in natura

Dispersione delle ceneri in natura

È già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dall’art. 3, comma 1 L. 130/2001 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri, occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

42 thoughts on “in natura

  1. Buongiorno
    vorrei effetturare la dispersione delle ceneri di mio marito, sua espressa volontà. Ma una domanda: come si apre l’urna cineraria? La mia è tipo un vaso scuro, con un coperchio grigio penso chiuso a pressione. Come devo fare per aprire?
    Resto in attesa e ringrazio
    Anna

  2. X Marco,
    Nella Sua Regione si potrà chiedere la cremazione del proprio corpo e le ceneri potranno essere disperse – come prevede la legge nazionale n. 130 del 2001 – nel rispetto della volontà del defunto, ma unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

    Si rappresenta che, in caso di disinteresse o anche mancanza di parenti, la produzione del testamento o della dichiarazione di volontà alla cremazione (per gli iscritti alle So.CREM.) può aversi anche a cura di qualche esecutore testamentario o del Presidente della So.Crem. di iscrizione.

    La dispersione delle ceneri potrà essere eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell’associazione stessa.

    Nel Suo caso, allora, conviene, per tempo, nominare un esecutore testamentario o iscriversi ad una So.Crem.

  3. abito nel comune di abbiategrasso pr milano vorrei esere cremato e le ceneri disperse nel cimitero della mia citta sono solo al mondo a chi mi devo rivolgere perche’ le mie volonta’ siano esaudite? vorei fare un contratto con l’inpresa funebre e’ possibile grazie cordiali saluti.

  4. Le ossa, con il tempo, anche per il dilavamento dovuto alle acque meteoriche, tendono naturalmente a decalcificarsi, degradando in una finissima polvere bianca, in altre parole si mineralizzano, ossia si de-compongono nei loro eleminti primi, inorganici e fondamentali = i minerali.
    E’, sotto il profilo tecnico, praticamente impossibile dopo 36 anni di sepoltura nella nuda terra (con le ossa sottoposte alla percolazione delle acque piovane) rinvenire ancora qualche ossicino di un neonato, proprio perchè le ossa dei lattanti sono appena formate e, quindi, fragilissime, in quanto non ancora calcificate.

    L’ossario comune si chiama così perchè è un luogo confinato e chiuso dove riporre ed ammassare in forma anonima, promiscua ed indistinta le ossa provenienti da esumazione/estumulazione non ulteriormente richieste per una sepoltura individuale, privata e dedicata.
    L’ordinamento Giuridico accorda tutela anche alle ossa, ma è una protezione affievolita rispetto a quella riconosciuta al cadavere, in ogni caso è vietato dalla legge asportare le ossa dal cimitero per scopi non consentiti o non autorizzati (se non per fini scientifici o di indagini giudiziarie) farne mercimonio (esse in quanto res religiosa sono sottratte ad ogni commerciabilità). Le ossa, come materiale biologico appartenenute ad un corpo UMANO, ancorchè privo di vita, debbono perpetuamente esser accolte in cimitero…from here to eternity. Esse, quando siano già state sversate (= DISPERSE) nell’ossario comune possono solo esser traslate, per motivi di logistica cimiteriale) ad altro camposanto oppure cremate, così da ricavar spazio per nuove immissioni.

    L’ossario è un manufatto, un vano, anche di lieve entità, esso può essere un pozzetto, un parallelepipedo epigeo oppure una stanza ipogea, cioè costruita a mo’ di cripta, tre, almeno, sono le sue caratteristiche costruttive: deve, infatti, esser: 1) sufficientemente capiente per soddisfare il fabbisogno di spazio cimiteriale, 2) sigillato ed inaccessibile, così da evitare profanazioni o furto del suo pietoso contenuto, 3) chiuso e nascosto per celare agli ignari visitatori del camposanto l’inquietante vista di femori, tibie, costole, teschi, mandibole…
    L’apertura dell’ossario comune deve esser autorizzata dal comune cui compete, pur sempre la funzione cimiteriale. Il senso filosofico, morale, oltre che, ovviamente, tecnico dell’ossario comune è la conservazione in perpetuo, per il culto della memoria di un’intera collettività, dell’ossame di cui si sia persa ogni rintracciabilità dovuta all’individualità della sepoltura, la quale ex lege è assicurata ai cadaveri ed ai loro resti mortali (salme indecomposte) ma non alle ossa, quando sia trascorso il periodo legale di sepoltura.

