura non ciontemplata dal DPR 285/1990, ma in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.
Ovvviamente il punto 4 non si applica alle ossa già deposte nell’ossario comune, siccome per esse non è più possibile esercitare da parte degli aventi causa del De Cuius nessun atto di disposizione. Queste ossa, ricevono sì tutela dall’Ordinamento Giuridico (Artt. 36 e 43 DPR 285/1990 con relativa sanzione aministrativa x Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934 e soprattutto Artt. 411, 412, 413 Codice Penale) ma sono assimilabili, di fatto, ad una sorta di res nullius, sottratta ad ogni atto di disposizione del privato cittadino in termini di pietas e pratica funebre, sulla quale ha potere solo il comune (decidendone ad esempio la cremazione) in quanto titolare ultimo della funzione cimiteriale (Art. 824 Codice Civile, Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934, Art. 43 e seguenti DPR 285/1990).
Per trasferire le ossa alla loro nuova collocazione, se il trasporto avviene entro il perimetro dello stesso cimitero, non occorrono nè decreto di trasporto, nè la cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR 295/1990, nè l’annotazione negli appositi registri cimiteriali, e neppure una qualche autorizzazione particolarmente strutturata, come accade, invece, per esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Per il trasbordo basta un semplice contenitore, giusto per celare le ossa alla vista di persone facilmente impressionabile, anche secondo lo spirito dell’Art. 67 DPR 29/1990, se letto estensivamente, qualora l’operazione avvenga durante l’orario di apertura del cimitero al pubblico).
Se, invece, le ossa saranno:
a) cremate all’interno dello stesso cimitero, b) incinerate ma in impianto di cremazione situato fuori del cimitero di prima sepoltura, C) semplicemente spostate nell’ossario comune di un altro cimitero occorreranno le relative autorizzazioni, anche cumulative, cioè adottate con un unico atto amministrativo, o dal dirigente dei servizi cimiteriali (Art. 103 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n. 267/2000) o dallo stesso responsabile del servizio di custodia, il quale dovrà pur sempre trascrivere ex Art. 52 comma 2 lettera d) DPR 285/1990, la quantità complessiva espressa, di solito, in Kilogrammi (non essendo più possibile un identificazione singola ed individuale dell’ossame) di ossa trasportate dall’ossario comune al crematorio per esser calcinate, la loro trasformazione di stato (da ossa a ceneri) o il semplice trasporto (solo se fuori del recinto cimiteriale, altrimenti anche questa registrazione parrebbe quasi pleonastica, quando non ultronea).
L’ossario comune è un impianto obbligatorio per qualunque cimitero ex Art. 67 DPR 285/1990, (al pari della camera mortuaria, della recinzione, del cinerario comune, dei campi d’inumazione) la sua soppressione per ricavarne un area da dare in concessione, ai sensi del Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285, deve esser prevista nel piano regolatore cimiteriale ex Artt 59 e 91 DPR 285/1990 e non può in alcuna maniera intaccare la disponibilità di spazi istituzionali ed attrezzature (ossario, cinerario, camera mortuaria, quadre ad inumazione…) che il comune è tenuto a garantire, mentre la concessione di superficie cimiteriale da adibire a sepoltura privata (edicole, campetti ad inumazione per tombe di famiglia, cappelle, tumuli singoli o plurimi…) è solo una facoltà, e mai un obbligo.
il cambio di destinazione di porzione di cimitero da ossario comune ad area da adibirsi a costruzione di loculi o cappele gentilizie o in concessione a privati, non si applica l’art. 96 del DPR 285/1990. Difatti detto articolo riguarda la soppressione del cimitero, cioè il cambio di destinazione d’uso di un bene appartenente al demanio comunale per trasferirlo verosimilmente al patrimonio disponibile, ad esempio per essere destinato ad aree fabbricabili per la residenza.
La realizzazione di un nuovo ossario comune, in quanto deputato ad accogliere soli resti ossei ormai scheletrizzati e, quindi, privi di rilevanza igienico-sanitaria, perchè esenti da percolazioni cadaveriche, non dovrebbe esser soggetta nè vincolata (il condizionale è d’obbligo) al Nulla Osta dell’ASL.
