in natura

Dispersione delle ceneri in natura

È già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dall’art. 3, comma 1 L. 130/2001 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri, occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

42 thoughts on “in natura

  1. X Mauro,

    La Legge n. 130/2001 individua, per la dispersione delle ceneri in natura, la competenza funzionale in capo all’Ufficiale di Stato Civile, ma non specifica quella territoriale: in altre parole chi autorizza? Lo Stato Civile del Comune di decesso che magari ha autorizzato anche la cremazione oppure lo Stato Civile del Comune in cui materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri? E’ una domanda non banale in quanto ormai, da anni, la dottrina si sta inutilmente arrovellando su questa questione. A questo punto (di impasse!) ci soccorre la giurisprudenza: Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 si è, in effetti, pronunciato per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la titolarità del Comune di decesso.

    Sempre i Tribunali Italiani si pronunciano in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri: Come noto, la L. 30 marzo 2001, n. 130 ha, tra l’altro, inserito nell’ordinamento la legittimazione della dispersione delle ceneri, oltre a dare una diversa regolazione ai procedimenti di accesso alla pratica della cremazione, ma altresì previsto pluralità nelle modalità di destinazione delle ceneri. Le formulazioni adottate sono state tali da comportare problematiche interpretative, sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello giurisprudenziale, nei casi in cui le prime abbiano portato a soluzioni in tale contesto. Uno dei problemi sorti a tal proposito riguarda l’ istituto della dispersione delle ceneri, in cui l’ aspetto di maggiore consistenza è stato quello delle forme e modi di manifestazione della volontà da parte della persona defunta alla dispersione delle ceneri, sui cui è intervenuto il T.AR. Sardegna, Sez. 2^, con sent. n. 100 del 5 febbraio 2014, nonché sulle condizioni, normative, per autorizzare la dispersione delle ceneri, come ha fatto, per certi versi, il T.A.R. Veneto, Sez. 1^, sent. n. 884 del 21 giugno 2013, nonché il T.A.R. Lazio, Sez. 2^.bis, con sent. n. 3407 del 4 aprile 2013, per quanto in essa siano stati considerati elementi non direttamente riconducibili alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130. In particolare il TAR Lazio ha puntualizzato perentoriamente come il Comune anche in assenza di apposita regolamentazione locale di dettaglio non possa proprio rifiutare la dispersione delle ceneri, qualora tale istituto della Legge n. 130/2001 sia stato attuato con norma regionale d’implementazione. Insomma vige pur sempre il principio di rigida gerarchia tra le fonti del diritto ed in tema di cremazioni con relativi corollari la titolarità ad emanare atti a contenuto normativo è dello Stato in primis e poi in seconda istanza della Regione. Il Comune, in effetti, non ha potestà legislativa (per fortuna!) in quanto adotta solo i regolamenti che alle Leggi sono logicamente subordinati. Quindi se la Regione è intervenuta per disciplinare la dispersione il Comune non può impedirla a pena di illegittimità, rilevabile dal giudice amministrativo, del proprio regolamento. Il Comune “ribelle” deve adeguarsi.

  2. il comune dove avviene la dispersione delle ceneri deve dare autorizzazione alla dispersione? questa domanda, per quanto, è inutile per il comune di spoleto che ha deciso che non solo la dispersione non deve avvenire nel suo tenimento (vedi Regolamento Comunale) ma anche in nessun comune del territorio italiano. infatti autorizza la cremazione con la consegna delle ceneri al cimitero di caserta punto.
    ora lo stato civile può decretare un’ulteriore destinazione e cioè quella della dispersione a mare (Sperlonga) visto anche l’atto notorio effettuato allo stato civile di spoleto ove si evince la volonta del defunto di essere cremato e disperso? grazie

  3. X Cristina,

    assumo a riferimento, per rispondere al Suo quesito la pronuncia del TAR Toscana, Sez, 2^, sent. 2583 del 2/12/2009.
    L’autorizzazione alla dispersione non può legittimamente spettare se non al comune territorialmente preposto al rilascio del relativo permesso, cioè dove questa possa/debba effettuarsi.

