Quesito pubblicato su ISF1999/4-q

Le parti anatomiche riconoscibili possono essere considerate rifiuti? Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. All’allegato A, tra i rifiuti di ricerca medica e veterinaria” troviamo al codice 18.01.02 le “parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue”. Come si vede le parti anatomiche riconoscibili non vengono mai esplicitamente citate. E’ possibile destinare una parte anatomica riconoscibile ad una tomba di famiglia, al posto delle normali procedure di inumazione o incenerimento?

Risposta:
Allo stato attuale, fino all’uscita del prossimo decreto ministeriale in materia (è prevista a breve), c’è una lacuna a livello di legislazione nazionale. A livello locale, alcuni comuni hanno disciplinato questa fattispecie mediante il proprio regolamento di polizia mortuaria. Laddove ciò sia stato previsto, è possibile procedere a tumulazione della parte anatomica riconoscibile nella tomba di famiglia, in attesa di riunificazione postuma. Tuttavia, se la città è dotata di un impianto di cremazione, tale soluzione appare quella maggiormente auspicabile. Sia nel caso si proceda ad inumazione, sia nel caso le parti riconoscibili vengano incenerite, si consiglia, nell’attesa, di provvedere alla sistemazione definitiva, di conservarle in cella frigorifera (questo anche per le parti anatomiche non riconoscibili). In tal modo si eliminano i problemi causati dalla formalina e dagli altri prodotti similari, sia in sede di inumazione, sia in sede di cremazione. Altra soluzione adottata nella prassi è stata quella della autorizzazione alla sepoltura per “arto di Pinco Pallino”. Con tale dicitura, la sepoltura della parte anatomica riconoscibile è una sepoltura vera e propria, che segue le regole del DPR 285/90; se invece per la parte anatomica non é riconoscibile l’appartenenza al de cuius siamo in presenza di un rifiuto. Anche il prodotto abortivo, non richiesto dai genitori, è rifiuto, cioè parte anatomica riconoscibile, a stretta interpretazione di norma (ex ART.7 DPR 285/90). E’ però materia opinabile. Infine devo annotare che l’attuale normativa italiana sui rifiuti tende ad inserire nella nozione di rifiuto anche tipologie per le quali non si è in presenza di volontà di disfarsene, ma basta unicamente che la legge imponga l’obbligo di seguire le procedure di smaltimento. Con tutta probabilità anche per le parti anatomiche riconoscibili si andrà in questa direzione. Attualmente dove non è richiesta dagli aventi diritto la sepoltura della parte anatomica riconoscibile, questa è da trattare come rifiuto speciale. Si tratta di rifiuti pericolosi, a rischio infettivo, che devono essere destinati a inumazione o cremazione in cimitero. In questi casi è d’obbligo la compilazione del formulario di identificazione, nonché del registro di carico e scarico.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 6 di Decreto Le

Riferimenti:

Parole chiave:
VARI-parti anatomiche


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