Una preventiva valutazione igienico-sanitaria è senz’altro necessaria nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, in questa evenienza il parere risulta obbligatorio, ma va tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo.
nel cimitero del mio paese vi è una fossa comune creata a seguito dell’incendio dell’ossaio dove sono state riposte tutte le ossa e ceneri, ora si vuole dare una nuova sistemazione all’area, mediante la costruzione di cappelle private.vi chiedo si può spostare la fossa comune? come?esiste un regolamento?
E’buona norma mantenere per qualche tempo in camera mortaria le ossa rinvenute durante le esumazioni, così da permettere eventuali atti di disposizione da parte degli aventi titolo. Maggiori dettagli dovrebbero esser contenuti nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
E’è il sindaco ex Art. 2 comma 4 DPR 285/1990 a regolare modalità e tempistica delle operazioni cimiteriali.
Per ragioni di mera logistica ogni tanto la camera mortuaria deve esser liberata dal materiale “in transito” come appunto cassette ossario non richieste.
Una volta sversate in modo promicuo nell’ossario comune le ossa non sono più nè identificabili nè recuperabili.
Una Ssnta Messa in suffragio può esser tranqulillamente celebrata anche per i defunti le cui ossa siano state riposte in ossario comune.
Di solito questa possibilità è garantita dai religiosi in servizio presso il cimitero.
Mi dite per favore dove si trova l’ossario comune di Roma? Grazie. Indirizzo. Grazie.
Dentro ogni cimitero c’è un ossario comune. Nei cimiteri di maggiori dimensioni gli ossari comuni possono essere più d’uno. Si rivolga ad es. alla portineria del Verano o del Flaminio per chiedere dove fisicamente si trova l’ossario comune.
Oggi ho avuto un grande dolore.E’ come se mia madre fosse morta una seconda volta!Avevo depositato in camiera mortuaria temporaneamente i suoi resti in una cassetta di zinco dal 2004,anno della sua esumazione da campo a terra,in attesa dell’esumazione di mia sorella,deceduta 10 mesi dopo, per poterle mettere vicine in un fornetto.Mi hanno assicurato che tutto era fattibile e così è stato.Fino a oggi quando mi hanno detto che circa 1 settimana fa hanno buttato via mia madre nell’ossario comunale.Premetto che io spesso andavo a posare un fiore su quella cassetta di zinco recante il nome di mia madre.Purtroppo i tempi di esumazione per mia sorella non sono stati precisi di 10 anni come di mamma,bensì ne sono passati altri5(!!!)e ancora non se ne parla!I responsabili della camera mortuaria,senza avvisarci,hanno proceduto come vi ho detto.E adesso?La mia finalità era buona ed ora mi sento tanto in colpa verso mia madre..davvero non si può recuperare?E’ possibile portare fiori lo stesso e sostare in preghiera?Si può far dire una S.Messa per tutti coloro che si trovano lì sotto?Sono una cattolica praticante e faccio parte di un gruppo di preghiera di RnS e so bene che l’anima di mia madre è nella Luce di Dio con mia sorella e che,come disse S.Agostino:”Il profumo dei fiori e le nostre lacrime non raggiungono il cielo ma solo una S.Messa fa bene ai nostri cari defunti”.Grazie a Dio questo non è mai mancato nè mai mancherà. Grazie se mi date anche l’indirizzo di questo ossario e mi rispondete se devo dire addio completamente ai resti di colei che mi ha messo al mondo o se c’è qualche flebile speranza di riaverla.. Grazie Signore per avermi dato questa mamma sulla terra, abbracciala forte forte a Te,Datore della Sua e della mia vita che a Te consacro.E perdonami,Signore Dio,ma Tu sai come sono andate le cose e quando soffrivo nel saperla per tutto quel tempo lì.Tu sai che la volevo vedere sorridente da una foto accanto a mia sorella, quello era il mio scopo.Ora soffro ancora di più ma Tu mi darai la forza e la certezza che ella brilla e splende con Te e con Anna e tutto il resto non conta.Amen.Lode e Gloria al Signore. Grazie a voi e scusate ma quando comincio a parlare di Gesù non mi fermo … Dio vi benedica a tutti, prego per voi e per colui che oggi mi ha dato quella triste notizia, che balbettava perchè non sapeva come potevo reagire. Lo benedico nel Nome di Gesù perchè egli non ha colpa.Dio è GRANDE e ha sconfitto la morte!! Se abbiamo fede, se crediamo in Lui, sappiamo che ci soccorrerà con la Sua Misericordia e ci porterà tutti in Paradiso con Lui. Alleluia ! ! !