    L’ossario si chiama…ossario e non PATTUMIERA proprio perchè contiene alla rinfusa le ossa e non le cartacce, le buste di plastica o i fiori secchi. Eventuali violazioni al Regolamento nazionale di Polizia mortuaria laddove non integrino qualche fattispecie di reato (omissione in atti d’ufficio???) sono sempre passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ed i rifiuti provenienti da attività cimiteriale come potature, sfacio del verde, ceri votivi ormai spenti, carta… debbono esser smaltiti ai sensi del DPR n.254/2003 e non possono esser abbandonati all’interno del sepolcreto, men che meno nell’ossario comune, tra l’altro la scorretta gestione dei rifiuti cimiteriali è soggetta ad una disciplina molto particolareggiata, rigida ed intrusiva che contempla, addirittura, per i trasgressori, sanzioni penali.

  5. x Pietro Mariano
    Perché parli di resti mortali come commento alla dispersione delle ceneri in natura?
    Le ceneri derivano solo da cremazione.
    Comunque se si chiama ossario comune il motivo c’è: le ossa vanno tutte insieme e indistintamente. Solo se le ossa vanno tarsportate da un cimitero ad un altro o sepolte in tomba, ossarietto, devono essere inserite dentro una cassetta di zinco (art. 36 DPR 285/90).
    Non capisco la visibilità dei resti mortali col clima della zona da te individuata.

  6. mi piacerebbe sapere se a distanza di 36 anni a sassari (sardegna)quindi con un clima abbastanza mite e con un tasso di umidità normale i resti mortali di una bimba morta dopo un solo giorno di vita possano essere visibili, e vorrei la spiegazione di cosa sia veramente l’ossario (se le ossa devono essere etichetatte oppure mischiate tutte assieme alle altre grazie mariano

  7. X goldr

    Dovrai OBBLIGATORIAMENTE chiedere l’autorizzazione al comune ligure nel quale vorrai disperdere le ceneri. Di queste cose se ne occupano le pompe funebri,sconsiglio il fai da te.
    Per quanto riguarda Genova, il giorno della dispersione dovrai avvisare la Capitaneria di Porto competente con un fax nel quale indicherai l’orario e la zona nella quale disperderai le ceneri (anche questo possono farlo le pompe funebri), oppure potrai contattare direttamente la Capitaneria di Porto via radio una volta a bordo dell’imbarcazione.
    Tutte le informazioni saranno comunque riportate nell’autorizzazione che ti rilascerà il comune.
    Credo che la CP possa chiedere di partecipare all’operazione (ipotesi remota perchè credo abbiano da fare cose più importanti), mentre non mi risulta che possano esserci controlli successivi all’operazione perovvi motivi(tipo chiamarti per sapere come è avvenuta la dispersione o verificare che sia avvenuta correttamente).
    Nelle acque genovesi la dispersione deve avvenire ad almeno a 500 metri da riva.

  8. perche’ non si cremano i morti x legge?si eviterebbero costi enormi x interrare,scavare,mettere fiori sui fossi contratti di luce,ecc ecc,e non parliamo delle nicchie,con costi proibitivi,x fam.meno abb.e si eviterebbero le estenzioni di aree da destinare ai cimiteri, E SOLO UNA SPECULAZIONE CHE’SI FA SU TUTTO CIO’BASTEREBBE CREMARE E DISPERDERE LE CENERI,DALLA TERRA SIAMO NAT I,ALLA TERRA DOBBIAMO RITORNARE. F.V da PROV. DI NAPOLI (E QUANTO E’ IL COSTO X LA CREMAZIONE ,PERCHE’NON VENGONO ISTALLATI GLI INCENERITORI IN TUTTE LE REGIONI O COMUNI?

  9. abito a Bari , vorrei sapere se posso chiedere nel mio testamento di essere cremata e che le mie ceneri siano disperse e non conservate in cimitero

    grazie

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