    Quello della competenza geografica per ogni azione soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa è un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, questo fondamento, implicito e quindi, fondativo di tutta la nostra legislazione nazionale è stato recepito, con norma positiva dall’Art. 8 comma 1 del Regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano 17 dicembre 2012, n. 46, in attuazione della Legge Provinciale in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri da essa derivanti. Ad oggi, almeno, queste norme sono inderogabili, e possono solo essere integrate, ma non stravolte, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  4. Salve una domanda….sono nata a Merano (Bz) ma residente a Padova fin da bambina, ora mi chiedo, quando sarà arrivata la mia ora vorrei essere cremata e che le mie ceneri venissero disperse là dove sono nata, nelle acque del Passirio o sui monti che circondano la mia indimenticata città nativa….sarà possibile ? a chi mi devo rivolgere per avere informazioni sicure ? grazie !

  5. Di nuovo grazie mille, sei stato molto disponibile e chiaro. Credo proprio che, nell’attesa di diventare ASD di mia nonna, propenderò per il momentaneo deposito presso il cimitero (che tra l’altro, a titolo informativo per chi legge, presso il cimitero di Coviolo è attualmente gratuito)

  6. X Giorgia,

    1) Se la nonna, in un momento di “tragica lucidità”, fosse in grado di esprimersi, per l’impossibilità della materiale apposizione della firma varrebbe pur sempre l’Art. 4 DPR n. 445/2000, così da aggirare legalmente quest’ostacolo formale, basterebbe, infatti, la verbalizzazione di tale volontà effettuata da un pubblico ufficiale.

    2) Se la nonna non può recarsi presso un ufficio comunale per l’autenticazione della firma bisogna ricorrere ad un notaio, poichè il dipendente comunale riveste il ruolo di funzionario attestatore solo in sede, in altre parole non può distaccarsi dal proprio ufficio, come invece succede per il notaio, che, quale pubblico ufficiale non vincolato a questo limite territoriale, può, invece, accogliere una particolare dichiarazione di volontà, autenticandone la sottoscrizione anche presso un domicilio privato.

    3) di solito, così come per l’autorizzazione alla cremazione, nel silenzio del de cuius, o meglio in assenza di sue certe disposizioni testamentarie, dovrebbe valere il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con la precedenza della decisione) il quale assegna in primis al coniuge superstite il diritto a pronunciarsi, adottando, così, un atto di disposizione sulla spoglia del defunto, solo in subordine subentrerebbero i parenti di primo grado, poi quelli di secondo, di terzo e così via sino al sesto grado di parentela ex Art. 74, 75, 76 Cod. Civile, in linea ascendente o discendente (genitori del de cuius o suoi figli nel nostro caso), mi parrebbe, allora, in qualche modo ultroneo e ridondante richiedere anche la firma della nonna, che per altro versa in cattive condizioni di salute, per un semplice affido famigliare delle ceneri, tra l’altro temporaneo, in attesa di sbloccare ed incardinare il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Questo inutile appesantimento burocratico confligge pesantemente con il dettato della Legge n. 241/1990, ma, invero, debbo ammettere come la situazione non sia affatto chiara, nemmeno a livello regionale, siccome alcuni comuni nei loro regolamenti di polizia mortuaria normano l’istituto dell’affido ceneri con una disciplina molto rigida ed a maglie strette, prevedendo una procedura aggravata pure per la consegna dell’urna presso un’abitazione benchè, con l’affido delle ceneri non si sconfini in ambito penale. La necessità della firma anche della nonna per provvedere all’affido delle ceneri rischia di precipitare tutta la situazione nelle criticità affrontate prima in merito alla dispersione, con il concreto rischio di congelare questo stato di “empasse” tecnica.

    Il regolamento comunale, ancorchè “barocco e cavilloso” quando sia debitamente omologato dal Ministero (Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) produce appieno tutti i suoi effetti giuridici e vale come legge speciale (quando, ovviamente non in contrasto con norme di rango superiore) per quel determinato comune, qundi è del tutto controproducente e diseconomico contestarlo in sede di legittimità (per adire il giudice amministrativo occorrerebbe prima un provvedimento di motivato rifiuto da parte del comune, da impugnare, poi dinnanzi al TAR Emilia-Romagna), molto meglio, invece, cercare per l’urna una soluzione provvisoria come la tumulazione delle ceneri in cimitero nell’attesa che si sblocchi l’iter per la dispersione o il loro momentaneo deposito in camera mortuaria cimiteriale, la quale ha proprio questa precipua funzione edittale: accogliere temporaneamente le spoglie mortali dei defunti alle quali, per svariate ragioni, non si sia ancora data sepoltura. L’uso della camera mortuaria è in genere a titolo oneroso per l’utenza del servizio.