Non esistono in commercio particolari sacchetti, si possono usare persino quelli del pattume (purchè puliti!) o quelli per fare la spesa, avendo cura di rimuovere almeno… il logo del supermarket dalla busta di plastica!!!
In realtà l’unico contenitore ammesso dalla Legge, anche per un deposito temporaneo, è la cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR 285/1990.
In attesa di una loro definitiva sistemazione le ossa possono sostare in camera mortuaria, purchè siano sempre sottratte alla vista del pubblico in analogia con l’Art. 67 DPR 285/1990.
Se indecomposti i resti mortali estumulati vanno racchiusi in una cassa (risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, ma si veda, ad esempio, anche l’Art. 20 comma 9 del Reg. Reg. Regione Lommbardia n.6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. 1/2007, oppure la Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871) avendo l’avvertenza di neutralizzare eventulai percolazioni residue con polveri assorbenti oppure con un lenzuolino ad effetto impermeabilizzante posto sul fondo del cofano, magari con le caratteristiche di sicurezza di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 (dispositivi plastici sostitutivi dello zinco per feretri da inumare o cremare).
Salve! Leggevo in risposta del 30-12-2007 che esisto delle sacchette specifiche per la conservazione dei resti mortali prima di depositarli definitivamente nell’ossario comune; vorrei, se possibile, avere informazioni più specifiche in merito, Poichè nel nostro Comune siamo in procinto di effettuare delle estumulazione in loculi ormai centenari per i quali non è stato possibile rintracciare gli eredi, sarebbe, questa, una possibile soluzione da adottare, qualora si dovesse presentare qualche familiare a rivendicarne i resti.
Si custodisce il feretro in camera mortuaria per tutto il tempo necessario ai lavori di manutenzione. Se si vuole evitare al pubblico la vista bara la porta del locale sarà chiusa a chiave, anche se di solito l’accesso alla camera mortuaria è già inibito ai visitatori per ovvie questioni di opportunità.
La cassa deve esser confezionata in modo da non rilasciare gas o liquami, altrimenti occorrerà provvedere al rifascio (detto altrimenti “avvolgimento”) anche ai sensi dell’Art. 88 DPR 285/1990 e della relativa circolare esplicativa 31 luglio 1998 n. 10.
Tumulare temporaneamente il feretro in un loculo vuoto e ancora in uso al comune o comunque al gestore del cimitero è sempre soluzione possibile ma poco pratica perchè bisognerebbe procedere al tamponamento della cella muraria ed alla relativa smuratura quando sarà il momento di trasferire la cassa verso la sua destinazione ultima. E poi perchè occupare spazio altrimementi fruibile dietro stipula di concessione cimiteriale ex Art. 93 DPR 285/1990?
Grazie mille per la risposta! Vorrei però approfondire un poco la questione, se si trattasse di un solo feretro, e se i lavori di manutenzione dovessero protrarsi, supponiamo per circa un mese o anche più, a questo punto, cosa sarebbe opportuno fare?
Art. 64 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Ogni cimitero deve esser munito di camera mortuaria predisposta per accogliere feretri in transito o ivi temporaneamente “parcheggiati” perchè in attesa di nuova sistemazione.
L’ossario comune non è idoneo a tale scopo principalmente per ragioni di spazio, anche se a volte lo stesso ossario comune è ricavato in un vano ipogeo della camera mortuaria.
In alternativa i feretri, se adeguatamente confezionati ex Art. 88 DPR 285/1990 possono esser ospitati entro loculi vuoti.
Volevo sapere se presso l’ossario comune (causa opere di manutenzione) sia possibile collocare per breve tempo dei feretri, o se, necessariamente devono essere sistemati in nuovi loculi.
Un’altra soluzione potrebbe esser la consultazione dei registri cimiteriali, in quanto trattasi di informazioni di pubblico dominio. Il limite della privacy scatterebbe solo quando in detti registri fossero conservati anche dati sensibili, come appunto la causa di morte che ai sensi dell’Art. 103 Regio Decreto 1265/1934 deve rimanere segreta.
