Tempi tecnici per passare dalla fattispecie medico-legale di “cadavere” a quella di “resto mortale”?

Un po’ di storia sulla recente normativa cimiteriale: prima dell’emanazione del D.P.R. n.254/2003, il Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), aveva ribadito la vigenza, a tale data, del comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90, e, quindi, che “non era consentita la cremazione di resti mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche qualora fossero decorsi 20 anni dalla tumulazione [stagna]”.
Inoltre, lo stesso Ministero aveva confermato l’orientamento prevalente della dottrina con questa nota esplicativa: “in caso di resti mortali derivanti da esumazione, le modalità della pratica della cremazione sono prese in esame dalla (…) circolare n. 10/98, alla quale si rimanda anche per quanto riguarda il riferimento alla data di decesso.”.
La massima autorità sanitaria dello Stato, registrate le situazioni di difficoltà in cui versavano taluni Comuni, per garantire la sepoltura nei propri cimiteri, ricordava come “il sindaco, quale autorità sanitaria, ove ricorrano i presupposti, possa emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitino di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione.”.

Possiamo, ora, porci questo quesito: nel caso limite sopra menzionato (cimiteri prossimi al collasso per mancanza di spazi) può il comune, d’intesa con l’AUSL competente per territorio, forzare i tempi tecnici per il passaggio dall’entità medico legale del cadavere a quella amministrativa di resto mortale e procedere ad estumulazioni di massa e “coatte” così da liberare posti per nuovi feretri?
La risposta pare negativa, almeno se si osservano le procedure vigenti.

Cerchiamo, ora, di entrare nel dettaglio, con un excursus tra i vari istituti che si sono avvicendati dall’entrata in vigore dell’attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria. Innanzi tutto ai sensi dell’Art. 49 DPR 285/90 che richiama l’Art. 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ogni comune deve dotarsi di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione in cui accogliere i soggetti aventi diritto menzionati dall’Art. 50, mentre le tombe a tumulazione sono sempre assimilabili a sepolture private (Art. 90 DPR 285/90) che il comune ha facoltà e non obbligo, di concedere.

Lo status giuridico di tali sepolture private è regolato da una concessione-contratto ed ai sensi del comma 2 Art. 92 DPR 285/90 le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni (rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del DPR 803 del 21 ottobre 1975 avvenuta il 10 febbraio 1976) possono esser revocate a condizioni ben precise e con un provvedimento del tutto straordinario, ossia quando siano trascorsi 50 anni della tumulazione dell’ultimo feretro ove si verificasse una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno della municipalità e non fosse possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento oppure alla costruzione di un nuovo camposanto.
Le sepolture perpetue, invece, non sono soggette a questa norma.

Certo, il DPR n.254/03 ha sanato diverse ambiguità linguistiche del legislatore che in precedenza, spesso ha confusamente sovrapposto i termini ed i concetti di salma, cadavere e resto mortale.
Di solito le estumulazioni si eseguono allo scadere del naturale periodo di concessione, quelle straordinarie, invece, possono avvenire in qualunque periodo dell’anno ed è bene, nel silenzio del DPR 285/90, siano regolate a livello locale dal regolamento cittadino o dall’ordinanza del sindaco.
L’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, estumulato prima della scadenza di concessione superiore a 20 anni non è per definizione della circ. Min. Sanità n.10/1998, paragr. 1, un “resto mortale”.
È vero che, tuttavia, avrebbe potuto esserlo ugualmente ai sensi del paragrafo 15 della circ. Min. Sanità n.24/1993.

In effetti al punto 1 della circ. Min. Sanità 10/98 la definizione di “resto mortale” non solo viene collegata alle caratteristiche medico-legali dei corpi umani dissepolti (completa scheletrizzazione, mummificazione, saponificazione, corificazione), ma è anche riferita a criteri cronologici: il trascorrimento del turno decennale per le inumazioni, la scadenza di una concessione (o ancor meglio: di un periodo legale di sepoltura) ultraventennale per le tumulazioni.
II criterio temporale per omogeneizzare le diverse fattispecie è stato, quindi, la grande novità perchè la precedente circ. Min. Sanità n.24/1993, al punto 15, si limitava infatti alla seguente definizione: “per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi”.

Il legislatore, però, dimostra ancora, nel non lontanissimo 1998, di non saper ben padroneggiare i termini e pasticcia la scelta lessicale laddove, trattando della estumulazione effettuata prima dei 20 anni dalla prima tumulazione, si riferisce indifferentemente a “il resto o il cadavere”. Essendo l’estumulazione prima dei 20 anni, il corpo rinvenuto o le sue trasformazioni di stato dovrebbero essere considerati solo cadavere, benché il resto mortale alle volte sia piuttosto corrotto.