  7. Carlo, grazie della risposta. Quindi, se ho capito bene, o mi appello al giudice di modo da avere una sentenza in cui si attesta che mia nonna è temporaneamente inabile ad apporre la sua firma per quella questione (oltre al problema della demenza senile in sè che va ad inficiare la sua capacità cognitiva e mentale, c’è proprio anche un impedimento fisico nel firmare visto che fatica anche a tenere in mano un cucchiaio) oppure attendo di diventare amministratore di sostegno di mia nonna.

    Altra domanda però: chiedono la firma di mia nonna anche per poter portare l’urna cineraria presso la mia residenza in attesa di avere il nulla osta alla dispersione. Non capisco il perchè, visto che non si tratta di qualcosa di irreversibile come la dispersione. E’ corretto che la richiedano anche in questo caso, o non ha senso? Grazie di nuovo.

  8. X Giorgia,

    Regione Emilia-Romagna, ci intendiamo perfettamente perchè io sono di Modena.

    La nostra regione, in materia di dispersione delle ceneri in natura è tra le più aperturiste ed in qualche modo “progressiste” perchè adotta una disciplina di dettaglio a “maglie larghe”, considerando anche i più stretti famigliari del de cuius quali nuncius della volontà dispersionista, essi, infatti, la possono rappresentare verbalizzandola ndelle apposite modalità dettate rispettivamente dalla Delibera Giunta Regionale n. 10/2005 cui ha fatto seguito una correzione-integrazione apportata con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622.
    Altre Regioni (quasi tutte) se non si è in presenza di una volontà scritta redatta direttamente dal de cuius in questione non autorizzano la dispersione delle ceneri in natura, per timore di infrangere l’Art. 411 Cod. Penale con le ovvie conseguenze di natura penale.

    nè la normativa nazionale, nè, tanto meno quella regionale si soffermano sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi la volontà di dispersione, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”;

    Se non vi sia interdizione, la persona, ancorchè affetta da demenza senile e’ da intendersi capace … (pur con le obiettive difficolta’ di ordine personale e “materiale”).

    in italia, in effetti, non viene riconosciuta l'”incapacità naturale” ma solo quella giudiziale… ragion per cui deve essere pubblicata la sentenza (art. 421 cc)…
    La strada corretta sarebbe, semmai, altra, quella di un provvedimento ex art. 700 CPC, del giudice ordinario, che, preso atto delle condizioni “materiali” della madre del de cuius , autorizzi la dispersione delle ceneri (magari, se del caso e possibile, acquisendo indicazioni in tal senso anche da parte del coniuge superstite e della figlia ma questo e’ aspetto che deve valutare il giudice adito, ed in termini di opportunità).

    Per converso in italia non è riconosciuta la “incapacità naturale” ma solo quella giudiziale; per cui se una persona non sia realmente capace (apparentemente, senza sentenza), ma sottoscriva una dichiarazione l’autorità amministrativa non entra nel merito.

    Se proprio la persona interessata ad esprimersi non è in grado di rendere questa dichiarazione ci si deve attivare per interdizione o amministrazione di sostegno.

    Mi sentirei di suggerire una verifica di quanto disposto dall’art. 4 del DPR n. 445/2000,… non sia mai che possa rientrare in una di queste situazioni…(…non sa o non può firmare… impedimento temporaneo per ragioni di salute…)

    L’autorita’ amministrativa non puo’ sostitiorsi al giudice nel giudizio (in senso tecnico-processuale) d’interdizione.

    In linea di massima, l’autorizzazione dovrebbe spettare all’autorità amministrativa del luogo dove si svolge l’attivia’ autorizzata, salvo che non vi sia una previsione di legge con cui si deroghi a tale principio di ordine generale.

    Da quanto sembra avere capito, sia il comune di decesso sia il comune di compimento dell’azione autorizzata/autorizzanda (la dispersione) insistono nella stessa regione, la cui Legge regionale n. 19/2004 contempla (forse, dato il rinvio alla legge statale, art. 11, 2 LR 29/7/2004, n. 19, ma vedasi anche la direttiva spcifica emanata in sede regionale) questa deroga, inividuando una competenza “speciale” (cioe’ anche in eccezione a tale principio).

    La direttiva regionale in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 19/2004 dell’Emilia Romagna asserisce, infatti, che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione spetta al comune di decesso non a quello in cui avverra’ la dispersione.

    La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio della Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Alcuni giuristi, in effetti, ritengono la scelta della dispersione di sola eleggibilità da parte del de cuius, attraverso la forma scritta.

    Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta’ del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita’ presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu’ consono alla posizione sociale del defunto.

    Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo’ dar luogo a pronuncie

  9. Buongiorno.
    Ho un problema di questo tipo:
    mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia – Emilia Romagna) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).
    Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).
    Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.
    Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.
    Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.
    Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre?
    Grazie in anticipo.

  10. X Anna,

    L’urna di solito consta di due elementi: quello interno ed invisibile di plastica, metallo, rigido o flessibile definito tecnicamente sistema di raccolta delle ceneri (esse, in effetti, non possono certo esser servite su un pezzo di carta o, peggio ancora su un posacicche king size per fumatori indomiti ed impenitenti!!!)) e quello esterno, di solito realizzato con materiali nobili (legno intagliato, cristallo, ceramica….) e spesso commercializzato dalle stesse imprese funebri quale articolo funerario al pari di bare, imbottiture ed altri accessori

    Chi sceglie la destinazione atipica della dispersione di solito è poco attento agli orpelli lussuosi (facendo non poco infuriare gli impresari, ma si sa ogni volontà è, in sè, rispettabile soprattutto se formulata ed eseguita secundum legem) e di conseguenza, normalmente, anche per conteneri i costi, predilige un’urna essenziale (con tutte le caratteristiche di Legge, s’intende, quanto a capienza e resistenza) fosse anche un semplice bussolotto.

    …Oddio, stranissimo quesito il Suo, non saprei come risponderLe, anche perchè secondo la Legge l’urna all’atto del conferimento all’avente diritto a disporne, deve esser confezionata in modo da esser sigillata ermeticamente, proprio per evitare accidentali fuoriuscite delle ceneri, ricordo, in effetti, come la dispersione non autorizzata dallo Stato Civile o, comunque, compiuta in difformità dalla volontà del de cuius integri pur sempre una fattispecie di reato.

    Il gestore dell’impianto di cremazione o la stessa impresa funebre la quale ha curato il servizio esequiale, sapendo della successiva dispersione (la relativa istanza è agli atti presso l’Ufficiale di Stato Civile e dovrebbe esser stata a sua volta comunicata anche al crematorio assieme agli altri titoli di “sepoltura” da intendersi, ovviamente in senso lato per chi opti per la cremazione) dovrebbe aver predisposto l’urna in modo tale che essa riesca sì chiusa durante il trasporto, ma anche da esser facilmente apribile, senza bisogno di sforzi sovrumani, così da facilitare il naturale sversamento delle ceneri in natura, nel luogo a ciò deputato secondo la volontà del de cuius. Solo in caso di dispersione, infatti, è ammessa l’effrazione ai sigilli, con l’asportazione definitiva del coperchio.

    Non è chiaro se dopo la dispersione l’urna, a questo punto vuota, una volta terminata la propria funzione di temporaneo contenimento delle ceneri sia riciclabile (e con quali riflessi di natura etica o morale???) o sia da ritenersi un semplice rifiuto cimiteriale da avviare a smaltimento.

    IL consiglio pertanto è questo: eviti, in un possibile accesso d’ira funesta, per altro comprensibilissima, comportamenti da matta bestialitade di dantesca memoria come cercare di rompere, forzare con violenza o fracassare l’urna cineraria (il nervoso, alle volta fa sragionare), per i motivi di cui sopra (se l’urna, per disgrazia si sfascia improvvisamente, perdendo il proprio prezioso contenuto scatta d’ufficio la denuncia penale) ed anche per ragioni di pietas verso la memoria del defunto marito, la brutalità mal si concilia con le onoranze funebri, semmai cerchi di scoperchiare, pure con qualche stratagemma poco ortodosso (un cacciavite????) l’urna solo una volta giunta nel luogo autorizzato ed idoneo per la dispersione, così da esser sicura di non commettere delitto alcuno.

    Se proprio non riesce in alcun modo a togliere il coperchio, nemmeno tagliandolo, riporti l’urna presso l’impianto di cremazione, (forse è la soluzione migliore anche se, invero un po’ macchinosa perchè occorrerebbe pur sempre un nuovo decreto di trasporto) là sarà possibile riconfezionarla in tutta sicurezza rimuovendo, se necessario, la chiusura “blindata” ed inaccessibile della stessa, basterà, quindi apporre semplicemente il coperchio e sigillarlo in un modo più soft (potrebbe esser sufficiente anche il nastro adesivo), in fondo l’urna deve esser inviolabile solo per il tempo strettamente necessario al trasporto.

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