Basta fare una interrogazione al database dell’AMA Roma
http://cimitericapitolini.amaroma.it/amaserfun/gestioneDefuntiArea.do
A questa pagina ci sono anche i riferimenti per contattarli
Salve
Un informazione nel cimitero Verano, si trovava la salma del mio Bisnonno deceduto nel 1958 vorrei sapere: Come posso rintracciare il luogo esatto dove dovrebbe essere ancora sepolta la salma?A chi mi dovrei rivolgere prima che la salma venga messa nell’ossari comunale?
E se nelle eventualità la salma è già stata messa nell’ossario vi sono dei documenti del Verano che ve lo attestino? se si dove dovrei andare per richiederli?
Con ogni probabilità Lei troverà un manufatto epigeo o ipogeo (stanza sotterranea oppure blocco murario sul piano di campagna) dove le ossa sono state sversate in forma promiscua ed indistinta e non sono più rintracciabili. Nell’ossario comune è vietato immettere cassette di zinco o altri sistemi (esempio: sacchi di plastica) che possano consentire di risalire al defunto le cui ossa sono state ivi sparse.
A ME è STATO DETTO CHE MIA NONNA DEL 1880 SEPOLTA NEL 1957 STA NELL’OSSARIO DEL VERANO DI ROMA ORDINE 2 RIQUADRO 18 FILA 3 CHE VUOL DIRE CHE QUANDO ANDRO’ LI TROVERO’ UNA COSA COMUNE DI RESTI O OGNUNO HA UNA CASSETTINA DI ZINCO DOVE RIPOSANO LE CENERI?
Bisogna, innanzi tutto chiarire la definizione di “resti mortali” i quali potrebbero esser semplice ossame ammassato in cripta oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 lyglio 2003 n. 254.
Se si tratta di sole ossa si segue questa procedura: il loro trasporto ex Art. 36 DPR 10 settembre 1990 n. 285 non è soggetto a nessuna misura precauzionale richiesta, invece, per il trasporto di cadavere o esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo in quanto non sussiste il rischio di percolazioni ammorbannti.
L’ossario comune deve seguire le norme previste dall’art. 67 del DPR 285/90 (Art. 67 – 1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.). Laddove l’ossario comune sia insufficiente può essere previsto: a)altro manufatto nel cimitero; b)il trasferimento di parte delle ossa in altro ossario sito in cimitero diverso dello stesso comune. Si consiglia di valutare anche la soluzione di cremazione delle ossa (collocate ad es. in cassa di cartone o di altro materiale facilmente combustibile) e avviate a crematorio. Quest’ultima ipotesi è prevista esplicitamente dal paragrafo 6 della circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della sanità. Occorre una disposizione del sindaco, secondo altri commentatori, invece, basterebbe un semplice atto dirigenziale di cui all’Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000.
La cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990 si renderebbe necessaria solo per una sepoltura dedicata (sostanzialmente una tumulazione) solo quando le ossa fossero identificabili.
Dello spostamento massivo andrà fatta menzione nei registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Con ogni probabilità la collocazione delle ossa in cripta ricavata da vano ipogeo nel pavimento della chiesa è avvenuta quanto ciò ancora era permesso (sostanzialmente e con notevoli differenziazioni temporali quando vigeva la legislazione preunitaria, il primo regolmaento nazionale di polizia mortuaria è il il RD 11/1/1889, n. 42.
La soluzione più ragionevole è riferirsi all’art. 5 del DPR 285/90 (tra l’altro consentendo di datare così i resti rinvenuti). I resti vanno poi sepolti nell’ossario comune, a meno che non possano essere identificati e ricorrano le condizioni per una loro ri-tumulazione nella cripta in chiesa (previo ricorso alla procedura ex art. 105 DPR 285/90).
Desidero conoscere la procedura per il trasporto di resti mortali dall’ossario di una chiesa all’ossario comune del cimitero. Grazie!
Come recita l’Art.36 del DPR 285/90, confermato anche dal paragrafo 8 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, il trasporto di ossa umane, pur essendo, in qualità di trasporto funebre, sempre soggetto al regime autorizzatorio, di cui agli Artt. 24, 27, 28,29, non è sottoposto alle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri.
L’ossame, possibilmente “sciolto”, anche se avolte qualche fibra organica tende, come accade per i tendini, tende a conservarsi) deve esser raccolto in cassettina metallica (obbligatoriamente di zinco) dallo spessore di millimetri 0,660, chiusa con saldatura e recante gli estremi anagrafici del de cuius, in quanto tutto il materiale biologico umano che abbia acquisito lo Jus Sepulchri (= dignità ad esser sepolto in camposanto) deve sempre esser riconoscibile.