Si ha avuto notizia di alcune AUSL (ove non sia intervenuta riforma regionale sulle operazioni cimiteriali è il personale sanitario ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90 a dover valutare la completa, parziale o mancata scheletrizzazione dei cadaveri estumulati) che, in passato, si sarebbero dette disponibili per ridurre a propria discrezione, il periodo di 20 anni necessario perché si attuasse il passaggio giuridico da cadavere a resto mortale, cosicché l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-trasformativo fosse più facilmente cremabile, naturalmente su domanda del coniuge o parente più diretto, o su decisione d’ufficio del comune se si fosse rilevato il disinteresse degli aventi titolo, ma, comunque, senza le documentazioni di cui ai commi 4° e 5° dell’art. 79 del DPR 285/90.
Il motivo era abbastanza comprensibile: l’insorgere del processo trasformativo-conservativo che tramuta un cadavere in un “prodotto” da mummificazione, codificazione o mummificazione può verificarsi anche nei primissimi anni dopo la morte, inibendo per sempre la naturale decomposizione della materia organica.

L’esperienza ed il dato empirico contraddicono il comma 3 dell’Art. 86 DPR 285/90 secondo cui un corpo umano dopo più di 20 anni di permanenza in loculo ermetico e bara a tenuta stagna, qualora non mineralizzato, dovrebbe esser tuttavia sufficientemente aggredito dalla putredine da poter completare la completa scheletrizzazione con un turno abbreviato a 5 anni di inumazione in campo di terra.
Gli inconsunti corificati (quindi, spesso, provenienti da estumulazione), ad esempio, molto spesso, dopo una seconda sepoltura, secondo il comma 2 Art. 86 si mostrano ancora perfettamente intatti, e debbono essere o nuovamente interrati sine die oppure avviati ad incinerazione.
Questa metodologia operativa avrebbe conferito all’AUSL un notevole potere, con la possibilità di dichiarare, caso per caso, che la spoglia estumulata, durante una ricognizione sul suo stato, si sarebbe trovata in condizione di “resto mortale” (leggasi cadavere inconsunto) ai sensi citati e, quindi, vista la sua condizione specifica di conservazione irreversibile, qualora reinumata, non sarebbero comunque potuti convenientemente riprendere i processi putrefattivi, pertanto quel particolare corpo o entità dalle sembianze umane avrebbe dovuto esser unicamente incinerato per ottenere la sua riduzione in avanzi ossei o ceneri.

Il principio cardine e dunque implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria è, infatti, la permanenza dei cadaveri in cimitero, perché si compia la loro scheletrizzazione.
Si rileva subito un incongruenza rispetto all’ipotesi prefigurata: in regime di D.P.R 285/90, per effetto della norma contenuta nel comma 2 dell’art. 86, in ogni caso prevalente rispetto ad una circolare ministeriale e modificabile solo con norma di pari livello, i resti mortali derivanti da estumulazione avrebbero dovuto esser necessariamente inumati per almeno 5 anni (2 con uso di sostanze biodegradanti) e nell’evenienza che ancora fossero non scheletrizzati, solo dopo questo ulteriore periodo di interro, non dissenzienti i familiari, si sarebbe potuto dar corso alla cremazione.

Questo studio riesce ugualmente interessante anche se le rispettive circolari n. 24/1993 e n.10/1998, almeno per le parti in conflitto con la nuova normativa, sono state soppiantate o integrate, da una fonte di rango superiore, come, appunto, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003, per un motivo piuttosto semplice l’art. 3 del DPR 254/03 prende in esame la nozione di resto mortale al comma 1, lettera b) (sostanzialmente la stessa, anche se più dettagliata e tecnicamente corretta, di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 3 della L. 130/2001), basandosi su di un parametro pur sempre cronologico, ossia il periodo di sepoltura legale fissato in 20 anni per la tumulazione e 10 anni, in via ordinaria, per l’inumazione, anche se per quest’ultima la modulazione della durata potrebbe esser stabiliti in ambito locale, come confermato anche dalla Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924, nel generale trasferimento di competenze e funzioni attuato con il DPCM 26/5/2000.

Il paradigma per individuare l’evoluzione “degenerativa” del cadavere in resto mortale, allora, è solamente, il periodo legale di sepoltura, a prescindere dalle realtà effettuale del fenomeno cadaverico.
Per tumulazioni di meno di 20 anni, il prodotto dei fenomeni cadaveri trasformativi o conservativi è parificato a cadavere e come tale, qualora venisse estumulato, senza esser trasferito in un nuovo colombario o cremato, va inumato per 10 anni.
Per la sua cremazione, invece, si segue il dettato dell’Art. 79 con il suo procedimento aggravato, oppure i Principi della Legge 130/01 se la regione è intervenuta per implementarla attraverso apposita legge regionale.

 

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Carlo Ballotta

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