Non è chiaro perché il legislatore, forse per analogia con altre pratiche funerarie disciplinate dal DPR 285/90, abbia imposto proprio l’uso dello zinco e non di altro materiale non facilmente deperibile, come ad esempio altri metalli o la plastica.
L’industria degli articoli mortuari si è orientata sull’impiego sistematico dello zinco perché quest’ultimo offre un’ottima tenuta ai liquidi cadaverici fortemente acidi e può esser lavorato in laminati sottilissimi, ma per le ossa il rischio biologico dovuto alle infezioni provocate dal percolato cadaverico è pressoché nullo.
Per resti ossei provenienti da rinvenimento, per i quali non sia possibile alcuna identificazione, la cassetta dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data del ritrovamento.
In tale caso sepoltura (tumulazione in celletta ossario, loculo, cappella gentilizia, sepolcro privato posto fuori del cimitero) e trasporto saranno sempre subordinati alle procedure indicate dagli Artt. 5 e 6 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
La legge italiana prevede sempre che ogni trasporto funebre (di salme, cadaveri, semplice ossame oppure inconsunti cimiteriali) sia sempre ben definito nella sua specificità attraverso i dati personali del de cuius (quando, naturalmente, l’individuazione sia possibile).
Non è consentito, magari per un estremo e vezzoso desiderio di privacy omettere le generalità.
Più attento e delicato su quest’aspetto dell’intima riservatezza sembra il regolamento regionale lombardo n.6 del 27 ottobre 2004 quando, con l’Art.17, consente, su esplicita volontà del de cuius, di omettere nome, cognome, data di nascita e morte dal cippo distintivo della sepoltura.
Solo per il trasferimento dall’ossario comune alla volta del crematorio le ossa da calcinare vengono movimentate in forma promiscua, siccome già si trovavano in questo stato, quando erano conservate nel manufatto adibito ad ossario comune, e non sarebbe più possibile, anche con laboriose ricerche, ricostruire i singoli percorsi che hanno portato quelle ossa alle sepoltura in uno spazio comune ed indistinto come, appunto, l’ossario comune.
Ogni cassettina deve contenere i resti ossei di uno ed un solo defunto, sono, però, consentiti ossarini dotati di due o più scomparti, ben separati tra loro, in cui racchiudere le mortales esxuviae di diversi corpi, sempre in modo che esse siano separate le une della altre, secondo il criterio di appartenenza di questo o quel morto.
La cassetta ossario, così come accade per le urne cinerarie, deve esser sigillata, per evitare la fuoriuscita accidentale delle ossa o il loro trafugamento per scopi illeciti non contemplati dalla legge.
Le ossa, in effetti, possono uscire dal recinto cimiteriale per essere cremate o traslate verso nuova sepoltura, solo su esplicita richiesta dei direttori delle sale anatomiche possono esser consegnate, a fini scientifici, agli istituti universitari.
In nessun altro frangente è ammessa l’asportazione di ossa dai campisanti, mentre è vietato, per ovvi motivi di pietà, il loro commercio (Artt.43 DPR 285/90).
La saldatura della cassetta non è predisposta per trattenere i miasmi cadaverici, come, invece, prescrive l’Art.30 a proposito della chiusura dei cofani di zinco nei feretri destinati a tumulazione, trasporto di infetti, trasporto internazionale oppure trasporto nazionale, ma oltre i 100 Km.
Essa, allora, non deve, obbligatoriamente, estendersi, senza soluzione di continuità, lungo il labbro perimetrale di giuntura tra coperchio e contenitore stesso, bastano, pertanto, anche solo alcuni punti di saldatura, ben distribuiti lungo il perimetro, e tali da stabilizzare l’unione tra i due elementi, così da render evidenti eventuali segni di effrazione o forzatura.
Sono, quindi, da rigettare, in quanto completamente infondate, certe ipotesi fantasiose secondo cui bisognerebbe lasciare varchi nella brasatura per permettere lo sfogo di non ben precisati gas putrefattivi rilasciati, per lungo tempo, anche dalle ossa.
Le ossa possono presentare cattivi odori residui perchè sono state a contatto con i liquami della putrefazione, ma in quanto tali, non possono più produrre né fluidi né composti aeriformi post mortali, anzi, nel corso degli anni, per effetto della decalcificazione, tendono a sfarinarsi, secondo il tragico monito biblico, in una polvere bianca e finissima.
Quando, invece, le ossa fossero ancora avvolte, anche se parzialmente, da tessuti organici si ricadrebbe nella fattispecie dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, per la quale si deve seguire un ben diverso e più complesso iter i cui passaggi sono stati esplicati dal Ministero della Salute con Risoluzione n. DGPREV IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.
Per la collocazione delle cassette ossario le norme sono semplici, esse, infatti ex paragrafo 13 Circ.Min. n.24/1993 possono esser tumulate in un loculo adibito a sepoltura di feretro oppure in apposita celletta, anche ipogea.
Non possono, invece, assolutamente esser interrate (nel senso di inumate a diretto contatto con il terreno).
Presso alcune regioni italiane o culture (si pensi al cristianesimo ortodosso molto diffuso tra le popolazioni dell’Est Europa) è tradizione lavare, detergere o profumare le ossa con balsami e profumi prima della loro definitiva sistemazione.
Le ossa, poi, se interpretiamo in via evolutiva il D.M. 1 luglio 2002 possono esser cremate non solo su disposizione del sindaco ex Circ.Min. n.10/1998 (sarebbe una cremazione massiva e spersonalizzata di ossame già abbandonato nell’ossario comune), ma anche su istanza di parte dei singoli cittadini, magari per far uscire le risultanti ceneri dal circuito cimiteriale (operazione altrimenti non possibile) attraverso l’istituto dell’affido famigliare ex DPR 24 febbraio 2004.
Bisogna sempre considerare i termini di prescrizione dettati dalle Legge 24 dicembre 1981, n.689, la stessa che, a livello nazionale regola il sistema sanzionatorio della polizia mortuaria. Se il fatto è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l’elemento soggettivo della colpa) il custode sarà passibile di sanzioni amministrative. Ora, se tale violazione è il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure è stata commessa in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima in quanto ha diramato ordini illegittimi oppure è rimasta inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, essendo il Dirigente titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C
Se, invece, chi ha materialmente agito non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, la responsabilità ricade su quest’ultimo e non sul dirigente.
Se la cassetta è stata clandestinamente spostata o peggio ancora occultata si configura la fattispecie di violazione di sepolcro. Bisogna, quindi, preliminarmente accertare la sussistenza di un titolo (atto di concessione) in forza del quale i resti ossei avessero diritto ad esser tumulati in una tomba “dedicata”, inibendo, così la loro dispersione in ossario comune per tutta la durata del rapporto concessorio.
Si tenga presente che il Comune è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue proprie funzioni. Sulla base delle precisazioni da Lei inviate, si ribadisce quanto asserito in precedenza, vale a dire: – la responsabilità diretta del dipendente; – la responsabilità civile del Comune per il danno provocato dal dipendente durante l’esercizio delle sue funzioni.
e se io scoprissi che la cassetta è stata messa da qualche altra parte a questo punto posso procedere per vie legali?
il custode del cimitero di 20 anni fa credo sia morto..ma chi potrebbe averlo incaricato è ancora in vita..in questi casi la responsabilità è solo del custode??
Ecco un episodio di cattiva gestione cimiteriale.
Ai sensi dell’Art. 52 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n. 285) il Responsabile del Servizio di Custodia deve diligentemente aggiornare i registri cimiteriali annotando, day by day, collocazione e spostamenti dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, ceneri, resti mortali).
I defunti debbono sempre esser identificabili e facilmente rintracciabili, l’unica destinazione promiscua, massiva e perpetua è rappresentata dall’ossario comune o, in alternativa dal cinerario comune. Non è ammissibile lo smarrimento di una cassetta ossario. Chi ha sbagliato dovrebbe, almeno, esser passibile di sanzione amministrativa ex Art. 107 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Se le ossa sono state avviate all’ossario comune non c’ più speranza di rinvenirle, tuttavia, in caso di negligenza sussiste una responsabilità del Comune, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’Art.2049 del Codice Civile.
grazie per la risposta..però ho ancora un dubbio..al momento della estumulazione io ero presente e ho visto che riponevano le ossa nella cassetta di zinco.
Avevo 15 anni e mi fu detto che mettevano la cassetta di mia madre nell’ossario comunale..ma questo lo fecero quando andammo via..è possibile che questa cassetta non sia mai stata messa nell’ossario e a me invece dissero il contrario?
Come posso fare per sapere quello che è successo dato che all’ufficio del cimitero risulta che mia madre è stata messa nell’ossario comunale?non so a chi rivolgermi…grazie!
E’preferibilile “parcheggiare” per qualche tempo le ossa in camera mortuaria, magari riponendole in sacchetti di plastica con targhetta identificativa, prima di disperderle in ossario comune, proprio per favorire atti di disposizione di eventuali parenti “ritardatari”.
Al fine di assecondare i comprensibili desideri della cittadinanza in merito alla conservazione delle ossa in modo individuale e dedicato il Comune provvederà a dare apposita pubblicità-notizia al calendario delle operazioni cimiteriali, di solito stabilito con ordinanza del sindaco, spiegando chiaramente quale sarà la destinazione d’ufficio ed irreversibile per i resti ossei non richiesti.
Sino a quando le ossa sono riconoscibili (ossia riconducibili ad un preciso defunto) è sempre possibile una nuova sistemazione in loculo, celletta ossario, tomba gentilizia. Ovviamente ciò presuppone un regolare atto di concessione, con cui il Comune dà in uso un determinato manufatto edilizio (o area su cui impiantare tumuli) per la sepoltura delle ossa.
E’vietato l’interro delle ossa a diretto contatto con il terreno, le ossa, però, possono essere tumulate anche in un pozzetto ipogeo.
Per essere messi in ossario comune i resti ossei devono essere sfusi, cioé non in una cassetta di zinco. Non sono più recuperabili ed è la procedura ordinaria in caso nessuno dicxa nulla circa la destinazione delle ossa.
Per conservare i resti ossei occorre invece avanzare al comune, entro un tempo ragionevole dalla esumazione ordinaria o dalla estumulazione apposita istanza di conservazione e prevedere la sepoltura in un luogo di cui si abbia la disponibilità, in cimitero (loculo, anche con altro feretro, tumulo, ossarietto, ecc.
ciao!vorrei u’informazione :
se i resti di una persona vengono messi in una cassetta di zinco e trasferiti nell’ossario comunale,è possibile dopo circa vent’anni recuperare la cassetta dai familiari??
grazie..se possibile,mi indicate come fare?
L’ossario comune può anche essere un “parallelepipedo”, cioè un blocco in muratura, o comento, collocato sopra il piano di campagna, purchè esso sia sempre chiuso, per evitare la vista diretta dell’ossame o il suo trafugamento.
La legge, in effetti, non fissa degli standards dimensionali, come, invece, accade, per le fosse (Art. 72 e 73 DPR 10 settembre 1990 n. 285) o per il calcolo del fabbisogno, inteso come aree da adibire all’inumazione dei feretri (Art. 58 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e paragrafo 10 Circ.Min. 24 Giugno 1993 n.24).
Per una stima verosimile bisognerebbe anche valutare l’incidenza della cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo rinvenuti nelle esumazioni e nelle estumulazioni, poichè l’incinerazione produce non ossa, ma ceneri e quest’ultime sono di più facile smaltimento (qualcuno si spinge sino a teorizzarne la dispersione nel giardino delle rimembranze).
In genere l’ossario comune è una camera sotterranea.
La sua dimensione può essere dell’ordine dei 20 metri cubi.
Per l’area cimiteriale da lei indicata non è possibile una quantificazione, perché dipende dalla propensione o meno delle famiglie a raccogliere le ossa nelle cassette ossario individuali e collocarle in tomba.
Comunque una camera sotterranea di 40 metri cubi può essere sufficiente.
Vi è poi la possibilità, una volta piena la camera di ossa, di cremare le ossa stesse e inserire le ceneri nel cinerario comune (che può essere anche lo stesso ossario comune).
Quest’ultima possibilità è contenuta bell’ultimo paragrafo della circolare Ministero sanità n. 10/1998, che prevede anche la modalità autorizzatoria per procedere alla cremazione di tali ossa (è su disposizione del sindaco).
Grazie mille per le informazioni che date.
potreste cortesemente indicarmi qualche dimensione di un ossario comune per un cimitero realizzato su un area di 10.000 mq e per 400 lotti circa per cappelle ed edicole funerarie.
Grazie